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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/07/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai SIg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1676/2023 R.G.A.C.C., promossa da: Pa
(c.f. , in persona del Sindaco p.t. Parte_1 C.F._1
(autorizzato al giudizio giusta delibera di G.M. n. 174 dell'8.11.2023), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Maurizio Prezzavento (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Santa Talio (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale del 26.5.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 6.2.2019 conveniva innanzi al Tribunale di Parte_2
Catania il onde sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., al Parte_1
risarcimento dei danni – segnatamente alla persona - ingiustamente patiti a seguito del sinistro di cui era rimasta vittima la mattina del 28 marzo 2017 presso il cimitero dello stesso Comune: nell'occorso – narrava – nel discendere, dopo aver fatto visita alla tomba della cognata , gli antistanti gradini non si avvedeva Persona_1
della pur non modesta sbeccatura dell'ultima alzata indi precipitando rovinosamente sul selciato dell'adiacente viale interno alla struttura comunale. Accompagnata in ospedale le veniva infine diagnosticata una frattura scomposta dell'epitroclea omerale destra, che rendeva altresì necessario intervento chirurgico di osteosintesi.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il obiettava che la Parte_1 Parte_2
dovesse addebitare l'accaduto solo ad una sua colpevole disattenzione nel discendere detti gradini e che, pertanto, prive di valido fondamento fossero le pretese risarcitorie che l'attrice aveva azionato. In subordine, eccepiva che dovesse essere quantomeno riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata per gli effetti – di proporzionale riduzione dell'indennizzo risarcitorio altrimenti dovuto - di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.
Venuti in udienza, in esito alla sua trattazione ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. la causa era istruita con l'escussione dei testi addotti da parte attrice e, all'esito, l'istituzione di c.t.u. medico-legale.
Indi - raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – riteneva il primo giudice:
- che il fatto lesivo (in sé incontroverso e, comunque, confermato dalla testimonianza resa da , che quella mattina aveva Testimone_1
accompagnato la madre al cimitero) fosse interamente ascrivibile alla convenuta poiché “È vero che la prevedibilità Controparte_1
dell'insidia con l'ordinaria diligenza può escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 13930/2015): ma non si ritiene che la mera presumibile generica conoscenza delle condizioni dell'area cimiteriale in questione, alla luce delle limitate visite annue alla tomba della cognata, possa rendere automaticamente nota la presenza di un gradino rotto, nonchè, soprattutto, facilmente rilevabile tale anomalia (in tal senso Cass. civ., sez. III, ord. 31 maggio 2019, n. 14908). L'utente di media diligenza deve piuttosto poter confidare sulla integrità dei gradini utilizzabili per usufruire dei servizi cimiteriali, e la presenza di una frattura del gradino deve presumersi in grado di sorprenderlo, nonostante l'ordinaria attenzione”.
- che, in punto di quantum debeatur, “alla luce di quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 31/01/2022, e dalla risposta alle note del c.t.p. di parte attrice depositata in data 10/02/2022, sulla base dei criteri fissati dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2021 il danno può essere liquidato e, quindi, quantificarsi in € 27.741,00 per invalidità permanente al 16% in un soggetto di anni 80 al momento del sinistro, in €
5.098,50 per l'inabilità temporanea (totale € 1.089,00, parziale € 2.524,50 al
75%, € 1.485,00 al 50%) e € 1.314,41 per le spese mediche sostenute, per un totale di € 34.153,91”,
- che “Non può, invece, essere effettuata alcuna personalizzazione del danno, poiché della presumibile sofferenza e delle conseguenti maggiori difficoltà nelle svolgimento delle attività quotidiane, confermata anche all'esito dell'escussione testimoniale di si è già tenuto conto ai fini Testimone_2
della ordinaria liquidazione e, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (come, nel caso di specie, difficoltà negli autonomi spostamenti a piedi) non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (ordinanza
Cass. civ., VI sez., 04/03/2021 n. 5865). Nulla si riconosce anche in tema di danno morale, richiesto da parte attrice ma non oggetto di concreta allegazione né tantomeno di prova. Infatti, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria) anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez., 03/03/2023
n. 6443)”,
- che “Non si può infine disporre il rimborso, richiesto da parte attrice, delle spese sostenute per il proprio c.t.p., attesa l'assenza di produzione documentale agli atti dell'avvenuto pagamento dello stesso. Ha difatti di recente ribadito la Cassazione che, in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa (Cass. civ., sez. III, 06/07/2022 n. 21402)”.
Pertanto, con sentenza n. 3484/2023 dell'11.8.2023 così statuiva infine, definitivamente pronunciando, l'adito Tribunale:”
P Q M
… 1) In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il al pagamento in favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro del Parte_2
28/03/2018, della somma di € 34.153,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per come in parte motiva;
2) Condanna il alla rifusione Controparte_2
delle spese di lite in favore di , che liquida in complessivi € Parte_2
7.616,00 per compensi professionali, oltre € 789,37 per spese vive oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Santa Talio;
3) Pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico del ”. Parte_1
§§§
Avverso detta sentenza il interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 22.12.2023, appello per eccepire ancora una volta, in via principale, che la dovesse addebitare solo ad una sua colpevole Parte_2
disattenzione l'infortunio nell'occorso patito: assunto – questo – ribadito in dichiarata adesione al diritto vivente che “si può sintetizzare dicendo che è onere del soggetto danneggiato provare “la non visibilità ed imprevedibilità del pericolo” (cfr. Cass. civ., 26/0/2013, n. 10096), e “di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”. Ne deriva l'esclusione di responsabilità in presenza di un “comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” (cfr. Cass. n.
22898/2012). Orbene nel caso di specie, in primo grado la SI.ra non ha Parte_2
soddisfatto il citato onere probatorio anzi, al contrario, dalle prove testimoniali esperite è emersa la prevedibilità e visibilità del pericolo e il comportamento incauto tenuto da controparte. La visibilità del pericolo è stata confermata dal teste SI.
figlio dell'odierna appellata, il quale all'udienza del 30.06.2021 Testimone_1
ha risposto “preciso che il gradino non era occultato, nel senso che non c'era nulla né sul gradino, né sulla scala”. Inoltre, si aggiunge che dalla ricostruzione dei fatti contenuta in citazione risulta che l'evento si è verificato alle 08:30 del mattino e quindi in condizioni di luminosità che rendevano assolutamente visibile lo scalino”.
Ed a differenza di quanto divisato dal primo giudice – deduceva ulteriormente parte appellante – doveva poi riconoscersi che l'insidia ai suoi passi in cui la era Parte_2
incappata fosse non soltanto perfettamente visibile ma anche, ed in realtà, prevedibile. Infatti, “Entrambi i testimoni escussi, figli della SI.ra , hanno Parte_2
confermato che la madre “andava spesso al cimitero per andare a trovare mio PA. Il teste SI. ha addirittura precisato che “ogni 15 giorni Testimone_2 andava a trovare mio padre al Cimitero. In questo caso però ero io a portarla in auto fino all'entrata del cimitero, poi proseguiva a piedi”. L'appellata quindi era solita andare al cimitero per far visita ai parenti defunti e al suo interno si spostava autonomamente e a piedi. Pertanto appare assolutamente verosimile che ella conoscesse perfettamente lo stato dei luoghi e la strada percorsa”.
In subordine, con altro motivo di impugnazione, contestava l'Amministrazione appellante l'eccessività dell'importo che alla era stato infine accordato dal Parte_2
primo giudice a titolo risarcitorio. Infatti – si deduceva al riguardo – “Il c.t.u. Dott.ssa pur discostandosi dall'esorbitante quantificazione fatta da Persona_2
controparte in citazione, ha riconosciuto una invalidità permanente al 16% pari ad €
27.741,00, una inabilità temporanea totale per € 1.089,00, parziale per € 2.524,50 al
75% e per € 1.485,00 al 50%), oltre al rimborso per le spese mediche sostenute pari ad € 1.314,41 per un totale di € 34.153,91. Ma, come si è eccepito in occasione della trasmissione delle note controdeduttive a firma del CTP Dott.ssa Persona_3
non si è d'accordo sulla valutazione della spalla effettuata dal CTU che, a parere del citato CTP, non andava affatto effettuata. Dalla documentazione prodotta in atti non si evince alcuna patologia traumatica a carico della spalla, né tanto meno una storia clinica legata ad un deficit di funzionalità della spalla destra, ad eccezione di una
“lamentata limitazione in abduzione della spalla” certificata in occasione della visita ortopedica effettuata in data 11.07.2018, ossia a quattro mesi di distanza dal sinistro per cui è causa. Si è ritenuto, pertanto, che tale “limitazione” NON è collegabile al trauma subito, diversamente i referti immediatamente successivi all'evento dovevano perlomeno fare cenno a problematiche alla spalla. Indi, la
Dott.ssa quale CTP, ha specificato che tale limitazione descritta dei Per_3
movimenti della spalla è con estrema plausibilità scientifica legata ad un problema artrosico del soggetto, considerata l'età e non certamente dipendente dal trauma subito. L'esclusione della valutazione della spalla conseguentemente comporta una riduzione del danno biologico (e non dell'invalidità permanente erroneamente definita dal CTU) dal 16% al 4%”. E per quanto così sinteticamente riassunto concludeva l'appellante Parte_1
chiedendo alla Corte adita di “riformare in toto la sentenza n. 3484/2023
[...]
emessa in data 11.08.2023 dal Tribunale di Catania, corretta con ordinanza del
20.11.2023, resa nel giudizio portante RG n. 2248/2019 e notificata a mezzo pec il
30.11.2023 e, per l'effetto, dichiarare: 1) la nullità e/o invalidità della sentenza oggi impugnata nella parte in cui il Giudice di Primo Grado, condannandolo al risarcimento del relativo danno, ha riconosciuto una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. in capo al pur operando le esimenti previste dal Parte_1
citato articolo;
2) la riforma della sentenza oggi impugnata nella parte in cui il
Giudice di Primo Grado ha aderito alla quantificazione del danno operata dal CTU e per l'effetto ha condannato il a risarcire alla SI.ra la Parte_1 Parte_2
somma di 34.153,91 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) la nullità e/o invalidità della sentenza oggi impugnata nella parte in cui il Giudice di Primo Grado ha condannato il a pagare le spese di giudizio quantomeno nella Pt_1 Parte_1
misura indicata;
4) Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio contestava in ogni sua parte Parte_2
l'appello del . Parte_1
In particolare obiettando, nell'ordine:
- in punto di an debeatur, che “Il caso fortuito interrompe il nesso di causalita' e dunque esclude la responsabilita' della P.A. quando e' imprevedibile, ma nel caso di specie non ricorre caso fortuito poiche' lo scalino rotto rientra nella prevedibilita' che il custode deve tenere conto ed evitare (perche' anche il comportamento negligente del danneggiato deve essere tenuto in conto laddove non hai manutenzionato, ne' vigilato), dunque anche una condotta negligente (distratta, imperita, imprudente) della vittima del danno da cose in custodia non basta, di per se', ad escludere la responsabilità del custode. La mera distrazione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art.2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, e' tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. Civ. sez. 3, n.
13222 del 27\6\2016; Cass. Civile n. 26524 del 20/11/2020). La condotta di un danno da cose in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile e' un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: e il giudice di merito non puo' astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima. Il convenuto non ha provato la condotta Pt_1
negligente della vittima ne', soprattutto, che la stessa fosse imprevedibile ed inevitabile. E' stata correttamente affermata la piena responsabilita' del per i danni subiti dall'odierna appellata a causa Parte_1
dell'insufficiente od omessa manutenzione degli scalini di cui si discute, nonche' per aver colpevolmente reiterato il mantenimento di uno stato dei luoghi con palese attitudine a produrre un danno, in ragione proprio dell'intrinseca pericolosita' ad esso connaturata. Invero, grazie alle moderne tecnologie che offrono sempre più efficaci dotazioni e sistemi di assistenza, unitamente al continuo diffondersi della cultura dell'organizzazione gestionale all'interno degli enti, laddove siano adottate politiche di programmazione periodica di interventi, controlli e verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni cosa, non può non tenersi in considerazione la concreta possibilità per la
Pubblica Amministrazione di un controllo sempre più pregnante sul proprio territorio e la mancanza di tutto ciò, nella fattispecie in esame, ha sicura rilevanza sotto il profilo della responsabilità ex art.2051 c.c. (Trib. Napoli
8/1/2016 n.144)”,
- in punto di quantum debeatur, che in realtà il c.t.u. avesse compiutamente risposto ai rilievi che gli erano stati mossi dal c.t. di fiducia dell'Amministrazione, precisando infatti che “il danno al gomito ha determinato dolore profondo ai movimenti del braccio in toto, tanto che la signora non ha più utilizzato l'arto dominante destro. La ipotonotrofia spiccata del cingolo scapolare e del braccio, obiettivati dal sottoscritto, sono patognomonici di disuso. I movimenti della spalla omolaterale sono molto limitati tant'è che il soggetto non riesce neppure a svestirsi autonomamente.
Dunque la spalla destra, nonostante non sia la sede principale dell'infortunio, ha subito menomazioni conseguenti al non uso del braccio per la frattura dolorosa ed i MDS contenuti nel gomito omolaterale”. Il CTU ha quindi concluso confermando la propria valutazione del 16% per invalidità permanente che il Giudice ha correttamente e legittimamente condiviso.
Piuttosto, non va sottaciuto che l'Ente è stato già in qualche modo “favorito”, nella misura in cui è stato condannato al pagamento di una somma che non ha tenuto conto di alcuna personalizzazione del danno, la quale avrebbe potuto comportare un aumento del risarcimento in favore della odierna appellata, nonché nella parte in cui la sentenza non ha riconosciuto in favore della medesima alcun danno morale seppure si trattasse di un meccanismo
“automatico” senza necessità di prova alcuna atteso che il danno morale da lesione fisica con postumi superiori al 3% va riconosciuto e risarcito in automatico”.
§§§
La causa veniva chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
Entrambi i motivi dell'appello interposto in atti dal sono Parte_1
infondati. Quanto al primo, mette conto di rilevare come tutto quanto discettato in atti dal faccia, a ben vedere, riferimento all'esegesi dottrinale venutasi a Parte_1
consolidare in materia di danno non da ogni cosa sottoposta alla custodia di Pubblica
Amministrazione ma dai beni demaniali (quali tipicamente sono, anzitutto, le strade dello Stato, delle Province e dei Comuni aperte, senza alcun filtro, al transito di chicchessia) di notevole estensione e di uso generalizzato e diretto da parte della collettività (beni – questi – riguardo ai quali Corte cost. 156/99 fissava il principio di diritto, da quel momento in poi divenuto diritto vivente, secondo cui “Chi intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della p.a. deve dimostrare che l'evento dannoso sia causalmente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto) nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo occulto per l'utente della strada aperta al pubblico”): in tal caso si giustifica bensì che all'utente venga richiesta una maggiore attenzione nell'uso del bene demaniale a petto, invero, della oggettiva impossibilità per l'ente proprietario di esercitare su bene demaniale quale, tipicamente, la pubblica via un'attività di vigilanza continua e costante se non con l'impiego di mezzi di entità
“non già meramente considerevole (v. Cass., 4 giugno 2004, n. 10649; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9876) bensì straordinari (cfr. Cass., 5 luglio 1991, n. 7411; Cass.,
11 novembre 1987, n. 8308. V. anche Cass., 4 febbraio 1987, n. 1068)” (così Cass. III
3651/2006).
I cimiteri (cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 824 c.c.) ben si prestano, per converso, ad essere oggetto di assidua vigilanza senza che sia a tal fine indispensabile l'impiego di mezzi straordinari (conf. Cass. III 526/87, “Poiché la discrezionalità della pubblica amministrazione nella vigilanza e nel controllo dei beni demaniali è delimitata dal principio del neminem laedere, è configurabile la responsabilità della p.a. a norma dell'art. 2051 c.c. per il danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e controllo il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto al privato, proprietario di una cappella gentilizia danneggiata dal crollo di un grosso albero esistente nei pressi, il diritto, nei confronti del - cui appartiene il bene demaniale Pt_1
"cimitero" con le sue accessioni, quali gli alberi ivi esistenti - al risarcimento del danno)”: assidua vigilanza – deve in primo luogo concludersi – che avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione a rimediare alla vistosa sbeccatura del gradino sul quale la nell'occorso transitava prima che la sbeccatura medesima potesse essere Parte_2
foriera di infortuni quale quello per cui è insorta controversia.
Sotto diverso e concorrente profilo – si passa a considerare – deve dirsi che non coglie nel segno la censura mossa dall'Amministrazione appellante all'affermazione del primo giudice che a mandare immune da responsabilità l'Amministrazione medesima non fosse sufficiente la circostanza che la sbeccatura de qua fosse perfettamente visibile una volta accertato, tuttavia – così per come accertato - che la stessa non fosse soggettivamente prevedibile. Invero, l'insidia o trabocchetto propriamente detti (vale a dire, l'anomalia che insorge sul bene demaniale di notevole estensione e di uso generalizzato e diretto da parte della collettività) debbono essere bensì – per quanto si è già avuto modo di considerare – sia oggettivamente invisibili sia soggettivamente imprevedibili: per converso, l'anomalia foriera di danno della cosa inerte che, pur sottoposta alla custodia di Pubblica Amministrazione, non si presti ad essere tuttavia sussunta all'ambito categoriale dei beni demaniali testè richiamati appare, piuttosto, necessaria e sufficiente ad istituire valido nesso causale
(tra la cosa in custodia ed il danno che abbia cagionato a terzo) sol che sia soggettivamente imprevedibile ancorchè non fosse celata allo sguardo – come nel caso a mani per le motivazioni già rese esplicite dal primo giudice cui, siccome meritevoli di essere pienamente condivise, può e deve rinviarsi;
motivazioni cui pare di dover soltanto giustapporre che soggettivamente imprevedibile, in definitiva, è
l'anomalia della cosa in custodia allorchè non venga a deporre in contrario la condotta del danneggiato che risulti connotata da colpa, rimanendo invece soggettivamente imprevedibile anche l'anomalia che il danneggiato non abbia neutralizzato a causa di condotta bensì “abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. III 14228/2023), ma non anche colposa.
E tanto, applicato al caso a mani, vale quanto dire che la condotta tenuta nell'occorso dalla non si presti – ai fini risarcitori di cui qui si controverte – ad assumere Parte_2
rilievo poiché la condotta del pedone che cammini guardando in avanti e non a terra –
o non anche a terra - può bensì considerarsi abnorme ed autolesionistica ma non può pure, fuor di dubbio, considerarsi colposa.
§§§
Infondato è anche il secondo motivo dell'appello del : non Parte_1
soltanto perché, secondo arresto costituente jus receptum, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 3881/2006, conf. Cass. 33742/2022; v. anche Cass. 991/86, secondo cui “Il giudice del merito, mentre non è tenuto ad una particolare motivazione allorché aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve invece motivare adeguatamente il dissenso dal parere dello stesso consulente, dimostrando di aver sufficientemente valutato gli argomenti sui quali tale parere è basato ed esponendo le ragioni per le quali se ne discosta, in modo che sia possibile il controllo circa la coerenza,
l'adeguatezza e la logicità della decisione”), ma anche perché – non si vuol omettere, per debito di ragione, di aggiungere – anche chi non sia versato in materia di medicina legale ben può comprendere la significatività dell'affermazione peritale tesa a dare atto che, in conseguenza della frattura scomposta sofferta al gomito destro, la
“non ha più utilizzato l'arto dominante destro. La ipotonotrofia spiccata Parte_2 del cingolo scapolare e del braccio, obiettivati dal sottoscritto, sono patognomonici di disuso” ed anche che i movimenti della spalla destra dell'infortunata “sono molto limitati tant'è che il soggetto non riesce neppure a svestirsi autonomamente”.
§§§
Per tutto quanto si è così avuto pur concisamente modo di osservare e ritenere l'appello spiegato in atti dal deve essere infine rigettato. Le Parte_1
spese del grado vanno regolate secondo soccombenza e si liquidano – tenuto conto dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di €
26.000,01 ed € 52.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione) e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività prestata (ridotta al minimo – non essendosi registrata alcuna attività istruttoria che innovasse le risultanze del giudizio di primo grado – nella fase di trattazione ed istruzione e nella successiva fase decisionale) - nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.058,00 x fase studio + €
1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3484/2023 dell'11.8.2023 proposto, con citazione del
22.12.2023, dal nei confronti di - così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna il al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - dà atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai SIg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1676/2023 R.G.A.C.C., promossa da: Pa
(c.f. , in persona del Sindaco p.t. Parte_1 C.F._1
(autorizzato al giudizio giusta delibera di G.M. n. 174 dell'8.11.2023), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Maurizio Prezzavento (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Santa Talio (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale del 26.5.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 6.2.2019 conveniva innanzi al Tribunale di Parte_2
Catania il onde sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., al Parte_1
risarcimento dei danni – segnatamente alla persona - ingiustamente patiti a seguito del sinistro di cui era rimasta vittima la mattina del 28 marzo 2017 presso il cimitero dello stesso Comune: nell'occorso – narrava – nel discendere, dopo aver fatto visita alla tomba della cognata , gli antistanti gradini non si avvedeva Persona_1
della pur non modesta sbeccatura dell'ultima alzata indi precipitando rovinosamente sul selciato dell'adiacente viale interno alla struttura comunale. Accompagnata in ospedale le veniva infine diagnosticata una frattura scomposta dell'epitroclea omerale destra, che rendeva altresì necessario intervento chirurgico di osteosintesi.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il obiettava che la Parte_1 Parte_2
dovesse addebitare l'accaduto solo ad una sua colpevole disattenzione nel discendere detti gradini e che, pertanto, prive di valido fondamento fossero le pretese risarcitorie che l'attrice aveva azionato. In subordine, eccepiva che dovesse essere quantomeno riconosciuto un concorso di colpa della danneggiata per gli effetti – di proporzionale riduzione dell'indennizzo risarcitorio altrimenti dovuto - di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.
Venuti in udienza, in esito alla sua trattazione ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. la causa era istruita con l'escussione dei testi addotti da parte attrice e, all'esito, l'istituzione di c.t.u. medico-legale.
Indi - raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – riteneva il primo giudice:
- che il fatto lesivo (in sé incontroverso e, comunque, confermato dalla testimonianza resa da , che quella mattina aveva Testimone_1
accompagnato la madre al cimitero) fosse interamente ascrivibile alla convenuta poiché “È vero che la prevedibilità Controparte_1
dell'insidia con l'ordinaria diligenza può escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 13930/2015): ma non si ritiene che la mera presumibile generica conoscenza delle condizioni dell'area cimiteriale in questione, alla luce delle limitate visite annue alla tomba della cognata, possa rendere automaticamente nota la presenza di un gradino rotto, nonchè, soprattutto, facilmente rilevabile tale anomalia (in tal senso Cass. civ., sez. III, ord. 31 maggio 2019, n. 14908). L'utente di media diligenza deve piuttosto poter confidare sulla integrità dei gradini utilizzabili per usufruire dei servizi cimiteriali, e la presenza di una frattura del gradino deve presumersi in grado di sorprenderlo, nonostante l'ordinaria attenzione”.
- che, in punto di quantum debeatur, “alla luce di quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 31/01/2022, e dalla risposta alle note del c.t.p. di parte attrice depositata in data 10/02/2022, sulla base dei criteri fissati dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2021 il danno può essere liquidato e, quindi, quantificarsi in € 27.741,00 per invalidità permanente al 16% in un soggetto di anni 80 al momento del sinistro, in €
5.098,50 per l'inabilità temporanea (totale € 1.089,00, parziale € 2.524,50 al
75%, € 1.485,00 al 50%) e € 1.314,41 per le spese mediche sostenute, per un totale di € 34.153,91”,
- che “Non può, invece, essere effettuata alcuna personalizzazione del danno, poiché della presumibile sofferenza e delle conseguenti maggiori difficoltà nelle svolgimento delle attività quotidiane, confermata anche all'esito dell'escussione testimoniale di si è già tenuto conto ai fini Testimone_2
della ordinaria liquidazione e, come chiarito dalla più recente giurisprudenza, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (come, nel caso di specie, difficoltà negli autonomi spostamenti a piedi) non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (ordinanza
Cass. civ., VI sez., 04/03/2021 n. 5865). Nulla si riconosce anche in tema di danno morale, richiesto da parte attrice ma non oggetto di concreta allegazione né tantomeno di prova. Infatti, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria) anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez., 03/03/2023
n. 6443)”,
- che “Non si può infine disporre il rimborso, richiesto da parte attrice, delle spese sostenute per il proprio c.t.p., attesa l'assenza di produzione documentale agli atti dell'avvenuto pagamento dello stesso. Ha difatti di recente ribadito la Cassazione che, in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa (Cass. civ., sez. III, 06/07/2022 n. 21402)”.
Pertanto, con sentenza n. 3484/2023 dell'11.8.2023 così statuiva infine, definitivamente pronunciando, l'adito Tribunale:”
P Q M
… 1) In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il al pagamento in favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro del Parte_2
28/03/2018, della somma di € 34.153,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per come in parte motiva;
2) Condanna il alla rifusione Controparte_2
delle spese di lite in favore di , che liquida in complessivi € Parte_2
7.616,00 per compensi professionali, oltre € 789,37 per spese vive oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Santa Talio;
3) Pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico del ”. Parte_1
§§§
Avverso detta sentenza il interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 22.12.2023, appello per eccepire ancora una volta, in via principale, che la dovesse addebitare solo ad una sua colpevole Parte_2
disattenzione l'infortunio nell'occorso patito: assunto – questo – ribadito in dichiarata adesione al diritto vivente che “si può sintetizzare dicendo che è onere del soggetto danneggiato provare “la non visibilità ed imprevedibilità del pericolo” (cfr. Cass. civ., 26/0/2013, n. 10096), e “di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”. Ne deriva l'esclusione di responsabilità in presenza di un “comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” (cfr. Cass. n.
22898/2012). Orbene nel caso di specie, in primo grado la SI.ra non ha Parte_2
soddisfatto il citato onere probatorio anzi, al contrario, dalle prove testimoniali esperite è emersa la prevedibilità e visibilità del pericolo e il comportamento incauto tenuto da controparte. La visibilità del pericolo è stata confermata dal teste SI.
figlio dell'odierna appellata, il quale all'udienza del 30.06.2021 Testimone_1
ha risposto “preciso che il gradino non era occultato, nel senso che non c'era nulla né sul gradino, né sulla scala”. Inoltre, si aggiunge che dalla ricostruzione dei fatti contenuta in citazione risulta che l'evento si è verificato alle 08:30 del mattino e quindi in condizioni di luminosità che rendevano assolutamente visibile lo scalino”.
Ed a differenza di quanto divisato dal primo giudice – deduceva ulteriormente parte appellante – doveva poi riconoscersi che l'insidia ai suoi passi in cui la era Parte_2
incappata fosse non soltanto perfettamente visibile ma anche, ed in realtà, prevedibile. Infatti, “Entrambi i testimoni escussi, figli della SI.ra , hanno Parte_2
confermato che la madre “andava spesso al cimitero per andare a trovare mio PA. Il teste SI. ha addirittura precisato che “ogni 15 giorni Testimone_2 andava a trovare mio padre al Cimitero. In questo caso però ero io a portarla in auto fino all'entrata del cimitero, poi proseguiva a piedi”. L'appellata quindi era solita andare al cimitero per far visita ai parenti defunti e al suo interno si spostava autonomamente e a piedi. Pertanto appare assolutamente verosimile che ella conoscesse perfettamente lo stato dei luoghi e la strada percorsa”.
In subordine, con altro motivo di impugnazione, contestava l'Amministrazione appellante l'eccessività dell'importo che alla era stato infine accordato dal Parte_2
primo giudice a titolo risarcitorio. Infatti – si deduceva al riguardo – “Il c.t.u. Dott.ssa pur discostandosi dall'esorbitante quantificazione fatta da Persona_2
controparte in citazione, ha riconosciuto una invalidità permanente al 16% pari ad €
27.741,00, una inabilità temporanea totale per € 1.089,00, parziale per € 2.524,50 al
75% e per € 1.485,00 al 50%), oltre al rimborso per le spese mediche sostenute pari ad € 1.314,41 per un totale di € 34.153,91. Ma, come si è eccepito in occasione della trasmissione delle note controdeduttive a firma del CTP Dott.ssa Persona_3
non si è d'accordo sulla valutazione della spalla effettuata dal CTU che, a parere del citato CTP, non andava affatto effettuata. Dalla documentazione prodotta in atti non si evince alcuna patologia traumatica a carico della spalla, né tanto meno una storia clinica legata ad un deficit di funzionalità della spalla destra, ad eccezione di una
“lamentata limitazione in abduzione della spalla” certificata in occasione della visita ortopedica effettuata in data 11.07.2018, ossia a quattro mesi di distanza dal sinistro per cui è causa. Si è ritenuto, pertanto, che tale “limitazione” NON è collegabile al trauma subito, diversamente i referti immediatamente successivi all'evento dovevano perlomeno fare cenno a problematiche alla spalla. Indi, la
Dott.ssa quale CTP, ha specificato che tale limitazione descritta dei Per_3
movimenti della spalla è con estrema plausibilità scientifica legata ad un problema artrosico del soggetto, considerata l'età e non certamente dipendente dal trauma subito. L'esclusione della valutazione della spalla conseguentemente comporta una riduzione del danno biologico (e non dell'invalidità permanente erroneamente definita dal CTU) dal 16% al 4%”. E per quanto così sinteticamente riassunto concludeva l'appellante Parte_1
chiedendo alla Corte adita di “riformare in toto la sentenza n. 3484/2023
[...]
emessa in data 11.08.2023 dal Tribunale di Catania, corretta con ordinanza del
20.11.2023, resa nel giudizio portante RG n. 2248/2019 e notificata a mezzo pec il
30.11.2023 e, per l'effetto, dichiarare: 1) la nullità e/o invalidità della sentenza oggi impugnata nella parte in cui il Giudice di Primo Grado, condannandolo al risarcimento del relativo danno, ha riconosciuto una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. in capo al pur operando le esimenti previste dal Parte_1
citato articolo;
2) la riforma della sentenza oggi impugnata nella parte in cui il
Giudice di Primo Grado ha aderito alla quantificazione del danno operata dal CTU e per l'effetto ha condannato il a risarcire alla SI.ra la Parte_1 Parte_2
somma di 34.153,91 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) la nullità e/o invalidità della sentenza oggi impugnata nella parte in cui il Giudice di Primo Grado ha condannato il a pagare le spese di giudizio quantomeno nella Pt_1 Parte_1
misura indicata;
4) Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
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Costituitasi in contraddittorio contestava in ogni sua parte Parte_2
l'appello del . Parte_1
In particolare obiettando, nell'ordine:
- in punto di an debeatur, che “Il caso fortuito interrompe il nesso di causalita' e dunque esclude la responsabilita' della P.A. quando e' imprevedibile, ma nel caso di specie non ricorre caso fortuito poiche' lo scalino rotto rientra nella prevedibilita' che il custode deve tenere conto ed evitare (perche' anche il comportamento negligente del danneggiato deve essere tenuto in conto laddove non hai manutenzionato, ne' vigilato), dunque anche una condotta negligente (distratta, imperita, imprudente) della vittima del danno da cose in custodia non basta, di per se', ad escludere la responsabilità del custode. La mera distrazione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art.2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, e' tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. Civ. sez. 3, n.
13222 del 27\6\2016; Cass. Civile n. 26524 del 20/11/2020). La condotta di un danno da cose in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile e' un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: e il giudice di merito non puo' astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima. Il convenuto non ha provato la condotta Pt_1
negligente della vittima ne', soprattutto, che la stessa fosse imprevedibile ed inevitabile. E' stata correttamente affermata la piena responsabilita' del per i danni subiti dall'odierna appellata a causa Parte_1
dell'insufficiente od omessa manutenzione degli scalini di cui si discute, nonche' per aver colpevolmente reiterato il mantenimento di uno stato dei luoghi con palese attitudine a produrre un danno, in ragione proprio dell'intrinseca pericolosita' ad esso connaturata. Invero, grazie alle moderne tecnologie che offrono sempre più efficaci dotazioni e sistemi di assistenza, unitamente al continuo diffondersi della cultura dell'organizzazione gestionale all'interno degli enti, laddove siano adottate politiche di programmazione periodica di interventi, controlli e verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni cosa, non può non tenersi in considerazione la concreta possibilità per la
Pubblica Amministrazione di un controllo sempre più pregnante sul proprio territorio e la mancanza di tutto ciò, nella fattispecie in esame, ha sicura rilevanza sotto il profilo della responsabilità ex art.2051 c.c. (Trib. Napoli
8/1/2016 n.144)”,
- in punto di quantum debeatur, che in realtà il c.t.u. avesse compiutamente risposto ai rilievi che gli erano stati mossi dal c.t. di fiducia dell'Amministrazione, precisando infatti che “il danno al gomito ha determinato dolore profondo ai movimenti del braccio in toto, tanto che la signora non ha più utilizzato l'arto dominante destro. La ipotonotrofia spiccata del cingolo scapolare e del braccio, obiettivati dal sottoscritto, sono patognomonici di disuso. I movimenti della spalla omolaterale sono molto limitati tant'è che il soggetto non riesce neppure a svestirsi autonomamente.
Dunque la spalla destra, nonostante non sia la sede principale dell'infortunio, ha subito menomazioni conseguenti al non uso del braccio per la frattura dolorosa ed i MDS contenuti nel gomito omolaterale”. Il CTU ha quindi concluso confermando la propria valutazione del 16% per invalidità permanente che il Giudice ha correttamente e legittimamente condiviso.
Piuttosto, non va sottaciuto che l'Ente è stato già in qualche modo “favorito”, nella misura in cui è stato condannato al pagamento di una somma che non ha tenuto conto di alcuna personalizzazione del danno, la quale avrebbe potuto comportare un aumento del risarcimento in favore della odierna appellata, nonché nella parte in cui la sentenza non ha riconosciuto in favore della medesima alcun danno morale seppure si trattasse di un meccanismo
“automatico” senza necessità di prova alcuna atteso che il danno morale da lesione fisica con postumi superiori al 3% va riconosciuto e risarcito in automatico”.
§§§
La causa veniva chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
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Entrambi i motivi dell'appello interposto in atti dal sono Parte_1
infondati. Quanto al primo, mette conto di rilevare come tutto quanto discettato in atti dal faccia, a ben vedere, riferimento all'esegesi dottrinale venutasi a Parte_1
consolidare in materia di danno non da ogni cosa sottoposta alla custodia di Pubblica
Amministrazione ma dai beni demaniali (quali tipicamente sono, anzitutto, le strade dello Stato, delle Province e dei Comuni aperte, senza alcun filtro, al transito di chicchessia) di notevole estensione e di uso generalizzato e diretto da parte della collettività (beni – questi – riguardo ai quali Corte cost. 156/99 fissava il principio di diritto, da quel momento in poi divenuto diritto vivente, secondo cui “Chi intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della p.a. deve dimostrare che l'evento dannoso sia causalmente ricollegabile ad un'insidia (o trabocchetto) nascente da situazioni di fatto creatrici di un pericolo occulto per l'utente della strada aperta al pubblico”): in tal caso si giustifica bensì che all'utente venga richiesta una maggiore attenzione nell'uso del bene demaniale a petto, invero, della oggettiva impossibilità per l'ente proprietario di esercitare su bene demaniale quale, tipicamente, la pubblica via un'attività di vigilanza continua e costante se non con l'impiego di mezzi di entità
“non già meramente considerevole (v. Cass., 4 giugno 2004, n. 10649; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9876) bensì straordinari (cfr. Cass., 5 luglio 1991, n. 7411; Cass.,
11 novembre 1987, n. 8308. V. anche Cass., 4 febbraio 1987, n. 1068)” (così Cass. III
3651/2006).
I cimiteri (cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 824 c.c.) ben si prestano, per converso, ad essere oggetto di assidua vigilanza senza che sia a tal fine indispensabile l'impiego di mezzi straordinari (conf. Cass. III 526/87, “Poiché la discrezionalità della pubblica amministrazione nella vigilanza e nel controllo dei beni demaniali è delimitata dal principio del neminem laedere, è configurabile la responsabilità della p.a. a norma dell'art. 2051 c.c. per il danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e controllo il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto al privato, proprietario di una cappella gentilizia danneggiata dal crollo di un grosso albero esistente nei pressi, il diritto, nei confronti del - cui appartiene il bene demaniale Pt_1
"cimitero" con le sue accessioni, quali gli alberi ivi esistenti - al risarcimento del danno)”: assidua vigilanza – deve in primo luogo concludersi – che avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione a rimediare alla vistosa sbeccatura del gradino sul quale la nell'occorso transitava prima che la sbeccatura medesima potesse essere Parte_2
foriera di infortuni quale quello per cui è insorta controversia.
Sotto diverso e concorrente profilo – si passa a considerare – deve dirsi che non coglie nel segno la censura mossa dall'Amministrazione appellante all'affermazione del primo giudice che a mandare immune da responsabilità l'Amministrazione medesima non fosse sufficiente la circostanza che la sbeccatura de qua fosse perfettamente visibile una volta accertato, tuttavia – così per come accertato - che la stessa non fosse soggettivamente prevedibile. Invero, l'insidia o trabocchetto propriamente detti (vale a dire, l'anomalia che insorge sul bene demaniale di notevole estensione e di uso generalizzato e diretto da parte della collettività) debbono essere bensì – per quanto si è già avuto modo di considerare – sia oggettivamente invisibili sia soggettivamente imprevedibili: per converso, l'anomalia foriera di danno della cosa inerte che, pur sottoposta alla custodia di Pubblica Amministrazione, non si presti ad essere tuttavia sussunta all'ambito categoriale dei beni demaniali testè richiamati appare, piuttosto, necessaria e sufficiente ad istituire valido nesso causale
(tra la cosa in custodia ed il danno che abbia cagionato a terzo) sol che sia soggettivamente imprevedibile ancorchè non fosse celata allo sguardo – come nel caso a mani per le motivazioni già rese esplicite dal primo giudice cui, siccome meritevoli di essere pienamente condivise, può e deve rinviarsi;
motivazioni cui pare di dover soltanto giustapporre che soggettivamente imprevedibile, in definitiva, è
l'anomalia della cosa in custodia allorchè non venga a deporre in contrario la condotta del danneggiato che risulti connotata da colpa, rimanendo invece soggettivamente imprevedibile anche l'anomalia che il danneggiato non abbia neutralizzato a causa di condotta bensì “abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. III 14228/2023), ma non anche colposa.
E tanto, applicato al caso a mani, vale quanto dire che la condotta tenuta nell'occorso dalla non si presti – ai fini risarcitori di cui qui si controverte – ad assumere Parte_2
rilievo poiché la condotta del pedone che cammini guardando in avanti e non a terra –
o non anche a terra - può bensì considerarsi abnorme ed autolesionistica ma non può pure, fuor di dubbio, considerarsi colposa.
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Infondato è anche il secondo motivo dell'appello del : non Parte_1
soltanto perché, secondo arresto costituente jus receptum, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 3881/2006, conf. Cass. 33742/2022; v. anche Cass. 991/86, secondo cui “Il giudice del merito, mentre non è tenuto ad una particolare motivazione allorché aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve invece motivare adeguatamente il dissenso dal parere dello stesso consulente, dimostrando di aver sufficientemente valutato gli argomenti sui quali tale parere è basato ed esponendo le ragioni per le quali se ne discosta, in modo che sia possibile il controllo circa la coerenza,
l'adeguatezza e la logicità della decisione”), ma anche perché – non si vuol omettere, per debito di ragione, di aggiungere – anche chi non sia versato in materia di medicina legale ben può comprendere la significatività dell'affermazione peritale tesa a dare atto che, in conseguenza della frattura scomposta sofferta al gomito destro, la
“non ha più utilizzato l'arto dominante destro. La ipotonotrofia spiccata Parte_2 del cingolo scapolare e del braccio, obiettivati dal sottoscritto, sono patognomonici di disuso” ed anche che i movimenti della spalla destra dell'infortunata “sono molto limitati tant'è che il soggetto non riesce neppure a svestirsi autonomamente”.
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Per tutto quanto si è così avuto pur concisamente modo di osservare e ritenere l'appello spiegato in atti dal deve essere infine rigettato. Le Parte_1
spese del grado vanno regolate secondo soccombenza e si liquidano – tenuto conto dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di €
26.000,01 ed € 52.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione) e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività prestata (ridotta al minimo – non essendosi registrata alcuna attività istruttoria che innovasse le risultanze del giudizio di primo grado – nella fase di trattazione ed istruzione e nella successiva fase decisionale) - nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.058,00 x fase studio + €
1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3484/2023 dell'11.8.2023 proposto, con citazione del
22.12.2023, dal nei confronti di - così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna il al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge, - dà atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)