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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 226/2022 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe,
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni COPERTINO (C.F. ) C.F._2
- attore -
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Antonietta VATTIMO (C.F. ) C.F._3
- convenuto -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec l'11.2.2022,
[...]
ha convenuto il , al fine di ottenerne la Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento di un importo, da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di responsabilità ex art. 2051 e 2043 cod. civ, quale risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni derivate dalla caduta a causa di buca stradale il 12.6.2020.
Ha dedotto, in particolare, che:
- nella predetta data, alle ore 13.30 circa, mentre transitava a piedi lungo la Contrada
Rosalia di e, precisamente, sul belvedere posto sul km 303 della CP_1
Strada Statale Tirrenica Inferiore, nei pressi dello , era caduta Parte_2
in una buca ivi insistente, non visibile in ragione della sua collocazione e per la sua condizione, nulla potendo fare per evitarla;
- dopo essere stata soccorsa dalle persone presenti al momento dell'accaduto, era stata accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cetraro (CS), ove aveva ricevuto le prime cure ed erano state riscontrate lesioni, per poi recarsi nella stessa serata, in ragione dell'aggravarsi delle sue condizioni presso il CTO di
Napoli;
- si era, quindi, sottoposta a vari esami e cure, al termine dei quali aveva riportati postumi da valutare in corso di causa.
1.2. – Si è costituito il , che ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto introduttivo per assoluta genericità della stessa e, nel merito,
la sua infondatezza, evidenziando, in particolare, l'inosservanza, da parte del danneggiato, dell'ordinaria diligenza necessaria a prevenire il verificarsi del sinistro.
2 1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'assunzione delle deposizioni testimoniali di
(udienza del 24.3.2023), e (udienza Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
del 13.10.2023), oltre che nell'espletamento di CTU medico-legale (cfr. relazione definitiva, a firma del dott. . Persona_1
2.1. – Ciò posto, la causa petendi è sufficientemente determinata nell'atto introduttivo.
Inoltre, le foto allegate consentono di individuare anche lo specifico tratto della
Contrada Rosalia, nel Comune di ove si è verificato il sinistro. CP_1
2.2. – Nel merito, giova premettere che – sebbene non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051
cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez.
III, 20.2.2006, n. 3651; Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez.
III, Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) –, la
Terza Sezione della Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il
3 caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità
adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece,
per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più
significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n.
2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza
n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche
4 dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n.
4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato,
in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità
che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017); analogamente, è stato affermato,
in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., deve consistente in una “condotta
oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del
31.5.2023 e Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3, Ordinanza n.
14228 del 23.5.2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme, eccezionale, e tout court,
imprevedibile ed inevitabile”).
5 2.3. – Nel caso di specie, parte attrice ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la strada – di cui è custode il (circostanza Controparte_1
incontestata) – e l'evento dannoso.
È, infatti, acclarato – sulla base della testimonianza assunta e della documentazione fotografica prodotta – che parte attrice è caduta a causa di una buca stradale mentre percorreva, nel predetto Comune (Contrada Rosalia), la Strada Statale Tirrenica
Inferiore.
In particolare, la teste – figlia dell'attrice, presente al momento del Testimone_2
sinistro – sentita all'udienza del 14.10.2023, dopo aver riconosciuto lo stato dei luoghi in quello rappresentato nella documentazione fotografica allegata alla seconda memoria di parte attrice, ha affermato di aver assistito al sinistro subito dall'attrice il 12.6.2020,
verificatosi “nello slargo di accesso alla salita di accesso al Residence Scoglio della
Regina” e che la stessa, dopo aver parcheggiato, si era recata insieme alla madre ed al fratello “in prossimità del belvedere”, specificando che l'attrice, in Parte_3
particolare, “è scesa dall'auto e stava per salire sul marciapiede quando è inciampata
in una buca presente sulla strada prima del marciapiede ed è caduta di faccia” ed aggiungendo che, dopo averla soccorsa ed essersi accorta della presenza della buca,
l'aveva condotta, insieme al fratello, presso il Pronto Soccorso di Cetraro, mentre in seguito “è stata ricoverata ed operata presso il CTO di Napoli”.
Il teste – figlio dell'attrice, anch'egli presente al momento del Parte_3
sinistro – sentito all'udienza del 14.10.2023, dopo aver riconosciuto lo stato dei luoghi in quello rappresentato nella documentazione fotografica allegata alla seconda memoria di parte attrice, ha poi specificato che l'attrice “stava per salire sul marciapiede e
avvicinarsi alla balaustra che consente l'affaccio, quando è caduta a causa di una buca
6 presente sulla strada prima del marciapiede. Abbiamo visto la buca quando ci siamo
avvicinati per soccorrerla”.
A fronte di ciò, il non ha fornito la prova liberatoria Controparte_1
prevista dall'art. 2051 cod. civ.
Nondimeno, dalla documentazione fotografica emerge l'agevole visibilità della buca,
tenuto conto del verificarsi del sinistro alle ore 13:30 circa del 12.6.2020, quindi, in piena estate ed in presenza di luce naturale (circostanza anche questa incontestata).
Pertanto, essere scesa dall'auto ed avere camminato senza prestare attenzione costituisce comportamento imprudente, che ha indubbiamente concorso alla caduta,
anche se non così anomalo da potersi considerare oggettivamente imprevedibile ed imprevenibile da parte del custode e, quindi, causa esclusiva dell'evento.
In mancanza di oggettivi elementi di differenziazione, il contributo causale colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, cod. civ. è stimato congruo nella misura del 50% ex art. 2055, comma 2, cod. civ. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 21/1/2010).
2.4. – Quanto alle conseguenze pregiudizievoli, la CTU medico-legale è immune da incongruenze ed è del tutto condivisibile.
Da essa è emerso che ha riportato postumi permanenti identificabili Parte_1
in “Frattura collo chirurgico omero sin., contusioni ed escoriazioni multiple”,
complessivamente valutati nell'8% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea totale per 40 giorni e inabilità temporanea parziale per 20 giorni al 75%, per altri 20
giorni al 50% e per ulteriori 20 giorni al 25%.
Va, quindi, riconosciuto all'attrice – alla luce delle Tabelle edite dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024, tenuto conto dei 74 anni di età della danneggiata (nata il
20.11.1946) all'epoca del sinistro (verificatosi il 12.6.2020) – l'importo complessivo di
€ 17.464,25, a titolo di danni non patrimoniali, così calcolato all'attualità:
7 - € 10.821,96, a titolo di danno biologico permanente in relazione al predetto 8% di invalidità, aumentati del 25% e, quindi, fino ad € 13.597,45 per sofferenza soggettiva (normalmente correlata alle lesioni accertate secondo il sistema tabellare adottato);
- € 3.866,80 per danno biologico temporaneo (di cui € 2.209,60 per 40 gg. di ITT, €
828,60 per 20 gg. di ITP al 75%, € 552,40 per 20 gg. di ITP al 50% ed € 276,20
per 20 gg. di ITP al 25%);
- il tutto ridotto del 50% per il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227,
comma 1, cod. civ.
Non sono specificamente dedotti, né dimostrati elementi di personalizzazione del danno biologico o altri danni non patrimoniali.
Il predetto importo finale di € 17.464,25 – già determinato all'attualità – deve, inoltre,
essere maggiorato degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento (il 12.6.2020) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sulla somma così
determinata (divenuta debito di valuta) dalla predetta data di pubblicazione all'effettivo soddisfo.
Non sono state documentate spese mediche.
2.5. – In conclusione, occorre condannare il convenuto al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 17.464,25, oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come già precisato), in favore di parte attrice.
3. – Segue, per la soccombenza, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate (come da dispositivo) alla luce dei valori minimi di cui al DM 55/2014
per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti
8 al terzo scaglione di valore sulla base del decisum, oltre effettivi esborsi (€ 264,00 per contributo unificato e marca da bollo) ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna parte convenuta al pagamento di € 17.464,25, oltre interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come precisato in motivazione), in favore dell'attrice;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compenso ed € 265,50 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15%
del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore della convenuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 4 aprile 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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