Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Sottosezione Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 271/2023 R.G. vertente
fra
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salvia, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza viale Marconi 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
p.iva in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avv. Elio Cirigliano giusta procura per notaio elettivamente domiciliato in Potenza, Per_1
alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 2 febbraio 2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e premesso di svolgere la professione di commerciante e di avere un negozio nel
Comune di Pietragalla, esponeva che in data 10 ottobre 2019, mentre sistemava dei barattoli di vernice, rovinava al suolo riportando un “trauma distorsivo spalla sinistra con lesione cuffia dei rotatori omolaterale trattata chirurgicamente in data 13.11.2019”.
38 del 23/02/2000, dà diritto ad indennizzo in capitale. La menomazione accertata è la seguente: spalla sx: esiti di ric. Cuffia dei rotatori per via artroscopia con modesta ripercussione funzionale: grado accertato: 0005 %. Grado complessivo: 012%”.
Il sig. , in data 4 agosto 2022 presentava opposizione ex art. 104/ del d.p.r. 1124/1965. Pt_1
Essendo decorsi i 60 giorni dalla proposizione dell'opposizione senza che l'amministrazione resistente si fosse pronunciata, adiva l'Autorità Giudiziaria, deducendo: la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e l'infortunio e, su relazione del consulente tecnico di parte dott. che concludeva per la sussistenza della patologia, “Il dato anamnestico, Persona_2
il quadro clinico obbiettivo e gli accertamenti strumentali esibiti ed allegati orientano il grado di danno biologico permanente complessivo a carico della spalla sinistra nella misura del 15%
(quindici per cento). Tenuto conto dell'infortunio pregresso n. 515140940 del 12.09.2016 (trauma distrattivo spalla destra con lesione sovraspinato e rottura del CLB) indennizzato con danno biologico dell'8%, il danno biologico complessivo non può essere inferiore al 23% trattandosi di minorazione policrone concorrenti. In definitiva il danno biologico permanente complessivo (inf. del
2019+esiti inf. 2016) del 23% (ventitre per cento)”, concludeva per riconoscere il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito della denunzia di infortunio del 10 ottobre 2019, determinante una menomazione psico-fisica pari al 15% (indennizzo in capitale) o, in quella che sarà accertata nel corso del giudizio, dalla data della prima domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva in giudizio l' , pertanto, in data 4 maggio 2023, ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
La causa veniva istruita attraverso espletamento della CTU e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso merita accoglimento. Presupposta e non in discussione la sussistenza della causa di lavoro dell'infortunio denunciato dal ricorrente sulla scorta della documentazione in atti e dell'esito della valutazione dell' , il CP_1
consulente tecnico incaricato in corso di causa, con valutazione esaustiva che questo Giudice condivide e pone a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso affermando che il ricorrente “presenta un danno biologico permanente complessivo (infortunio del 2019 + infortunio del 2016) con una percentuale del 16% a far data dalla domanda del ricorso (dal 04/08/2022)”.
Inoltre, non si rilevano elementi di simulazione cosciente e/o di amplificazione sintomatologica ai fini medico-legali.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre alle spese documentate dal ricorrente e accessori come per legge, la decorrenza va fissata a far data dal 4 agosto 2022.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147 del 2022, e del protocollo in data 3.11.2022 del Tribunale di Potenza Sezione Civile sottosezione Lavoro
e Previdenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 2 febbraio 2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza degli Parte_1
infortuni sul lavoro del 2016 e del 2019, pari al 16%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1
dell'indennizzo in capitale a decorrere dalla domanda di opposizione ex art. Parte_1
104 d.p.r. 1124/1965 (4.8.2022), oltre accessori come per legge;
3) condanna , in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario, con distrazione;
4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 11 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il funzionario dell'Ufficio per il Processo dott. Giuseppe Mercurio