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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2860 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ); Parte_1 C.F._1
E
(CF: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudi o Lazzeri, presso il cui studio in
Pisa (PI), via Gereschi n. 10, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “lo scioglimento del matrimonio civile”, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.10.2024, e Parte_1 [...] hanno chiesto che fosse pronunciato lo Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 2.02.2015, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo
Comune, Atto n. 1, parte I, anno 2015.
RG VG n. 2860/2024 - Pagina 1 di 4 Nell'udienza del giorno 16 gennaio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 509/2024 del
11.04.2024 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio è nato il figlio Persona_1
in data 7.09.2017, hanno chiesto che fosse pronunciato lo
[...] scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il figlio minore avrà temporaneamente residenza abituale presso la madre, considerata l'attività lavorativa esercitata dal padre, dipendente presso una struttura alberghiera di Firenze con contratto intermittente ed il fatto che egli abita momentaneamente da solo.
Quest'ultimo, in base al calendario dei turni del mese, comunicherà alla madre i gironi settimanali di riposo (da un minimo di un giorno ad un massimo di tre giorni consecutivi) in modo che entrambi i genitori abbiamo la possibilità di organizzarsi per tenere . Per_1
RG VG n. 2860/2024 - Pagina 2 di 4 Quando il giorno di riposo sarà uno, il padre prenderà con sé il figlio la sera dal rientro da lavoro e lo terrà con sé il giorno successivo. La mattina del terzo giorno, a seconda delle esigenze lavorative di entrambi, lo accompagnerà a scuola alle ore 8.00 oppure dalla madre alle ore 7.00.
Quando i giorni di riposo saranno due, il padre prenderà con sé il figlio la sera dal rientro da lavoro e lo terrà con sé i due giorni successivi. La mattina del quarto giorno,
a seconda delle esigenze lavorative di entrambi, lo accompagnerà a scuola alle ore
8.00 oppure dalla madre alle ore 7.00.
Quando i giorni di riposo saranno tre, il padre prenderà con sé il figlio la sera dal rientro da lavoro e lo terrà con sé i tre giorni successivi. La mattina del quinto giorno,
a seconda delle esigenze lavorative di entrambi, lo accompagnerà a scuola alle ore
8.00 oppure dalla madre alle ore 7.00.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore Parte_2 sino al raggiungimento della sua autonomia economica versando, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 e rimborsando alla signora per il caso di anticipazione, il 50% delle spese scolastiche, di istruzione, Parte_1 di formazione e delle spese mediche”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate .
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Barcellona Pozzo di
Gotto (ME) il 2.02.2015, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 1, parte I, anno 2015
tra:
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.09.1986;
E
RG VG n. 2860/2024 - Pagina 3 di 4 (CF: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Colombia) il 2.05.1978;
2) DISPONE che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano disciplinate alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la present e sentenza, in copia autentica, venga t rasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 2860/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2860 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ); Parte_1 C.F._1
E
(CF: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudi o Lazzeri, presso il cui studio in
Pisa (PI), via Gereschi n. 10, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “lo scioglimento del matrimonio civile”, alle condizioni riportate nel ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.10.2024, e Parte_1 [...] hanno chiesto che fosse pronunciato lo Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 2.02.2015, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo
Comune, Atto n. 1, parte I, anno 2015.
RG VG n. 2860/2024 - Pagina 1 di 4 Nell'udienza del giorno 16 gennaio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 509/2024 del
11.04.2024 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio è nato il figlio Persona_1
in data 7.09.2017, hanno chiesto che fosse pronunciato lo
[...] scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il figlio minore avrà temporaneamente residenza abituale presso la madre, considerata l'attività lavorativa esercitata dal padre, dipendente presso una struttura alberghiera di Firenze con contratto intermittente ed il fatto che egli abita momentaneamente da solo.
Quest'ultimo, in base al calendario dei turni del mese, comunicherà alla madre i gironi settimanali di riposo (da un minimo di un giorno ad un massimo di tre giorni consecutivi) in modo che entrambi i genitori abbiamo la possibilità di organizzarsi per tenere . Per_1
RG VG n. 2860/2024 - Pagina 2 di 4 Quando il giorno di riposo sarà uno, il padre prenderà con sé il figlio la sera dal rientro da lavoro e lo terrà con sé il giorno successivo. La mattina del terzo giorno, a seconda delle esigenze lavorative di entrambi, lo accompagnerà a scuola alle ore 8.00 oppure dalla madre alle ore 7.00.
Quando i giorni di riposo saranno due, il padre prenderà con sé il figlio la sera dal rientro da lavoro e lo terrà con sé i due giorni successivi. La mattina del quarto giorno,
a seconda delle esigenze lavorative di entrambi, lo accompagnerà a scuola alle ore
8.00 oppure dalla madre alle ore 7.00.
Quando i giorni di riposo saranno tre, il padre prenderà con sé il figlio la sera dal rientro da lavoro e lo terrà con sé i tre giorni successivi. La mattina del quinto giorno,
a seconda delle esigenze lavorative di entrambi, lo accompagnerà a scuola alle ore
8.00 oppure dalla madre alle ore 7.00.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore Parte_2 sino al raggiungimento della sua autonomia economica versando, in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 e rimborsando alla signora per il caso di anticipazione, il 50% delle spese scolastiche, di istruzione, Parte_1 di formazione e delle spese mediche”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate .
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Barcellona Pozzo di
Gotto (ME) il 2.02.2015, come risulta dai registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 1, parte I, anno 2015
tra:
(CF: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.09.1986;
E
RG VG n. 2860/2024 - Pagina 3 di 4 (CF: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Colombia) il 2.05.1978;
2) DISPONE che le condizioni dello scioglimento del matrimonio siano disciplinate alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la present e sentenza, in copia autentica, venga t rasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 2860/2024 - Pagina 4 di 4