Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 61/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 61/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ALDROVANDI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. ALDROVANDI Parte_2 C.F._2
ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 264/2024 del
14/05/2024, pubblicata in data 27/05/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 1424/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 8
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi danno atto di vivere separati, e in particolare che il IG. ha trasferito la Parte_2
residenza in San Felcie s/P (MO) al n. 46 int. 5 di via Isonzo. Essi mantengono obbligo di reciproco rispetto e diritto di modificare liberamente la propria residenza, previo obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni variazione del proprio recapito.
Le figlie minori e sono affidate congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, secondo il regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso.
Conseguentemente, la responsabilità genitoriale è esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori:
le decisioni di maggior interesse per le figlie e , relative all'istruzione, Per_1 Per_2
all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale dei medesimi saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé le figlie, assieme o separatamente, potrà esercitare la responsabilità genitoriale in via autonoma, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana di e , Per_1 Per_2
avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena crescita delle figlie: in particolare,
entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni e informazioni relative alle medesime (es. scolastiche, sanitarie…). In particolare, si allega il piano genitoriale all'uopo predisposto contenente la descrizione delle attività svolte settimanalmente dalle minori (doc.
all. n. 7).
pagina 2 di 8 e restano collocate presso la madre e avranno la residenza, anche anagrafica, Per_1 Per_2
nella casa coniugale sita in San Felice sul Panaro (Mo), al n. 20 di via Trento Trieste.
Il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare sita in San Felice sul Panaro (Mo), al n. 20 di via Trento Trieste, resta assegnato, unitamente a tutti i mobili che la arredano e corredano, come già
stabilito in sede di separazione consensuale, alla IG.ra , genitore collocatario dei Parte_1
figli, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 337 sexies c.c. e 337 ter c.c. Le spese di ordinaria manutenzione saranno a carico della IG.ra mentre quelle straordinarie rimarranno ripartite Pt_1
nella misura del 50% ciascuno, essendo l'abitazione in comproprietà fra i coniugi, come da atto pubblico di acquisto del 22.12.2014, a ministero Notaio Dott. (doc. all. n. 8). Per_3 Pt_2
2) In considerazione dei rispettivi impegni lavorativi dei coniugi e scolastici/ricreativi/sportivi delle figlie, il padre ha il diritto e dovere di tenere con sé e : Per_1 Per_2
-il martedì e il giovedì dalle ore 17,00, allorquando le preleverà dalla abitazione della madre, sino alla mattina del giorno successivo, allorquando le riaccompagnerà a scuola e/o presso l'abitazione della
IG.ra ; Parte_1
-a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina successivo,
allorquando le riaccompagnerà direttamente a scuola o presso l'abitazione della madre.
Inoltre, i coniugi si impegnano reciprocamente a modificare la turnazione dei fine settimana, ove detta necessità derivi da specifiche eIGenze dei genitori e/o delle figlie, con un congruo preavviso di almeno quattro giorni e sempre previo accordo e consenso del genitore cui viene chiesto il cambio;
a garantire al genitore che non ha potuto trascorrere tempi di propria spettanza insieme alle figlie, per sopravvenute eIGenze impeditive dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la più ampia possibilità di recupero, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici di e Per_1
; Per_2
pagina 3 di 8 Viene, in ogni caso, fatta salva la possibilità del padre di fare visita alle figlie anche al di fuori dei giorni sovra prestabiliti, previo accordo con la madre e compatibilmente con la volontà, gli impegni e le eIGenze di e . Per_1 Per_2
Entrambi i genitori concordano altresì che ciascuno di essi terrà con sé le figlie:
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il
31 maggio di ciascun anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie con i giorni Natale e Capodanno ad anni alterni (dal
24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1);
- tre giorni durante le vacanze pasquali comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo;
- ponti e altre festività ad anni alterni.
3) A titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e , permane Per_1 Per_2
l'obbligo a carico del IG. di corrispondere alla IG.ra la somma Parte_2 Parte_1
mensile di € 425,00 (euro quattrocentocinquanta/00) per ciascuna figlia, per un totale di € 850,00
(euro ottocentocinquanta/00) mensili, da versarsi in via anticipata in dodici mensilità annue a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che la medesima gli indicherà, con valuta fissa di accredito entro il giorno 1 (uno) di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma, così
indicizzata annualmente in base ai parametri ISTAT, sarà versata dal padre fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte delle medesime (una o entrambe), intendendosi per
“autosufficienza economica” quello stato di fatto che permetta al soggetto di percepire un reddito medio mensile non inferiore a € 1.000,00.= per dodici mensilità, in via autonoma o con un contratto anche a tempo determinato non inferiore a un anno.
4) Le spese straordinarie relative alle figlie, stabilite in base al protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, e all'uopo i coniugi pagina 4 di 8 precisano come segue a titolo esemplificativo i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
d) spese di acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto (carburante, assicurazione, bollo,
manutenzione etc.), spese per il conseguimento della patente di guida ivi compresi corsi ad hoc ed eventuale acquisto auto;
e) acquisto telefono cellulare e personal computer.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un pagina 5 di 8 motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Ciascun genitore fruirà nella misura del 50% delle detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie mediche per le figlie.
Gli assegni familiari e le altre provvidenze a favore del nucleo familiare saranno percepiti dalla madre, in quanto coniuge collocataria delle figlie minori.
5) Entrambi i coniugi si dichiarano, reciprocamente, economicamente autosufficienti rinunciando,
l'uno nei confronti dell'altro, a domandare la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento.
6) Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere attivo il conto corrente cointestato acceso presso la
– filiale di Mirandola- IBAN n. [...], su cui verseranno ogni mese, CP_1
in via anticipata ed entro la data di addebito (giorno 27), rispettivamente il 50% della rata di mutuo ipotecario, ammontante a € 358,97.= ciascuno, arrotondati a € 360,00.= per eventuali spese di gestione. Tale somma sarà versata fino alla data di estinzione del mutuo ipotecario di cui al documento n. 8).
7) Quanto alla rispettiva situazione economico e patrimoniale, la SI.ra ha presentato una Pt_1
dichiarazione dei redditi complessivi pari a € 35.377,00.= lordi per l'anno 2022, a € 37.254,00.= lordi per il 2021 e a € 36.053,00.= lordi per il 2022 ed € 41.581,00.= per il 2023 (v. doc. all. n. 5), cui sono da aggiungersi € 5.040,00.= lordi derivanti da un contratto di locazione stipulato in data 29.05.2018
(doc. all. n. 9). Il SI. invece, ha dichiarato € 44.085,00.= lordi per il 2020, € 46.651,00.= per Pt_2
il 2021, € 48.162,00.0 lordi per il 2022, ed € 52.703,00.= per il 2023 (v. doc. all. n. 6).
pagina 6 di 8 10) I IGg.ri e si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto Parte_1 Parte_2
individuale delle figlie minori e e della carta d'identità valida per l'espatrio, Per_1 Per_2
nonché l'assenso per i successivi rinnovi.
11) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali, così come quelle legali.
12) Entrambe le parti, in virtù dell'art. 473 bis n. 51 cpc, esercitano la facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, esprimendo manifesta volontà di non volersi riconciliare”.
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 28/07/2007 e Persona_2 Per_1
n data 10/11/2013;
[...]
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SAN FELICE S/P il 18/12/2010 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN FELICE S/P (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2010 - Atto n. 28 - Parte II - Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
pagina 7 di 8 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8