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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai SIg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 517/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
30/10/2024
d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. MASSERINI Parte_1
Responsabilità medica e dall'avv. LAZZARI SILVIA ( ) Indirizzo CP_1 C.F._1
Telematico; elettivamente domiciliata in VIA CASALINO, 5H 24121
BERGAMO presso il difensore avv. MASSERINI SILVIA, come da procura in calce atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 24 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
FILIPPONI ANDREA elettivamente domiciliata in VIA FRIZZONI, 22
24121 BERGAMO presso il difensore avv. FILIPPONI ANDREA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
e contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
SCORBATTI ELENA LIDIA e dall'avv. OLIVA DAVIDE
( ) VIA SANT'ORSOLA 36 41121 MODENA;
C.F._2
elettivamente domiciliata in Viale Emilio Caldara n. 22 20135 MILANO
presso il difensore avv. SCORBATTI ELENA LIDIA, come da procura allegata
APPELLATA
e contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
PERLASCA CRISTIANO elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO
DIAZ 7 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PERLASCA CRISTIANO,
come da procura allegata
APPELLATA
e contro pagina 2 di 24 , rappresentato e difeso dall'avv. FACHINETTI P_
PAOLA e dall'avv. BONALUMI STEFANO ( ) VIA C.F._3
LOCATELLI 22 24121 BERGAMO;
elettivamente domiciliato in VIA
LOCATELLI 22 24122 BERGAMO presso il difensore avv. FACHINETTI
PAOLA, come da procura allegata
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 832/22.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Rigettate le difese tecniche del con la miglior motivazione precisare P_
anche che: (i) la cartella clinica mai impugnata di falso prova che la
rinosettoplastica dell aveva causa estetica e non medica;
(ii) le difese Pt_1
in di lui CTP d'appello son contrarie a: a) atti di fede pubblica;
b)
bibliografia ante l'intervento (doc.
9-13 in articolo del Marzo '14 Pt_1
(doc. 20 all. A); c) la lesione iatrogena poteva evitarsi se gli appellati
avessero adottato tutte le cautele allora note (ex doc 22 app: l'aspirazione
pre-iniezione non dà prova di assenza di iniezione nei vasi;
l'assenza di
sangue in preaspirazione non accerta la corretta posizione della cannula;
la
prestazione non doveva farsi perché l'area era traumatizzata dalla chirurgia;
ben il 75% delle lesioni iatrogene è causato da eccessiva pressione di
iniezione degli“specialisti” chirurghi estetici); d) ex RMN l'embolizzazione pagina 3 di 24 diffusa fu grassosa;
e) i moduli del Consenso Informato tacciono che i due
interventi insieme aumentano rischio di sclerodermia e/o amaurosi. 2)
rigettato per l'effetto l'appello incidentale del dott. confermare la P_
sentenza 832/22 nella sola parte in cui giudica raggiunta la prova che, se
l fosse stata adeguatamente informata, non si sarebbe sottoposta agli Pt_1
interventi per: a) Vmotivo di appello b) coerenza di prove orali e Pt_1
fogli non firmati sul consenso informato;
c) art. 115 cpc applicando a più testi
de relato per mancanza di prove scritte contrarie;
d) erroneità osservazioni
del CTP (doc. v appello incid.) provata con “risposte” CTP (doc. 22 Per_1
Ass.); 3) accertare e dichiarare per tutti – congiuntamente o disgiuntamente -
i sei motivi di fatto e di diritto del gravame e con la motivazione migliore e più
liquida: (i) l'esistenza del nesso causale tra la prestazione erogata dagli
appellati dott. e clinica e la pluriembolia P_ Controparte_6
dell'arteria retinica occorsa a sei ore dall'intervento (ii) l'esistenza di
condotta imputabile a detti appellati ex documenti, ammissioni, presunzioni
(iii) e quindi l'inadempimento degli appellati e P_ Controparte_7
alle prestazioni di chirurgia estetica dovute a con
[...] Parte_1
conseguente di lei diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali da quantificarsi come in atti o come da CTU medico legale di
primo grado corretta nei giudizi errati e per l'effetto: riformare la sentenza
impugnata laddove ha rigettato le domande attoree con condanna solidale dei
convenuti a In via subordinata di merito: nel denegato e non creduto caso di
pagina 4 di 24 rigetto dell'appello: (i) stante l'assoluta novità della questione trattata e
l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in temadi responsabilità medica,
disporre la compensazione integrale o parziale di tutte le spese legali tra le
parti in causa ai sensi dell'art. 92 II comma cpc;
(ii) rilevata
l'indeterminatezza oggettiva del valore della presente causa, riformare la
condanna alle spese ed applicare i parametri previsti dal DM 55/2014 per le
cause di scaglione compreso tra 52.000,00 ed € 260.000,00compensando
detto importo in tutto o in parte per ragioni di Giustizia;
(iii) stante l'assenza
di causalità della chiamata in causa di e di Controparte_8 [...]
, riformare la condanna alle spese e condannare i convenuti CP_9
principali a rifondere le spese legali delle rispettive Assicurazioni;
(iv)
disporre che l'IVA sulle spese legali liquidate andrà corrisposta solo ove la
parte vittoriosa non possa procedere alla sua detrazione fiscale ex art. 19
DOR 633/1972.In ogni caso condannare tutti gli appellati a restituire
all'appellante complessivi € 40.563,06loro versati per spese di lite di primo
grado come da bonifici che si depositano (doc. 23-24)importo coerente con il
dovuto in sospensiva (pag. 13-14 e docc. 32-34 del sub-procedimento)oltre
interessi, rivalutazione e maggiori costi del mutuo stipulato ad hoc.
Convittoria delle spese di CTU, di primo e secondo grado, di sospensiva. oltre
oneri. In via istruttoria disporre: - il rinnovo della CTU medico-legale -
oppure, previa sostituzione del CTU chirurgo estetico per i motivi dedotti in
appello, il supplemento di indagine sugli espetti medici eventualmente
pagina 5 di 24 necessitanti di chiarimenti - o, ancora più semplicemente, preso atto di: (i)
corrette premesse medico-logiche in bozza peritale;
(ii) modalità di
esecuzione di un intervento lipofilling taciuta al Tribunale;
(iii) vero
contenuto della bibliografia antecedente l'intervento contestato ed inveritiere
informazioni specialistiche rese al Tribunale, la sostituzione ad opera della
Corte e sulla scorta delle conclusioni coerenti con la bibliografia, corrette e
di diritto sia della bozza di CTU che della CTU finale del CTU medico legale
con conclusioni giuridicamente corrette”
Per Controparte_2
“In via pregiudiziale o preliminare: dichiarare la nullità della notifica
dell'atto di citazione in appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3
bis e 11 Legge n. 53/1994, con conseguente estinzione del presente giudizio.In
via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 832/2022 del Tribunale di
Bergamo.In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla
signora in quanto infondato in fatto e in diritto, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza n. 832/2022 del Tribunale di Bergamo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di
[...]
al risarcimento di qualsivoglia danno nei confronti di Controparte_2
parte appellante, dichiarare in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, obbligata a garantire, manlevare e
pagina 6 di 24 comunque tenere indenne da qualsiasi pretesa Controparte_2
pecuniaria di parte appellante. In via ulteriormente subordinata: respingere,
in quanto infondate e del tutto generiche, le domande trasversali del dott.
volte a far dichiarare tenuta al pagamento P_ Controparte_2
in favore della signora in via esclusiva o in subordine in via solidale Pt_1
con il dott. ed a farla condannare alla rifusione ex art. 2055, comma P_
2, c.c. di quanto lo stesso dott. fosse chiamato a risarcire in forza del P_
vincolo di solidarietà. In ogni caso: spese e competenze dei due gradi di
giudizio interamente rifuse. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di
rinnovo e/o integrazione della CTU espletata in primo grado. Si richiamano
tutte le istanze istruttorie formulate da nel Controparte_2
procedimento di primo grado”
Per Controparte_4
“In via preliminare o pregiudiziale: dichiararsi l'appello inammissibile per
violazioni dei requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c.in principalità: rigettare
l'appello proposto dalla SI.ra in quanto inammissibile ed Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e quindi confermare la gravata sentenza
emanata dal Tribunale di Bergamo;
in via subordinata: rigettarsi la domanda
riconvenzionale o di manleva svolta dal convenuto nei confronti della P_
, in quanto del tutto generica e non dimostrata nei suoi Controparte_7
presupposti logici e giuridici;
in via ulteriormente subordinata: previo
pagina 7 di 24 accertamento della responsabilità o corresponsabilità dei convenuti in via
principale nella misura che verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto dei
massimali, franchigie, scoperti ed esclusioni di polizza, rideterminarsi
l'importo da liquidare all'attrice. Per l'effetto, vista la presenza della
copertura assicurativa del convenuto Dott. si chiede l'applicazione P_
dei criteri di cui all'art. 1910 c.c. con determinazione delle rispettive quote di
indennizzo tra i diversi assicuratori. Si preavvisa che nel caso la terza
chiamata venisse chiamata a risarcire anche solo parte del danno, CP_4
la medesima eserciterà nei confronti del corresponsabile l'azione di surroga
di cui all'art. 1916 c.c. Si chiede l'applicazione della regola di cui all'art.
1910 c.c. anche nei confronti della convenuta , nel caso Controparte_7
emergesse che la predetta ha stipulato altro contratto assicurativo con
compagnia diversa da in via istruttoria: ci si oppone al rinnovo od CP_4
integrazione della ctu, per i motivi di cui in atti e ci si riporta a tutte le
ulteriori e diverse istanze formulate, nel primo grado del giudizio, da
intendersi qui integralmente trascritte, nessuna esclusa;
condannare
l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre
accessori. Disporsi l'esibizione da parte della convenuta Controparte_7
del contratto di assicurazione r.c. per i rischi connessi all'esercizio
dell'attività sanitaria, necessario all'applicazione dei criteri di cui all'art.
pagina 8 di 24 Per P_
“In via preliminare o pregiudiziale: dichiararsi l'appello inammissibile per
violazioni dei requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c.in principalità: rigettare
l'appello proposto dalla SI.ra in quanto inammissibile ed Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e quindi confermare la gravata sentenza
emanata dal Tribunale di Bergamo;
in via subordinata: rigettarsi la domanda
riconvenzionale o di manleva svolta dal convenuto nei confronti della P_
, in quanto del tutto generica e non dimostrata nei suoi Controparte_7
presupposti logici e giuridici;
in via ulteriormente subordinata: previo
accertamento della responsabilità o corresponsabilità dei convenuti in via
principale nella misura che verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto dei
massimali, franchigie, scoperti ed esclusioni di polizza, rideterminarsi
l'importo da liquidare all'attrice. Per l'effetto, vista la presenza della
copertura assicurativa del convenuto Dott. si chiede l'applicazione P_
dei criteri di cui all'art. 1910 c.c. con determinazione delle rispettive quote di
indennizzo tra i diversi assicuratori. Si preavvisa che nel caso la terza
chiamata venisse chiamata a risarcire anche solo parte del danno, CP_4
la medesima eserciterà nei confronti del corresponsabile l'azione di surroga
di cui all'art. 1916 c.c. Si chiede l'applicazione della regola di cui all'art.
1910 c.c. anche nei confronti della convenuta , nel caso Controparte_7
emergesse che la predetta ha stipulato altro contratto assicurativo con
pagina 9 di 24 compagnia diversa da in via istruttoria: ci si oppone al rinnovo od CP_4
integrazione della ctu, per i motivi di cui in atti e ci si riporta a tutte le
ulteriori e diverse istanze formulate, nel primo grado del giudizio, da
intendersi qui integralmente trascritte, nessuna esclusa;
condannare
l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre
accessori. Disporsi l'esibizione da parte della convenuta Controparte_7
del contratto di assicurazione r.c. per i rischi connessi all'esercizio
dell'attività sanitaria, necessario all'applicazione dei criteri di cui all'art.
1910 c.c.”
Per Controparte_3
“In via principale, rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto
e in diritto sia in punto di an che di quantum;
in via subordinata, disporre
un'equa riduzione del danno riconoscendo dovuto il pagamento del solo
minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
con riferimento
alla domanda di garanzia svolta dal dott. in via principale, P_
respingere la domanda previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza
dell'obbligo di indennizzo e/o difetto di copertura assicurativa per tutti i
motivi esposti…; in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi
riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e
condannare l'esponente compagnia in manleva al pagamento del solo minor
importo risultante di giustizia, con applicazione di uno scoperto contrattuale
pagina 10 di 24 del 10% con limite massimo di indennizzo pari ad euro 30.000 nonché nei
limiti della quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato – di cui si
chiede la determinazione – di quelli previsti dalla garanzia tutela legale e di
quelli di massimale;
accertare il diritto del dott. ad essere tenuto P_
indenne da e/o da e accertare il diritto di CP_4 Controparte_2
di surrogarsi al dott. nei confronti di Controparte_10 P_ CP_4
e/o della struttura sanitaria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di
entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie articolate in primo grado
da intendersi qui riproposte;
disporre rinnovazione o in subordine
convocazione a chiarimenti del Ctu”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2016 conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Parte_1
Bergamo, e il dott. chiedendone la Controparte_2 CP_11
condanna in solido al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'intervento di e lipofilling cui si era sottoposta il 2 ottobre Parte_2
2014 alle ore 18.45 in seguito al quale aveva riportato la cecità dell'occhio sinistro.
Assumeva che, una volta accertata la sua idoneità all'intervento, la clinica convenuta le aveva presentato un dettagliato preventivo comprensivo dei costi dell'equipe chirurgica, della sala operatoria, del ricovero notturno, del pagina 11 di 24 materiale sanitario e della visita anestesiologica;
uscita dalla sala operatoria poco prima della mezzanotte, la mattina successiva all'intervento si era resa conto di non vedere più dall'occhio sinistro.
Le indagini e gli accertamenti effettuati, successivamente, avevano condotto alla definitiva diagnosi di occlusione dell'arteria centrale della retina (
amaurosi OS post operatoria).
Di tale lesione l'attrice riteneva responsabile il chirurgo estetico, per aver materialmente causato l'embolo necrotizzante il nervo ottico, e la struttura sanitaria, in ragione del contatto sociale con essa instaurato;
entrambi i convenuti, inoltre, venivano ritenuti responsabili per omessa informazione dei rischi connessi all'intervento.
In relazione ai danni subiti, l'attrice allegava che la lesione riportata aveva determinato uno stravolgimento della sua vita sociale in quanto non aveva più
potuto partecipare a concorsi ippici e aveva dovuto limitare la sua passione per l'equitazione per assecondare la quale aveva costituito un'associazione sportiva dilettantistica denominata “ Non solo cavalli” di cui era Presidente.
La cecità aveva, inoltre, determinato la revoca della patente C, conseguita per la guida di un camion, destinato al trasporto degli associati e dei loro animali.
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo di essere autorizzati a chiamare in garanzia le loro rispettive compagnie di assicurazione.
Con sentenza n. 832/22 il tribunale di Bergamo respingeva entrambe le pagina 12 di 24 domande risarcitorie proposte da che condannava alla Parte_1
rifusione delle spese legali nei confronti del dott. della struttura P_
sanitaria e delle terze chiamate.
Il primo giudice precisava, innanzitutto, che le considerazioni svolte dal collegio peritale costituito dal medico legale dott. e dal Persona_2
chirurgo estetico dott. , confluite nella bozza di relazione, Persona_3
non avevano tenuto conto di plurime circostanze emerse dall'istruttoria,
espletata prima del conferimento dell'incarico.
I testi escussi avevano, infatti, confermato che il grasso autologo – dopo lavaggio e sedimentazione – era stato iniettato alla paziente mediante siringhe da 1 cc, dotate di cannule di infiltrazione smusse ( e non di ago), e che tale procedura ( cd. tecnica Coleman) era quella standard seguita dal dott. P_
rispondente alle linee guida.
Tale circostanza, completamente disconosciuta dai consulenti, aveva indotto questi ultimi a ritenere che il dott. avesse inoculato il filler con ago e P_
che la spinta eccessiva esercitata dallo stantuffo della siringa utilizzata durante l'intervento avesse determinato l'evento infausto.
Evidenziava, inoltre, il primo giudice che nella letteratura scientifica coeva all'epoca dell'intervento (2014), la cecità era contemplata quale possibile esito dell'intervento nel solo caso fossero state utilizzate siringhe da 10-20 cc.
dotate di ago e che proprio al fine di evitare tale possibile conseguenza pagina 13 di 24 dell'intervento veniva raccomandato l'utilizzo di siringhe da 1/2 cc dotate di cannula smussata.
Con riguardo all'incidenza, nella causazione dell'evento dannoso, della patologia pregressa di cui era affetta la signora ( patologia di Pt_1
Romberg)1, il tribunale argomentava che, in risposta alle puntuali osservazioni dei consulenti di parte ( diversi da quello dell'attrice), il collegio peritale aveva escluso la responsabilità del sanitario.
I consulenti d'ufficio avevano inizialmente ritenuto che “ di fronte a patologie
ancora poco conosciute ( quale quella di cui era affetta la signora Pt_1
sarebbe stato più prudente ed opportuno indagare il quadro clinico nei minimi
dettagli prima di procedere a trattamenti gravati da complicazioni anche
molto gravi”, ma a fronte delle critiche mosse dai consulenti di parte ( fatta eccezione di quello di parte attrice) che avevano denunciato la totale assenza di fondamento scientifico di tale affermazione, avevano concluso che “ anche
laddove fosse stato eseguito un ecodoppler per meglio definire la
localizzazione della diramazione dei vasi sanguigni tale accorgimento non
sarebbe risultato fondamentale per escludere il danno per cui è causa”. 1La sindrome di Parry–Romberg, o emiatrofia facciale o atrofia emifacciale progressiva, è una malattia rara e incurabile che colpisce i tessuti craniofacciali.
La malattia ha decorso benigno, quindi non è causa di morte, ma è fortemente invalidante e deformante e causa la progressiva deformazione di una parte del volto. La sindrome è causata da un difetto nella vascolarizzazione.
La degenerazione dei tessuti, ad andamento progressivo, porta all'atrofizzazione dei tessuti sottocutanei e della muscolatura facciale. Colpisce in prevalenza il sesso femminile pagina 14 di 24 La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento delle domande.
ha impugnato, in via incidentale, la sentenza censurando P_
l'affermazione contenuta nella parte motiva secondo cui era provato in giudizio che la signora non si sarebbe sottoposta all'intervento se Pt_1
adeguatamente informata.
Le appellate hanno chiesto il rigetto del gravame.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'udienza del 30 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo articola plurime censure alla sentenza Parte_1
gravata che, non senza difficoltà, possono essere così individuate:
omessa qualificazione della fattispecie da parte del primo giudice;
omessa motivazione delle ragioni che avevano condotto il tribunale a condividere le conclusioni del dott. ( chirurgo plastico) e non Per_3
quelle del dott. ( medico legale), entrambi componenti del collegio Per_2
peritale;
omessa considerazione della peculiare natura dell'obbligazione gravante sul chirurgo estetico, di risultato e non di mezzi;
omessa considerazione di ben undici circostanze non contestate.
pagina 15 di 24 Nel secondo motivo censura l'omessa considerazione, ai fini dell'affermazione della responsabilità del medico e della struttura sanitaria,
dell'insufficienza della cartella clinica, priva dell'indicazione della durata dell'intervento.
Si duole dell'errata applicazione delle regole che governano l'onere della prova, avendo il primo giudice ritenuto che ella dovesse dimostrare la specifica condotta del medico che aveva determinato la cecità.
Censura l'omessa considerazione di plurime condotte “ adeguate ed
imputabili” che avrebbero dovuto condurre all'affermazione della responsabilità del medico quali l'aver proposto l'intervento nonostante la grave patologia di cui era affetta e, da ultimo, l'inammissibile ricorso alla nozione di complicanza medica.
Nel terzo motivo deduce il travisamento da parte del primo giudice della bibliografia citata dai consulenti di parte in quanto, diversamente da quanto riportato in sentenza, sin dal 2001 in letteratura “era descritto tutto”.
Censura la decisione nella parte in cui il giudice, in presenza di conclusioni discordanti dei consulenti tecnici d'ufficio nominati, si era affidato alle argomentazioni “più seducenti e persuasive” anziché fondare il suo convincimento sulle prove.
Nel quarto motivo critica le conclusioni del Ctp dott. laddove questi Per_1
riferiva che l'evento dannoso era imprevedibile, qualora come nel caso di pagina 16 di 24 specie fossero state utilizzate siringhe a cannula smussa, in quanto, a suo dire,
la bibliografia evidenziava che molti altri comportamenti del medico avrebbero potuto produrre quell'evento: quali l'eccesiva quantità di liquido,
l'eccessiva forza impressa sullo stantuffo della siringa, la scelta di effettuare lipofilling in tessuti necrotizzati.
Deduce che le foto prodotte dalla difesa del dott. ( 12-14) provavano il P_
suo inadempimento per aver iniettato grasso in una zona di maggior pericolo.
Nel quinto motivo censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione.
Assume che, erroneamente, il giudice aveva inteso che la domanda era preordinata a far valere la violazione del dovere di informazione, mentre ella aveva inteso far valere gli effetti pregiudizievoli sulla salute derivanti dall'omessa informazione.
Deduce che nel 2014 la trombosi dell'arteria centrale della retina a seguito di lipofilling era ben nota in letteratura e quindi doveva essere oggetto di informazione da parte del sanitario.
Nel sesto motivo censura la statuizione sulle spese ritenendo che in caso di novità della questione le spese dovevano essere compensate.
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In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della notificazione in via pagina 17 di 24 telematica dell'atto di citazione d'appello, sollevata dalla difesa della struttura sanitaria, in quanto, per il principio di strumentalità delle forme, la costituzione in giudizio ha sanato qualsiasi, pretesa irregolarità della notifica.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale, effettuata dall'appellante principale in questo grado di giudizio (
docc. da 9 a 18), perché tardiva.
Nel merito, i motivi possono essere esaminati congiuntamente stante l'evidente connessione.
In ordine alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 ( che non trova applicazione con riguardo a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore Cass.
28811/2019) la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di un'attività svolta dal medico ( eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria), in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità
contrattuale; la prima in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria che la struttura deve adempiere personalmente o mediante il personale pagina 18 di 24 sanitario, rispondendone, in entrambi i casi, ex art. 1218 c.c.; la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico che diviene direttamente responsabile ex art. 1218 c.c. della violazione di siffatto obbligo ( a partire da
Cass. 589/1999; 5922/2024).
Il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è, pertanto,
quello che governa la responsabilità aquiliana ( nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito) ma quello che governa la responsabilità contrattuale.
Con particolare riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità
medica – la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che è onere del creditore
– attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito, l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “ più probabile che non” la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità
della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza e dunque oggettivamente non imputabile all'agente ( Cass. 5808/2023).
pagina 19 di 24 Nel caso di specie, , condividendo le conclusioni cui era Parte_1
pervenuto il dott. nel parere richiestogli, aveva allegato Persona_4
che l'intervento era avvenuto in spregio alle leges artes sia per la durata,
eccessiva, sia perchè era stata iniettata troppa quantità di grasso e, ancora,
perché non era chiaramente individuabile la tecnica utilizzata per il lipofilling
( cfr. pagg. 14 e 15 dell'atto introduttivo del giudizio).
In relazione alla prima delle tre censure mosse all'operato del medico, nessuno dei consulenti tecnici nominati vi ha attribuito rilevanza;
quanto, invece, alla seconda e terza censura, il tribunale, con motivazione non censurata, ha chiarito di aver integrato le risultanze della consulenza tecnica sia con gli esiti della prova testimoniale – espletata prima del conferimento dell'incarico al collegio peritale – sia con le osservazioni elaborate dai consulenti di parte.
In particolare, le deposizioni testimoniali avevano consentito di acclarare che il dott. aveva utilizzato siringhe da 1 c.c. dotate di cannule smusse ( e P_
non di ago) e che egli aveva proceduto con piccole dosi incrementali di grasso,
in conformità alle raccomandazioni della letteratura scientifica dell'epoca che contemplava, quale possibile complicanza, l'ostruzione del nervo ottico nei soli casi di utilizzo di siringhe da 10/20 cc dotate di ago e, quindi, di infiltrazioni di rilevanti quantità di grasso autologo con siringhe non dotate di cannula smussata, ma di ago.
Tali risultanze conducevano il tribunale a ritenere non imputabile al sanitario e pagina 20 di 24 alla struttura sanitaria l'evento dannoso occorso alla signora essendo Pt_1
stata provata l'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento stesso, in conformità
ai principi in materia di onere della prova in materia contrattuale, come sopra richiamati.
Va altresì evidenziato, in relazione a quanto prospettato dall'appellante principale in relazione alla pretesa natura “ di risultato” dell'obbligazione gravante sul chirurgo estetico, che l'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica,
è di mezzi onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare,
nell'assenza di negligenza od imperizia.
Quanto alla lesione del diritto all'autodeterminazione, la domanda risarcitoria
è stata, invece, respinta per mancanza di colpa del sanitario nella compilazione del modulo di consenso informato in quanto, all'epoca dell'intervento, la probabilità che il tipo di intervento cui si sottopose l'appellante potesse comportare la cecità non era contemplata nella letteratura scientifica.
Benchè non espressamente allegata dall'attrice-appellante, anche la preesistente patologia di cui la signora era affetta ( cd. Sindrome Pt_1
Parry-Romberg) è stata ritenuta non rilevante quale concausa dell'evento in quanto i Consulenti tecnici d'ufficio hanno concluso che, quand'anche la paziente fosse stata sottoposta a eco-doppler, l'evento si sarebbe egualmente pagina 21 di 24 verificato.
Con le argomentazioni svolte dal tribunale l'appellante non si è confrontata non avendo censurato l'esito delle risultanze istruttorie, comprovanti la tecnica utilizzata dal dott. nel corso dell'intervento, l'irrilevanza, sotto il P_
profilo eziologico, della mancata effettuazione da parte del sanitario di un ecodoppler per meglio localizzare la diramazione dei vasi sanguigni, in ragione della patologia pregressa di cui era affetta e, ancora, quanto alla letteratura scientifica coeva all'intervento, che la stessa contemplasse la cecità
come possibile conseguenza dell'intervento qualora quest'ultimo fosse stato eseguito con la tecnica utilizzata dal dott. P_
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il primo giudice motivava la decisione di condividere le conclusioni cui era pervenuto il Ctu specialista (
dott. piuttosto che quelle del dott. ( medico legale) laddove Per_5 Per_2
sottoponeva a critica il ragionamento di quest'ultimo secondo cui anche siringhe da 1cc consentivano il passaggio di materiale.
Precisava al riguardo il primo giudice che, come rilevato dal consulente di parte del dott. le siringhe da 1cc, per la loro caratteristica delicatezza, P_
non consentono l'introduzione di materiale con forza e sotto pressione.
Da ultimo, mette conto evidenziare che non è dato comprendere non essendo stato precisato dall'appellante come le undici circostanze non contestate avrebbero potuto modificare il convincimento del giudice.
pagina 22 di 24 La sentenza va, pertanto, confermata anche con riguardo alla statuizione sulle spese, poste a carico dell'attrice in base alla regola della soccombenza.
Quanto all'appello incidentale proposto da risultato P_
interamente vittorioso nel giudizio di primo grado, va dichiarata la sua carenza di interesse a proporre gravame.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalente soccombenza dell'appellante principale, va condannata a rifondere in Parte_1
favore degli appellati le spese del grado che, in relazione a ciascuno di essi, si liquidano in euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
respinge l'appello incidentale;
pagina 23 di 24 condanna a rifondere in favore delle appellate e Parte_1
dell'appellante incidentale le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1910 c.c.”
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai SIg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 517/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
30/10/2024
d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. MASSERINI Parte_1
Responsabilità medica e dall'avv. LAZZARI SILVIA ( ) Indirizzo CP_1 C.F._1
Telematico; elettivamente domiciliata in VIA CASALINO, 5H 24121
BERGAMO presso il difensore avv. MASSERINI SILVIA, come da procura in calce atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 24 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
FILIPPONI ANDREA elettivamente domiciliata in VIA FRIZZONI, 22
24121 BERGAMO presso il difensore avv. FILIPPONI ANDREA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
e contro rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
SCORBATTI ELENA LIDIA e dall'avv. OLIVA DAVIDE
( ) VIA SANT'ORSOLA 36 41121 MODENA;
C.F._2
elettivamente domiciliata in Viale Emilio Caldara n. 22 20135 MILANO
presso il difensore avv. SCORBATTI ELENA LIDIA, come da procura allegata
APPELLATA
e contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
PERLASCA CRISTIANO elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO
DIAZ 7 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PERLASCA CRISTIANO,
come da procura allegata
APPELLATA
e contro pagina 2 di 24 , rappresentato e difeso dall'avv. FACHINETTI P_
PAOLA e dall'avv. BONALUMI STEFANO ( ) VIA C.F._3
LOCATELLI 22 24121 BERGAMO;
elettivamente domiciliato in VIA
LOCATELLI 22 24122 BERGAMO presso il difensore avv. FACHINETTI
PAOLA, come da procura allegata
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 832/22.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Rigettate le difese tecniche del con la miglior motivazione precisare P_
anche che: (i) la cartella clinica mai impugnata di falso prova che la
rinosettoplastica dell aveva causa estetica e non medica;
(ii) le difese Pt_1
in di lui CTP d'appello son contrarie a: a) atti di fede pubblica;
b)
bibliografia ante l'intervento (doc.
9-13 in articolo del Marzo '14 Pt_1
(doc. 20 all. A); c) la lesione iatrogena poteva evitarsi se gli appellati
avessero adottato tutte le cautele allora note (ex doc 22 app: l'aspirazione
pre-iniezione non dà prova di assenza di iniezione nei vasi;
l'assenza di
sangue in preaspirazione non accerta la corretta posizione della cannula;
la
prestazione non doveva farsi perché l'area era traumatizzata dalla chirurgia;
ben il 75% delle lesioni iatrogene è causato da eccessiva pressione di
iniezione degli“specialisti” chirurghi estetici); d) ex RMN l'embolizzazione pagina 3 di 24 diffusa fu grassosa;
e) i moduli del Consenso Informato tacciono che i due
interventi insieme aumentano rischio di sclerodermia e/o amaurosi. 2)
rigettato per l'effetto l'appello incidentale del dott. confermare la P_
sentenza 832/22 nella sola parte in cui giudica raggiunta la prova che, se
l fosse stata adeguatamente informata, non si sarebbe sottoposta agli Pt_1
interventi per: a) Vmotivo di appello b) coerenza di prove orali e Pt_1
fogli non firmati sul consenso informato;
c) art. 115 cpc applicando a più testi
de relato per mancanza di prove scritte contrarie;
d) erroneità osservazioni
del CTP (doc. v appello incid.) provata con “risposte” CTP (doc. 22 Per_1
Ass.); 3) accertare e dichiarare per tutti – congiuntamente o disgiuntamente -
i sei motivi di fatto e di diritto del gravame e con la motivazione migliore e più
liquida: (i) l'esistenza del nesso causale tra la prestazione erogata dagli
appellati dott. e clinica e la pluriembolia P_ Controparte_6
dell'arteria retinica occorsa a sei ore dall'intervento (ii) l'esistenza di
condotta imputabile a detti appellati ex documenti, ammissioni, presunzioni
(iii) e quindi l'inadempimento degli appellati e P_ Controparte_7
alle prestazioni di chirurgia estetica dovute a con
[...] Parte_1
conseguente di lei diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali da quantificarsi come in atti o come da CTU medico legale di
primo grado corretta nei giudizi errati e per l'effetto: riformare la sentenza
impugnata laddove ha rigettato le domande attoree con condanna solidale dei
convenuti a In via subordinata di merito: nel denegato e non creduto caso di
pagina 4 di 24 rigetto dell'appello: (i) stante l'assoluta novità della questione trattata e
l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in temadi responsabilità medica,
disporre la compensazione integrale o parziale di tutte le spese legali tra le
parti in causa ai sensi dell'art. 92 II comma cpc;
(ii) rilevata
l'indeterminatezza oggettiva del valore della presente causa, riformare la
condanna alle spese ed applicare i parametri previsti dal DM 55/2014 per le
cause di scaglione compreso tra 52.000,00 ed € 260.000,00compensando
detto importo in tutto o in parte per ragioni di Giustizia;
(iii) stante l'assenza
di causalità della chiamata in causa di e di Controparte_8 [...]
, riformare la condanna alle spese e condannare i convenuti CP_9
principali a rifondere le spese legali delle rispettive Assicurazioni;
(iv)
disporre che l'IVA sulle spese legali liquidate andrà corrisposta solo ove la
parte vittoriosa non possa procedere alla sua detrazione fiscale ex art. 19
DOR 633/1972.In ogni caso condannare tutti gli appellati a restituire
all'appellante complessivi € 40.563,06loro versati per spese di lite di primo
grado come da bonifici che si depositano (doc. 23-24)importo coerente con il
dovuto in sospensiva (pag. 13-14 e docc. 32-34 del sub-procedimento)oltre
interessi, rivalutazione e maggiori costi del mutuo stipulato ad hoc.
Convittoria delle spese di CTU, di primo e secondo grado, di sospensiva. oltre
oneri. In via istruttoria disporre: - il rinnovo della CTU medico-legale -
oppure, previa sostituzione del CTU chirurgo estetico per i motivi dedotti in
appello, il supplemento di indagine sugli espetti medici eventualmente
pagina 5 di 24 necessitanti di chiarimenti - o, ancora più semplicemente, preso atto di: (i)
corrette premesse medico-logiche in bozza peritale;
(ii) modalità di
esecuzione di un intervento lipofilling taciuta al Tribunale;
(iii) vero
contenuto della bibliografia antecedente l'intervento contestato ed inveritiere
informazioni specialistiche rese al Tribunale, la sostituzione ad opera della
Corte e sulla scorta delle conclusioni coerenti con la bibliografia, corrette e
di diritto sia della bozza di CTU che della CTU finale del CTU medico legale
con conclusioni giuridicamente corrette”
Per Controparte_2
“In via pregiudiziale o preliminare: dichiarare la nullità della notifica
dell'atto di citazione in appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3
bis e 11 Legge n. 53/1994, con conseguente estinzione del presente giudizio.In
via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 832/2022 del Tribunale di
Bergamo.In via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla
signora in quanto infondato in fatto e in diritto, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza n. 832/2022 del Tribunale di Bergamo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di
[...]
al risarcimento di qualsivoglia danno nei confronti di Controparte_2
parte appellante, dichiarare in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, obbligata a garantire, manlevare e
pagina 6 di 24 comunque tenere indenne da qualsiasi pretesa Controparte_2
pecuniaria di parte appellante. In via ulteriormente subordinata: respingere,
in quanto infondate e del tutto generiche, le domande trasversali del dott.
volte a far dichiarare tenuta al pagamento P_ Controparte_2
in favore della signora in via esclusiva o in subordine in via solidale Pt_1
con il dott. ed a farla condannare alla rifusione ex art. 2055, comma P_
2, c.c. di quanto lo stesso dott. fosse chiamato a risarcire in forza del P_
vincolo di solidarietà. In ogni caso: spese e competenze dei due gradi di
giudizio interamente rifuse. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di
rinnovo e/o integrazione della CTU espletata in primo grado. Si richiamano
tutte le istanze istruttorie formulate da nel Controparte_2
procedimento di primo grado”
Per Controparte_4
“In via preliminare o pregiudiziale: dichiararsi l'appello inammissibile per
violazioni dei requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c.in principalità: rigettare
l'appello proposto dalla SI.ra in quanto inammissibile ed Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e quindi confermare la gravata sentenza
emanata dal Tribunale di Bergamo;
in via subordinata: rigettarsi la domanda
riconvenzionale o di manleva svolta dal convenuto nei confronti della P_
, in quanto del tutto generica e non dimostrata nei suoi Controparte_7
presupposti logici e giuridici;
in via ulteriormente subordinata: previo
pagina 7 di 24 accertamento della responsabilità o corresponsabilità dei convenuti in via
principale nella misura che verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto dei
massimali, franchigie, scoperti ed esclusioni di polizza, rideterminarsi
l'importo da liquidare all'attrice. Per l'effetto, vista la presenza della
copertura assicurativa del convenuto Dott. si chiede l'applicazione P_
dei criteri di cui all'art. 1910 c.c. con determinazione delle rispettive quote di
indennizzo tra i diversi assicuratori. Si preavvisa che nel caso la terza
chiamata venisse chiamata a risarcire anche solo parte del danno, CP_4
la medesima eserciterà nei confronti del corresponsabile l'azione di surroga
di cui all'art. 1916 c.c. Si chiede l'applicazione della regola di cui all'art.
1910 c.c. anche nei confronti della convenuta , nel caso Controparte_7
emergesse che la predetta ha stipulato altro contratto assicurativo con
compagnia diversa da in via istruttoria: ci si oppone al rinnovo od CP_4
integrazione della ctu, per i motivi di cui in atti e ci si riporta a tutte le
ulteriori e diverse istanze formulate, nel primo grado del giudizio, da
intendersi qui integralmente trascritte, nessuna esclusa;
condannare
l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre
accessori. Disporsi l'esibizione da parte della convenuta Controparte_7
del contratto di assicurazione r.c. per i rischi connessi all'esercizio
dell'attività sanitaria, necessario all'applicazione dei criteri di cui all'art.
pagina 8 di 24 Per P_
“In via preliminare o pregiudiziale: dichiararsi l'appello inammissibile per
violazioni dei requisiti di cui all'art. 348 bis c.p.c.in principalità: rigettare
l'appello proposto dalla SI.ra in quanto inammissibile ed Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e quindi confermare la gravata sentenza
emanata dal Tribunale di Bergamo;
in via subordinata: rigettarsi la domanda
riconvenzionale o di manleva svolta dal convenuto nei confronti della P_
, in quanto del tutto generica e non dimostrata nei suoi Controparte_7
presupposti logici e giuridici;
in via ulteriormente subordinata: previo
accertamento della responsabilità o corresponsabilità dei convenuti in via
principale nella misura che verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto dei
massimali, franchigie, scoperti ed esclusioni di polizza, rideterminarsi
l'importo da liquidare all'attrice. Per l'effetto, vista la presenza della
copertura assicurativa del convenuto Dott. si chiede l'applicazione P_
dei criteri di cui all'art. 1910 c.c. con determinazione delle rispettive quote di
indennizzo tra i diversi assicuratori. Si preavvisa che nel caso la terza
chiamata venisse chiamata a risarcire anche solo parte del danno, CP_4
la medesima eserciterà nei confronti del corresponsabile l'azione di surroga
di cui all'art. 1916 c.c. Si chiede l'applicazione della regola di cui all'art.
1910 c.c. anche nei confronti della convenuta , nel caso Controparte_7
emergesse che la predetta ha stipulato altro contratto assicurativo con
pagina 9 di 24 compagnia diversa da in via istruttoria: ci si oppone al rinnovo od CP_4
integrazione della ctu, per i motivi di cui in atti e ci si riporta a tutte le
ulteriori e diverse istanze formulate, nel primo grado del giudizio, da
intendersi qui integralmente trascritte, nessuna esclusa;
condannare
l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre
accessori. Disporsi l'esibizione da parte della convenuta Controparte_7
del contratto di assicurazione r.c. per i rischi connessi all'esercizio
dell'attività sanitaria, necessario all'applicazione dei criteri di cui all'art.
1910 c.c.”
Per Controparte_3
“In via principale, rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto
e in diritto sia in punto di an che di quantum;
in via subordinata, disporre
un'equa riduzione del danno riconoscendo dovuto il pagamento del solo
minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
con riferimento
alla domanda di garanzia svolta dal dott. in via principale, P_
respingere la domanda previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza
dell'obbligo di indennizzo e/o difetto di copertura assicurativa per tutti i
motivi esposti…; in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi
riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e
condannare l'esponente compagnia in manleva al pagamento del solo minor
importo risultante di giustizia, con applicazione di uno scoperto contrattuale
pagina 10 di 24 del 10% con limite massimo di indennizzo pari ad euro 30.000 nonché nei
limiti della quota di responsabilità diretta ascrivibile all'assicurato – di cui si
chiede la determinazione – di quelli previsti dalla garanzia tutela legale e di
quelli di massimale;
accertare il diritto del dott. ad essere tenuto P_
indenne da e/o da e accertare il diritto di CP_4 Controparte_2
di surrogarsi al dott. nei confronti di Controparte_10 P_ CP_4
e/o della struttura sanitaria;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di
entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie articolate in primo grado
da intendersi qui riproposte;
disporre rinnovazione o in subordine
convocazione a chiarimenti del Ctu”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2016 conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Parte_1
Bergamo, e il dott. chiedendone la Controparte_2 CP_11
condanna in solido al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'intervento di e lipofilling cui si era sottoposta il 2 ottobre Parte_2
2014 alle ore 18.45 in seguito al quale aveva riportato la cecità dell'occhio sinistro.
Assumeva che, una volta accertata la sua idoneità all'intervento, la clinica convenuta le aveva presentato un dettagliato preventivo comprensivo dei costi dell'equipe chirurgica, della sala operatoria, del ricovero notturno, del pagina 11 di 24 materiale sanitario e della visita anestesiologica;
uscita dalla sala operatoria poco prima della mezzanotte, la mattina successiva all'intervento si era resa conto di non vedere più dall'occhio sinistro.
Le indagini e gli accertamenti effettuati, successivamente, avevano condotto alla definitiva diagnosi di occlusione dell'arteria centrale della retina (
amaurosi OS post operatoria).
Di tale lesione l'attrice riteneva responsabile il chirurgo estetico, per aver materialmente causato l'embolo necrotizzante il nervo ottico, e la struttura sanitaria, in ragione del contatto sociale con essa instaurato;
entrambi i convenuti, inoltre, venivano ritenuti responsabili per omessa informazione dei rischi connessi all'intervento.
In relazione ai danni subiti, l'attrice allegava che la lesione riportata aveva determinato uno stravolgimento della sua vita sociale in quanto non aveva più
potuto partecipare a concorsi ippici e aveva dovuto limitare la sua passione per l'equitazione per assecondare la quale aveva costituito un'associazione sportiva dilettantistica denominata “ Non solo cavalli” di cui era Presidente.
La cecità aveva, inoltre, determinato la revoca della patente C, conseguita per la guida di un camion, destinato al trasporto degli associati e dei loro animali.
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo di essere autorizzati a chiamare in garanzia le loro rispettive compagnie di assicurazione.
Con sentenza n. 832/22 il tribunale di Bergamo respingeva entrambe le pagina 12 di 24 domande risarcitorie proposte da che condannava alla Parte_1
rifusione delle spese legali nei confronti del dott. della struttura P_
sanitaria e delle terze chiamate.
Il primo giudice precisava, innanzitutto, che le considerazioni svolte dal collegio peritale costituito dal medico legale dott. e dal Persona_2
chirurgo estetico dott. , confluite nella bozza di relazione, Persona_3
non avevano tenuto conto di plurime circostanze emerse dall'istruttoria,
espletata prima del conferimento dell'incarico.
I testi escussi avevano, infatti, confermato che il grasso autologo – dopo lavaggio e sedimentazione – era stato iniettato alla paziente mediante siringhe da 1 cc, dotate di cannule di infiltrazione smusse ( e non di ago), e che tale procedura ( cd. tecnica Coleman) era quella standard seguita dal dott. P_
rispondente alle linee guida.
Tale circostanza, completamente disconosciuta dai consulenti, aveva indotto questi ultimi a ritenere che il dott. avesse inoculato il filler con ago e P_
che la spinta eccessiva esercitata dallo stantuffo della siringa utilizzata durante l'intervento avesse determinato l'evento infausto.
Evidenziava, inoltre, il primo giudice che nella letteratura scientifica coeva all'epoca dell'intervento (2014), la cecità era contemplata quale possibile esito dell'intervento nel solo caso fossero state utilizzate siringhe da 10-20 cc.
dotate di ago e che proprio al fine di evitare tale possibile conseguenza pagina 13 di 24 dell'intervento veniva raccomandato l'utilizzo di siringhe da 1/2 cc dotate di cannula smussata.
Con riguardo all'incidenza, nella causazione dell'evento dannoso, della patologia pregressa di cui era affetta la signora ( patologia di Pt_1
Romberg)1, il tribunale argomentava che, in risposta alle puntuali osservazioni dei consulenti di parte ( diversi da quello dell'attrice), il collegio peritale aveva escluso la responsabilità del sanitario.
I consulenti d'ufficio avevano inizialmente ritenuto che “ di fronte a patologie
ancora poco conosciute ( quale quella di cui era affetta la signora Pt_1
sarebbe stato più prudente ed opportuno indagare il quadro clinico nei minimi
dettagli prima di procedere a trattamenti gravati da complicazioni anche
molto gravi”, ma a fronte delle critiche mosse dai consulenti di parte ( fatta eccezione di quello di parte attrice) che avevano denunciato la totale assenza di fondamento scientifico di tale affermazione, avevano concluso che “ anche
laddove fosse stato eseguito un ecodoppler per meglio definire la
localizzazione della diramazione dei vasi sanguigni tale accorgimento non
sarebbe risultato fondamentale per escludere il danno per cui è causa”. 1La sindrome di Parry–Romberg, o emiatrofia facciale o atrofia emifacciale progressiva, è una malattia rara e incurabile che colpisce i tessuti craniofacciali.
La malattia ha decorso benigno, quindi non è causa di morte, ma è fortemente invalidante e deformante e causa la progressiva deformazione di una parte del volto. La sindrome è causata da un difetto nella vascolarizzazione.
La degenerazione dei tessuti, ad andamento progressivo, porta all'atrofizzazione dei tessuti sottocutanei e della muscolatura facciale. Colpisce in prevalenza il sesso femminile pagina 14 di 24 La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento delle domande.
ha impugnato, in via incidentale, la sentenza censurando P_
l'affermazione contenuta nella parte motiva secondo cui era provato in giudizio che la signora non si sarebbe sottoposta all'intervento se Pt_1
adeguatamente informata.
Le appellate hanno chiesto il rigetto del gravame.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, all'udienza del 30 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo articola plurime censure alla sentenza Parte_1
gravata che, non senza difficoltà, possono essere così individuate:
omessa qualificazione della fattispecie da parte del primo giudice;
omessa motivazione delle ragioni che avevano condotto il tribunale a condividere le conclusioni del dott. ( chirurgo plastico) e non Per_3
quelle del dott. ( medico legale), entrambi componenti del collegio Per_2
peritale;
omessa considerazione della peculiare natura dell'obbligazione gravante sul chirurgo estetico, di risultato e non di mezzi;
omessa considerazione di ben undici circostanze non contestate.
pagina 15 di 24 Nel secondo motivo censura l'omessa considerazione, ai fini dell'affermazione della responsabilità del medico e della struttura sanitaria,
dell'insufficienza della cartella clinica, priva dell'indicazione della durata dell'intervento.
Si duole dell'errata applicazione delle regole che governano l'onere della prova, avendo il primo giudice ritenuto che ella dovesse dimostrare la specifica condotta del medico che aveva determinato la cecità.
Censura l'omessa considerazione di plurime condotte “ adeguate ed
imputabili” che avrebbero dovuto condurre all'affermazione della responsabilità del medico quali l'aver proposto l'intervento nonostante la grave patologia di cui era affetta e, da ultimo, l'inammissibile ricorso alla nozione di complicanza medica.
Nel terzo motivo deduce il travisamento da parte del primo giudice della bibliografia citata dai consulenti di parte in quanto, diversamente da quanto riportato in sentenza, sin dal 2001 in letteratura “era descritto tutto”.
Censura la decisione nella parte in cui il giudice, in presenza di conclusioni discordanti dei consulenti tecnici d'ufficio nominati, si era affidato alle argomentazioni “più seducenti e persuasive” anziché fondare il suo convincimento sulle prove.
Nel quarto motivo critica le conclusioni del Ctp dott. laddove questi Per_1
riferiva che l'evento dannoso era imprevedibile, qualora come nel caso di pagina 16 di 24 specie fossero state utilizzate siringhe a cannula smussa, in quanto, a suo dire,
la bibliografia evidenziava che molti altri comportamenti del medico avrebbero potuto produrre quell'evento: quali l'eccesiva quantità di liquido,
l'eccessiva forza impressa sullo stantuffo della siringa, la scelta di effettuare lipofilling in tessuti necrotizzati.
Deduce che le foto prodotte dalla difesa del dott. ( 12-14) provavano il P_
suo inadempimento per aver iniettato grasso in una zona di maggior pericolo.
Nel quinto motivo censura il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto all'autodeterminazione.
Assume che, erroneamente, il giudice aveva inteso che la domanda era preordinata a far valere la violazione del dovere di informazione, mentre ella aveva inteso far valere gli effetti pregiudizievoli sulla salute derivanti dall'omessa informazione.
Deduce che nel 2014 la trombosi dell'arteria centrale della retina a seguito di lipofilling era ben nota in letteratura e quindi doveva essere oggetto di informazione da parte del sanitario.
Nel sesto motivo censura la statuizione sulle spese ritenendo che in caso di novità della questione le spese dovevano essere compensate.
----------------------
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della notificazione in via pagina 17 di 24 telematica dell'atto di citazione d'appello, sollevata dalla difesa della struttura sanitaria, in quanto, per il principio di strumentalità delle forme, la costituzione in giudizio ha sanato qualsiasi, pretesa irregolarità della notifica.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale, effettuata dall'appellante principale in questo grado di giudizio (
docc. da 9 a 18), perché tardiva.
Nel merito, i motivi possono essere esaminati congiuntamente stante l'evidente connessione.
In ordine alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 ( che non trova applicazione con riguardo a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore Cass.
28811/2019) la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di un'attività svolta dal medico ( eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria), in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità
contrattuale; la prima in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria che la struttura deve adempiere personalmente o mediante il personale pagina 18 di 24 sanitario, rispondendone, in entrambi i casi, ex art. 1218 c.c.; la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico che diviene direttamente responsabile ex art. 1218 c.c. della violazione di siffatto obbligo ( a partire da
Cass. 589/1999; 5922/2024).
Il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è, pertanto,
quello che governa la responsabilità aquiliana ( nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito) ma quello che governa la responsabilità contrattuale.
Con particolare riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità
medica – la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che è onere del creditore
– attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito, l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “ più probabile che non” la causa del danno lamentato, mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità
della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza e dunque oggettivamente non imputabile all'agente ( Cass. 5808/2023).
pagina 19 di 24 Nel caso di specie, , condividendo le conclusioni cui era Parte_1
pervenuto il dott. nel parere richiestogli, aveva allegato Persona_4
che l'intervento era avvenuto in spregio alle leges artes sia per la durata,
eccessiva, sia perchè era stata iniettata troppa quantità di grasso e, ancora,
perché non era chiaramente individuabile la tecnica utilizzata per il lipofilling
( cfr. pagg. 14 e 15 dell'atto introduttivo del giudizio).
In relazione alla prima delle tre censure mosse all'operato del medico, nessuno dei consulenti tecnici nominati vi ha attribuito rilevanza;
quanto, invece, alla seconda e terza censura, il tribunale, con motivazione non censurata, ha chiarito di aver integrato le risultanze della consulenza tecnica sia con gli esiti della prova testimoniale – espletata prima del conferimento dell'incarico al collegio peritale – sia con le osservazioni elaborate dai consulenti di parte.
In particolare, le deposizioni testimoniali avevano consentito di acclarare che il dott. aveva utilizzato siringhe da 1 c.c. dotate di cannule smusse ( e P_
non di ago) e che egli aveva proceduto con piccole dosi incrementali di grasso,
in conformità alle raccomandazioni della letteratura scientifica dell'epoca che contemplava, quale possibile complicanza, l'ostruzione del nervo ottico nei soli casi di utilizzo di siringhe da 10/20 cc dotate di ago e, quindi, di infiltrazioni di rilevanti quantità di grasso autologo con siringhe non dotate di cannula smussata, ma di ago.
Tali risultanze conducevano il tribunale a ritenere non imputabile al sanitario e pagina 20 di 24 alla struttura sanitaria l'evento dannoso occorso alla signora essendo Pt_1
stata provata l'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento stesso, in conformità
ai principi in materia di onere della prova in materia contrattuale, come sopra richiamati.
Va altresì evidenziato, in relazione a quanto prospettato dall'appellante principale in relazione alla pretesa natura “ di risultato” dell'obbligazione gravante sul chirurgo estetico, che l'obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica,
è di mezzi onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare,
nell'assenza di negligenza od imperizia.
Quanto alla lesione del diritto all'autodeterminazione, la domanda risarcitoria
è stata, invece, respinta per mancanza di colpa del sanitario nella compilazione del modulo di consenso informato in quanto, all'epoca dell'intervento, la probabilità che il tipo di intervento cui si sottopose l'appellante potesse comportare la cecità non era contemplata nella letteratura scientifica.
Benchè non espressamente allegata dall'attrice-appellante, anche la preesistente patologia di cui la signora era affetta ( cd. Sindrome Pt_1
Parry-Romberg) è stata ritenuta non rilevante quale concausa dell'evento in quanto i Consulenti tecnici d'ufficio hanno concluso che, quand'anche la paziente fosse stata sottoposta a eco-doppler, l'evento si sarebbe egualmente pagina 21 di 24 verificato.
Con le argomentazioni svolte dal tribunale l'appellante non si è confrontata non avendo censurato l'esito delle risultanze istruttorie, comprovanti la tecnica utilizzata dal dott. nel corso dell'intervento, l'irrilevanza, sotto il P_
profilo eziologico, della mancata effettuazione da parte del sanitario di un ecodoppler per meglio localizzare la diramazione dei vasi sanguigni, in ragione della patologia pregressa di cui era affetta e, ancora, quanto alla letteratura scientifica coeva all'intervento, che la stessa contemplasse la cecità
come possibile conseguenza dell'intervento qualora quest'ultimo fosse stato eseguito con la tecnica utilizzata dal dott. P_
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, il primo giudice motivava la decisione di condividere le conclusioni cui era pervenuto il Ctu specialista (
dott. piuttosto che quelle del dott. ( medico legale) laddove Per_5 Per_2
sottoponeva a critica il ragionamento di quest'ultimo secondo cui anche siringhe da 1cc consentivano il passaggio di materiale.
Precisava al riguardo il primo giudice che, come rilevato dal consulente di parte del dott. le siringhe da 1cc, per la loro caratteristica delicatezza, P_
non consentono l'introduzione di materiale con forza e sotto pressione.
Da ultimo, mette conto evidenziare che non è dato comprendere non essendo stato precisato dall'appellante come le undici circostanze non contestate avrebbero potuto modificare il convincimento del giudice.
pagina 22 di 24 La sentenza va, pertanto, confermata anche con riguardo alla statuizione sulle spese, poste a carico dell'attrice in base alla regola della soccombenza.
Quanto all'appello incidentale proposto da risultato P_
interamente vittorioso nel giudizio di primo grado, va dichiarata la sua carenza di interesse a proporre gravame.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalente soccombenza dell'appellante principale, va condannata a rifondere in Parte_1
favore degli appellati le spese del grado che, in relazione a ciascuno di essi, si liquidano in euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
respinge l'appello incidentale;
pagina 23 di 24 condanna a rifondere in favore delle appellate e Parte_1
dell'appellante incidentale le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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1910 c.c.”