Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
RG 26943 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26943 /2024 Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. AUTIERO CIRO C.F._1
GIANFRANCO presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, la parte ricorrente Parte_1
chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in NAPOLI il 28/05/1993 (atto n. 32, P. I, anno 1993), riferendo che tra le parti,
[...]
12/05/2022, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento RG.
5255/2022.
Riferiva altresì che dall'unione tra i predetti nascevano quattro figlie attualmente tutte maggiorenni (l'ultimogenita è nata infatti il 19/01/2007) Per_1
Solo parte ricorrente compariva in data 27/05/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., il quale, rilevata la regolarità del contraddittorio e la mancata costituzione del convenuto, ne dichiarava la contumacia.
La attrice dichiarava, inoltre, in relazione alla figlia appena maggiorenne, che Per_1
pende giudizio di disconoscimento di paternità che verrà con ogni probabilità accolto in ragione della non corrispondenza tra la paternità legale e la paternità biologica di
Per_1
Il Giudice all'esito - rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ,stante la contumacia del convenuto - prendeva atto della volontà della esclusivamente Parte_1
in ordine alla pronuncia divorzile, riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova e non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti;
invitava pertanto la parte alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la contumacia della resistente, l'assenza di prova di aver almeno tentato una soluzione non giudiziaria della vicenda e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
Il collegio, in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte ricorrente, rileva che il difensore, all'udienza del 27/05/2025, chiedeva la liquidazione delle proprie competenze, stante la riferita l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, riservandosi di presentare apposita istanza tramite applicativo Siamm.
Allo stato non risulta depositata la suddetta istanza al e per l'effetto il Collegio CP_2
non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di tale deposito, non vi è prova dell'ammissione né della sussistenza delle condizioni.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in NAPOLI il 28/05/1993 (atto n. 32, P. I, anno 1993); Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 32, P. I, anno 1993);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti