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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 579/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Divisione di beni non ha pronunciato la seguente caduti in successione
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 579/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
19.1.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SE ET del foro di SC in forza di delega rilasciata in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del giudizio di primo grado del 13.10.2021 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in DA BO Terme via Cadeo
n. 34;
APPELLANTE pagina 1 di 21 CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. Stefania Ostan ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
DA BO Terme alla via Galassi n. 7, giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 1196/2023 emessa dal Tribunale di
SC (terza sezione civile) pubblicata in data 17.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza,
- in via istruttoria:
A) ammettere prova per interrogatorio formale e testi, anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari, di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c.
del 07.09.2020, e precisamente:
... omissis …
Si chiede che la Corte d'Appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210
c.p.c., Voglia ordinare al sig. di versare in atti la fattura n. Controparte_1
59 del 30.11.2014 pari ad € 18.828,73 emessa dalla Falegnameria Moscardi
Daniel;
B) disporsi il rinnovo della CTU contabile espletata nel giudizio di I grado;
- nel merito, in riformare dell'impugnanda sentenza, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda avanzata dall'attore per le ragioni in narrativa esposte e in ogni caso: pagina 2 di 21 In via principale: accertare che l'immobile sito in DA BO Terme, distinto al Catasto Fabbricati di tale censuario al foglio 9, sez. GOR,
- mappale n. 4070 sub. 6, via LA LB 22, p. S1 – T – 1, cat. A72, Cl. 3,
vani 6,5, RC Euro 469,98;
- mappale n. 4070 sub.9, via LA LB 12, p. S1, cat. C76, cl. 3, mq. 33,
RC Euro 98,85;
- mappale n. 4070 sub. 17, Via LA LB snc, p. T, Cat. C/6, cl. 1, mq. 12,
RC Euro 26,03, in comproprietà al 50% fra le parti, è stato acquistato con denaro proveniente da e da in ragione del 50% Controparte_1 Parte_1
ciascuno; stimare il valore attuale del predetto immobile e disporne la vendita suddividendo il ricavato al 50% fra le parti, tenuto conto anche dei benefici fiscali di cui il sig. ha goduto, detratta la somma residua del mutuo CP_1
fondiario.
Spese di causa rifuse.
In via subordinata: accertare che l'immobile sito in DA BO Terme alla via
LA LB distinto al Catasto Fabbricati di tale censuario al foglio 9, sez.
GOR,
- mappale n. 4070 sub. 6, via LA LB 22, p. S1 – T -1, cat. A/”, Cl. 3,
vani 6,5, RC Euro 469,98;
- mappale n. 4070 sub. 9, via LA LB 12, p. S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 33,
RC Euro 98,85;
- mappale n. 4070 sub. 17, Via LA LB snc, p. T, Cat. C/6, cl. 1, mq. 12,
pagina 3 di 21 RC Euro 26,03, in comproprietà al 50% fra le parti, è stato acquistato con denaro proveniente da e da;
determinare l'apporto di Controparte_1 Parte_1
ciascun comproprietario all'acquisto; stimare il valore attuale del predetto immobile e disporne la vendita suddividendo il ricavato con riferimento alle quote di ciascuna parte, tenuto conto anche dei benefici fiscali di cui il sig.
ha goduto, detratta la somma residua del mutuo fondiario;
CP_1
In ulteriore subordine, tenuta ferma la stima del valore dell'immobile già
effettuata, previo rinnovo della sola CTU contabile, statuire che l'immobile in oggetto è stato acquistato con denaro proveniente dalle parti in ragione del 50%
ciascuno o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa;
condannare per l'effetto il sig. al pagamento all'odierna Controparte_1
deducente della somma così risultante a credito della parte appellante, ferma rimanendo la piena intestazione del bene in capo alla controparte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia di 1° grado, che di 2° grado.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare: a) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si è inteso appellare, in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., comma I n. 1), nonché mancando l'indicazione chiara, sintetica e specifica delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, essendosi limitata l'appellante a riproporre le critiche già mosse nei confronti della c.t.u. contabile pagina 4 di 21 nella comparsa conclusionale di primo grado;
b) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, non ricorrendo il presupposto del grave e irreparabile pregiudizio e della manifesta fondatezza dell'appello che ex art. 283 c.p.c. la legittimano, per tutte le ragioni indicate in atti;
In via principale nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da Pt_1
, siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni
[...]
argomentate in atti, compresa l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si è inteso appellare, in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., comma I n. 1), nonché mancando l'indicazione chiara, sintetica e specifica delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, essendosi limitata l'appellante a riproporre le critiche già mosse nei confronti della consulenza contabile nella comparsa conclusionale di primo grado;
conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, alla luce dell'accertamento effettuato in corso di causa circa gli esborsi eseguiti da ciascuno dei condividenti, dividere gli immobili oggetto dell'atto di compravendita a rogito notaio n. 71409 di Per_1
rep. /n. 14844 in proporzione dei rispettivi apporti effettuati da ciascuno dei coniugi per il loro acquisto e completamento;
prelevare ai sensi dell'art. 1115
pagina 5 di 21 c.c. dal valore di tali immobili l'importo del debito residuo ad oggi relativo al mutuo a rogito notaio n. 71410 di rep. /n. 14845 di racc.; Per_1
in via ulteriormente subordinata: disporre lo scioglimento della comunione fra le parti sui beni immobili oggetto dell'atto di compravendita a rogito notaio n. 71409 di rep. /n. 14844 e, ove venga attribuita a una quota Per_1 Parte_1
degli stessi, condannare la convenuta a corrispondere al signor CP_1
il valore di tale quota, il cui prezzo è stato interamente versato
[...]
dall'appellato; prelevare ai sensi dell'art. 1115 c.c. dal valore di tali immobili l'importo del debito residuo ad oggi relativo al mutuo a rogito notaio n. Per_1
71410 di rep. /n. 14845 di racc.;
In estremo subordine: disporre lo scioglimento della comunione fra le parti sui beni immobili oggetto dell'atto di compravendita a rogito notaio oggetto n. 71409 di rep. /n. 14844 e, ove venga attribuita alla signora Per_1 Parte_1
una quota degli stessi, condannare la convenuta a corrispondere al signor la corrispondente quota degli importi dallo stesso pagati Controparte_1
per l'acquisto di tali immobili, pari a complessivi € 240.000,00, oltre IVA al 4%,
o a quella somma, maggiore o minore che risultata provata in corso di causa;
prelevare ai sensi dell'art. 1115 c.c., dal valore di tali immobili l'importo del debito residuo ad oggi relativo al mutuo a rogito notaio n. 71410 di rep. Per_1
n. 14845 di racc.;
In via istruttoria: ci si oppone all'amissione della rinnovazione della consulenza richiesta dall'appellante, poiché tardiva, in quanto richiesta soltanto in sede di pagina 6 di 21 precisazione delle conclusioni e mai richiesta né con le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.04.2022, successiva al deposito della consulenza contabile del dott. , né con le note di trattazione scritta successive. Per_2
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze: … omissis …
Sempre a controprova in ordine alle produzioni documentali di controparte relative ai docc. 15-26, si chiede che venga ordinata a controparte ex art. 210
c.p.c. l'esibizione e produzione in giudizio degli estratti conto relativi al conto corrente Banco Posta n. 26063248 intestato a e , dal Parte_1 CP_2
quale è possibile evincere i depositi in contanti sullo stesso effettuati quali somme prelevate dal conto corrente cointestato con il marito, oltre che frutto del rimborso del prestito dalla stessa effettuato in favore del in data 21 CP_1
gennaio 2009.
Circostanze rilevanti e decisive ai fini della definizione della presente causa.
Ci si oppone all'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ex adverso richiesto, poiché irrilevante ai fini del decidere, oltre che riferito a fatto mai dedotto in atti.
Si chiede, infine, di essere ammessi alla prova contraria in ordine a tutte le deduzioni istruttorie di controparte;
In ogni caso: a) dichiararsi l'inammissibilità in quanto domande nuove delle conclusioni di controparte, formulate sia in sede principale che subordinata,
volte a stimare il valore attuale dell'immobile di causa, nonché della domanda ex pagina 7 di 21 adverso avanzata in via di ulteriore subordine, in quanto domanda nuova inammissibile, poiché richiesta solo con l'atto d'appello;
b) con rifusione delle spese e del compenso professionale del grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25.10.2019 conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di SC esponendo: Parte_1
- che in data 9.07.2009 il deducente aveva contratto matrimonio con Parte_1
nata a [...] in data [...] optando per il regime della separazione dei beni;
- che con atto del 30.06.2011, a rogito a ministero notaio i Persona_3
coniugi avevano acquistato, per la quota di ½ ciascuno pro indiviso, l'unità
immobiliare sita in DA BO Terme distinta al C.F. al foglio 9 sez. GOR
mapp. 4070 sub. 6, sub. 9 e sub. 17 al prezzo di € 240.000 interamente versati dal deducente mediante accollo del mutuo ancora in corso di ammortamento;
- che in data 9.01.2019 la moglie aveva introdotto ricorso per la separazione giudiziale e la casa coniugale era stata assegnata alla ricorrente;
- che era sua intenzione ottenere lo scioglimento della comunione concorrendo ex art. 1115 c.c. per una quota maggiore.
Si costituiva con comparsa la quale, premesso che l'assegnazione Parte_1
della casa coniugale in suo favore era stata disposta dal giudice della separazione e confermata dalla Corte d'Appello, allegava che aveva Controparte_1
alienato un immobile di sua proprietà sito in via Di Gione nel settembre 2010 e in data 30.06.2011 i coniugi avevano acquistato in comproprietà l'immobile di pagina 8 di 21 DA BO Terme adibito a casa coniugale;
che, in pari data, il marito aveva stipulato con un mutuo fondiario con concessione di Controparte_3
ipoteca sull'immobile compravenduto anche da parte della deducente quale terza datrice di ipoteca. Negava che il mutuo fosse stato pagato interamente dal coniuge in quanto la provvista proveniva dal conto corrente cointestato n.
000006385X18 in essere con in cui erano sempre Controparte_3
confluiti i suoi stipendi;
evidenziava che per la compravendita il coniuge aveva contratto un prestito di € 185.000 mentre per l'acquisto della casa coniugale ne aveva versati solo € 102.260, di talché la differenza era stata spesa dall'attore per operazioni o esigenze personali.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita con consulenza contabile affidata al dott. finalizzata ad accertare la provenienza della Persona_4
provvista di danaro usata per l'acquisto della casa coniugale e per verificare se i pagamenti delle rate di mutuo contratto con fossero Controparte_3
riferibili all'attore e quindi con consulenza tecnica, affidata all'ing. Per_5
volta alla stima dell'immobile da dividere e la sua comoda divisibilità.
[...]
Il Tribunale, con la gravata sentenza, esclusa l'operatività dell'art. 1115 c.c.,
osservava che dalla consulenza contabile era emerso che per l'acquisto dell'immobile era attribuibile all'attore la complessiva provvista di € 234.060
corrisposta alla società venditrice, di cui € 115.000 a titolo di acconto ante rogito, € 119.060 a titolo di saldo prezzo e che le rate di mutuo erano state pagate solo con danaro dell'attore, mentre l'unica somma attribuibile alla moglie pagina 9 di 21 era quella riferita al vaglia postale di n. 8921958313-08 di € CP_4
15.600, con la conseguenza che la quota di regresso da attribuire a CP_1
era di € 109.230.
[...]
Quanto alla domanda di divisione, il primo giudice osservava che l'immobile,
già adibito a casa coniugale, non era comodamente divisibile e che solo l'attore aveva presentato istanza di assegnazione;
che il valore del cespite era di €
218.000 e dunque l'attore doveva versare alla convenuta il conguaglio pari ad €
109.000 oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo.
La convenuta era condanna a rifondere all'attore le spese di lite, mentre quelle per le due consulenze erano definitivamente poste a carico delle parti in ragione di metà.
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 Controparte_1
Nel corso del presente grado erano disposti due rinvii, sempre in pendenza di trattative, e veniva disposta la mediazione delegata.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza del
19.11.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di gravame l'appellante censura la Parte_1
sentenza per aver recepito in modo acritico le risultanze della consulenza tecnica di natura contabile. Deduce che, senza motivo, il consulente tecnico ha attribuito pagina 10 di 21 la provvista di € 16.800 anche a e, più in generale, censura gli esiti CP_1
della relazione peritale laddove il consulente ha fatto discendere la conclusione che la provvista per pagare l'immobile e le rate del mutuo era attribuibile solo al coniuge dal semplice rilievo che l'originario attore era l'unico mutuatario.
Ribadisce che nel determinare il contributo economico dato dai coniugi all'acquisto e al pagamento del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare si deve tener conto che ha contribuito con il 100% della sua retribuzione Parte_1
che confluiva sul conto corrente cointestato, mentre il marito disponeva anche di un conto corrente personale.
Con una seconda censura l'appellante allega che va esclusa la ripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio per far fronte alle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale cointestata in quanto detti pagamenti costituiscono espressione dei doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi.
Con una terza censura, svolta solo nelle conclusioni, l'appellante contesta l'assegnazione della casa coniugale a mentre occorreva procedere alla CP_1
vendita e suddividere il ricavato.
Le prime due censure sono fondate e vanno accolte.
In via preliminare, a giudizio della Corte, il gravame non è inammissibile in quanto parte appellante ha compiutamente esplicitato le ragioni del suo dissenso rispetto alla decisione del Tribunale.
Nel merito, è documentato che i coniugi e , in Controparte_1 Parte_1
pagina 11 di 21 regime di separazione dei beni, in data 30.0.6.2011, acquistavano da SA
DR s.r.l. con socio unico, in ragione di ½ ciascuno, una villetta sita in DA
BO Terme, frazione Gorzone, identificata al mappale 4070 sub. 6, 9 e 17 al prezzo di € 240.000 oltre i.v.a. per complessivi € 249.660.
Nell'atto si attestava che il prezzo di vendita era stato corrisposto quanto ad €
115.000 mediante assegno circolare emesso da Banca di Valle Camonica s.p.a.
n. 220004441/11 in data 8.09.2010; quanto ad € 15.600 mediante vaglia postale n. 8921958313/08 emesso da ufficio di Ossimo RE in data CP_4
21.12.2010 e, quanto ad € 102.260, mediante bonifico bancario eseguito presso agenzia di DA B.T. in data 30.06.2011. Controparte_3
Altrettanto pacifico che , in data 8.06.2006 prima del Controparte_1
matrimonio, aveva acquistato un immobile, sempre ubicato in DA BO
Terme alla via Di Gione n. 16, e nello stesso anno i futuri coniugi avevano ivi iniziato la loro convivenza;
nel 2009 le parti contraevano matrimonio optando per il regime della separazione dei beni e, in concomitanza della nascita della prima figlia decidevano di acquistare una casa più grande. Per_6
In data 6.09.2010 alienava il suo immobile al prezzo di € Controparte_1
135.000, di cui € 131.000, ricevuti a mezzo assegno circolare e depositati sul suo conto personale in essere presso UBI Banca di Valle Camonica n. 0001580.
Per l'acquisto della villetta, sempre in data 30.06.2011 in concomitanza con il rogito, il solo accendeva un mutuo fondiario del Controparte_1
complessivo importo di € 185.000 con , filiale di Controparte_3
pagina 12 di 21 DA BO Terme, presso la quale i coniugi avevano acceso un conto corrente in comune ove far confluire l'importo del finanziamento necessario per pagare il saldo dell'acquisto in comune. In detto contratto di mutuo figura Parte_1
quale terza datrice di ipoteca in relazione alla sua quota.
Nel gennaio 2019 depositava ricorso per separazione personale e il Parte_1
giudice adito assegnava la casa coniugale alla moglie, vista la presenza di due figli minorenni;
il Tribunale di SC recepiva le conclusioni congiunte con sentenza n. 2308 del giorno 11.11.2020 e in data 24.12.2021 con sentenza n.
3150/2021 lo stesso ufficio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in merito al collocamento dei figli minori e al contributo di mantenimento, alle modalità di visita e di Per_6 Per_7
assegnazione a della ex casa coniugale. Parte_1
Così riassunti i termini della vicenda, dagli atti emerge con certezza che l'acconto di € 115.000 versato da a SA DR per Controparte_1
l'acquisto della casa coniugale derivi dalla vendita del bene immobile di via Di
Gione di cui era esclusivo proprietario. Come rilevato dal consulente, la copia della contabile rilasciata dalla banca al cliente, sebbene priva di causale, è stata firmata da e conferma la corrispondenza dell'importo e del soggetto CP_1
beneficiario SA DR s.r.l.; la fattura emessa in data 8.09.2010 da SA
DR è intestata al solo ed è relativa all'immobile di causa, stante il CP_1
preciso riferimento al preliminare n. 145/2010 del 16.07.2010 con indicazione della causale “ a titolo di caparra relativa all'acquisto della villetta libera sui
pagina 13 di 21 tre lati con box pertinenziale ubicato in DA BO Terme via LA
LB n. 22”
Con riguardo al vaglia postale di € 15.600, il consulente, a seguito di osservazioni del consulente di parte attrice, riteneva di dover imputare detta somma al 50% a ciascun coniuge, pur dando atto che il predetto vaglia postale era stato emesso dall'Ufficio Postale di Ossimo RE ove aveva in Parte_1
essere un conto corrente cointestato con la madre e che detto CP_5
vaglia recava quale beneficiario SA DR s.r.l., ossia la futura venditrice,
la quale, il giorno seguente, aveva emesso fattura indicando quale causale “il
primo acconto relativo all'acquisto della villetta libera su tre lati con box
pertinenziale, ubicati in DA BO terme via LA LB n. 22 rif.
Contratto preliminare n. 145/2010 del 16.07.2010)”. In ordine a questo acconto,
il giudice di prime cure dissentiva da questa ricostruzione ritenendo che in realtà
la provvista di questo vaglia fosse riconducibile solo a e questa Parte_1
statuizione non è stata impugnata con appello incidentale.
La restante parte di prezzo, ossia gli importi di € 16.800 per la realizzazione del box pertinenziale e di € 102.260 di cui all'assegno circolare della
[...]
n. 5500114754/01, è uscita dal conto cointestato ad Controparte_3
entrambi i coniugi e sul quale era confluito il mutuo fondiario di € 185.000
acceso dal solo CP_1
A detta del consulente, queste somme erano imputabili al solo attore: in primo luogo perché l'unico contraente del contratto di mutuo era e la CP_1
pagina 14 di 21 convenuta aveva semplicemente accettato di porsi come garante concedendo in ipoteca la sua quota di ½ e, in secondo luogo, esaminando i singoli apporti dati dai coniugi al conto comune.
Il consulente accertava che aveva girocontato dai conti Controparte_1
personali al conto comune dal 2011 al 2019 (anno in cui proponeva Parte_1
ricorso per separazione giudiziale) circa € 79.450 ed altre € 138.645 sotto la voce “Altro” ossia somme per pagare la rata del mutuo, accrediti per regali nozze, somme elargite dalla famiglia dell'attore o ancora assegni all'ordine di per restituire danaro prestato alle società in cui deteneva una CP_1 CP_1
partecipazione. Con riguardo alla posizione di il consulente Parte_1
evidenziava che gli apporti derivanti dalle buste paga mensili relative allo stipendio percepito dal datore erano stati pari ad € 35.879, € 3.850 Persona_8
le identità di occupazione NASpI ed € 23.974 sotto la voce “Altro”, ossia accrediti per regali nozze, rimborsi IMU e assegni ricevuti da , CP_5
madre della convenuta.
Di seguito, il consulente verificava che € 40.550 erano usciti per bonifici eseguiti per scopi personali da nel periodo compreso tra il Controparte_1
2011 e il 2018, mentre quelli di erano stati pari a € 1.600, e che le Parte_1
spese sostenute per pagare Falegnameria MO s.n.c. di € 18.829 erano stati corrisposti in data 12.12.2014 dalla madre dell'attore; da ultimo stimava in complessivi € 34.378 le uscite comuni ad entrambi i coniugi.
A parere del Collegio, si deve ritenere pacifico - e il dato non è neppure pagina 15 di 21 contestato - che abbia versato con danaro proprio l'acconto di € CP_1
115.000 e l'acconto di € 15.600, sempre con danaro proprio, ma dette Pt_1
contribuzioni per l'acquisto della casa comune non sono ripetibili in quanto si tratta di donazioni indirette.
Come sancito da Cass. 10.05.2022 n. 14740, il danaro fornito dal marito affinché
la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile costituisce donazione indiretta, atto che non necessita della forma dell'atto pubblico, e che può essere revocato solo per ingratitudine. Si tratta di orientamento consolidato: il conferimento di danaro mediante il quale l'altro coniuge acquista un immobile è
da qualificarsi donazione indiretta (vedi anche Cass.
4.10.2018 n. 24160 e Cass.
30.12.2020 n. 29924) e lo sono anche i conferimenti patrimoniali destinati a finanziare i lavori di ristrutturazione nell'immobile poiché hanno la medesima causa della donazione indiretta. La sussistenza della volontà di donare può
emergere anche in via presuntiva e la sussistenza dell'animus donandi può
essere desunta anche dalla particolare destinazione del bene da utilizzare per le necessità della famiglia.
Nel caso concreto, posto che i coniugi erano in regime di separazione dei beni,
ben poteva intestarsi su una quota maggiore del 50% Controparte_1
dell'immobile in relazione agli apporti in concreto dati per l'acquisto della villetta, ma di converso ha voluto fare in modo che detta nuova abitazione fosse cointestata per metà con la moglie. A giudizio di questo collegio, si tratta di una donazione indiretta, ossia un atto mediante il quale si realizzano gli effetti tipici pagina 16 di 21 della donazione (impoverimento di un soggetto e arricchimento di un altro)
utilizzando un diverso schema contrattuale, a condizione che sia dimostrato il fine di liberalità, facilmente ravvisabile nel caso concreto nella particolare destinazione dell'immobile da adibire a casa coniugale in concomitanza con la nascita della prima figlia Per_6
Per questi motivi
, gli apporti dati dai singoli coniugi (in proprio o grazie a donazioni dei propri genitori) per l'acquisto della casa coniugale non possono essere ripetuti costituendo donazioni indirette.
Analogo ragionamento vale per il pagamento delle rate di mutuo. A nulla rileva che sia formalmente l'unico soggetto mutuatario (ma Controparte_1
l'ipoteca è stata iscritta sull'intero immobile) occorrendo porre attenzione alla circostanza che le rate sono state prelevate dal conto comune cointestato e alimentato dall'attività di entrambi i coniugi.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di acquisto,
in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi,
il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il
coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta,
abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere
all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla
banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge
contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie
capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in
pagina 17 di 21 costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista
congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni,
un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura
paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari”
(cfr. Cass. 21.06.2023 n. 17765)
In costanza di matrimonio, ciascun coniuge contribuisce al benessere familiare con la propria attività lavorativa od anche con il lavoro casalingo e dunque l'analisi svolta dal consulente tesa a dimostrare i maggiori apporti di CP_1
è stata inutile - e per altro aspetto va osservato che il mutuo fondiario
[...]
di € 185.000 era esorbitante rispetto alle reali necessità connesse al pagamento del saldo della villetta tanto che la differenza è stata impiegata dal mutuatario per esigenze imprenditoriali strettamente personali.
Ne consegue che non deve restituire alcuna somma a Parte_1 CP_1
e il capo 4 della gravata sentenza va completamente riformato.
[...]
E' vero che dopo la separazione e il divorzio ha continuato a pagare le CP_1
rate del mutuo in via esclusiva (si vedano i documenti 36 e seguenti prodotti con la comparsa conclusionale: il doc. 36 attesta il versamento di € 4.577 per la rata di aprile 2023; il doc. 37 l'esborso di € 5.305,10 per la rata di ottobre 2023; il doc. 39 l'esborso di € 4.002,40 per la rata di aprile 2024; il doc. 40 l'esborso di €
3.775,49 per la rata di ottobre 2024; il doc. 41 l'esborso di € 3.624,42 per la rata di aprile 2025; il doc. 42 l'esborso di € 20.000 del gennaio 2024), ma la ripetizione di queste rate – comprendenti anche esigenze non connesse con pagina 18 di 21 l'acquisto della casa coniugale - non è stata chiesta e semmai si doveva tener conto dell'incidenza del mutuo residuo nella determinazione del valore dell'immobile.
La terza censura di parte appellante non è fondata.
A parte che il motivo non è corredato da alcun apparato argomentativo, non è
dato comprendere la ragione per cui l'odierna appellante chieda, solo nelle conclusioni dell'atto di gravame, la vendita dell'immobile allorquando già lo scioglimento della comunione è stato attuato mediante assegnazione ex art. 720
c.p.c.
A parte che nel giudizio divisionale avente a oggetto un immobile devono essere avvisati i creditori iscritti ex art. 1113 c.c., non trarrebbe alcun Parte_1
vantaggio dalla vendita dell'immobile, di cui peraltro è assegnataria, in quanto lo stesso verrebbe alienato a prezzo notevolmente inferiore a quello di stima e il conguaglio in suo favore sarebbe di gran lunga inferiore. In ogni caso, va osservato che solo ha chiesto l'assegnazione della casa Controparte_1
coniugale e dunque correttamente il primo giudice, a fronte della evidente non comoda divisibilità del bene, ne ha disposto l'assegnazione al comproprietario richiedente e l'assegnazione va preferita rispetto alla vendita all'incanto.
In definitiva, fermo lo scioglimento della comunione, l'assegnazione dell'intero a dell'immobile sito in Comune di DA BO Terme Controparte_1
sezione GOR foglio 9 mapp. 4070 sub. 6, 9 e 17 e l'obbligo di pagare il conguaglio pari a € 109.000, va interamente riformato il capo 4 della sentenza di pagina 19 di 21 primo grado laddove era condannata a pagare all'attore la somma di € Parte_1
109.230.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero processo.
Le spese di consulenza, sia quelle di liquidate al dott. sia Persona_4
quelle liquidate in favore dell'ing. vengono definitivamente Persona_5
poste a carico delle parti in ragione di metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1196/2023 emessa dal Tribunale di SC in data 17.05.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, accerta che nulla deve Parte_1
versare a con conseguente caducazione del capo 4 della Controparte_1
gravata sentenza;
- conferma nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di consulenza, liquidate con i decreti del 4.05.2022 e 29.11.2022
definitivamente a carico delle parti in ragione di metà.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 19.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE pagina 20 di 21 dott. Giuseppe Serao
pagina 21 di 21
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Divisione di beni non ha pronunciato la seguente caduti in successione
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 579/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
19.1.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SE ET del foro di SC in forza di delega rilasciata in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del giudizio di primo grado del 13.10.2021 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in DA BO Terme via Cadeo
n. 34;
APPELLANTE pagina 1 di 21 CONTRO
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. Stefania Ostan ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
DA BO Terme alla via Galassi n. 7, giusta delega in atti;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 1196/2023 emessa dal Tribunale di
SC (terza sezione civile) pubblicata in data 17.05.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza,
- in via istruttoria:
A) ammettere prova per interrogatorio formale e testi, anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari, di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c.
del 07.09.2020, e precisamente:
... omissis …
Si chiede che la Corte d'Appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210
c.p.c., Voglia ordinare al sig. di versare in atti la fattura n. Controparte_1
59 del 30.11.2014 pari ad € 18.828,73 emessa dalla Falegnameria Moscardi
Daniel;
B) disporsi il rinnovo della CTU contabile espletata nel giudizio di I grado;
- nel merito, in riformare dell'impugnanda sentenza, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda avanzata dall'attore per le ragioni in narrativa esposte e in ogni caso: pagina 2 di 21 In via principale: accertare che l'immobile sito in DA BO Terme, distinto al Catasto Fabbricati di tale censuario al foglio 9, sez. GOR,
- mappale n. 4070 sub. 6, via LA LB 22, p. S1 – T – 1, cat. A72, Cl. 3,
vani 6,5, RC Euro 469,98;
- mappale n. 4070 sub.9, via LA LB 12, p. S1, cat. C76, cl. 3, mq. 33,
RC Euro 98,85;
- mappale n. 4070 sub. 17, Via LA LB snc, p. T, Cat. C/6, cl. 1, mq. 12,
RC Euro 26,03, in comproprietà al 50% fra le parti, è stato acquistato con denaro proveniente da e da in ragione del 50% Controparte_1 Parte_1
ciascuno; stimare il valore attuale del predetto immobile e disporne la vendita suddividendo il ricavato al 50% fra le parti, tenuto conto anche dei benefici fiscali di cui il sig. ha goduto, detratta la somma residua del mutuo CP_1
fondiario.
Spese di causa rifuse.
In via subordinata: accertare che l'immobile sito in DA BO Terme alla via
LA LB distinto al Catasto Fabbricati di tale censuario al foglio 9, sez.
GOR,
- mappale n. 4070 sub. 6, via LA LB 22, p. S1 – T -1, cat. A/”, Cl. 3,
vani 6,5, RC Euro 469,98;
- mappale n. 4070 sub. 9, via LA LB 12, p. S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 33,
RC Euro 98,85;
- mappale n. 4070 sub. 17, Via LA LB snc, p. T, Cat. C/6, cl. 1, mq. 12,
pagina 3 di 21 RC Euro 26,03, in comproprietà al 50% fra le parti, è stato acquistato con denaro proveniente da e da;
determinare l'apporto di Controparte_1 Parte_1
ciascun comproprietario all'acquisto; stimare il valore attuale del predetto immobile e disporne la vendita suddividendo il ricavato con riferimento alle quote di ciascuna parte, tenuto conto anche dei benefici fiscali di cui il sig.
ha goduto, detratta la somma residua del mutuo fondiario;
CP_1
In ulteriore subordine, tenuta ferma la stima del valore dell'immobile già
effettuata, previo rinnovo della sola CTU contabile, statuire che l'immobile in oggetto è stato acquistato con denaro proveniente dalle parti in ragione del 50%
ciascuno o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa;
condannare per l'effetto il sig. al pagamento all'odierna Controparte_1
deducente della somma così risultante a credito della parte appellante, ferma rimanendo la piena intestazione del bene in capo alla controparte.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia di 1° grado, che di 2° grado.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare: a) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si è inteso appellare, in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., comma I n. 1), nonché mancando l'indicazione chiara, sintetica e specifica delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, essendosi limitata l'appellante a riproporre le critiche già mosse nei confronti della c.t.u. contabile pagina 4 di 21 nella comparsa conclusionale di primo grado;
b) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, non ricorrendo il presupposto del grave e irreparabile pregiudizio e della manifesta fondatezza dell'appello che ex art. 283 c.p.c. la legittimano, per tutte le ragioni indicate in atti;
In via principale nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da Pt_1
, siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni
[...]
argomentate in atti, compresa l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si è inteso appellare, in violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., comma I n. 1), nonché mancando l'indicazione chiara, sintetica e specifica delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, essendosi limitata l'appellante a riproporre le critiche già mosse nei confronti della consulenza contabile nella comparsa conclusionale di primo grado;
conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, alla luce dell'accertamento effettuato in corso di causa circa gli esborsi eseguiti da ciascuno dei condividenti, dividere gli immobili oggetto dell'atto di compravendita a rogito notaio n. 71409 di Per_1
rep. /n. 14844 in proporzione dei rispettivi apporti effettuati da ciascuno dei coniugi per il loro acquisto e completamento;
prelevare ai sensi dell'art. 1115
pagina 5 di 21 c.c. dal valore di tali immobili l'importo del debito residuo ad oggi relativo al mutuo a rogito notaio n. 71410 di rep. /n. 14845 di racc.; Per_1
in via ulteriormente subordinata: disporre lo scioglimento della comunione fra le parti sui beni immobili oggetto dell'atto di compravendita a rogito notaio n. 71409 di rep. /n. 14844 e, ove venga attribuita a una quota Per_1 Parte_1
degli stessi, condannare la convenuta a corrispondere al signor CP_1
il valore di tale quota, il cui prezzo è stato interamente versato
[...]
dall'appellato; prelevare ai sensi dell'art. 1115 c.c. dal valore di tali immobili l'importo del debito residuo ad oggi relativo al mutuo a rogito notaio n. Per_1
71410 di rep. /n. 14845 di racc.;
In estremo subordine: disporre lo scioglimento della comunione fra le parti sui beni immobili oggetto dell'atto di compravendita a rogito notaio oggetto n. 71409 di rep. /n. 14844 e, ove venga attribuita alla signora Per_1 Parte_1
una quota degli stessi, condannare la convenuta a corrispondere al signor la corrispondente quota degli importi dallo stesso pagati Controparte_1
per l'acquisto di tali immobili, pari a complessivi € 240.000,00, oltre IVA al 4%,
o a quella somma, maggiore o minore che risultata provata in corso di causa;
prelevare ai sensi dell'art. 1115 c.c., dal valore di tali immobili l'importo del debito residuo ad oggi relativo al mutuo a rogito notaio n. 71410 di rep. Per_1
n. 14845 di racc.;
In via istruttoria: ci si oppone all'amissione della rinnovazione della consulenza richiesta dall'appellante, poiché tardiva, in quanto richiesta soltanto in sede di pagina 6 di 21 precisazione delle conclusioni e mai richiesta né con le note di trattazione scritta per l'udienza del 14.04.2022, successiva al deposito della consulenza contabile del dott. , né con le note di trattazione scritta successive. Per_2
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze: … omissis …
Sempre a controprova in ordine alle produzioni documentali di controparte relative ai docc. 15-26, si chiede che venga ordinata a controparte ex art. 210
c.p.c. l'esibizione e produzione in giudizio degli estratti conto relativi al conto corrente Banco Posta n. 26063248 intestato a e , dal Parte_1 CP_2
quale è possibile evincere i depositi in contanti sullo stesso effettuati quali somme prelevate dal conto corrente cointestato con il marito, oltre che frutto del rimborso del prestito dalla stessa effettuato in favore del in data 21 CP_1
gennaio 2009.
Circostanze rilevanti e decisive ai fini della definizione della presente causa.
Ci si oppone all'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ex adverso richiesto, poiché irrilevante ai fini del decidere, oltre che riferito a fatto mai dedotto in atti.
Si chiede, infine, di essere ammessi alla prova contraria in ordine a tutte le deduzioni istruttorie di controparte;
In ogni caso: a) dichiararsi l'inammissibilità in quanto domande nuove delle conclusioni di controparte, formulate sia in sede principale che subordinata,
volte a stimare il valore attuale dell'immobile di causa, nonché della domanda ex pagina 7 di 21 adverso avanzata in via di ulteriore subordine, in quanto domanda nuova inammissibile, poiché richiesta solo con l'atto d'appello;
b) con rifusione delle spese e del compenso professionale del grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25.10.2019 conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Tribunale di SC esponendo: Parte_1
- che in data 9.07.2009 il deducente aveva contratto matrimonio con Parte_1
nata a [...] in data [...] optando per il regime della separazione dei beni;
- che con atto del 30.06.2011, a rogito a ministero notaio i Persona_3
coniugi avevano acquistato, per la quota di ½ ciascuno pro indiviso, l'unità
immobiliare sita in DA BO Terme distinta al C.F. al foglio 9 sez. GOR
mapp. 4070 sub. 6, sub. 9 e sub. 17 al prezzo di € 240.000 interamente versati dal deducente mediante accollo del mutuo ancora in corso di ammortamento;
- che in data 9.01.2019 la moglie aveva introdotto ricorso per la separazione giudiziale e la casa coniugale era stata assegnata alla ricorrente;
- che era sua intenzione ottenere lo scioglimento della comunione concorrendo ex art. 1115 c.c. per una quota maggiore.
Si costituiva con comparsa la quale, premesso che l'assegnazione Parte_1
della casa coniugale in suo favore era stata disposta dal giudice della separazione e confermata dalla Corte d'Appello, allegava che aveva Controparte_1
alienato un immobile di sua proprietà sito in via Di Gione nel settembre 2010 e in data 30.06.2011 i coniugi avevano acquistato in comproprietà l'immobile di pagina 8 di 21 DA BO Terme adibito a casa coniugale;
che, in pari data, il marito aveva stipulato con un mutuo fondiario con concessione di Controparte_3
ipoteca sull'immobile compravenduto anche da parte della deducente quale terza datrice di ipoteca. Negava che il mutuo fosse stato pagato interamente dal coniuge in quanto la provvista proveniva dal conto corrente cointestato n.
000006385X18 in essere con in cui erano sempre Controparte_3
confluiti i suoi stipendi;
evidenziava che per la compravendita il coniuge aveva contratto un prestito di € 185.000 mentre per l'acquisto della casa coniugale ne aveva versati solo € 102.260, di talché la differenza era stata spesa dall'attore per operazioni o esigenze personali.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita con consulenza contabile affidata al dott. finalizzata ad accertare la provenienza della Persona_4
provvista di danaro usata per l'acquisto della casa coniugale e per verificare se i pagamenti delle rate di mutuo contratto con fossero Controparte_3
riferibili all'attore e quindi con consulenza tecnica, affidata all'ing. Per_5
volta alla stima dell'immobile da dividere e la sua comoda divisibilità.
[...]
Il Tribunale, con la gravata sentenza, esclusa l'operatività dell'art. 1115 c.c.,
osservava che dalla consulenza contabile era emerso che per l'acquisto dell'immobile era attribuibile all'attore la complessiva provvista di € 234.060
corrisposta alla società venditrice, di cui € 115.000 a titolo di acconto ante rogito, € 119.060 a titolo di saldo prezzo e che le rate di mutuo erano state pagate solo con danaro dell'attore, mentre l'unica somma attribuibile alla moglie pagina 9 di 21 era quella riferita al vaglia postale di n. 8921958313-08 di € CP_4
15.600, con la conseguenza che la quota di regresso da attribuire a CP_1
era di € 109.230.
[...]
Quanto alla domanda di divisione, il primo giudice osservava che l'immobile,
già adibito a casa coniugale, non era comodamente divisibile e che solo l'attore aveva presentato istanza di assegnazione;
che il valore del cespite era di €
218.000 e dunque l'attore doveva versare alla convenuta il conguaglio pari ad €
109.000 oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal momento della pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione al saldo.
La convenuta era condanna a rifondere all'attore le spese di lite, mentre quelle per le due consulenze erano definitivamente poste a carico delle parti in ragione di metà.
proponeva appello a cui resisteva . Parte_1 Controparte_1
Nel corso del presente grado erano disposti due rinvii, sempre in pendenza di trattative, e veniva disposta la mediazione delegata.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza del
19.11.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di gravame l'appellante censura la Parte_1
sentenza per aver recepito in modo acritico le risultanze della consulenza tecnica di natura contabile. Deduce che, senza motivo, il consulente tecnico ha attribuito pagina 10 di 21 la provvista di € 16.800 anche a e, più in generale, censura gli esiti CP_1
della relazione peritale laddove il consulente ha fatto discendere la conclusione che la provvista per pagare l'immobile e le rate del mutuo era attribuibile solo al coniuge dal semplice rilievo che l'originario attore era l'unico mutuatario.
Ribadisce che nel determinare il contributo economico dato dai coniugi all'acquisto e al pagamento del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare si deve tener conto che ha contribuito con il 100% della sua retribuzione Parte_1
che confluiva sul conto corrente cointestato, mentre il marito disponeva anche di un conto corrente personale.
Con una seconda censura l'appellante allega che va esclusa la ripetibilità delle somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio per far fronte alle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale cointestata in quanto detti pagamenti costituiscono espressione dei doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi.
Con una terza censura, svolta solo nelle conclusioni, l'appellante contesta l'assegnazione della casa coniugale a mentre occorreva procedere alla CP_1
vendita e suddividere il ricavato.
Le prime due censure sono fondate e vanno accolte.
In via preliminare, a giudizio della Corte, il gravame non è inammissibile in quanto parte appellante ha compiutamente esplicitato le ragioni del suo dissenso rispetto alla decisione del Tribunale.
Nel merito, è documentato che i coniugi e , in Controparte_1 Parte_1
pagina 11 di 21 regime di separazione dei beni, in data 30.0.6.2011, acquistavano da SA
DR s.r.l. con socio unico, in ragione di ½ ciascuno, una villetta sita in DA
BO Terme, frazione Gorzone, identificata al mappale 4070 sub. 6, 9 e 17 al prezzo di € 240.000 oltre i.v.a. per complessivi € 249.660.
Nell'atto si attestava che il prezzo di vendita era stato corrisposto quanto ad €
115.000 mediante assegno circolare emesso da Banca di Valle Camonica s.p.a.
n. 220004441/11 in data 8.09.2010; quanto ad € 15.600 mediante vaglia postale n. 8921958313/08 emesso da ufficio di Ossimo RE in data CP_4
21.12.2010 e, quanto ad € 102.260, mediante bonifico bancario eseguito presso agenzia di DA B.T. in data 30.06.2011. Controparte_3
Altrettanto pacifico che , in data 8.06.2006 prima del Controparte_1
matrimonio, aveva acquistato un immobile, sempre ubicato in DA BO
Terme alla via Di Gione n. 16, e nello stesso anno i futuri coniugi avevano ivi iniziato la loro convivenza;
nel 2009 le parti contraevano matrimonio optando per il regime della separazione dei beni e, in concomitanza della nascita della prima figlia decidevano di acquistare una casa più grande. Per_6
In data 6.09.2010 alienava il suo immobile al prezzo di € Controparte_1
135.000, di cui € 131.000, ricevuti a mezzo assegno circolare e depositati sul suo conto personale in essere presso UBI Banca di Valle Camonica n. 0001580.
Per l'acquisto della villetta, sempre in data 30.06.2011 in concomitanza con il rogito, il solo accendeva un mutuo fondiario del Controparte_1
complessivo importo di € 185.000 con , filiale di Controparte_3
pagina 12 di 21 DA BO Terme, presso la quale i coniugi avevano acceso un conto corrente in comune ove far confluire l'importo del finanziamento necessario per pagare il saldo dell'acquisto in comune. In detto contratto di mutuo figura Parte_1
quale terza datrice di ipoteca in relazione alla sua quota.
Nel gennaio 2019 depositava ricorso per separazione personale e il Parte_1
giudice adito assegnava la casa coniugale alla moglie, vista la presenza di due figli minorenni;
il Tribunale di SC recepiva le conclusioni congiunte con sentenza n. 2308 del giorno 11.11.2020 e in data 24.12.2021 con sentenza n.
3150/2021 lo stesso ufficio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in merito al collocamento dei figli minori e al contributo di mantenimento, alle modalità di visita e di Per_6 Per_7
assegnazione a della ex casa coniugale. Parte_1
Così riassunti i termini della vicenda, dagli atti emerge con certezza che l'acconto di € 115.000 versato da a SA DR per Controparte_1
l'acquisto della casa coniugale derivi dalla vendita del bene immobile di via Di
Gione di cui era esclusivo proprietario. Come rilevato dal consulente, la copia della contabile rilasciata dalla banca al cliente, sebbene priva di causale, è stata firmata da e conferma la corrispondenza dell'importo e del soggetto CP_1
beneficiario SA DR s.r.l.; la fattura emessa in data 8.09.2010 da SA
DR è intestata al solo ed è relativa all'immobile di causa, stante il CP_1
preciso riferimento al preliminare n. 145/2010 del 16.07.2010 con indicazione della causale “ a titolo di caparra relativa all'acquisto della villetta libera sui
pagina 13 di 21 tre lati con box pertinenziale ubicato in DA BO Terme via LA
LB n. 22”
Con riguardo al vaglia postale di € 15.600, il consulente, a seguito di osservazioni del consulente di parte attrice, riteneva di dover imputare detta somma al 50% a ciascun coniuge, pur dando atto che il predetto vaglia postale era stato emesso dall'Ufficio Postale di Ossimo RE ove aveva in Parte_1
essere un conto corrente cointestato con la madre e che detto CP_5
vaglia recava quale beneficiario SA DR s.r.l., ossia la futura venditrice,
la quale, il giorno seguente, aveva emesso fattura indicando quale causale “il
primo acconto relativo all'acquisto della villetta libera su tre lati con box
pertinenziale, ubicati in DA BO terme via LA LB n. 22 rif.
Contratto preliminare n. 145/2010 del 16.07.2010)”. In ordine a questo acconto,
il giudice di prime cure dissentiva da questa ricostruzione ritenendo che in realtà
la provvista di questo vaglia fosse riconducibile solo a e questa Parte_1
statuizione non è stata impugnata con appello incidentale.
La restante parte di prezzo, ossia gli importi di € 16.800 per la realizzazione del box pertinenziale e di € 102.260 di cui all'assegno circolare della
[...]
n. 5500114754/01, è uscita dal conto cointestato ad Controparte_3
entrambi i coniugi e sul quale era confluito il mutuo fondiario di € 185.000
acceso dal solo CP_1
A detta del consulente, queste somme erano imputabili al solo attore: in primo luogo perché l'unico contraente del contratto di mutuo era e la CP_1
pagina 14 di 21 convenuta aveva semplicemente accettato di porsi come garante concedendo in ipoteca la sua quota di ½ e, in secondo luogo, esaminando i singoli apporti dati dai coniugi al conto comune.
Il consulente accertava che aveva girocontato dai conti Controparte_1
personali al conto comune dal 2011 al 2019 (anno in cui proponeva Parte_1
ricorso per separazione giudiziale) circa € 79.450 ed altre € 138.645 sotto la voce “Altro” ossia somme per pagare la rata del mutuo, accrediti per regali nozze, somme elargite dalla famiglia dell'attore o ancora assegni all'ordine di per restituire danaro prestato alle società in cui deteneva una CP_1 CP_1
partecipazione. Con riguardo alla posizione di il consulente Parte_1
evidenziava che gli apporti derivanti dalle buste paga mensili relative allo stipendio percepito dal datore erano stati pari ad € 35.879, € 3.850 Persona_8
le identità di occupazione NASpI ed € 23.974 sotto la voce “Altro”, ossia accrediti per regali nozze, rimborsi IMU e assegni ricevuti da , CP_5
madre della convenuta.
Di seguito, il consulente verificava che € 40.550 erano usciti per bonifici eseguiti per scopi personali da nel periodo compreso tra il Controparte_1
2011 e il 2018, mentre quelli di erano stati pari a € 1.600, e che le Parte_1
spese sostenute per pagare Falegnameria MO s.n.c. di € 18.829 erano stati corrisposti in data 12.12.2014 dalla madre dell'attore; da ultimo stimava in complessivi € 34.378 le uscite comuni ad entrambi i coniugi.
A parere del Collegio, si deve ritenere pacifico - e il dato non è neppure pagina 15 di 21 contestato - che abbia versato con danaro proprio l'acconto di € CP_1
115.000 e l'acconto di € 15.600, sempre con danaro proprio, ma dette Pt_1
contribuzioni per l'acquisto della casa comune non sono ripetibili in quanto si tratta di donazioni indirette.
Come sancito da Cass. 10.05.2022 n. 14740, il danaro fornito dal marito affinché
la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile costituisce donazione indiretta, atto che non necessita della forma dell'atto pubblico, e che può essere revocato solo per ingratitudine. Si tratta di orientamento consolidato: il conferimento di danaro mediante il quale l'altro coniuge acquista un immobile è
da qualificarsi donazione indiretta (vedi anche Cass.
4.10.2018 n. 24160 e Cass.
30.12.2020 n. 29924) e lo sono anche i conferimenti patrimoniali destinati a finanziare i lavori di ristrutturazione nell'immobile poiché hanno la medesima causa della donazione indiretta. La sussistenza della volontà di donare può
emergere anche in via presuntiva e la sussistenza dell'animus donandi può
essere desunta anche dalla particolare destinazione del bene da utilizzare per le necessità della famiglia.
Nel caso concreto, posto che i coniugi erano in regime di separazione dei beni,
ben poteva intestarsi su una quota maggiore del 50% Controparte_1
dell'immobile in relazione agli apporti in concreto dati per l'acquisto della villetta, ma di converso ha voluto fare in modo che detta nuova abitazione fosse cointestata per metà con la moglie. A giudizio di questo collegio, si tratta di una donazione indiretta, ossia un atto mediante il quale si realizzano gli effetti tipici pagina 16 di 21 della donazione (impoverimento di un soggetto e arricchimento di un altro)
utilizzando un diverso schema contrattuale, a condizione che sia dimostrato il fine di liberalità, facilmente ravvisabile nel caso concreto nella particolare destinazione dell'immobile da adibire a casa coniugale in concomitanza con la nascita della prima figlia Per_6
Per questi motivi
, gli apporti dati dai singoli coniugi (in proprio o grazie a donazioni dei propri genitori) per l'acquisto della casa coniugale non possono essere ripetuti costituendo donazioni indirette.
Analogo ragionamento vale per il pagamento delle rate di mutuo. A nulla rileva che sia formalmente l'unico soggetto mutuatario (ma Controparte_1
l'ipoteca è stata iscritta sull'intero immobile) occorrendo porre attenzione alla circostanza che le rate sono state prelevate dal conto comune cointestato e alimentato dall'attività di entrambi i coniugi.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In caso di acquisto,
in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi,
il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il
coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta,
abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere
all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla
banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge
contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie
capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in
pagina 17 di 21 costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista
congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni,
un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura
paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari”
(cfr. Cass. 21.06.2023 n. 17765)
In costanza di matrimonio, ciascun coniuge contribuisce al benessere familiare con la propria attività lavorativa od anche con il lavoro casalingo e dunque l'analisi svolta dal consulente tesa a dimostrare i maggiori apporti di CP_1
è stata inutile - e per altro aspetto va osservato che il mutuo fondiario
[...]
di € 185.000 era esorbitante rispetto alle reali necessità connesse al pagamento del saldo della villetta tanto che la differenza è stata impiegata dal mutuatario per esigenze imprenditoriali strettamente personali.
Ne consegue che non deve restituire alcuna somma a Parte_1 CP_1
e il capo 4 della gravata sentenza va completamente riformato.
[...]
E' vero che dopo la separazione e il divorzio ha continuato a pagare le CP_1
rate del mutuo in via esclusiva (si vedano i documenti 36 e seguenti prodotti con la comparsa conclusionale: il doc. 36 attesta il versamento di € 4.577 per la rata di aprile 2023; il doc. 37 l'esborso di € 5.305,10 per la rata di ottobre 2023; il doc. 39 l'esborso di € 4.002,40 per la rata di aprile 2024; il doc. 40 l'esborso di €
3.775,49 per la rata di ottobre 2024; il doc. 41 l'esborso di € 3.624,42 per la rata di aprile 2025; il doc. 42 l'esborso di € 20.000 del gennaio 2024), ma la ripetizione di queste rate – comprendenti anche esigenze non connesse con pagina 18 di 21 l'acquisto della casa coniugale - non è stata chiesta e semmai si doveva tener conto dell'incidenza del mutuo residuo nella determinazione del valore dell'immobile.
La terza censura di parte appellante non è fondata.
A parte che il motivo non è corredato da alcun apparato argomentativo, non è
dato comprendere la ragione per cui l'odierna appellante chieda, solo nelle conclusioni dell'atto di gravame, la vendita dell'immobile allorquando già lo scioglimento della comunione è stato attuato mediante assegnazione ex art. 720
c.p.c.
A parte che nel giudizio divisionale avente a oggetto un immobile devono essere avvisati i creditori iscritti ex art. 1113 c.c., non trarrebbe alcun Parte_1
vantaggio dalla vendita dell'immobile, di cui peraltro è assegnataria, in quanto lo stesso verrebbe alienato a prezzo notevolmente inferiore a quello di stima e il conguaglio in suo favore sarebbe di gran lunga inferiore. In ogni caso, va osservato che solo ha chiesto l'assegnazione della casa Controparte_1
coniugale e dunque correttamente il primo giudice, a fronte della evidente non comoda divisibilità del bene, ne ha disposto l'assegnazione al comproprietario richiedente e l'assegnazione va preferita rispetto alla vendita all'incanto.
In definitiva, fermo lo scioglimento della comunione, l'assegnazione dell'intero a dell'immobile sito in Comune di DA BO Terme Controparte_1
sezione GOR foglio 9 mapp. 4070 sub. 6, 9 e 17 e l'obbligo di pagare il conguaglio pari a € 109.000, va interamente riformato il capo 4 della sentenza di pagina 19 di 21 primo grado laddove era condannata a pagare all'attore la somma di € Parte_1
109.230.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero processo.
Le spese di consulenza, sia quelle di liquidate al dott. sia Persona_4
quelle liquidate in favore dell'ing. vengono definitivamente Persona_5
poste a carico delle parti in ragione di metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1196/2023 emessa dal Tribunale di SC in data 17.05.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, accerta che nulla deve Parte_1
versare a con conseguente caducazione del capo 4 della Controparte_1
gravata sentenza;
- conferma nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di consulenza, liquidate con i decreti del 4.05.2022 e 29.11.2022
definitivamente a carico delle parti in ragione di metà.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 19.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE pagina 20 di 21 dott. Giuseppe Serao
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