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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marzia Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5131 del R.G. 2021, avente ad oggetto:
“Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1170 c.c.)”;
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di eredi di (c.f.: C.F._2 Persona_1
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. C.F._3
IU LU;
-ricorrenti-
E
(c. f. Controparte_1
), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti IU LU e
[...]
IO AN AZ;
-interventore volontario-
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
), rappresentati e difesi, in virtu' di procura in atti, dall'Avv. C.F._5
GI QU, presso il cui studio in Mottola (TA), al V.le Turi n.101, sono elettivamente domiciliati;
-resistenti-
NONCHE'
(c.f. e P. Iva in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante ed amministratore unico pro tempore rappresentata e Controparte_3 difesa, in virtu' di procura in atti, dall'Avv. GI QU, presso il cui studio in Mottola
(TA), al V.le Turi n.101, sono elettivamente domiciliati;
-interventore volontario-
1 Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025; con ordinanza del 08.07.2025, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c.
1. Sulle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso ex art. 1170 c.c. e 703 c.p.c. depositato in data 09.08.2021, Per_1
, premesso di essere titolare dell'omonima ditta individuale che, sin dal 1981,
[...] in qualità di concessionaria, gestisce il , sito in Taranto nell'area Controparte_1 demaniale marittima della zona di S. Lucia e che i veicoli che trasportano i natanti da ormeggiare nella darsena o da riparare, accedono al cantiere percorrendo la zona demaniale confinante a nord-ovest con il cantiere, conveniva in giudizio Controparte_3
e al fine di ottenere la reintegra nel diritto di passaggio sulla suddetta Controparte_4 area demaniale, ordinando la rimozione degli ostacoli frapposti.
In particolare, il ricorrente assumeva che in data 28.05.2021, l'accesso all'area destinata al passaggio dei mezzi diretti al “cantiere era stato bloccato da un camion in Per_1 sosta e che il giorno 01.06.2021 aveva respinto con violenza un Controparte_4 dipendente del cantiere che lo invitava ad allontanarsi, chiudendo con una catena uno dei cancelli di accesso.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 05.09.2021, si costituivano in giudizio i resistenti e spiegava intervento volontario in qualità di Controparte_6 conduttore, in forza del contratto di locazione del 25.06.2021, stipulato con l'Agenzia del demanio direzione Puglia e Basilicata a seguito di regolare bando di gara, in cui si precisava che l'accesso al terreno locato avveniva su prolungamento di via Persefone mediante un cancello metallico posto su lato est.
La società precisava che il camion serviva per il trasporto del materiale di scarto risultante dalla pulizia dell'area e che, legittimamente, il sig. legale rappresentante della CP_3
e, quindi, custode dell'area concessa in locazione, aveva chiuso il Controparte_5 cancello con un lucchetto.
Tanto dedotto in fatto, in diritto parte resistente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo l'asserito spoglio riconducibile al potere esercitato dalla pubblica amministrazione concedente;
nonché, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non risultando, allo stato, alcuna valida concessione che gli consenta di utilizzare l'area del cantiere navale.
Nel merito, contestava l'esistenza stessa di una servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1027
c.c., disponendo il “cantiere navale di un proprio accesso autonomo da via Per_1 delle Ceramiche;
aggiungeva che i cancelli che delimitano l'accesso all'area sono da
2 considerarsi abusivi in quanto opere realizzate su un'area demaniale, in violazione di norme regionali e del Codice della navigazione. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Preso atto della rinuncia delle parti all'ascolto degli informatori, non avendo reiterato la richiesta nelle note difensive autorizzate, all'udienza del 18.11.2021 la causa veniva riservata in decisione. Con ordinanza del 10.01.2022, ritenuta la fondatezza della domanda proposta ed in accoglimento dell'interdetto possessorio, il Tribunale ordinava
“ai resistenti e di rimuovere ogni ostacolo al Controparte_3 Controparte_4 passaggio dei veicoli diretti e/o uscenti dal cantiere nautico “ , sito in Taranto, Per_1 in località S. Lucia Montegranaro, sull'area demaniale, meglio identificata in atti”, condannando i resistenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Con ricorso del 10.03.2022 il ricorrente depositava istanza ai sensi Persona_1 dell'art. 703, quarto comma, c.p.c., per la prosecuzione del giudizio di merito, la cui prima udienza veniva fissata, con decreto del 16.3.2022, per il giorno 15.09.2022.
Con atto del 13.09.2022 si costituivano nella fase di merito i sig.ri Controparte_4
ed il terzo interventore contestando in fatto e in diritto Controparte_3 Controparte_5 le avverse difese ed insistendo nel rigetto del ricorso.
In particolare, reiterando le difese già formulate nella fase sommaria, eccepivano, in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e la carenza di legittimazione attiva del ricorrente essendo scaduta la concessione demaniale marittima in favore del Per_1
ed essendo, quindi, privo di qualsivoglia titolo legittimante l'utilizzo dell'area.
[...]
Inoltre, evidenziavano che, nella specie, non è configurabile una servitù di passaggio ai sensi dell'art.1027 c.c. in quanto l'area su cui insiste il cantiere navale e quella Per_1 adiacente concessa in locazione a sono entrambe beni demaniali e, tra CP_5
l'altro, il cantiere navale ha un proprio accesso autonomo da via delle Ceramiche;
pertanto, i cancelli installati sull'area asservita alla società risultano abusivi, oltre ad essere edificati, su suolo demaniale, in violazione dei vincoli regionali di inedificabilità e delle norme del Codice della navigazione.
All'udienza del 15.09.2022, preso atto del decesso del ricorrente (il Persona_1
16.07.2022), veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, poi riassunto dai sig.ri e da con ricorso del 14.10.2022. Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
Con comparsa depositata telematicamente l'8.03.2023, si costituivano in giudizio e , in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 facendo proprie le difese già svolte.
3 Con memoria del 08.03.2023 spiegava intervento volontario la società
[...]
(costituita in data 10.6.2021 e subentrata, con Controparte_1 determina del n. 13 del 16.6.2022, alla ditta individuale Controparte_7 Per_1
nella concessione demaniale n. 8/14, avente ad oggetto l'utilizzo dell'area
[...] demaniale marittima di mq. 18.543,27, sita in Taranto alla via delle Ceramiche n. 33) chiedendo di “ordinare ai resistenti e la cessazione Controparte_3 Controparte_4 di ogni attività lesiva dei diritti dell'odierna deducente, disponendo la rimozione del cancello collocato sulla via Persefone e stabilendo che costoro non hanno alcun diritto sul tratturo che consente l'accesso al cancello posto sul lato nord -est ai mezzi in entrata
o in uscita dal cantiere ed affermando che la superficie ad essi locata dall'
[...]
è naturalmente destinata al passaggio dei mezzi che Controparte_8 accedono o escono dal cantiere dal cancello sito a sud-ovest della recinzione”.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente (stante la non “indispensabilità” dell'ispezione giudiziale dei luoghi ex art. 258 c.p.c. e ritenuta superflua la prova testimoniale, cfr. ord. del
22.04.2024), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.12.2024 e, all'esito, rinviata per i medesimi incombenti all'udienza a trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 08.05.2025.
Con ordinanza del 08.07.2025, la causa veniva riservata in decisione, assegnando alle parti i termini art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda di reintegra spiegata dagli attori è fondata e il provvedimento interdittale deve essere, pertanto, confermato.
Una più compiuta valutazione degli elementi di giudizio acquisiti alla fase di merito (ma già disponibili nella fase sommaria) conducono, infatti, a ritenere che ricorrono in capo al ricorrente i presupposti per l'esercizio dell'azione possessoria di reintegra.
2. Sulle eccezioni preliminari.
Va ribadita in questa sede l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, già disattese nella fase sommaria.
Al riguardo, deve premettersi che, a norma dell'art. 1145, comma 2, c.c., il possesso dei beni appartenenti al demanio dello Stato, delle province e dei comuni e soggetti al regime dei beni demaniali è, in via eccezionale e per ragioni di ordine pubblico, tutelato - nei rapporti tra privati - con l'azione di spoglio quando sui beni stessi siano stato compiuti atti di godimento analoghi a quelli eventualmente esercitati su cose di pertinenza esclusiva (cfr. Cass. n.9873/2012; Cass. n. 7264/2006; Cass. S.U. n.360/1999). Inoltre,
4 nel caso in esame, oltre alla natura di soggetti privati delle parti (non essendo parte la pubblica amministrazione in quanto titolare di situazioni di diritto pubblico che la riguardino direttamente), rileva che l'oggetto del giudizio non investe necessariamente in via diretta e principale il provvedimento concessorio, bensì il regolamento dei confliggenti diritti dei privati, che si richiamano a situazioni di fatto e a diritti interessanti solo essi privati e non anche direttamente la pubblica amministrazione.
Pertanto, trattandosi di un procedimento volto alla tutela del possesso tra soggetti privati, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario.
Ancora in via preliminare, parte convenuta assume la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente in quanto il sig. è privo della concessione Persona_1 demaniale marittima che gli consente di utilizzare l'area denominata “cantiere navale
, evidenziando che il rinnovo della concessione demaniale marittima, la n. Per_1
8/2013 del Reg. del 14 maggio 2014, anche questa avente durata quadriennale, è ormai scaduta il 31.12.2017.
La censura non è condivisibile.
L'applicazione eccezionale della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1145 c.c. opera, infatti, “per ragioni di ordine pubblico” anche quando sui beni demaniali “siano stati compiuti atti di godimento analoghi a quelli eventualmente esercitati su cose di pertinenza esclusiva, senza che rilevi in contrario il fatto che detto godimento sia stato esercitato in mancanza di un atto di concessione legittimante una particolare forma di utilizzazione” e “spetta anche in caso di impedimento soltanto parziale del passaggio veicolare sul bene demaniale, consistente in un'apprezzabile difficoltà di transito”, con l'unica condizione che nel caso concreto ricorrano i presupposti soggettivi, oggettivi e temporali richiesti dagli artt. 1168 e ss. c.c. (cfr. Corte appello Lecce sez. II, 29/03/2022,
n. 371; Cass. n. 9873/2012).
3. Sulla domanda di reintegra nel possesso.
Nella specie, le evidenze probatorie e lo stato dei luoghi comprovano l'uso continuo, e non transitorio, del passaggio sull'area demaniale per cui è causa;
inoltre, tutti gli elementi integranti il possesso e il lamentato spoglio si sono concretizzati.
In particolare, se è vero che la produzione del titolo da cui il ricorrente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso (al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di provare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto, v. sul punto Cass. n.17567/2005), nel caso di specie,
5 risulta che: a) il sig. è immesso nel possesso dell'area demaniale Persona_1 marittima, in Taranto, località S. Lucia Montegranaro, allo scopo di mantenere un cantiere navale, in virtù di atti di concessione demaniale (rep. n.3352 del 20/11/1980; rep.
n.3173 del 30.01.2002; licenza suppletiva rep. n.4921 del 03.06.2004; rinnovo n.8/2013 del Reg. 14/05/2014); b) il bando di gara emesso dalla D.D.M.R., del 29.03.2021, avente ad oggetto, tra l'altro, l'area adiacente poi concessa in locazione a Controparte_5
(“Area ubicata nel Comune di Taranto alla via Persefone, costituita da terreno di superficie complessiva di circa 2,802 mq. di cui 13 insistenti su particella 671 e mq.
2.789 su porzione particella 1703, aventi maggiore consistenza”) prevede espressamente che
“Sul lato Sud-Ovest è consentita la discesa a mare delle imbarcazioni ormeggiate nel limitrofo cantiere navale “ attraverso un cancello che delimita la restante Per_1 porzione della p.lla 1703 costituendo una servitù di fatto. Sul lato Nord insiste un passaggio a favore del limitrofo cantiere navale appena richiamato attraverso un cancello pedonale”; c) la nota PEC dell'Agenzia del demanio – Direzione Regionale
Puglia e Basilicata precisa che l'avviso pubblico di locazione, contenuto nel predetto bando, riporta lo stato dei luoghi, al momento dell'immissione del bene sul mercato e riconosce l'esistenza di cancelli sull'area asservita al limitrofo cantiere “ , sia Per_1 pure quale condizione di fatto, ma non di diritto, trattandosi di una fascia di terreno appartenente al Demanio dello Stato e quindi soggetta a modalità di gestione diverse rispetto a quelle sintetizzate nella concessione demaniale marittima, rilasciata al cantiere navale.
Parte convenuta, a sua volta, non ha specificamente contestato il possesso sui luoghi indicati dal ricorrente come oggetto del lamentato spoglio, limitandosi ad affermare la legittimità dell'operato di in qualità di conduttore dell'area adiacente Controparte_5 concessa in locazione (“A seguito della immissione in possesso dell'area concessa in locazione in favore di , quest'ultima si è attivata per la pulizia della citata CP_5 area, per cui in data 28 maggio u.s. il veicolo menzionato da parte avversa nel libello introduttivo serviva per il trasporto di tutto il materiale rinveniente dalla pulizia dell'area de qua (….). Invero, nell'avviso di gara pubblicato dall'Agenzia del demanio si fa espresso riferimento all'esistenza di un cancello metallico posto sul lato est praticabile dalla stradina di via Persefone per accedere all'area concessa in locazione a
. Per cui la società, nella persona dell'amministratore unico Sig. CP_5 CP_3
, quest'ultimo accompagnato dal Sig. ebbe a chiudere il detto
[...] Controparte_4 cancello con un lucchetto essendo custode di detta area in qualità di conduttore”). La sosta del camion in prossimità dell'accesso all'area e la chiusura del cancello con un
6 lucchetto, impedendo di fatto il transito ai veicoli da e verso il limitrofo cantiere navale
, sono azioni che, semmai, integrano gli estremi dello spoglio. Per_1
In ordine agli elementi costitutivi dello spoglio, infatti, si ritiene che non debba necessariamente sussistere una manifestazione di violenza materiale, essendo sufficiente qualsiasi azione che produca la violazione del possesso contro la volontà del possessore.
In particolare, è stata ritenuta "spoglio violento" anche la privazione del godimento della cosa contro la volontà del possessore, mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore;
ciò indipendentemente dalla convinzione dell'agente, mentre la volontà del possessore contraria allo spoglio è esclusa soltanto da circostanze univoche e incompatibili con l'intento di contrastare l'illecito.
Quanto all'elemento dell'animus spoliandi, lo stesso si concreta nella consapevolezza di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore, al fine di privarlo del potere di fatto sulla cosa. Pertanto, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, come nella specie, ove agisce in CP_5 forza del contratto di locazione inerente l'area adiacente quella oggetto di concessione, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi.
L'originaria domanda di reintegra avanzata da , deve, dunque, essere Persona_1 accolta con conseguente ordine ai convenuti di rimuovere qualunque ostacolo al passaggio dei veicoli diretti e/o uscenti dal cantiere nautico , sito in Taranto, Per_1 in località S. Lucia Montegranaro, sull'area demaniale de quo.
4. Sulla domanda risarcitoria.
Residua, dunque, lo scrutinio circa la domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente nell'ambito del presente giudizio di merito, di cui va affermata l'inammissibilità, in quanto mai proposta nell'ambito della fase sommaria.
Innanzitutto, va dato atto della circostanza che il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c., dal D.L. n. 35 del 2005 (convertito dalla L. n. 80 del 2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria
(cfr. ex multis Cass. n. 4845/2012). Proprio perché trattasi di mera prosecuzione di un giudizio già retto, quanto alla individuazione degli atti introduttivi, dal ricorso e dalle eventuali comparse per la fase interdittale, deve escludersi che l'istanza di prosecuzione sia idonea ad introdurre un nuovo giudizio, che ponga quindi la necessità della notifica della stessa alle parti, costituite o meno per la fase interdittale. In questo senso rileva il dettato dell'art. 703 c.p.c., u.c., che, per il caso di richiesta di prosecuzione per il merito, prevede che il giudice fissi dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di
7 merito, essendo quindi tale provvedimento idoneo ad assicurare la materiale prosecuzione del giudizio (provvedimento che deve essere comunicato alle parti già costituite ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c.).
Se questo è vero, tuttavia, è altresì innegabile che la fase interdittale sia finalizzata alla sola reintegra nel possesso o alla manutenzione rispetto alle turbative eventualmente poste in essere in danno del ricorrente, ma non anche al vaglio del danno che questi abbia, in ipotesi, patito.
Pertanto, il soggetto leso che invochi la tutela possessoria, ove intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, deve necessariamente richiedere al giudice, nel termine previsto dall'art. 703, comma 4, c.p.c., la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, ovvero proporre un autonomo giudizio, in quanto le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena (cfr. Cass. n.19990/2021). Se così è, dunque, il termine ultimo per poter avanzare la domanda risarcitoria coincide con quello per l'instaurazione del giudizio di merito (cfr. sul punto Cass. n.10869/2023:“La proposizione della domanda risarcitoria connessa alla lesione del possesso è riservata alla fase del merito possessorio, sicché detta azione non è tardiva ove sia spiegata nel corso della fase sommaria e fino al momento della prosecuzione del procedimento possessorio nella fase a cognizione piena. Infatti, ove il soggetto leso che invochi la tutela possessoria intenda ottenere la condanna dell'autore dello spoglio o della turbativa anche al risarcimento dei danni, le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena, sicché è sufficiente che siffatta domanda accessoria sia proposta prima dell'introduzione di tale fase, l'unica deputata alla correlata decisione sulla connessa pretesa risarcitoria”).
Nel caso di specie, il ricorrente, con atto del 10.03.2022 formulava istanza per la prosecuzione del giudizio di merito chiedendo, tra l'altro, la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni materiali e morali cagionatigli dall'illecito comportamento posto da costoro in essere.
Ne consegue che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non avendo il ricorrente anticipato la richiesta già nella fase sommaria, la domanda risarcitoria va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.
5. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
37/2018, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Marzia Mingione definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , nonché Persona_1 Controparte_9 Controparte_4
avente ad oggetto: “Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 Controparte_5
c.p.c., 1168 – 1169 c.c.)”, disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
1. CONFERMA l'ordinanza del 10.01.2022 e, per l'effetto:
2. ORDINA ai resistenti e di rimuovere ogni Controparte_3 Controparte_4 ostacolo al passaggio dei veicoli diretti e/o uscenti dal cantiere nautico
, sito in Taranto, in località S. Lucia Montegranaro, sull'area Per_1 demaniale, meglio identificata in atti;
3. DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti, e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
e dal terzo intervenuto
[...] Controparte_1
in persona dell'amministratore e legale
[...] rappresentante pro tempore;
4. NA , in persona Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese della presente fase di merito che liquida in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge.
Taranto, 19.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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