Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N . 1 1 6 5 / 2 0 2 3 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1165 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023,
TRA
nato a [...] il [...], CF , ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, in via Isidoro La Lumia 19 C, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Andrea
Cellura che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: mutamento di sesso
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025
n. 1165/2023 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione esponeva di essere affetta da disforia di genere con Parte_1
persistente disagio per la propria identità maschile.
Evidenziava di aver preso coscienza, nel corso degli anni, della sua identità di genere difforme da quella biologica. Rappresentava di aver sostenuto un percorso di sostegno psicologico, scelta che:
“[…] si fondava sul desiderio di comprensione dei motivi che la portavano a non voler più continuare il percorso di studi, ma anche e, soprattutto, sulla necessità di comprendere il proprio status, cercare di trovare una possibile soluzione al malessere percepito” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Precisava di aver poi iniziato a partire dall'anno 2020 un percorso di transizione e al momento dell'instaurazione del presente giudizio ancora in corso.
Tutto ciò posto, veniva chiesto al Tribunale adito di: “Autorizzare il signor Parte_1
nato Cefalù il 3.6 2001 ad adeguare i caratteri sessuali da maschili a femminili, mediante trattamento medico chirurgico con contestuale rettificazione del prenome da a;
Ordinare Pt_1 CP_1
all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Cefalù di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita dell'attore del genere da maschile a femminile, mutando il nome dell'attore da a Pt_1 CP_1
”.
[...]
Comparsa personalmente all'udienza del 04.04.2024, l'istante confermava di aver ormai acquisito consapevolezza della sua disforia di genere.
Acquisita poi la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio sulla persona di all'udienza del 12.12.2024 la causa veniva rinviata per la decisione con Parte_1 assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc;
con ordinanza del 31.05.2025 la causa veniva poi assegnata in decisione.
*****
Tutto ciò posto, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emersa un'evidente identificazione dell'istante con il sesso femminile e, al contempo, l'esclusione di condizioni psichiche patologiche.
In particolare, si ritiene di valorizzare le risultanze della disposta c.t.u. ove è riferito dal perito con riferimento a parte attrice che: “gentilizio riferito negativo per patologie di interesse n. 1165/2023 r.g.a.c. Pag. 2 psichiatrico. […] Il disturbo dello spettro autistico si caratterizzerebbe per un funzionamento intellettivo superiore alla norma (Quoziente Intellettivo di 125), inquadrabile come Sindrome di
Asperger, ovvero un disturbo del neurosviluppo che limita le capacità comunicative e di socializzazione, ma che a differenza del più comune autismo non implica anche disabilità intellettive o linguistiche. Ha intrapreso dei percorsi di psicoterapia e, per brevi periodi, di farmacoterapia per problematiche ansiose con calo dell'autostima correlati al disagio correlato all'incongruenza di genere. Non risultano ricoveri in ambiente psichiatrico”.
Il consulente ha poi evidenziato, con riferimento al colloquio effettuato che: “[…]
L'impressione generale è quella di colloquiare con una donna. Appare ben curato nella persona e nell'abbigliamento e l'aspetto somatico e il vestiario sono chiaramente femminili. La mimica e la gestualità corporea, solo inizialmente rigide ed inibite, appaiono successivamente espressive e sintone rispetto ai contenuti verbalizzati nonché con le varie situazioni emotive via via esplicitantesi nel colloquio. Mostra un buon orientamento sia sui parametri spazio- temporali sia su quelli somato-psichici. Il tono dell'affettività si modula positivamente soprattutto quando esprime desideri e speranze di rifarsi una vita “al femminile”. Non emergono al momento segni di ansia né di natura depressiva, ma riferisce di aver sofferto, in passato di un disagio psicologico legato alla sua disforia di genere. Allo stato attuale non si evidenziano, né sono riferiti, fenomeni dispercettivi di tipo allucinatorio per cui la funzione senso-percettiva è pronta e libera da errori. Il corso del pensiero che nella sua parte formale è fluido e coerente non mostra alterazioni contenutistiche. Durante
l'intera durata dell'intervista riesce a mantenere un valido livello attentivo e mostra una buona comprensione delle domande che sono poste a testimonianza dell'integrità dei poteri cognitivi. Non si evidenziano turbe delle funzioni mnestiche sia a breve sia a lungo termine. L'esame di realtà è valido e congruo così come la capacità di giudizio. Le valide spinte volitive sostengono un' adeguata progettualità che appare rivolta verso il futuro in modo pragmatico”.
Ha così ritenuto il perito che: “Dagli accertamenti effettuati in sede di consulenza tecnica, è emerso come il sig. presenti una Disforia di Genere, ovvero una condizione di sofferenza Pt_1
psichica secondaria alla percezione di un mancato allineamento tra il suo sesso biologico e la sua identità sessuale. In altre parole egli ha la percezione unitaria e persistente (fin dall'infanzia) di se stesso come appartenente al genere femminile, ma è costretto a vivere nel corpo di un uomo. Esiste nel caso concreto una piena coerenza tra le affermazioni verbali e le dinamiche psichiche profonde;
l'esaminato appare deciso e sinceramente desideroso di concludere il percorso clinico per modificare completamente il proprio aspetto fisico. Vive con serenità il proprio ruolo femminile nella società e coscientemente ha deciso di sottoporsi a tutti i trattamenti previsti che porranno fine n. 1165/2023 r.g.a.c. Pag. 3 definitivamente alla dicotomia corpo-psiche. La decisione di modificare definitivamente il proprio status sessuale non è conseguente a pulsioni momentanee né a disturbi psicopatologici in grado di alterare la percezione della realtà e la capacità di autodeterminarsi validamente, ma è motivata dal desiderio di ottenere una definitiva collocazione personale e sociale, anche in termini sessuali. Tutto ciò integra pienamente gli estremi previsti dalla vigente normativa in tema d'idoneità all'adeguamento del sesso somatico a quello psichico e di rettificazione anagrafica.”.
Orbene, ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle conclusioni del consulente atteso che l'elaborato peritale è stato redatto con motivazioni logiche e coerenti. In particolare, si aderisce all'assunti finale secondo cui con riferimento a parte attrice: “E' evidente ed indirizzata in senso femminile la sua identità psicosessuale. Il trattamento medico chirurgico è senza alcun dubbio necessario al fine di garantire il diritto alla salute del soggetto, il suo diritto a realizzare nella vita di relazione l'identità sessuale e, in definitiva, il suo benessere psico-fisico”.
Del resto, le conclusioni sopra riportate appaiono confermate anche in base a quanto dichiarato da in sede di ascolto effettuato all'udienza del 04.04.2024, dove parte attrice ha Parte_1
sostenuto di essere arrivata alla necessità di procedere alla transizione quando aveva 17 anni circa, affermando poi: “ero arrivata al punto di non poter continuare a fingere di essere un ragazzo e quindi ho chiesto a mia madre di iniziare un percorso di psicoterapia. Insieme poi a questa psicologa poi ho deciso di rivolgermi ad una struttura ospedaliera per iniziare il percorso di transizione […] A.D.R.: fino a 17 anni cercavo di vestirmi nel modo più neutro possibile. Dopo i CP_ 17 anni ho iniziato a vestirmi in modo femminile e presentarmi con il nome di a tutti i miei conoscenti A.D.R.: da piccola preferivo giocare con mia sorella con le bambole”.
Pertanto, questo Tribunale, alla luce di quanto accertato e della documentazione prodotta, ritiene che sussistano nel caso le condizioni previste dalla legge all'art. 31 co. 4 D. Lgs. n. 150/2011 per consentire all'istante di eseguire il trattamento medico chirurgico al fine di assecondare la struttura corporea a quella mentale.
Per quanto concerne la domanda di rettifica anagrafica, occorre precisare che il procedimento di rettifica di sesso non risulta più bifasico nel senso che non occorrono più necessariamente due pronunce distinte, ovvero una di autorizzazione all'intervento chirurgico modificativo e una successiva sulla rettifica dei dati nei registri dello stato civile. Deve richiamarsi in particolare quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 15138/2015 secondo cui: “[…] il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini n. 1165/2023 r.g.a.c. Pag. 4 tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, artt. 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa "quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale […]”.
L'acquisizione di una nuova identità di genere prescinde, pertanto, dal previo ricorso al trattamento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali, ben potendo essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione dei caratteri anagrafici a prescindere da tale requisito.
Orbene, alla luce di tutto quanto accertato, deve trovare accoglimento anche la domanda in esame.
Nel caso di specie, infatti, come emerso anche dalla ctu svolta, non vi è dubbio circa la radicalità della scelta di genere effettuata da parte attrice, con conseguente rettificazione del sesso di per cui va ordinata la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato Parte_1 civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome “ ” in CP_1 luogo del nome . Pt_1
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, nulla deve essere disposto.
Quanto alla liquidazione e ripartizione delle spese di C.T.U. nulla deve disporsi, neanche con separato decreto, poiché il perito non ha avanzato istanza di liquidazione, risultando, tra l'altro, ormai decaduto dalla facoltà di avanzare la relativa richiesta essendo decorso il termine perentorio di cui all'art. 71 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. autorizza nato a Cefalù il [...], a [...] all'intervento medico- Parte_1 chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali maschili in femminili;
n. 1165/2023 r.g.a.c. Pag. 5 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo che ha formato l'atto di nascita di rettificare l'atto di nato a [...] il [...], nel senso che l'indicazione Parte_1 del sesso maschile deve essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome deve essere modificata in “ ”; Pt_1 CP_1
3. nulla in merito alle spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03.06.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
n. 1165/2023 r.g.a.c. Pag. 6