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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4600/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda U.O., in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4600/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, in I grado, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 889/22, emesso dal
Tribunale di Salerno il 4.04.22, notificato in data 6.04.22.
TRA
, (C.F. e P. IVA n. Parte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
domiciliato per la carica presso la sede legale, in , alla via Nizza n. 146, Pt_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di opposizione ex
D.M. Giustizia n. 44/11, dagli avv. Francesco Marino (C.F.
) ed Emma Tortora (C.F. ), C.F._1 C.F._2
con i quali è elettivamente domiciliata presso la U.O.C.
[...]
della , nella sede di via Nizza n. 146, in Controparte_1 CP_2
(PEC: . Pt_1 Email_1
OPPONENTE
E
P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede in CP_4
pagina 1 di 14 Battipaglia (SA) alla Via Plava n.43, rappresentata e difesa in virtù di mandato redatto su foglio separato e apposto in calce al ricorso monitorio (RG 2769/2022
Tribunale di Salerno) dall'avv. Nicola Carbone (C.F. ) C.F._3
con il quale elegge domicilio presso il suo studio legale in Battipaglia alla via
Roma n. 60, e con domicilio digitale sia per le comunicazioni che per le notificazioni al seguente indirizzo pec: Email_2
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 16.05.2022, l' proponeva opposizione avverso CP_2
il decreto ingiuntivo 889-2022 (R.G. 2769-2022) reso dal Tribunale di Salerno il
04.04.2022 in favore dell'odierna società opposta per la somma di euro
5.812,22, comprensivo di interessi ex D.lgs. n. 502/92 sino alla data del
28.03.2022 sulla sorta capitale di euro 3.467,66, nonché spese della procedura monitoria ed ulteriori interessi maturandi, relativa alla remunerazione ancora
Contr dovuta dall' per le prestazioni di patologia clinica erogate nei mesi di gennaio e febbraio 2013, indebitamente trattenuta a titolo di sconto tariffario ex
L. 296/06.
In particolare, a sostegno dell'opposizione, l' eccepiva, in via CP_2
preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e la prescrizione del credito, sosteneva, nel merito, la non debenza della somma ingiunta stante la corretta applicazione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796 lett. O, L.
296/06, applicabile anche in via pattizia e ritenendo il credito comunque non dovuto per asserito superamento del tetto di spesa.
pagina 2 di 14 L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese giudiziali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
Esaurita la fase di trattazione, acquisita documentazione varia, nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza le parti concludevano come da note telematiche ed il G.I. tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190
CPC.
Deve, preliminarmente, esaminarsi la questione del difetto di giurisdizione del Contr giudice ordinario, sollevata dall' opponente, convenuta in senso sostanziale, ma comunque rilevabile d'ufficio.
Com'è noto, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Costituisce principio consolidato l'affermazione secondo la quale le controversie, concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” nei rapporti, Contr qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il pagina 3 di 14 binomio “obbligo\pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio “potere\interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo
(Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U. n. 22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016;
Cass. S.U. n. 26200/2019).
Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n.
1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012).
Sulla base di tali condivise premesse è stato di recente affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale Contr stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata Contr concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento
(“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa pagina 4 di 14 creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento Contr dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il
“petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S. U. n. 28053/18).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda proposta in via principale da parte attrice
è di adempimento contrattuale, essendo volta alla corresponsione delle ulteriori Contr somme, rispetto ai corrispettivi già erogati dall' per le annualità per le prestazioni erogate nei mesi di gennaio e febbraio 2013, non versate dalla convenuta in applicazione (considerata illegittima dall'attrice) dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte Contr delle eccezioni sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, l'attrice abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità (rectius: di annullamento) di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento Contr dell'eccezione sollevata dalla medesima Neppure ha chiesto l'attrice procedersi alla disapplicazione incidentale dei predetti provvedimenti, la quale – sebbene inammissibile davanti al giudice ordinario nelle controversie in cui sia parte la P.A. – avrebbe comunque radicato la giurisdizione del medesimo giudice ordinario (cfr., in tal senso, Cass. S.U. n. 23536/19, a pagg. 22 e 23 della motivazione).
pagina 5 di 14 Trattandosi, quindi, di controversia avente ad oggetto l'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza alcun diretto coinvolgimento della verifica dell'attività autoritativa della P.A., si configurano pretese astrattamente riconducibili nell'alveo dei diritti soggettivi, con conseguente radicamento della giurisdizione, quale che sia il fondamento nel merito delle stesse, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale può direttamente stabilire se una previsione normativa, come quella sopra richiamata, sia applicabile al rapporto contrattuale oggetto di causa, e quindi valutare l'invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedono la non remunerabilità delle prestazioni oggetto dello sconto tariffario.
Da ultimo, sulla stessa scia, si è ribadito che l'accertamento dell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa (Cass. S.U. n. 31029/19).
In ogni caso, ancor prima dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sopra riportati, le Sezioni Unite, in maniera specifica rispetto all'oggetto della presente controversia, avevano già statuito che “Le domande proposte da un soggetto accreditato con un'azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art.
2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo "medio tempore" erogate in luogo del
Servizio Sanitario Nazionale, nonché il recupero dello sconto del 20 per cento trattenuto dall'azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di
pagina 6 di 14 discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del
"quantum" elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione”
(Cass. S.U. n. 22233/16 e n. 15202/16, alla cui condivisibile motivazione si rinvia).
In via ancora preliminare, ma di merito, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione, dovendosi applicare, al rapporto in esame, il regime della prescrizione ordinaria decennale. La fattispecie riguardata dall'art. 2948 c.c., n. 4
è esclusivamente la seconda, come è reso evidente dal richiamo della norma non tanto al mero sorgere periodico del credito, quanto al riferimento a "ciò che deve pagarsi" periodicamente, ovverosia ad una situazione propria dei casi in cui
"soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio" in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa "attraverso la ricezione di più prestazioni" (così Cass. 6 dicembre 2006,
n. 26161 e, più di recente, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza temporale, a disposizione del creditore (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627).
Diverso è dunque il caso, come quello di specie, in cui la frequenza mensile viene in evidenza come occasionale conseguenza del risalire dell'effetto restitutorio fin ai singoli momenti in cui vi sono state le indebite percezioni, rispetto all'ipotesi, propria dell'art. 2948 c.c., n. 4, in cui è stabilita ex ante, in ragione della causa dell'attribuzione patrimoniale, la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate. Pertanto, l'obbligo restitutorio oggetto di causa, non essendo previsti termini prescrizionali brevi, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
Entrando nel merito della controversia, la norma oggetto di causa, ossia l'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, dispone che: “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1,
pagina 7 di 14 comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al
20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”.
Tale disposizione espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non può trovare applicazione oltre il triennio
2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass. n. 297/2021, n.
27366/2020, n. 22317/2020, n. 3676/2020, n. 10582/2018; Cons. Stato n.
439/2017).
Tale conclusione è, peraltro, coerente con quanto rilevato da Corte Cost. n.
94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, ha richiamato il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario.
pagina 8 di 14 Come, pertanto, sostenuto dall'opposta, con riferimento all'anno 2013 non ricorrono i presupposti normativi per l'applicazione dello sconto de quo.
La pretesa creditoria di parte opposta, attrice in senso sostanziale, è, in particolare, fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulato con l' per l'anno 2013, CP_2
le notule-distinte riepilogative con relative fatture, da cui emergono la quantità e qualità delle prestazioni erogate agli assistiti del nel periodo di tempo ivi Pt_2
indicato e nella branca di appartenenza, nonché i relativi esiti valutativi di Contr riscontro della depositati, peraltro, anche da quest'ultima e dai quali si evince l'esatta corrispondenza dell'importo oggetto della domanda all'importo trattenuto a titolo di sconto.
Deve, inoltre, escludersi che con gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti in relazione al triennio oggetto di causa l'attrice abbia voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario.
In particolare, l'art. 4, co. 1, del contratto in esame, nel quale è espressamente richiamato lo sconto previsto dalla l. n. 296/2006, è volto a disciplinare il
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, come emerge inequivocabilmente dal titolo della clausola, stabilendosi nello stesso che il limite di spesa invalicabile per l'anno 2013 è determinato al netto di detto sconto.
Ora, tale clausola non rileva sul piano della determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie, ma piuttosto sotto il diverso profilo della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca.
In questa prospettiva, quindi, il richiamo allo sconto tariffario di cui alla l. n.
296/2006, sul presupposto – rivelatosi erroneo alla luce di quanto sopra detto - che lo stesso fosse operante per legge anche per gli anni successivi al 2009, ha soltanto lo scopo di precisare che gli importi indicati quali limiti massimi di spesa sono al netto dello sconto medesimo, così come del ticket, con la pagina 9 di 14 conseguenza che da tale previsione non può affatto desumersi il recepimento a livello pattizio dello sconto ai fini della determinazione del corrispettivo.
Il successivo art. 5 dei contratti intercorsi tra le parti, disciplinante più specificamente i “criteri di remunerazione delle prestazioni”, fa invece specifico riferimento, al co. 1, alle “tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario”, con l'aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”. Il co. 2 della medesima disposizione statuisce, inoltre, che “l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate…anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Tale disposizione, quindi, stabilisce che la remunerazione delle prestazioni in favore dei centri accreditati avviene sulla base delle tariffe regionali “al netto degli sconti di legge”. Ciò significa che lo sconto è applicabile se previsto dalla legge. In caso contrario, lo sconto non può trovare applicazione, mancando una norma che ne preveda l'operatività. Poiché, nel caso di specie, come già rilevato, deve escludersi l'applicabilità dello sconto tariffario di cui alla l. n. 296/2006 anche alle annualità successive al 2009, il richiamo agli “sconti di legge”, riferito al triennio 2010-2013, è “tamquam non esset”, perché le parti si sono limitate a concordare, in ordine alla remunerazione delle prestazioni sanitarie,
l'applicazione di uno sconto solo se previsto dalla legge.
In altri termini, sulla base del tenore letterale della clausola, deve ritenersi che le parti, le quali evidentemente al momento della stipula del contratto consideravano operante lo sconto in forza della legge, non hanno
“contrattualizzato” tale componente, affermando che dovesse continuare ad applicarsi anche nel caso di una sua futura riduzione o eliminazione, ma si sono solo limitate a ribadire il principio per cui eventuali modifiche normative in pagina 10 di 14 materia non avrebbero potuto comportare alcun aumento dei limiti di spesa prefissati per l'anno in corso.
In sostanza, il riferimento allo sconto tariffario (tanto nell'art. 4 quanto nel co. 2 dell'art. 5) viene effettuato dalle parti al solo fine di determinare il limite di spesa annuale relativo al volume delle prestazioni concernenti la branca di riferimento, e non anche alle remunerazioni delle singole prestazioni. Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che anche le altre disposizioni dell'art. 4 richiamano lo sconto di cui alla l. n. 296/2006 al solo fine di Contr determinare il limite di spesa per le prestazioni che l' può acquistare dalle strutture accreditate nell'anno oggetto del contratto.
Dunque, sulla base del tenore letterale delle richiamate clausole, può ritenersi che le parti, probabilmente, al momento della stipula del contratto, consideravano operante lo sconto in forza della legge, ma non lo hanno
“contrattualizzato”, posto che, anziché prevedere espressamente che lo stesso avrebbe continuato ad applicarsi, pur nel caso di sua futura eliminazione (o venir meno della sua efficacia), si sono limitate a ribadire il principio per cui eventuali modifiche normative in materia non avrebbero potuto comportare un aumento dei limiti di spesa prefissati per l'anno in corso. D'altra parte, può aggiungersi che se si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava comunque applicato lo sconto in questione, indipendentemente dalla vigenza e dalla operatività di tale norma (cioè la l. n. 296/06), non avrebbe avuto alcun senso prevedere che, anche nel caso in cui tale sconto fosse stato eliminato o ridotto
(evidentemente per norme sopravvenute nella vigenza del contratto), sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, atteso che le pattuizioni contrattuali, in ogni caso, non avrebbero risentito delle modifiche normative.
Per quanto sopra detto, deve ritenersi che lo sconto ex lege 296/06 non sia applicabile alle prestazioni oggetto di causa, né in virtù della richiamata normativa – da ritenersi non più in vigore per le annualità successive al 2009 –
pagina 11 di 14 né in virtù delle previsioni contrattuali (in tal senso, anche Appello Napoli sentenze n. 272/18, n. 673/18, n. 2862/18, n. 257/19, n. 905/19).
Né alcuna derivazione applicativa dello sconto tariffe potrebbe ravvisarsi nelle Contr disposizioni dei decreti commissariali regionali indicati dall' atteso che la funzione di questi era esclusivamente quella di provvedere alla programmazione generale della spesa sanitaria regionale, indicando le linee guida per la stesura dei protocolli d'intesa con tutte le associazioni di categoria del comparto, da trasfondere negli schemi contrattuali che sarebbero stati stipulati con le singole strutture private accreditate. L'impugnazione, in sede amministrativa, di tali decreti commissariali non determina una situazione di pregiudizialità rispetto al
“thema decidendum” del presente giudizio, in quanto nei giudizi amministrativi l'oggetto verte sulla legittimità di tali provvedimenti adottati per la programmazione finanziaria del budget della macroarea specialistica e delle relative branche di appartenenza, e dunque sulla legittimità dell'applicazione dello sconto sull'intero finanziamento della branca, ma non anche dello sconto sulle specifiche remunerazioni spettanti ai singoli centri a fronte delle singole prestazioni sanitarie erogate ai singoli cittadini.
Nel caso di specie rilevano, invece, solo i contratti, che vedono la partecipazione comparativa delle parti, e le clausole ivi contenute, che regolamentano il rapporto per la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, dettando i criteri e le modalità per la remunerazione delle stesse;
ed è proprio dall'analisi delle clausole contrattuali che può correttamente evincersi l'infondatezza della tesi secondo cui lo sconto tariffario sarebbe stato contrattualizzato prescindendo dalla legge che lo aveva introdotto e disciplinato (legge erroneamente ritenuta applicabile dalle parti). Non a caso, le già richiamate pronunce di Cass. S.U. n.
22233/16 e n. 15202/16, nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario in Contr ordine alle controversie vertenti sulla scontistica praticata dall' hanno sottolineato che, nell'ambito di tale contenzioso, non sono ravvisabili nel pagina 12 di 14 procedimento di accertamento del “quantum” elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma esclusivamente parametri normativi predeterminati, di cui si contesta la corretta applicazione (per essere stata, nel caso di specie, erroneamente estesa l'operatività dello sconto tariffario oltre il 2009), sicché la pretesa azionata è astrattamente qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Per quanto attiene agli accessori sulla sorte capitale, l'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 discende dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto legislativo) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n. 25924/19; Cass. n. 17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del
[...]
nell'anno 2006; Cass. n. 20391/16). Parte_3
Poiché tale condizione sussiste nel caso in esame, alla luce degli accordi contrattuali prodotti dalla società attrice in relazione all'anno 2013, cui si riferiscono le prestazioni sanitarie oggetto di causa, ne consegue che sulla pagina 13 di 14 somma predetta vanno applicati gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs.
n. 231/02 e succ. modif.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 4600/22 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 889/22 munito di definitiva esecutività.
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_2
euro 3.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Carbone per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 27 febbraio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda U.O., in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4600/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, in I grado, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 889/22, emesso dal
Tribunale di Salerno il 4.04.22, notificato in data 6.04.22.
TRA
, (C.F. e P. IVA n. Parte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., P.IVA_1
domiciliato per la carica presso la sede legale, in , alla via Nizza n. 146, Pt_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di opposizione ex
D.M. Giustizia n. 44/11, dagli avv. Francesco Marino (C.F.
) ed Emma Tortora (C.F. ), C.F._1 C.F._2
con i quali è elettivamente domiciliata presso la U.O.C.
[...]
della , nella sede di via Nizza n. 146, in Controparte_1 CP_2
(PEC: . Pt_1 Email_1
OPPONENTE
E
P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede in CP_4
pagina 1 di 14 Battipaglia (SA) alla Via Plava n.43, rappresentata e difesa in virtù di mandato redatto su foglio separato e apposto in calce al ricorso monitorio (RG 2769/2022
Tribunale di Salerno) dall'avv. Nicola Carbone (C.F. ) C.F._3
con il quale elegge domicilio presso il suo studio legale in Battipaglia alla via
Roma n. 60, e con domicilio digitale sia per le comunicazioni che per le notificazioni al seguente indirizzo pec: Email_2
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 16.05.2022, l' proponeva opposizione avverso CP_2
il decreto ingiuntivo 889-2022 (R.G. 2769-2022) reso dal Tribunale di Salerno il
04.04.2022 in favore dell'odierna società opposta per la somma di euro
5.812,22, comprensivo di interessi ex D.lgs. n. 502/92 sino alla data del
28.03.2022 sulla sorta capitale di euro 3.467,66, nonché spese della procedura monitoria ed ulteriori interessi maturandi, relativa alla remunerazione ancora
Contr dovuta dall' per le prestazioni di patologia clinica erogate nei mesi di gennaio e febbraio 2013, indebitamente trattenuta a titolo di sconto tariffario ex
L. 296/06.
In particolare, a sostegno dell'opposizione, l' eccepiva, in via CP_2
preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e la prescrizione del credito, sosteneva, nel merito, la non debenza della somma ingiunta stante la corretta applicazione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796 lett. O, L.
296/06, applicabile anche in via pattizia e ritenendo il credito comunque non dovuto per asserito superamento del tetto di spesa.
pagina 2 di 14 L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese giudiziali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
Esaurita la fase di trattazione, acquisita documentazione varia, nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza le parti concludevano come da note telematiche ed il G.I. tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190
CPC.
Deve, preliminarmente, esaminarsi la questione del difetto di giurisdizione del Contr giudice ordinario, sollevata dall' opponente, convenuta in senso sostanziale, ma comunque rilevabile d'ufficio.
Com'è noto, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Costituisce principio consolidato l'affermazione secondo la quale le controversie, concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” nei rapporti, Contr qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il pagina 3 di 14 binomio “obbligo\pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio “potere\interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo
(Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U. n. 22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016;
Cass. S.U. n. 26200/2019).
Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n.
1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012).
Sulla base di tali condivise premesse è stato di recente affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale Contr stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata Contr concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento
(“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa pagina 4 di 14 creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento Contr dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il
“petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S. U. n. 28053/18).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda proposta in via principale da parte attrice
è di adempimento contrattuale, essendo volta alla corresponsione delle ulteriori Contr somme, rispetto ai corrispettivi già erogati dall' per le annualità per le prestazioni erogate nei mesi di gennaio e febbraio 2013, non versate dalla convenuta in applicazione (considerata illegittima dall'attrice) dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte Contr delle eccezioni sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, l'attrice abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità (rectius: di annullamento) di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento Contr dell'eccezione sollevata dalla medesima Neppure ha chiesto l'attrice procedersi alla disapplicazione incidentale dei predetti provvedimenti, la quale – sebbene inammissibile davanti al giudice ordinario nelle controversie in cui sia parte la P.A. – avrebbe comunque radicato la giurisdizione del medesimo giudice ordinario (cfr., in tal senso, Cass. S.U. n. 23536/19, a pagg. 22 e 23 della motivazione).
pagina 5 di 14 Trattandosi, quindi, di controversia avente ad oggetto l'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza alcun diretto coinvolgimento della verifica dell'attività autoritativa della P.A., si configurano pretese astrattamente riconducibili nell'alveo dei diritti soggettivi, con conseguente radicamento della giurisdizione, quale che sia il fondamento nel merito delle stesse, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale può direttamente stabilire se una previsione normativa, come quella sopra richiamata, sia applicabile al rapporto contrattuale oggetto di causa, e quindi valutare l'invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedono la non remunerabilità delle prestazioni oggetto dello sconto tariffario.
Da ultimo, sulla stessa scia, si è ribadito che l'accertamento dell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa (Cass. S.U. n. 31029/19).
In ogni caso, ancor prima dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sopra riportati, le Sezioni Unite, in maniera specifica rispetto all'oggetto della presente controversia, avevano già statuito che “Le domande proposte da un soggetto accreditato con un'azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art.
2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo "medio tempore" erogate in luogo del
Servizio Sanitario Nazionale, nonché il recupero dello sconto del 20 per cento trattenuto dall'azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di
pagina 6 di 14 discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del
"quantum" elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione”
(Cass. S.U. n. 22233/16 e n. 15202/16, alla cui condivisibile motivazione si rinvia).
In via ancora preliminare, ma di merito, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione, dovendosi applicare, al rapporto in esame, il regime della prescrizione ordinaria decennale. La fattispecie riguardata dall'art. 2948 c.c., n. 4
è esclusivamente la seconda, come è reso evidente dal richiamo della norma non tanto al mero sorgere periodico del credito, quanto al riferimento a "ciò che deve pagarsi" periodicamente, ovverosia ad una situazione propria dei casi in cui
"soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio" in relazione ad uno specifico interesse del creditore che si soddisfa "attraverso la ricezione di più prestazioni" (così Cass. 6 dicembre 2006,
n. 26161 e, più di recente, Cass. 20 dicembre 2017, n. 30546) messe, in regolare cadenza temporale, a disposizione del creditore (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627).
Diverso è dunque il caso, come quello di specie, in cui la frequenza mensile viene in evidenza come occasionale conseguenza del risalire dell'effetto restitutorio fin ai singoli momenti in cui vi sono state le indebite percezioni, rispetto all'ipotesi, propria dell'art. 2948 c.c., n. 4, in cui è stabilita ex ante, in ragione della causa dell'attribuzione patrimoniale, la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate. Pertanto, l'obbligo restitutorio oggetto di causa, non essendo previsti termini prescrizionali brevi, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
Entrando nel merito della controversia, la norma oggetto di causa, ossia l'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, dispone che: “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1,
pagina 7 di 14 comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al
20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”.
Tale disposizione espressamente disciplina “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non può trovare applicazione oltre il triennio
2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass. n. 297/2021, n.
27366/2020, n. 22317/2020, n. 3676/2020, n. 10582/2018; Cons. Stato n.
439/2017).
Tale conclusione è, peraltro, coerente con quanto rilevato da Corte Cost. n.
94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, ha richiamato il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario.
pagina 8 di 14 Come, pertanto, sostenuto dall'opposta, con riferimento all'anno 2013 non ricorrono i presupposti normativi per l'applicazione dello sconto de quo.
La pretesa creditoria di parte opposta, attrice in senso sostanziale, è, in particolare, fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulato con l' per l'anno 2013, CP_2
le notule-distinte riepilogative con relative fatture, da cui emergono la quantità e qualità delle prestazioni erogate agli assistiti del nel periodo di tempo ivi Pt_2
indicato e nella branca di appartenenza, nonché i relativi esiti valutativi di Contr riscontro della depositati, peraltro, anche da quest'ultima e dai quali si evince l'esatta corrispondenza dell'importo oggetto della domanda all'importo trattenuto a titolo di sconto.
Deve, inoltre, escludersi che con gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti in relazione al triennio oggetto di causa l'attrice abbia voluto pattiziamente accettare l'applicazione dello sconto tariffario.
In particolare, l'art. 4, co. 1, del contratto in esame, nel quale è espressamente richiamato lo sconto previsto dalla l. n. 296/2006, è volto a disciplinare il
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, come emerge inequivocabilmente dal titolo della clausola, stabilendosi nello stesso che il limite di spesa invalicabile per l'anno 2013 è determinato al netto di detto sconto.
Ora, tale clausola non rileva sul piano della determinazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie, ma piuttosto sotto il diverso profilo della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca.
In questa prospettiva, quindi, il richiamo allo sconto tariffario di cui alla l. n.
296/2006, sul presupposto – rivelatosi erroneo alla luce di quanto sopra detto - che lo stesso fosse operante per legge anche per gli anni successivi al 2009, ha soltanto lo scopo di precisare che gli importi indicati quali limiti massimi di spesa sono al netto dello sconto medesimo, così come del ticket, con la pagina 9 di 14 conseguenza che da tale previsione non può affatto desumersi il recepimento a livello pattizio dello sconto ai fini della determinazione del corrispettivo.
Il successivo art. 5 dei contratti intercorsi tra le parti, disciplinante più specificamente i “criteri di remunerazione delle prestazioni”, fa invece specifico riferimento, al co. 1, alle “tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario”, con l'aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”. Il co. 2 della medesima disposizione statuisce, inoltre, che “l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate…anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Tale disposizione, quindi, stabilisce che la remunerazione delle prestazioni in favore dei centri accreditati avviene sulla base delle tariffe regionali “al netto degli sconti di legge”. Ciò significa che lo sconto è applicabile se previsto dalla legge. In caso contrario, lo sconto non può trovare applicazione, mancando una norma che ne preveda l'operatività. Poiché, nel caso di specie, come già rilevato, deve escludersi l'applicabilità dello sconto tariffario di cui alla l. n. 296/2006 anche alle annualità successive al 2009, il richiamo agli “sconti di legge”, riferito al triennio 2010-2013, è “tamquam non esset”, perché le parti si sono limitate a concordare, in ordine alla remunerazione delle prestazioni sanitarie,
l'applicazione di uno sconto solo se previsto dalla legge.
In altri termini, sulla base del tenore letterale della clausola, deve ritenersi che le parti, le quali evidentemente al momento della stipula del contratto consideravano operante lo sconto in forza della legge, non hanno
“contrattualizzato” tale componente, affermando che dovesse continuare ad applicarsi anche nel caso di una sua futura riduzione o eliminazione, ma si sono solo limitate a ribadire il principio per cui eventuali modifiche normative in pagina 10 di 14 materia non avrebbero potuto comportare alcun aumento dei limiti di spesa prefissati per l'anno in corso.
In sostanza, il riferimento allo sconto tariffario (tanto nell'art. 4 quanto nel co. 2 dell'art. 5) viene effettuato dalle parti al solo fine di determinare il limite di spesa annuale relativo al volume delle prestazioni concernenti la branca di riferimento, e non anche alle remunerazioni delle singole prestazioni. Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che anche le altre disposizioni dell'art. 4 richiamano lo sconto di cui alla l. n. 296/2006 al solo fine di Contr determinare il limite di spesa per le prestazioni che l' può acquistare dalle strutture accreditate nell'anno oggetto del contratto.
Dunque, sulla base del tenore letterale delle richiamate clausole, può ritenersi che le parti, probabilmente, al momento della stipula del contratto, consideravano operante lo sconto in forza della legge, ma non lo hanno
“contrattualizzato”, posto che, anziché prevedere espressamente che lo stesso avrebbe continuato ad applicarsi, pur nel caso di sua futura eliminazione (o venir meno della sua efficacia), si sono limitate a ribadire il principio per cui eventuali modifiche normative in materia non avrebbero potuto comportare un aumento dei limiti di spesa prefissati per l'anno in corso. D'altra parte, può aggiungersi che se si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava comunque applicato lo sconto in questione, indipendentemente dalla vigenza e dalla operatività di tale norma (cioè la l. n. 296/06), non avrebbe avuto alcun senso prevedere che, anche nel caso in cui tale sconto fosse stato eliminato o ridotto
(evidentemente per norme sopravvenute nella vigenza del contratto), sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, atteso che le pattuizioni contrattuali, in ogni caso, non avrebbero risentito delle modifiche normative.
Per quanto sopra detto, deve ritenersi che lo sconto ex lege 296/06 non sia applicabile alle prestazioni oggetto di causa, né in virtù della richiamata normativa – da ritenersi non più in vigore per le annualità successive al 2009 –
pagina 11 di 14 né in virtù delle previsioni contrattuali (in tal senso, anche Appello Napoli sentenze n. 272/18, n. 673/18, n. 2862/18, n. 257/19, n. 905/19).
Né alcuna derivazione applicativa dello sconto tariffe potrebbe ravvisarsi nelle Contr disposizioni dei decreti commissariali regionali indicati dall' atteso che la funzione di questi era esclusivamente quella di provvedere alla programmazione generale della spesa sanitaria regionale, indicando le linee guida per la stesura dei protocolli d'intesa con tutte le associazioni di categoria del comparto, da trasfondere negli schemi contrattuali che sarebbero stati stipulati con le singole strutture private accreditate. L'impugnazione, in sede amministrativa, di tali decreti commissariali non determina una situazione di pregiudizialità rispetto al
“thema decidendum” del presente giudizio, in quanto nei giudizi amministrativi l'oggetto verte sulla legittimità di tali provvedimenti adottati per la programmazione finanziaria del budget della macroarea specialistica e delle relative branche di appartenenza, e dunque sulla legittimità dell'applicazione dello sconto sull'intero finanziamento della branca, ma non anche dello sconto sulle specifiche remunerazioni spettanti ai singoli centri a fronte delle singole prestazioni sanitarie erogate ai singoli cittadini.
Nel caso di specie rilevano, invece, solo i contratti, che vedono la partecipazione comparativa delle parti, e le clausole ivi contenute, che regolamentano il rapporto per la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, dettando i criteri e le modalità per la remunerazione delle stesse;
ed è proprio dall'analisi delle clausole contrattuali che può correttamente evincersi l'infondatezza della tesi secondo cui lo sconto tariffario sarebbe stato contrattualizzato prescindendo dalla legge che lo aveva introdotto e disciplinato (legge erroneamente ritenuta applicabile dalle parti). Non a caso, le già richiamate pronunce di Cass. S.U. n.
22233/16 e n. 15202/16, nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario in Contr ordine alle controversie vertenti sulla scontistica praticata dall' hanno sottolineato che, nell'ambito di tale contenzioso, non sono ravvisabili nel pagina 12 di 14 procedimento di accertamento del “quantum” elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma esclusivamente parametri normativi predeterminati, di cui si contesta la corretta applicazione (per essere stata, nel caso di specie, erroneamente estesa l'operatività dello sconto tariffario oltre il 2009), sicché la pretesa azionata è astrattamente qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Per quanto attiene agli accessori sulla sorte capitale, l'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 discende dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto legislativo) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cass. n. 25924/19; Cass. n. 17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del
[...]
nell'anno 2006; Cass. n. 20391/16). Parte_3
Poiché tale condizione sussiste nel caso in esame, alla luce degli accordi contrattuali prodotti dalla società attrice in relazione all'anno 2013, cui si riferiscono le prestazioni sanitarie oggetto di causa, ne consegue che sulla pagina 13 di 14 somma predetta vanno applicati gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs.
n. 231/02 e succ. modif.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, con dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. sa
Maria Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 4600/22 R.G., così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 889/22 munito di definitiva esecutività.
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_2
euro 3.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Nicola Carbone per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 27 febbraio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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