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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio:
(C.F. , nata ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Colombo n. 36, elettivamente domiciliata in Pordenone, Via Cesare Battisti n. 8, presso lo studio dell'avv. Rovere Rosanna, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/07/1960 e ivi residente, in Via Fiorito Guccio 20, elettivamente domiciliato in Noto, Via Genovesi
1, interno 6, presso lo studio dell'avv. Leone Raffaele, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 20/3/2025);
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'1/12/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 205/2025 pubblicata in data 10/3/2025 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 6/11/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza dell'1/12/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 20/3/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. Decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Avola (SR) l'11.08.1990 tra signori e Parte_1 Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di quel Comune di provvedere alle necessarie
[...]
trascrizioni;
2. Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie CP_1
e in forma diretta alle stesse, l'importo di € 450,00- mensili cadauna, soggetto a Per_1 Per_2
rivalutazione ISTAT dal 2025, fino al conseguimento della loro indipendenza economica;
3. Il signor si farà altresì carico del 50% delle spese straordinarie delle figlie, come CP_1
da Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Siracusa e COA di Siracusa, pubblicato il 30.01.2020;
4. Nessun assegno divorzile sarà dovuto per i coniugi. 5. Le spese del presente procedimento di divorzio saranno integralmente compensate.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse delle figlie e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
indipendenti stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al loro mantenimento.
La domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Controparte_1
Avola, il giorno 11/8/1990 (Anno 1990, Numero 110, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 12/12/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio:
(C.F. , nata ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Colombo n. 36, elettivamente domiciliata in Pordenone, Via Cesare Battisti n. 8, presso lo studio dell'avv. Rovere Rosanna, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/07/1960 e ivi residente, in Via Fiorito Guccio 20, elettivamente domiciliato in Noto, Via Genovesi
1, interno 6, presso lo studio dell'avv. Leone Raffaele, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 20/3/2025);
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'1/12/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 205/2025 pubblicata in data 10/3/2025 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 6/11/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza dell'1/12/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 20/3/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. Decorsi i termini di legge dalla separazione pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Avola (SR) l'11.08.1990 tra signori e Parte_1 Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di quel Comune di provvedere alle necessarie
[...]
trascrizioni;
2. Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie CP_1
e in forma diretta alle stesse, l'importo di € 450,00- mensili cadauna, soggetto a Per_1 Per_2
rivalutazione ISTAT dal 2025, fino al conseguimento della loro indipendenza economica;
3. Il signor si farà altresì carico del 50% delle spese straordinarie delle figlie, come CP_1
da Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Siracusa e COA di Siracusa, pubblicato il 30.01.2020;
4. Nessun assegno divorzile sarà dovuto per i coniugi. 5. Le spese del presente procedimento di divorzio saranno integralmente compensate.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse delle figlie e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
indipendenti stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al loro mantenimento.
La domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Controparte_1
Avola, il giorno 11/8/1990 (Anno 1990, Numero 110, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 12/12/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone