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9 giugno 1990
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9 giugno 1994
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 5. Accertamento dell'infezione (( 1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato, nonche' della relativa dignita'. )) 2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque effettuata con modalita' che non consentano l'identificazione della persona. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche e' emanata con (( decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali )) che dovra' prevedere modalita' differenziate per i casi di AIDS e i casi di sieropositivita'.
3. Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessita' clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla identificazione delle persone interessate. (2)
4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV puo' essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
5. L'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attivita' sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro. (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1994, n. 24) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attivita' che comportano rischi per la salute dei terzi."
3. Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessita' clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla identificazione delle persone interessate. (2)
4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV puo' essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
5. L'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attivita' sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro. (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1994, n. 24) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attivita' che comportano rischi per la salute dei terzi."
Commentari • 49
- 1. Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute sul Sistema informativo nazionale per le dipendenze (SIND) - 12 ottobre 2023 [9947458]Garante Privacy · 12 ottobre 2023 · 21.461012
[…]
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Giurisprudenza • 106
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- discriminazione sieropositività·
- art. 15 e 21 CEDU·
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- art. 5 e 6 l.135/1990·
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