3. Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessita' clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla identificazione delle persone interessate. (2)
4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV puo' essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
5. L'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attivita' sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro. (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1994, n. 24) ha dichiaratato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attivita' che comportano rischi per la salute dei terzi."