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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
IO MIRKO, Relatore
SS MASSIMILIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 317/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo N. 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1srl In Liq. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 423/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
1 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CH02924/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CH02924/2022 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del processo è l'avviso di accertamento n. THB03CH02924/2022, notificato in data 06/03/2023 per l'anno d'imposta 2017 alla Resistente_1 RL (di seguito anche Resistente_1), esercente attività di
“Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” (cod. att. 412000), rappresentata da Nominativo_1.
Con l'avviso di accertamento, a seguito di invito THBI1CH01427/2022, venivano rettificate sia le rimanenze iniziali che le rimanenze finali del 2017 e veniva effettuata una conseguente ripresa a tassazione ai fini Ires ed RA di euro 41.114,00.
L'atto seguiva alla verifica per gli anni d'imposta 2010 e 2011, a seguito del quale erano emerse incongruenze nei rapporti commerciali tra la Resistente_1 srl e l'impresa individuale Società_3 di Nominativo_2 , per l'effettuazione di lavori edili svolti presso un cantiere di Forlì, Indirizzo_1, per la realizzazione di 48 unità abitative con annessi garage nonché di 11 unità commerciali.
La Resistente_1 era partecipata da due soci:
Società_1 RL, , al 66%, anch'essa rappresentata dal Nominativo_1;
Società_5 RL, , al 34%.
Società_3 di Nominativo_2 forniva prestazioni, peraltro di elevati importi, quasi esclusivamente a società del gruppo Nominativo_1, e che nel periodo 2010 - 2012 aveva fatturato prestazioni per i seguenti importi alla Resistente_1 srl.:
Anno di imposta
Imponibile fatturato
VA
2010
660.002,00
66.000,00
2011
497.937,00
28.884,70
2012
21.400,00
1.081,00
Società_3 di Nominativo_2 non aveva mai presentato le dichiarazioni modello Unico PF, IVA ed Iran, né versato imposte: la stessa era stata oggetto di specifico controllo da parte della Guardia di Finanza nel 2015, durante il quale era emerso, tra l'altro, che a fronte di pagamenti effettuati dalle società del Nom_1 per fatture di rilevanti importi, seguiva la contestuale restituzione di una parte del corrispettivo pagato, connotando quindi una pratica costante di utilizzo di false fatture per sovra-fatturazione.
Nel controllo effettuato nei confronti della Società_3 , era stato appurato che le prestazioni complessivamente fatturate da Nom_2 per € 2.954.223,00 nel periodo 2010-2013 erano sproporzionate rispetto alla sua capacità produttiva, ed a precisa domanda sui rapporti commerciali con la Resistente_1 srl e con la Società_6 srl di Nominativo_1, Nominativo_2 dichiarava che una parte del corrispettivo fatturato veniva restituito alle due società (“Gli importi che io ho fatturato alle due imprese da voi indicate in effetti, solo per alcune fatture, contenevano una varie di corrispettivo che io dovevo restituire alle stesse imprese e questo per far fronte alla necessità di lavorare”).
L'Agenzia, ipotizzato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, D.Lgs. N.74/2000, contestava la deducibilità di costi da fatture per operazioni parzialmente inesistenti accertando con separati atti la Resistente_1 srl.
Gli importi sovrafatturati venivano recuperati per gli anni 2010 e 2011 ai fini IVA, mentre ai fini delle imposte dirette venivano rettificate le rimanenze finali per complessivi euro 729.340,00.
Nell'anno d'imposta 2012 il cantiere era ultimato e la Resistente_1 iniziava le vendite degli alloggi.
Pertanto sulle ultime fatture emesse nell'anno 2012 venivano recuperati ai fini VA costi sovrafatturati pari a
€ 14.128,00; venivano poi rettificate ai fini Ires ed RA sia le rimanenze iniziali che quelle finali ed anche per gli anni successivi si effettuava la rettifica delle rimanenze ai fini Ires ed RA.
La Resistente_1 presentava ricorso contro l'atto impositivo eccependo:
-l'inesistenza di violazioni da sovrafatturazione come accertato in primo grado per gli anni 2010, 2011 e
2012, con conseguente illegittimità delle rettifiche delle rimanenze operate negli accertamenti successivi;
-la contrarietà dell'operato dell'Ufficio alle sentenze per gli anni 2010, 2011 e 2012 facenti stato tra le parti.
-in subordine la necessaria sospensione dell'attuale processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in assenza di sentenza passata in giudicato sulla impugnazione degli accertamenti a.i. 2010, 2011 e 2012 da cui deriva la ripresa a tassazione relativa alla rettifica delle rimanenze per gli anni successivi;
-in ogni caso la violazione dell'art.7 L 212/2000, dell'art.42 DPR 600/73, dell'art.56 DPR 633/72, in quanto la motivazione dell'avviso di accertamento si fonda su stralci del PVC della G.d.F. relativi alle dichiarazioni del fornitore Nominativo_2, soggetto terzo, senza allegazione dell'intero PVC ad esso relativo;
-le imprecisioni contenute nell'accertamento per l'anno 2017, in quanto vengono richiamati fatti imprecisi ed interpretati in modo presuntivo, senza tener conto delle sentenze per gli anni precedenti che si erano già espresse sul merito della vicenda.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni.
La CGT di primo grado di Bologna, con la sentenza n. 423/01/2024, pronunciata il 01/07/2024 e depositata il 10/09/2024, ha accolto il ricorso della Società, condannando l'Ufficio ad euro 3.000,00 per spese di lite oltre spese generali e accessori.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e ha depositato controdeduzioni la parte privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa della Resistente_1 ha chiesto l'interruzione del giudizio, per morte del legale rappresentante della società; tuttavia i "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività (v. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 2817 del 06/02/2018 Rv. 646878).
L'appello è infondato.
In merito alla pretesa violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 co. 1 bis D. Lgs. 546/92 e 295 c.p.c. osserva la Corte che l'art. 39 c. 1 bis prevede la possibilità di sospensione del giudizio nei casi in cui la Corte procedente o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, senza ipotizzare questa possibilità per il caso di pendenza del giudizio in Corte di Cassazione, solo di legittimità.
E' infondata l'eccezione di motivazione apparente della sentenza impugnata, che si è fondata sugli esiti dei giudizi di merito sia per le annualità 2010-2012 sia delle annualità 2013- 2016.
La documentazione che i giudici di prime cure non avrebbero preso in esame era sempre quella, già valutata insufficiente nei precedenti giudizi.
Relativamente alla violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. la sentenza ha citato l'assoluzione del Nominativo_1 in sede penale a titolo rafforzativo, basandosi anche su altri dati.
Sull'asserita genericità delle fatture emesse dalla ditta Società_3 e la presunta assenza di documentazione sottostante, si tratta di fatture che descrivevano i lavori eseguiti;
la ricorrente, nei giudizi, aveva prodotto le fatture e i pagamenti con documenti tracciabili;
le planimetrie progettuali relative alle unità immobiliari costruite nel cantiere di Forlì; il contratto di appalto con la Società_3; l'elaborato dei conteggi dei lavori;
una perizia del geom. Nominativo_3 attestante il costo della realizzazione e la congruità delle opere;
dichiarazioni di terzi sul lavoro e la presenza della Società_3, supportate anche dall'agenda del capo cantiere.
Nell'agenda di cantiere del direttore dei lavori erano ricostruite le ore lavorate dagli operai della Società_3.
La Res_1 aveva effettivamente ricevuto il DURC (allegato n. 15 del ricorso introduttivo per l'anno 2010) e solo quando successivamente la Società_3 non era più stata in grado di fornirlo, aveva risolto tutti i contratti.
Con sentenza del Tribunale di Bologna, il Nominativo_1 era stato ha assolto con formula piena dal reato di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 74/2000 quale amministratore di Resistente_1 s.r.l., proprio in considerazione delle risultanze dell'esame delle fatture sulle quali l'accusa aveva formulato imputazione, emesse sempre da Società_3.
Con riguardo all'asserita antieconomicità del ricorso a prestazioni della ditta Società_3, non vi è prova certa;
la scelta dell'acquisizione dei della produzione è frutto di una scelta imprenditoriale;
inoltre l'assunzione di dipendenti comporta senz'altro costi ulteriori rispetto alle risultanze nette delle loro retribuzioni, ma anche e soprattutto vincoli giuridico - amministrativi molto onerosi, incompatibili con la natura di società di scopo propria della Resistente_1.
Quanto alla mancanza di struttura organizzativa della Società_3 , la stessa appare smentita dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del capo cantiere geom. Nominativo_4 nonché dei collaboratori
- Nominativo_5 , titolare dell'impresa individuale Società_4 , Nominativo_6 , titolare dell'omonima ditta individuale e Nominativo_7, titolare dell'omonima ditta individuale - che lavoravano presso il cantiere di Forlì che ribadivano , la quotidiana presenza degli operai della Società_3.
La ricorrente aveva anche prodotto copia del contratto di locazione messo a disposizione per tutto l'anno dalla Resistente_1 ai dipendenti della Società_3 residenti in luoghi lontani dal cantiere.
Rispetto all'unicità della committenza dei lavori, premesso che le società in cui era socio o legale rappresentante il Nominativo_1 avevano diversa composizione ed avevano operato in luoghi diversi, è noto che nel settore immobiliare vengano costituite società per realizzare e commercializzare una sola opera o un solo complesso
Privo di rilevanza è il fatto che Società_3 lavorasse solo per le società riconducibili al Nominativo_1.
Del pari inconferente è la definizione di Società_3 quale parte “debole" rispetto alla società committente.
Per quanto concerne gli esiti del controllo nei confronti di Società_3, l'Agenzia aveva preso in esame i conti correnti dell'Nom_2 dove, a fronte di incassi, corrispondevano successivi prelevamenti mediante assegni non trasferibili intestati a “me medesimo” o alla stessa Società_3.
Non era stato verificato dove gli assegni emessi dalla Società_3 a favore di sé stessa venissero messi all'incasso né se a tale incasso avesse corrisposto un prelievo in contante e non era stato appurato chi effettivamente fosse beneficiario finale degli importi prelevati.
La sentenza che aveva assolto con formula piena il Nom_1 dai reati ascritti, in cui in merito alle movimentazioni finanziarie della ditta Società_3, aveva ricordato “l'anomalia è interna alle dinamiche della contabilità bancaria di Nominativo_2”.
Le dichiarazioni accusatorie ed auto-accusatorie dell'Nominativo_2 erano affette da dubbia autenticità.
Nom_2 aveva spiegato le presunte restituzioni fatte nel 2010 e nel 2011 (ben 5 anni dopo) con il fatto di “dover lavorare”, mentre nel 2012 e 2013 pur lavorando nulla era stato restituito;
non era credibile che Nom_2 fosse costretto a “gonfiare” le fatture per l'esigenza di lavorare.
Nominativo_2 inoltre – evasore totale, interessato a far figurare di aver percepito redditi inferiori a quelli che non aveva pagato quale amministratore della Società_3 - non era stato in grado di ricostruire nel dettaglio quanto aveva dichiarato rispetto all'operatività sui conti correnti.
Nulla rilevano, in questa sede, contenziosi relativi a società o imprese diverse, quali la Società_7 s.r.l..
Spese come in dispositivo, stante la soccombenza della parte appellante.
P.Q.M.
1. RESPINGE L'APPELLO.
2. CONFERMA la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
3. CO parte appellante al pagamento delle spese di lite di questa fase di appello;
tali spese di lite si liquidano in euro 2.000,00 somma imponibile finale omnicomprensiva, che comprende già ogni aumento di legge. Su tale somma da applicare solo Cassa professionale ed IVA, come per legge secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
IO MIRKO, Relatore
SS MASSIMILIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 317/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna - Via Marco Polo N. 60 40131 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1srl In Liq. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 423/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
1 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CH02924/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CH02924/2022 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del processo è l'avviso di accertamento n. THB03CH02924/2022, notificato in data 06/03/2023 per l'anno d'imposta 2017 alla Resistente_1 RL (di seguito anche Resistente_1), esercente attività di
“Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” (cod. att. 412000), rappresentata da Nominativo_1.
Con l'avviso di accertamento, a seguito di invito THBI1CH01427/2022, venivano rettificate sia le rimanenze iniziali che le rimanenze finali del 2017 e veniva effettuata una conseguente ripresa a tassazione ai fini Ires ed RA di euro 41.114,00.
L'atto seguiva alla verifica per gli anni d'imposta 2010 e 2011, a seguito del quale erano emerse incongruenze nei rapporti commerciali tra la Resistente_1 srl e l'impresa individuale Società_3 di Nominativo_2 , per l'effettuazione di lavori edili svolti presso un cantiere di Forlì, Indirizzo_1, per la realizzazione di 48 unità abitative con annessi garage nonché di 11 unità commerciali.
La Resistente_1 era partecipata da due soci:
Società_1 RL, , al 66%, anch'essa rappresentata dal Nominativo_1;
Società_5 RL, , al 34%.
Società_3 di Nominativo_2 forniva prestazioni, peraltro di elevati importi, quasi esclusivamente a società del gruppo Nominativo_1, e che nel periodo 2010 - 2012 aveva fatturato prestazioni per i seguenti importi alla Resistente_1 srl.:
Anno di imposta
Imponibile fatturato
VA
2010
660.002,00
66.000,00
2011
497.937,00
28.884,70
2012
21.400,00
1.081,00
Società_3 di Nominativo_2 non aveva mai presentato le dichiarazioni modello Unico PF, IVA ed Iran, né versato imposte: la stessa era stata oggetto di specifico controllo da parte della Guardia di Finanza nel 2015, durante il quale era emerso, tra l'altro, che a fronte di pagamenti effettuati dalle società del Nom_1 per fatture di rilevanti importi, seguiva la contestuale restituzione di una parte del corrispettivo pagato, connotando quindi una pratica costante di utilizzo di false fatture per sovra-fatturazione.
Nel controllo effettuato nei confronti della Società_3 , era stato appurato che le prestazioni complessivamente fatturate da Nom_2 per € 2.954.223,00 nel periodo 2010-2013 erano sproporzionate rispetto alla sua capacità produttiva, ed a precisa domanda sui rapporti commerciali con la Resistente_1 srl e con la Società_6 srl di Nominativo_1, Nominativo_2 dichiarava che una parte del corrispettivo fatturato veniva restituito alle due società (“Gli importi che io ho fatturato alle due imprese da voi indicate in effetti, solo per alcune fatture, contenevano una varie di corrispettivo che io dovevo restituire alle stesse imprese e questo per far fronte alla necessità di lavorare”).
L'Agenzia, ipotizzato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2, D.Lgs. N.74/2000, contestava la deducibilità di costi da fatture per operazioni parzialmente inesistenti accertando con separati atti la Resistente_1 srl.
Gli importi sovrafatturati venivano recuperati per gli anni 2010 e 2011 ai fini IVA, mentre ai fini delle imposte dirette venivano rettificate le rimanenze finali per complessivi euro 729.340,00.
Nell'anno d'imposta 2012 il cantiere era ultimato e la Resistente_1 iniziava le vendite degli alloggi.
Pertanto sulle ultime fatture emesse nell'anno 2012 venivano recuperati ai fini VA costi sovrafatturati pari a
€ 14.128,00; venivano poi rettificate ai fini Ires ed RA sia le rimanenze iniziali che quelle finali ed anche per gli anni successivi si effettuava la rettifica delle rimanenze ai fini Ires ed RA.
La Resistente_1 presentava ricorso contro l'atto impositivo eccependo:
-l'inesistenza di violazioni da sovrafatturazione come accertato in primo grado per gli anni 2010, 2011 e
2012, con conseguente illegittimità delle rettifiche delle rimanenze operate negli accertamenti successivi;
-la contrarietà dell'operato dell'Ufficio alle sentenze per gli anni 2010, 2011 e 2012 facenti stato tra le parti.
-in subordine la necessaria sospensione dell'attuale processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in assenza di sentenza passata in giudicato sulla impugnazione degli accertamenti a.i. 2010, 2011 e 2012 da cui deriva la ripresa a tassazione relativa alla rettifica delle rimanenze per gli anni successivi;
-in ogni caso la violazione dell'art.7 L 212/2000, dell'art.42 DPR 600/73, dell'art.56 DPR 633/72, in quanto la motivazione dell'avviso di accertamento si fonda su stralci del PVC della G.d.F. relativi alle dichiarazioni del fornitore Nominativo_2, soggetto terzo, senza allegazione dell'intero PVC ad esso relativo;
-le imprecisioni contenute nell'accertamento per l'anno 2017, in quanto vengono richiamati fatti imprecisi ed interpretati in modo presuntivo, senza tener conto delle sentenze per gli anni precedenti che si erano già espresse sul merito della vicenda.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni.
La CGT di primo grado di Bologna, con la sentenza n. 423/01/2024, pronunciata il 01/07/2024 e depositata il 10/09/2024, ha accolto il ricorso della Società, condannando l'Ufficio ad euro 3.000,00 per spese di lite oltre spese generali e accessori.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e ha depositato controdeduzioni la parte privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa della Resistente_1 ha chiesto l'interruzione del giudizio, per morte del legale rappresentante della società; tuttavia i "rappresentanti legali" la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività (v. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 2817 del 06/02/2018 Rv. 646878).
L'appello è infondato.
In merito alla pretesa violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 co. 1 bis D. Lgs. 546/92 e 295 c.p.c. osserva la Corte che l'art. 39 c. 1 bis prevede la possibilità di sospensione del giudizio nei casi in cui la Corte procedente o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, senza ipotizzare questa possibilità per il caso di pendenza del giudizio in Corte di Cassazione, solo di legittimità.
E' infondata l'eccezione di motivazione apparente della sentenza impugnata, che si è fondata sugli esiti dei giudizi di merito sia per le annualità 2010-2012 sia delle annualità 2013- 2016.
La documentazione che i giudici di prime cure non avrebbero preso in esame era sempre quella, già valutata insufficiente nei precedenti giudizi.
Relativamente alla violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. la sentenza ha citato l'assoluzione del Nominativo_1 in sede penale a titolo rafforzativo, basandosi anche su altri dati.
Sull'asserita genericità delle fatture emesse dalla ditta Società_3 e la presunta assenza di documentazione sottostante, si tratta di fatture che descrivevano i lavori eseguiti;
la ricorrente, nei giudizi, aveva prodotto le fatture e i pagamenti con documenti tracciabili;
le planimetrie progettuali relative alle unità immobiliari costruite nel cantiere di Forlì; il contratto di appalto con la Società_3; l'elaborato dei conteggi dei lavori;
una perizia del geom. Nominativo_3 attestante il costo della realizzazione e la congruità delle opere;
dichiarazioni di terzi sul lavoro e la presenza della Società_3, supportate anche dall'agenda del capo cantiere.
Nell'agenda di cantiere del direttore dei lavori erano ricostruite le ore lavorate dagli operai della Società_3.
La Res_1 aveva effettivamente ricevuto il DURC (allegato n. 15 del ricorso introduttivo per l'anno 2010) e solo quando successivamente la Società_3 non era più stata in grado di fornirlo, aveva risolto tutti i contratti.
Con sentenza del Tribunale di Bologna, il Nominativo_1 era stato ha assolto con formula piena dal reato di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 74/2000 quale amministratore di Resistente_1 s.r.l., proprio in considerazione delle risultanze dell'esame delle fatture sulle quali l'accusa aveva formulato imputazione, emesse sempre da Società_3.
Con riguardo all'asserita antieconomicità del ricorso a prestazioni della ditta Società_3, non vi è prova certa;
la scelta dell'acquisizione dei della produzione è frutto di una scelta imprenditoriale;
inoltre l'assunzione di dipendenti comporta senz'altro costi ulteriori rispetto alle risultanze nette delle loro retribuzioni, ma anche e soprattutto vincoli giuridico - amministrativi molto onerosi, incompatibili con la natura di società di scopo propria della Resistente_1.
Quanto alla mancanza di struttura organizzativa della Società_3 , la stessa appare smentita dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del capo cantiere geom. Nominativo_4 nonché dei collaboratori
- Nominativo_5 , titolare dell'impresa individuale Società_4 , Nominativo_6 , titolare dell'omonima ditta individuale e Nominativo_7, titolare dell'omonima ditta individuale - che lavoravano presso il cantiere di Forlì che ribadivano , la quotidiana presenza degli operai della Società_3.
La ricorrente aveva anche prodotto copia del contratto di locazione messo a disposizione per tutto l'anno dalla Resistente_1 ai dipendenti della Società_3 residenti in luoghi lontani dal cantiere.
Rispetto all'unicità della committenza dei lavori, premesso che le società in cui era socio o legale rappresentante il Nominativo_1 avevano diversa composizione ed avevano operato in luoghi diversi, è noto che nel settore immobiliare vengano costituite società per realizzare e commercializzare una sola opera o un solo complesso
Privo di rilevanza è il fatto che Società_3 lavorasse solo per le società riconducibili al Nominativo_1.
Del pari inconferente è la definizione di Società_3 quale parte “debole" rispetto alla società committente.
Per quanto concerne gli esiti del controllo nei confronti di Società_3, l'Agenzia aveva preso in esame i conti correnti dell'Nom_2 dove, a fronte di incassi, corrispondevano successivi prelevamenti mediante assegni non trasferibili intestati a “me medesimo” o alla stessa Società_3.
Non era stato verificato dove gli assegni emessi dalla Società_3 a favore di sé stessa venissero messi all'incasso né se a tale incasso avesse corrisposto un prelievo in contante e non era stato appurato chi effettivamente fosse beneficiario finale degli importi prelevati.
La sentenza che aveva assolto con formula piena il Nom_1 dai reati ascritti, in cui in merito alle movimentazioni finanziarie della ditta Società_3, aveva ricordato “l'anomalia è interna alle dinamiche della contabilità bancaria di Nominativo_2”.
Le dichiarazioni accusatorie ed auto-accusatorie dell'Nominativo_2 erano affette da dubbia autenticità.
Nom_2 aveva spiegato le presunte restituzioni fatte nel 2010 e nel 2011 (ben 5 anni dopo) con il fatto di “dover lavorare”, mentre nel 2012 e 2013 pur lavorando nulla era stato restituito;
non era credibile che Nom_2 fosse costretto a “gonfiare” le fatture per l'esigenza di lavorare.
Nominativo_2 inoltre – evasore totale, interessato a far figurare di aver percepito redditi inferiori a quelli che non aveva pagato quale amministratore della Società_3 - non era stato in grado di ricostruire nel dettaglio quanto aveva dichiarato rispetto all'operatività sui conti correnti.
Nulla rilevano, in questa sede, contenziosi relativi a società o imprese diverse, quali la Società_7 s.r.l..
Spese come in dispositivo, stante la soccombenza della parte appellante.
P.Q.M.
1. RESPINGE L'APPELLO.
2. CONFERMA la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
3. CO parte appellante al pagamento delle spese di lite di questa fase di appello;
tali spese di lite si liquidano in euro 2.000,00 somma imponibile finale omnicomprensiva, che comprende già ogni aumento di legge. Su tale somma da applicare solo Cassa professionale ed IVA, come per legge secondo il regime fiscale e previdenziale di competenza.