Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 63
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza di violazioni da sovrafatturazione

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società fosse sufficiente a dimostrare la regolarità dei lavori e dei pagamenti, confermando le decisioni dei giudizi precedenti e l'assoluzione del legale rappresentante in sede penale. Ha inoltre ritenuto non provata l'antieconomicità delle prestazioni e la mancanza di struttura organizzativa della società fornitrice.

  • Rigettato
    Sospensione del processo in attesa di giudicato

    La Corte ha rigettato la richiesta di sospensione, ritenendo che l'art. 39 co. 1 bis D. Lgs. 546/92 non preveda tale possibilità per il caso di pendenza di giudizio in Cassazione.

  • Rigettato
    Motivazione apparente dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di motivazione apparente, in quanto la sentenza impugnata si è fondata sugli esiti dei giudizi di merito per le annualità precedenti e la documentazione era già stata valutata nei giudizi passati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 63
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 63
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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