Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 54
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Eccezione di prescrizione dei tributi

    Le eccezioni di omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata sono infondate. La Città di Torino ha dimostrato l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU. La IS ha dimostrato l'avvenuta regolare notifica delle successive ingiunzioni. La mancata impugnazione di tali atti ha reso definitivamente irretrattabili le pretese tributarie. Le eccezioni svolte con riferimento a tali atti, ivi compresa quella di invocata maturata prescrizione prima della notifica degli stessi, sono inammissibili per mancata impugnazione tempestiva.

  • Rigettato
    Eccezione di omessa notifica degli atti presupposti

    Le eccezioni di omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata sono infondate. La Città di Torino ha dimostrato l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU. La IS ha dimostrato l'avvenuta regolare notifica delle successive ingiunzioni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 54
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo