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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1270/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Riscossioni Spa Siglabile SO Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000148154 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti di IS S.p.a¸ e Comune di Torino avverso l'avviso di intimazione n. AVI2025000148154 notificato il 9.07.2025 per omesso versamento di IMU e ICI per complessivi euro 494,71 impugnando altresì gli atti richiamati nel medesimo e quindi i documenti n.0810107417620000092-000 del 07/12/2023 e n.0810107417740000223-000 del 07/12/2023. Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei tributi locali (ICI e IMU) relativi agli anni 2010 e 2012; tali tributi risultano oggetto di diversi avvisi di accertamento che sarebbero stati notificati il 04/09/2015 e il 03/09/2015 ma la cui notifica viene contestata. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che: il documento
0810107417620000092-000 sarebbe stato notificato il 07/12/2023 ed avrebbe ad oggetto un avviso di accertamento del 03/09/2015 per ICI e, pertanto, tale credito si sarebbe prescritto in data 03/09/2020; considerando la sospensione dei termini per la pandemia, di 85 giorni, la prescrizione sarebbe maturata in data antecedente la notifica dell'atto del 07/12/2023 e a fortiori dell'intimazione qui impugnata;
il documento
0810107417740000223-000 sarebbe stato notificato il 07/12/2023 ed avrebbe ad oggetto un avviso di accertamento del 04/09/2015 per ICI e, pertanto, tale credito si sarebbe prescritto in data 04/09/2020; considerando la sospensione dei termini per la pandemia, di 85 giorni, la prescrizione sarebbe maturata in data antecedente la notifica dell'atto del 07/12/2023 e a fortiori dell'intimazione qui impugnata.La ricorrente ha eccepito, comunque, l'omessa notifica degli atti di accertamento.Si è costituita in giudizio IS PA la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività delle censure relative agli atti presupposti, ossia alle ingiunzioni n. 7417620000092 e n. 7417740000223, regolarmente notificate in data 7.12.2023 con consegna al destinatario che ha firmato l'avviso di ricevimento delle raccomandate.; inoltre, prima dell'intimazione qui impugnata, al contribuente fu notificato, in data 25/06/2024, un precedente avviso di intimazione (n. AVI2024000093545) anch'esso non impugnato, al quale erano sottese le due ingiunzioni di pagamento n. 7417620000092 e n. 7417740000223, indicandone la data di notifica. SO ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle ingiunzioni di pagamento n. 7417620000092 e n. 7417740000223 e, comunque, la sua infondatezza.
Si è, altresì, costituita la Città di Torino che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Ente in relazione agli atti impugnati ed ai vizi sollevati, nonché l'irretrattabilità del credito ormai divenuto definitivo.
In subordine, la Città di Torino ha evidenziato che l'avviso di intimazione impugnato ha ad oggetto due ingiunzioni di pagamento, ossia le ingiunzioni n. 7417620000092 e n. 7417740000223 che sono state emesse per riscuotere gli importi oggetto di due avvisi di accertamento: - Avviso di Accertamento ICI A61212/2014 di € 130,17 , emesso per “omesso versamento” relativo agli anni 2010 e 2011, notificato ex art. 140 c.p.c. per “temporanea assenza del destinatario” il 04/09/2015;- Avviso di Accertamento IMU N. A60512/2014 di
€ 348,52 emesso per “omesso versamento” relativo agli anni 2012 e 2013, notificato ex art. 140 c.p.c. per
“temporanea assenza del destinatario” il 03/09/2015. A tali avvisi sono seguite le notificate, da parte di
IS, delle due ingiunzioni regolarmente notificate.
All'udienza del 27.01.2026, il Giudice monocratico ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni di omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata sono infondate. Ed invero, nel costituirsi in giudizio, la Città di Torino ha dimostrato l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento ICI
n.A61212/2014 emesso per “omesso versamento” relativo agli anni 2010 e 2011, notificato ex art. 140 c.p.
c. per “temporanea assenza del destinatario” il 04/09/2015 e IMU N. A60512/2014 emesso per “omesso versamento” relativo agli anni 2012 e 2013, notificato ex art. 140 c.p.c. per “temporanea assenza del destinatario” il 03/09/2015 e la IS ha dimostrato l'avvenuta regolare notifica delle successive ingiunzioni n. 7417620000092 e n. 7417740000223, regolarmente notificate in data 7.12.2023. La mancata impugnazione di tali atti ha reso definitivamente irretrattabili le pretese tributarie e le eccezioni svolte con riferimento a tali atti, ivi compresa quella di invocata maturata prescrizione prima della notifica degli stessi, sono inammissibili per mancata impugnazione tempestiva, giusto il disposto dell'art.19, n.3 del D.Lgs.
n.546/92.
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro100 a favore della Città di Torino e euro 150 oltre accessori di legge, se dovuti, a SO
Spa.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1270/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Riscossioni Spa Siglabile SO Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000148154 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti di IS S.p.a¸ e Comune di Torino avverso l'avviso di intimazione n. AVI2025000148154 notificato il 9.07.2025 per omesso versamento di IMU e ICI per complessivi euro 494,71 impugnando altresì gli atti richiamati nel medesimo e quindi i documenti n.0810107417620000092-000 del 07/12/2023 e n.0810107417740000223-000 del 07/12/2023. Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei tributi locali (ICI e IMU) relativi agli anni 2010 e 2012; tali tributi risultano oggetto di diversi avvisi di accertamento che sarebbero stati notificati il 04/09/2015 e il 03/09/2015 ma la cui notifica viene contestata. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che: il documento
0810107417620000092-000 sarebbe stato notificato il 07/12/2023 ed avrebbe ad oggetto un avviso di accertamento del 03/09/2015 per ICI e, pertanto, tale credito si sarebbe prescritto in data 03/09/2020; considerando la sospensione dei termini per la pandemia, di 85 giorni, la prescrizione sarebbe maturata in data antecedente la notifica dell'atto del 07/12/2023 e a fortiori dell'intimazione qui impugnata;
il documento
0810107417740000223-000 sarebbe stato notificato il 07/12/2023 ed avrebbe ad oggetto un avviso di accertamento del 04/09/2015 per ICI e, pertanto, tale credito si sarebbe prescritto in data 04/09/2020; considerando la sospensione dei termini per la pandemia, di 85 giorni, la prescrizione sarebbe maturata in data antecedente la notifica dell'atto del 07/12/2023 e a fortiori dell'intimazione qui impugnata.La ricorrente ha eccepito, comunque, l'omessa notifica degli atti di accertamento.Si è costituita in giudizio IS PA la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività delle censure relative agli atti presupposti, ossia alle ingiunzioni n. 7417620000092 e n. 7417740000223, regolarmente notificate in data 7.12.2023 con consegna al destinatario che ha firmato l'avviso di ricevimento delle raccomandate.; inoltre, prima dell'intimazione qui impugnata, al contribuente fu notificato, in data 25/06/2024, un precedente avviso di intimazione (n. AVI2024000093545) anch'esso non impugnato, al quale erano sottese le due ingiunzioni di pagamento n. 7417620000092 e n. 7417740000223, indicandone la data di notifica. SO ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica delle ingiunzioni di pagamento n. 7417620000092 e n. 7417740000223 e, comunque, la sua infondatezza.
Si è, altresì, costituita la Città di Torino che ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Ente in relazione agli atti impugnati ed ai vizi sollevati, nonché l'irretrattabilità del credito ormai divenuto definitivo.
In subordine, la Città di Torino ha evidenziato che l'avviso di intimazione impugnato ha ad oggetto due ingiunzioni di pagamento, ossia le ingiunzioni n. 7417620000092 e n. 7417740000223 che sono state emesse per riscuotere gli importi oggetto di due avvisi di accertamento: - Avviso di Accertamento ICI A61212/2014 di € 130,17 , emesso per “omesso versamento” relativo agli anni 2010 e 2011, notificato ex art. 140 c.p.c. per “temporanea assenza del destinatario” il 04/09/2015;- Avviso di Accertamento IMU N. A60512/2014 di
€ 348,52 emesso per “omesso versamento” relativo agli anni 2012 e 2013, notificato ex art. 140 c.p.c. per
“temporanea assenza del destinatario” il 03/09/2015. A tali avvisi sono seguite le notificate, da parte di
IS, delle due ingiunzioni regolarmente notificate.
All'udienza del 27.01.2026, il Giudice monocratico ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni di omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata sono infondate. Ed invero, nel costituirsi in giudizio, la Città di Torino ha dimostrato l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento ICI
n.A61212/2014 emesso per “omesso versamento” relativo agli anni 2010 e 2011, notificato ex art. 140 c.p.
c. per “temporanea assenza del destinatario” il 04/09/2015 e IMU N. A60512/2014 emesso per “omesso versamento” relativo agli anni 2012 e 2013, notificato ex art. 140 c.p.c. per “temporanea assenza del destinatario” il 03/09/2015 e la IS ha dimostrato l'avvenuta regolare notifica delle successive ingiunzioni n. 7417620000092 e n. 7417740000223, regolarmente notificate in data 7.12.2023. La mancata impugnazione di tali atti ha reso definitivamente irretrattabili le pretese tributarie e le eccezioni svolte con riferimento a tali atti, ivi compresa quella di invocata maturata prescrizione prima della notifica degli stessi, sono inammissibili per mancata impugnazione tempestiva, giusto il disposto dell'art.19, n.3 del D.Lgs.
n.546/92.
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro100 a favore della Città di Torino e euro 150 oltre accessori di legge, se dovuti, a SO
Spa.