Legge 5 giugno 1990, n. 135

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  • 1Criteri di scelta delle misure
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  • 2Criteri di scelta delle misure
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  • 3Criteri di scelta delle misure
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    PARTE PRIMA Libro IV MISURE CAUTELARI Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 275 c.p.p. Criteri di scelta delle misure. 1.Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 1-bis.Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). 2.Ogni misura deve essere …

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  • 4Disposizioni in materia sanitaria
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  • 5Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
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Giurisprudenza187

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  • 1Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 2702
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 03.12.2025. e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1834/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA rapp.ta e difesa dagli avvocati Mauro Sandri ed Olav Gianmaria Taraldsen, Parte_1 a presso come in atti RICORRENTE E in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to Controparte_1 resso i cui uffici domicilia ex lege alla via A. Diaz, n. 11 RESISTENTE FATTO …
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    • art. 2087 c.c.·
    • tutela salute pubblica·
    • collocamento lavorativo·
    • assegno alimentare·
    • sospensione dal lavoro·
    • art. 700 c.p.c.·
    • art. 32 Costituzione·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • obbligo vaccinale·
    • bilanciamento interessi

  • 2TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/02/2025, n. 32
    Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2025 N. 00032/2025 REG.PROV.COLL. N. 00168/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale 168 del 2020, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Vespaziani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito n. 23; contro la Regione IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74; …
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    • responsabilità extracontrattuale della P.A.·
    • concorso pubblico·
    • art. 2043 cod. civ.·
    • colpa amministrativa·
    • giurisdizione amministrativa·
    • danno non patrimoniale·
    • ottemperanza giudicato·
    • risarcimento danni·
    • danno ingiusto·
    • riserva posti invalidi civili·
    • legittimazione passiva·
    • perdita di chance·
    • danno patrimoniale·
    • art. 12 legge 482/1968

  • 3Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 3301
    Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da: Parte_1 rappr. e dif. dagli avv. Vincenzo PERCOLLA e Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente- contro in persona del legale rappr. pro Controparte_1 tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara PUTORTI' - Convenuta - OGGETTO: ”OMESSA FORMAZIONE” Fatto e diritto Con ricorso depositato l'8.11.24 la ricorrente, dipendente della Controparte_1 , come operatrice infermieristica presso il …
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    • prevenzione HIV·
    • diritto soggettivo·
    • giurisdizione ordinaria·
    • discrezionalità amministrativa·
    • obbligo di formazione·
    • risarcimento danni·
    • art. 7 L. 135/1990·
    • omessa formazione·
    • tutela della sicurezza sul lavoro·
    • art. 1 L. 135/1990

  • 4Corte d'Appello Bari, sentenza 21/11/2024, n. 1626
    Provvedimento: Rg 1578/2022 CORTE DI APPELLO DI BARI - SEZIONE LAVORO - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1578 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Marco Garofalo -Appellante- e Controparte_1 [...] rappr. e dif. dagli avv.ti Raffaella Travi e Grazia Benedetta Marina Marino -Appellata- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato …
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    • rimborso spese generali·
    • spese giudizio·
    • contributo unificato·
    • rigetto appello·
    • art. 13 d.P.R. n. 115/2002·
    • conferma sentenza·
    • condanna spese·
    • appello

  • 5Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1606
    Provvedimento: T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 17 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4037/2024 R.G. e vertente TRA , C.F.: , nata a [...] il 31\3\1965 e residente Parte_1 C.F._1 in Nizza di Sicilia via Comandante Todaro n. 68, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi per procura in calce al ricorso. RICORRENTE CONTRO , in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, unitamente e …
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    • demansionamento·
    • art. 52 d.lgs. n. 165/2001·
    • criterio equitativo art. 1226 c.c.·
    • danno non patrimoniale·
    • compensazione spese·
    • risarcimento danni·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • art. 2103 c.c.·
    • onere della prova·
    • prescrizione decennale
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Piano di interventi contro l'AIDS) 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, e' autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.
    a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attivita' del volontariato, attuati con le modalita' previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanita';
    b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attivita' di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti previsti dall' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con priorita' per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali;
    c) assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera b), e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti di cui all' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , a graduale attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;
    d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dell'orario di servizio, con obbligo di frequenza e corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi;
    e) potenziamento di servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unita' di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno 1990;
    f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unita' di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime;
    g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanita'. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di sanita' previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro II lettere a) e b), quadro III lettera a) e quadro IV, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519 , e successive modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1' gennaio 1991, rispettivamente di 4,20,5,5,5, e 20 unita'. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanita' sono adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , in modo da assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le unita' di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio. ((6)) 2. Le unita' sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali, promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idoena e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la presecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui e' disposta la dimissione che operera' a domicilio secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del reparto stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermietistico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, puo' essere attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale infermieristico convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero. Le modalita' di convenzionamento sono definite da un apposito decreto ministeriale.
    3. Gli spazi per l'attivita' di ospedale diurno, da realizzare secondo le previsioni del comma 1, lettera b), sono funzionalmente aggregati alle unita' operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli standard di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell' articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unita' sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonche' criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2 e sugli organici relativi.
    4. Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di adegua- mento degli organici, entro le complessive previsioni quantitative stabilite al comma 1, lettere b) e c), possono essere realizzati anche in altri reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS, per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche.
    5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b), si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della Sanita'. Alla relativa gestione si provvede con le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109 .
    All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 .
    6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), e al comma 2 si provvede con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo.
    7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera f), si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
    -------------- AGGIORNAMENTO (6)
    Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera l)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui al comma 1 del presente articolo.
  • Art. 2. (Interventi in materia di costruzione e ristrutturazione) 1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le modalita' di cui al presente articolo.
    2. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della Sanita', entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della Sanita', sentita in via di urgenza la
    Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.(1)
    3. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare.
    Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra societa' con idonea qualificazione uno o piu' soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE e' resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanita'.
    La dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e' implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari e' stipulata dal Ministro della Sanita' sentito il Ministro dei lavori pubblici.
    4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla contabilita' e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono, altresi' mediante la previsione di penalita' contrattuali, di eventuali congrue progettuali, nonche' del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire.
    5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1993, N. 396, COVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492 )) .
    6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell' articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 , tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finaziario e tecnico-organizativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e comunque inferiori a 20 miliardi di o, nell'eventualita' di opere da realizzare in sedi con lavori gia' in corso, si provvede utilizzando le piu' adeguate modalita' previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonche' gli impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di piu' alta qualificazione.
    7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1993, N. 396, COVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492 )) .

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    AGGIORNAMENTO (1)
    La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".
  • Art. 3. (Conferenze regionali) 1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della sanite' promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
    2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo convocata.
    3. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni; nulla osta previsti dalla leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo , quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , e successive modificazioni.
    4. In assenza di unanimita' e su motivata richiesta del Ministro della sanita', si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale
    decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3. ((1)) 5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni, nonche' i vincoli di inedificabilita' e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

    -------------


    AGGIORNAMENTO (1)
    La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990, n. 135 , nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".