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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/04/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Acquaviva
Coppola Federica, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 23/04/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 13696/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
(opposizione ATP), cui è riunita quella avente numero R.G. 1957/2024 avente ad oggetto il giudizio ATP
TRA
, nato a [...] il [...] ed nata a Parte_1 Parte_2
NAPOLI il 28.04.1988, nella qualità di genitori della minore , nata a Persona_1
NAPOLI il 01.08.2013, rappresentati e difesi dagli avvocati GABRIELE RINALDI e ANTONIO
AMBROSINO, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti
Ricorrenti
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA COLELLA,
SILVANO IMBRIACI, PAOLA FORGIONE, ERMINIO CAPASSO ED AGOSTINO DI FEO, come procura in atti
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento della minore opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024 le parti ricorrenti in epigrafe esponevano che la minore
, riconosciuta in precedenza minore invalido con necessità di assistenza Persona_1
continua nonché soggetto vertente in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92, veniva sottoposta a visita di revisione in data
22.11.2023 all'esito della quale la Commissione non confermava il diritto al beneficio CP_1 dell'indennità di accompagnamento, riconoscendo quello a percepire l'indennità di frequenza, accertando con separato verbale la permanenza della condizione di cui all'articolo 3 comma 3 legge n. 104/92; di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
L' , ritualmente citato in giudizio, si costituiva ed eccepiva in via pregiudiziale CP_1
l'improponibilità o l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso, nel merito chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 23.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto. Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito. Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante secondo i parametri valutativi del caso di specie.
L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
Ed in particolare, il consulente nominato, dott. , ha considerato la perizianda Persona_2 affetta da: “minore con sindrome nefrosica da glomerulonefrite a lesioni minime , con normofunzionalità renale ed in terapia medica ed in attuale buon compenso”.
Il consulente nominato in fase ATP ha correttamente ed esaustivamente esaminato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando, in sede di esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, che “Digito
- pressione negativa al tratto cervicale , i movimenti della testa non suscitano vertigine e do- lorabilità . Non sono state evidenziate limitazioni funzionali nei movimenti del tronco , sia quelli di flesso - estensione e sia quelli di lateralità . Assente deficit funzionale nella flesso - estensione del ginocchio con presenza di dolorabilità . Normale funzionalità degli arti superiori .”; ancora, con riferimento alla condizione psichica: “Il soggetto si presenta bene orientato nel tempo , nello spazio e sulla propria persona . Le sue per- cezioni sono lente e precise . L' elaborazione dei concetti è corretta e non presenta imperfezioni . La memoria appare integra”; in sede di esame dell'apparato uro-genitale: “Manovra di negativa bilateralmente . La perizianda Per_3 presenta sindrome nefrosica , glomerulo- nefrite in terapia medica”; con riferimento all'esame dell'apparato nervoso “Equilibrio statico e dinamico nella norma . Nervi cranici in ordine .
Pupille isocoriche ed eucicliche , normoreagenti alla luce , e ad altri stimoli luminosi . Riflessi cutanei nella nor- malità”.
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato, per questa corte, possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito. Questi ha, infatti sottolineato che: “L'esame clinico , i dati rilevati agli atti , e gli accerta- menti eseguiti , ci consentono di affermare che la minore è affetta da : " minore con sindrome nefrosica da glomerulonefrite Persona_1
a lesioni minime , con normofunzionalità renale ed in terapia medica ed in attuale buon compenso ” . A livello dell'apparato osteo - articolare non sono evi- denti segni all'esame radiografico , ed al riscontro clinico si è visto che non procurano limitazioni funziona- li del rachide , sia nei movimenti di flesso – estensio- ne e sia nei movimenti di lateralità . Assume una discreta importanza ai fini di una valuta- zione medico - legale la presenza della sindrome nefro- sica , complicata dalla glomerulonefrite a lesioni minime , in terapia medica , ma in buon compenso terapeutico ed in attuale follow- up . Malattia , la suddetta , comunque da seguire sempre con controlli clinici e strumentali . Da non dimenticare la presenza delle note ansio- se
, anche se facilmente controllabili con opportuna terapia psicologica . Pertanto le infermità riscontrate , considerate nel loro insieme , a determinare un grado d'invalidità nella Pt_3 misura del riconoscimento dell'indennità di frequenza , minore con difficoltà a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della sua età , nei termini previsti dalla Legge 118 / 71 e L. 289 / 90 . E
NON necessitano della indennità di accompagnamento, in quanto la minore E' in grado di compiere , in autonomia , gli atti quotidiani della vita”.
Il CTU, poi, ha concluso escludendo la sussistenza dei requisiti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata ed evidenziando che: “Le infermità obiettivate nella minore Per_4
NON sono riducibili con opportuno trattamento riabili- litativo ed ARRIVANO a
[...] determinare il riconoscimento dell'indennità di frequenza , minore con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età , ai sensi della Legge 289 / 90 e L. 118 / 71 . NON neces- sitano dell'indennità di accompagnamento , in quanto , la minore E' in grado di compiere
, autonomamente , gli atti quotidiani della vita . Si conferma il giudizio invalidante della
Commissione Invalidi Civili nella seduta del 22-11-2023 . Il predetto Giudizio invalidante è da
Rivedere a tre anni dalla visita CTU – Maggio 2027”.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente della patologia rara dedotta, principalmente di quelle inerenti l'omessa valutazione delle certificazioni mediche recenti attestanti le continue recidive della sindrome nefrosica da glomerulonefrite. Invero, la condizione patologica della minore è stata integralmente presa in carico dal consulente nominato nel corso degli esami peritali nonché oggetto di specifica valutazione circa l'evoluzione della patologia tanto al tempo della visita della commissione medica quanto al momento della valutazione della certificazione del CP_1
22.03.2024.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio. Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare. D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
Si riferisce, inoltre, che il consulente nominato, in risposta alle osservazione alla bozza peritale nel procedimento ATP, già rispondeva alle doglianze ripresentate nel ricorso depositato in opposizione chiarendo che: “L'Avvocato di parte ricorrente , Dr. , chiede al Persona_5 sottoscritto , con note , Dr. CTU nominato , un'integrazione peritale con Persona_2
valutazione di tutta la documentazione sanitaria presente in atti , e la valutazione di alcune patologie non valutate nella loro gravità ( glomerulonefrite in terapia farmacolo- gica continuativa ) . Alla luce delle predette richieste si precisa quanto segue : 1) il sottoscritto CTU
Dr. per le patologie suddette e riconosciute , ha stabilito un'invalidità nella Persona_2 misura del riconoscimento dell'indennità di frequenza , indennizzabile nei termini previsti dalla legge . Il sottoscritto Dr. per le suddette patologie , ritiene di averle Persona_2
correttamente inquadrate per la loro effettiva incidenza quotidiana , ma soprattutto di avere valutato esattamente il quadro clinico con la relativa funzionalità organica nel suo complesso .
Infatti l'Avvocato di parte ricorrente non contesta le patologie riconosciute , ma lamenta la non considerazione della gravità della patologia renale , che non sarebbe stata , dal sottoscritto CTU
, valutata correttamente . Nella CTU vengono citate n°2 consulenze Pediatriche presso DA
OB ( la prima del 10-01-2024 e la seconda del 03-02-2024 ) , e da entrambe si evidenzia la buona condizione clinica della paziente con remissione della proteinuria , paziente in buon equilibrio che viene affidato ai genitori e con prossima visita programmata in DH per il 22-03-
2024 . Dalla predetta visita non si evincono peggioramenti della situazione clinica , che rimane stazionaria e sotto controllo medico . La terapia infusiva praticata con IT , che viene somministrato anche alla visita precedente del 02-03-2024 , senza nessuna complicanza , ha il solo scopo di ridurre le recidive della sindrome nefrosica . Infatti , la minore viene dimessa in buone condizioni cliniche . Pertanto , alla luce delle predette considerazioni tecniche , NON si rivede il Giudizio invalidante e si conferma che la Minore , viene Persona_1 riconosciuta un'invalidità civile nella misura dell'indennità di frequenza L. 118/71 e l. 289/90 . indennizzabile nei termini previsti dalla legge . Inoltre viene considerato soggetto portatore di handicap, Art. 3 , comma 3 , con la connotazione di gravità , di cui alla Legge 104 / 92 . Il predetto riconoscimento è da rivedere a tre ( 3 ) anni dalla visita CTU – Maggio 2027”.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario. Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n.
4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa
l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 2731/2025; cfr. anche Cass. 37126/2022, 11908/2021 e
1806/2015) secondo cui “Occorre ricordare che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e della correlata richiesta di nuova consulenza tecnica tesa a vagliare i documenti sanitari prodotti, la parte ha il preciso onere di allegare e dimostrare l'esistenza degli aggravamenti delle malattie
e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass.21151/10). Nel caso di specie tale specifico onere di allegazione non risulta assolto. Il ricorso si limita a riportare il contenuto della documentazione medica prodotta, senza specificare in quale modo dalla stessa emergerebbe, rispetto a quanto già valutato dal consulente, un aggravamento del quadro patologico tale per cui il Tribunale, nel rendere la motivazione di irrilevanza della documentazione ai fini dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., abbia effettivamente violato tale norma. La consulenza, per come riportata in sentenza, già dava atto che vi erano patologie di "tireopatia" e "osteopenia", valutate di modesto interesse clinico e scarsa rilevanza medico-legale. Le certificazioni mediche riportate in ricorso si riferiscono nella gran parte a tali patologie, ma, al di là del profilo meramente assertivo espresso dal motivo, non emerge che quanto riportato nei sopravvenuti certificati medici attesti realmente un aggravamento del quadro morbigeno rispetto a quello valutato dal consulente tecnico.”.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
37646/2022) “che, di contro, inammissibile, si rivela il secondo motivo, ammettendo ancora una volta gli stessi ricorrenti, cui, come sopra rilevato, era stato riconosciuto l'esercizio del diritto di difesa, di non aver precisato in causa, oltre che l'avvenuto deposito della documentazione a loro dire attestante il successivo aggravamento, l'effettiva rilevanza a tali fini della predetta documentazione”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Acquaviva Coppola
Federica definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1957/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che la minore non ha il requisito Persona_1 sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con conferma dell'accertamento della Commissione Invalidi Civili avvenuto in data 22.11.2023;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Così deciso il 24/04/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Acquaviva Coppola Federica