Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento è determinante la sede effettiva dell'impresa sociale, costituita dal centro di direzione e di organizzazione dell'impresa stessa, che va identificata in via presuntiva, fino a prova contraria, con la sede legale, quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni. Detta presunzione, in caso di spostamento della sede sociale, è applicabile con riferimento all'ubicazione precedente non a quella successiva se il cambiamento sia sospetto perché temporalmente prossima alla domanda di apertura del procedimento concorsuale e ricadente in epoca in cui sia incorso o imminente la crisi economica dell'impresa e difetti la prova di un corrispondente reale trasferimento delle attività di impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4578 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dott. Aldo Vessia Presidente
" Ugo Vitrone Consigliere
" Mario Rosario Morelli "
" Giulio Graziadei rel. "
" Giuseppe Maria Berruti "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla richiesta d'ufficio di REGOLAMENTO DI COMPETENZA avanzata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 21 novembre 1996/18 marzo 1997, in relazione al fallimento della S.r.l. Smee Corporation;
n. 837/97
sentito il relatore cons. Dott. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Stefano Schirò, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La Corte, considerato:
-che il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza del 12 gennaio 1996, si è dichiarato incompetente sulla domanda di fallimento della S.r.l. Smee Corporation, ritenendo la relativa istanza devoluta al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel cui circondario si trovava la sede legale della Società medesima prima del trasferimento in Ariano Irpino deliberato dall'assemblea dei soci il 26 gennaio 1994;
-che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sul rilievo che la Smee aveva cessato ogni attività nel proprio territorio in concomitanza di detta delibera, si è ritenuto a sua volta incompetente, e, con "sentenza" del 21 novembre 1996/18 marzo 1997, ha sollevato conflitto ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.;
-che il Procuratore generale ha concluso nei termini dinanzi riportati;
-che la sede effettiva dell'impresa sociale, determinante per l'individuazione del tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento (art. 9 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267), è costituita dal centro di direzione ed organizzazione dell'impresa stessa, e va identificata, in via presuntiva, fino a prova contraria, con la sede legale, quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni;
-che, in caso di spostamento della sede legale, la presunzione è applicabile con riferimento all'ubicazione precedente, non a quella successiva, se il cambiamento sia "sospetto", perché temporalmente prossimo alla domanda di apertura del procedimento concorsuale e ricadente in epoca in cui sia in corso od imminente la crisi economica, e inoltre difetti la prova di un corrispondente e reale trasferimento di quelle attività d'impresa, atteso che, in queste evenienze, la diversa collocazione del centro direttivo è carente dei suoi presupposti naturali, connessi alla fisiologica evoluzione della gestione imprenditoriale, e si presenta meramente formale, se non fittiziamente preordinata ad incidere sulla competenza (v., "ex pluribus", Cass. n. 3332 del 10 aprile 1996 e n. 151 del 10 gennaio 1996);
-che la fattispecie è riconducibile nell'ipotesi da ultimo delineata, dato che la variazione della sede legale è stata deliberata pochi mesi prima dell'istanza di fallimento, quando era già in atto il dissesto della Smee, che non sussistono elementi evidenziatori del suo carattere effettivo, e che anzi emergono dati di segno opposto dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza (ove si evidenzia che l'attività d'impresa dismessa nella precedente sede non è stata ripresa nell'ambito del Comune di Ariano Irpino);
-che, pertanto, l'indicata presunzione deve operare rispetto alla sede legale iniziale, come osservato dal Procuratore generale, con la conseguenziale affermazione della competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
-che non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale in assenza d'attività difensiva di parti private;
P.Q.M.
-dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999