Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4578
CASS
Sentenza 7 maggio 1999

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Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento è determinante la sede effettiva dell'impresa sociale, costituita dal centro di direzione e di organizzazione dell'impresa stessa, che va identificata in via presuntiva, fino a prova contraria, con la sede legale, quale luogo istituzionalmente destinato alle indicate funzioni. Detta presunzione, in caso di spostamento della sede sociale, è applicabile con riferimento all'ubicazione precedente non a quella successiva se il cambiamento sia sospetto perché temporalmente prossima alla domanda di apertura del procedimento concorsuale e ricadente in epoca in cui sia incorso o imminente la crisi economica dell'impresa e difetti la prova di un corrispondente reale trasferimento delle attività di impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4578
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4578
    Data del deposito : 7 maggio 1999

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