Articolo 13 della Legge 26 giugno 1990, n. 162
Articolo 12Articolo 14
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11 luglio 1990
Art. 13. 1. L' articolo 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e' sostituito dal seguente:

"Titolo VIII - DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE

Capo I - Disposizioni penali

Art. 70 - (Attivita' illecite). - 1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle, I, II, III, e IV previste dall'articolo 12. E' altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.
2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto".
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell' art. 12 della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990