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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/07/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 27.11.2023 al n. 6272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Feliciello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Casalnuovo di Napoli (NA) al Corso Umberto I n. 334;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Bellucci C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli (NA) alla Via Cilea n. 145;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 07.07.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Pomigliano D'Arco il 25.06.2022 – atto n. 36 Parte 2 Serie A
[...] dell'anno 2022 del Comune di Pomigliano D'Arco) dalla cui unione nasceva la figlia il Per_1
22.03.2023.
Il Tribunale di Nola con sentenza n. 973/2025 emessa il 25.03.2025 pronunciava la separazione personale tra i coniugi e con ordinanza avente medesima data rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Le parti, con istanza congiunta del 21.05.2025, previa richiesta di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, depositavano gli accordi tra le stesse addivenuti.
Con note depositate per l'udienza del 07.07.2025 le parti chiedevano omologarsi tali condizioni.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, avendo codesto Tribunale già provveduto circa lo status con sentenza n. 973/2025 emessa il 25.03.2025, si procede in questa sede ad esaminare le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Orbene, per quanto concerne tali conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1 madre,
2. disciplina il diritto di visita del padre con le seguenti modalità: il padre terrà con sé la minore il martedì e il giovedì dalle 17:30 alle 19:30 ed il mercoledì preleverà la Per_1 minore a scuola o in eventuale campo estivo all'uscita per riportarla dalla madre.
Per quanto concerne i fine settimana, essi saranno alternati tra il padre e la madre. Pertanto quando sarà il week end del padre, lo stesso preleverà la minore alle ore 10:00 del sabato per poi riaccompagnarla dalla madre alle ore 19:00 della domenica.
Per quanto concerne il compleanno e l'onomastico del Sig. la minore lo Controparte_1 trascorrerà con il padre dalle ore 10:00 del mattino alle ore 20:00 se tali ricorrenze cadono nel week end o nei giorni festivi, mentre se tali ricorrenze cadono nei giorni feriali dall'uscita dalla scuola o eventuale campo estivo sino alle ore 20:00; si specifica che il Sig.
è attualmente residente in [...], ma nei week CP_1 end in cui sta con la figlia è domiciliato presso la residenza dei genitori sita in
Sant'Anastasia Via Canesca 105 dove la piccola ha sempre dormito. Per_1
Il Sig. si impegna a comunicare eventuali cambi di residenza alla sig.ra Controparte_1
e a comunicare dove dorme la piccola qualora dovesse essere Parte_1 Per_1 spostata la residenza dallo stesso.
Per quanto concerne il compleanno e l'onomastico della Sig.ra la minore Parte_1 trascorrerà tali ricorrenze con la madre anche se cadono in giorni in cui la minore dovrebbe stare con il padre, secondo lo stesso principio applicato per il padre;
se il compleanno e l'onomastico della Sig.ra cade “nel week end del padre” i genitori di volta Parte_1 in volta decideranno se spostare il week end e viceversa stesso discorso vale per quanto riguarda l'onomastico ed il compleanno del padre quando cade “nel week end della madre”.
La festa del papà la trascorrerà con il padre, dalle ore 10:00 del mattino alle ore Per_1
20:00 se cade nel week end o nei giorni festivi, mentre se cade nei giorni feriali dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20:00.
La festa della mamma la trascorrerà con la madre anche se giorno spettante al padre. Per_1
Per quanto concerne il compleanno della minore, la piccola lo trascorrerà un anno Per_1 con la madre ed un anno con il padre ad anni alterni fermo restando che entrambi i genitori potranno partecipare alla festa della figlia eventualmente organizzata - di comune accordo tra i genitori - in un locale.
L'onomastico della minore seguirà lo stesso criterio previsto per il compleanno della minore, quindi ad anni alterni.
Per quanto riguarda le vacanze Natalizie un anno la minore trascorrerà: con la madre il 24,
25 ,26 dicembre con il padre il 31 dicembre, 1 gennaio, 2 gennaio (fino alle 10 di mattina) e
6 gennaio questo ad anni alterni.
Pasqua e Lunedì in Albis la minore li trascorrerà con la madre un anno e l'anno successivo con il padre;
quando la minore trascorrerà con la madre il periodo Pasquale trascorrerà con il padre l'eventuale “ponte” del 25 Aprile o 1° Maggio e viceversa.
In ordine, invece, alle vacanze estive, la piccola trascorrerà 15 giorni con il padre Per_1 anche non consecutivi (tra i mesi di luglio ed agosto) da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
Si precisa che le parti qualora durante le vacanze - Natalizie, Pasquali, estive, invernali ed eventuali periodi di chiusura della scuola in generale - dovessero decidere di portare la minore con sé in vacanza in un luogo diverso dalla propria abitazione dovranno comunicare all'altro genitore - entro 3 giorni prima della partenza - tutti gli spostamenti ed indicare precisamente l'indirizzo dell'eventuale hotel /residence o appartamento ove alloggiano con la minore.
3. pone in capo al sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento della figlia minore entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 500,00
(cinquecento,00) importo da rivalutarsi - a partire dal gennaio 2030 - annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 70% delle spese straordinarie per la minore individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola;
4. prende atto dell'accordo tra le parti per cui la sig.ra continuerà a percepire Parte_1
l'assegno unico al 100% rendendosi disponibile a fornire tutti i dati necessari per ottenere l'ISEE al fine di consentire al sig. di ottenere il bonus nido ed altri eventuali bonus CP_1 in favore della figlia minore;
5. rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1 madre,
b) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
c) pone in capo al sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento della figlia minore entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 500,00
(cinquecento,00) importo da rivalutarsi - a partire dal gennaio 2030 - annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 70% delle spese straordinarie per la minore individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola;
d) prende atto dell'accordo tra le parti per cui la sig.ra continuerà a percepire Parte_1
l'assegno unico al 100% rendendosi disponibile a fornire tutti i dati necessari per ottenere l'ISEE al fine di consentire al sig. di ottenere il bonus nido ed altri eventuali bonus CP_1 in favore della figlia minore;
e) rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 27.11.2023 al n. 6272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Feliciello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Casalnuovo di Napoli (NA) al Corso Umberto I n. 334;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Bellucci C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli (NA) alla Via Cilea n. 145;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 07.07.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la separazione giudiziale tra e Parte_1 CP_1
(matrimonio celebrato in Pomigliano D'Arco il 25.06.2022 – atto n. 36 Parte 2 Serie A
[...] dell'anno 2022 del Comune di Pomigliano D'Arco) dalla cui unione nasceva la figlia il Per_1
22.03.2023.
Il Tribunale di Nola con sentenza n. 973/2025 emessa il 25.03.2025 pronunciava la separazione personale tra i coniugi e con ordinanza avente medesima data rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
Le parti, con istanza congiunta del 21.05.2025, previa richiesta di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, depositavano gli accordi tra le stesse addivenuti.
Con note depositate per l'udienza del 07.07.2025 le parti chiedevano omologarsi tali condizioni.
A questo punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, avendo codesto Tribunale già provveduto circa lo status con sentenza n. 973/2025 emessa il 25.03.2025, si procede in questa sede ad esaminare le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Orbene, per quanto concerne tali conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1. affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1 madre,
2. disciplina il diritto di visita del padre con le seguenti modalità: il padre terrà con sé la minore il martedì e il giovedì dalle 17:30 alle 19:30 ed il mercoledì preleverà la Per_1 minore a scuola o in eventuale campo estivo all'uscita per riportarla dalla madre.
Per quanto concerne i fine settimana, essi saranno alternati tra il padre e la madre. Pertanto quando sarà il week end del padre, lo stesso preleverà la minore alle ore 10:00 del sabato per poi riaccompagnarla dalla madre alle ore 19:00 della domenica.
Per quanto concerne il compleanno e l'onomastico del Sig. la minore lo Controparte_1 trascorrerà con il padre dalle ore 10:00 del mattino alle ore 20:00 se tali ricorrenze cadono nel week end o nei giorni festivi, mentre se tali ricorrenze cadono nei giorni feriali dall'uscita dalla scuola o eventuale campo estivo sino alle ore 20:00; si specifica che il Sig.
è attualmente residente in [...], ma nei week CP_1 end in cui sta con la figlia è domiciliato presso la residenza dei genitori sita in
Sant'Anastasia Via Canesca 105 dove la piccola ha sempre dormito. Per_1
Il Sig. si impegna a comunicare eventuali cambi di residenza alla sig.ra Controparte_1
e a comunicare dove dorme la piccola qualora dovesse essere Parte_1 Per_1 spostata la residenza dallo stesso.
Per quanto concerne il compleanno e l'onomastico della Sig.ra la minore Parte_1 trascorrerà tali ricorrenze con la madre anche se cadono in giorni in cui la minore dovrebbe stare con il padre, secondo lo stesso principio applicato per il padre;
se il compleanno e l'onomastico della Sig.ra cade “nel week end del padre” i genitori di volta Parte_1 in volta decideranno se spostare il week end e viceversa stesso discorso vale per quanto riguarda l'onomastico ed il compleanno del padre quando cade “nel week end della madre”.
La festa del papà la trascorrerà con il padre, dalle ore 10:00 del mattino alle ore Per_1
20:00 se cade nel week end o nei giorni festivi, mentre se cade nei giorni feriali dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20:00.
La festa della mamma la trascorrerà con la madre anche se giorno spettante al padre. Per_1
Per quanto concerne il compleanno della minore, la piccola lo trascorrerà un anno Per_1 con la madre ed un anno con il padre ad anni alterni fermo restando che entrambi i genitori potranno partecipare alla festa della figlia eventualmente organizzata - di comune accordo tra i genitori - in un locale.
L'onomastico della minore seguirà lo stesso criterio previsto per il compleanno della minore, quindi ad anni alterni.
Per quanto riguarda le vacanze Natalizie un anno la minore trascorrerà: con la madre il 24,
25 ,26 dicembre con il padre il 31 dicembre, 1 gennaio, 2 gennaio (fino alle 10 di mattina) e
6 gennaio questo ad anni alterni.
Pasqua e Lunedì in Albis la minore li trascorrerà con la madre un anno e l'anno successivo con il padre;
quando la minore trascorrerà con la madre il periodo Pasquale trascorrerà con il padre l'eventuale “ponte” del 25 Aprile o 1° Maggio e viceversa.
In ordine, invece, alle vacanze estive, la piccola trascorrerà 15 giorni con il padre Per_1 anche non consecutivi (tra i mesi di luglio ed agosto) da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
Si precisa che le parti qualora durante le vacanze - Natalizie, Pasquali, estive, invernali ed eventuali periodi di chiusura della scuola in generale - dovessero decidere di portare la minore con sé in vacanza in un luogo diverso dalla propria abitazione dovranno comunicare all'altro genitore - entro 3 giorni prima della partenza - tutti gli spostamenti ed indicare precisamente l'indirizzo dell'eventuale hotel /residence o appartamento ove alloggiano con la minore.
3. pone in capo al sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento della figlia minore entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 500,00
(cinquecento,00) importo da rivalutarsi - a partire dal gennaio 2030 - annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 70% delle spese straordinarie per la minore individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola;
4. prende atto dell'accordo tra le parti per cui la sig.ra continuerà a percepire Parte_1
l'assegno unico al 100% rendendosi disponibile a fornire tutti i dati necessari per ottenere l'ISEE al fine di consentire al sig. di ottenere il bonus nido ed altri eventuali bonus CP_1 in favore della figlia minore;
5. rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1 madre,
b) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
c) pone in capo al sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento della figlia minore entro il 5 di ogni mese la somma pari ad euro 500,00
(cinquecento,00) importo da rivalutarsi - a partire dal gennaio 2030 - annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 70% delle spese straordinarie per la minore individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola;
d) prende atto dell'accordo tra le parti per cui la sig.ra continuerà a percepire Parte_1
l'assegno unico al 100% rendendosi disponibile a fornire tutti i dati necessari per ottenere l'ISEE al fine di consentire al sig. di ottenere il bonus nido ed altri eventuali bonus CP_1 in favore della figlia minore;
e) rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)