Articolo 2 della Legge 24 luglio 1930, n. 1278
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 ottobre 1930
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Versione
25 settembre 1934
Art. 2.

Chiunque in qualsiasi modo agevola l'emigrazione di un cittadino in contravvenzione alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini dell'autorita' competente e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 1000 a 5000. ((1))

La reclusione non e' inferiore a tre mesi e la multa a L. 2000:

1° se il colpevole abbia agito per motivi di lucro;

2° se il fatto si riferisca a donne, od a minori.

Se il reato sia commesso da cinque o piu' persone associate la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da L. 3000 a 6000.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall' articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278 , e' concessa amnistia."
Entrata in vigore il 25 settembre 1934
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