Art. 5.
Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa per le opere e forniture di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 2 per l'importo complessivo di lire 650 miliardi si provvedera' con operazioni di credito.
A tal fine l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui, in relazione alle effettive necessita', fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 650 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato a concedere i mutui suddetti.
Per il finanziamento della spesa per la costruzione degli alloggi di servizio di cui al punto 3 dello stesso articolo 2 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 180 miliardi, da somministrarsi nelle misure previste per ciascun anno dal precedente articolo 3.
Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui, anche con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sara' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione.
Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle anticipazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti.
Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa per le opere e forniture di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 2 per l'importo complessivo di lire 650 miliardi si provvedera' con operazioni di credito.
A tal fine l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui, in relazione alle effettive necessita', fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 650 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato a concedere i mutui suddetti.
Per il finanziamento della spesa per la costruzione degli alloggi di servizio di cui al punto 3 dello stesso articolo 2 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni sino all'ammontare di lire 180 miliardi, da somministrarsi nelle misure previste per ciascun anno dal precedente articolo 3.
Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui, anche con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.
I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sara' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione.
Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle anticipazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti.