Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 17782/2019.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 17782/2019 R.G. avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Anna Portagnuolo,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 3797/2021 pubblicata il 26.10.2021 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e l'escussione di una sola testimone. È stato
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altresì deferito interrogatorio formale al convenuto, il quale non si è presentato all'udienza del 05.12.2022.
I.2.- Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. con termine sino al 27.01.2025, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: ha reiterato le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo del 18.12.2019;
b) parte convenuta: contumace;
c) P.M. (con nota del 28.01.2025): ha chiesto la definizione della causa rimettendosi alla decisione del Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti costituite a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Parte attrice ha depositato comparsa conclusionale.
II.- Le domande avanzate da parte attrice devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, occorre prendere atto della sentenza non definitiva 3797/2021 del 26.10.2021 con la quale questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III.- La domanda di addebito della separazione spiegata da parte attrice è meritevole di accoglimento.
Parte attrice ha dedotto tra le altre cose l'ingiustificato allontanamento del marito dalla casa familiare avvenuto nel maggio 2018.
Tale circostanza può ritenersi sufficientemente provata in ragione della mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale sul punto che,, ex art. 232 c.p.c., può considerarsi alla stregua di una ammissione avendo riguardo al comportamento processuale di totale disinteresse del medesimo nonché alla pronuncia penale a suo carico comminata dal Tribunale di Bari per allontanamento dalla casa familiare e persistente omissione di contribuzione in favore di moglie e figli nei confronti dei quali ha fatto mancare i
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mezzi di sussistenza (cfr. deposito telematico del
16.04.2025).
In mancanza di giustificazione contraria, l'abbandono della casa familiare integra una violazione di doveri familiari idonea a fondare l'addebito della separazione.
IV.- La domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della moglie è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione reddituale in atti emerge che l'attrice
(58 anni) gode di un reddito esiguo, pressocché nullo, derivante – per sua stessa dichiarazione – dalla attività di domestica e lavapiatti. È emerso peraltro che ella si è occupata dell'accudimento dei figli per circa trent'anni. La
ha dedotto di essersi sempre presa cura della famiglia a Pt_1 discapito delle proprie aspirazioni in quanto il marito ha sempre lavorato al nord e anche all'estero, trascorrendo lunghi periodi lontano da casa. Detta circostanza è stata peraltro confermata dalla teste escussa che ha dichiarato che il lavorava come carpentiere a Bolzano, pur non CP_1 sapendo riferire circa la retribuzione dallo stesso percepita.
Secondo la ricostruzione di parte attrice il marito percepisce un reddito mensile di circa € 3.000,00/4.000,00, circostanza questa incontestata dal momento che il convenuto – chiamato a rendere interrogatorio formale sul punto – non si è presentato all'udienza. E, sebbene la mancata risposta non equivalga ad una confessione, la stessa può tuttavia assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Pertanto, il Collegio reputa congruo confermare quanto stabilito in sede presidenziale ponendo a carico del marito l'obbligo di versare alla coniuge un assegno mensile di €
400,00 a titolo di contribuzione al di lei mantenimento.
V.- La domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento dei figli, e maggiorenni ma Per_1 Per_2 non economicamente autonomi, deve essere rigettata.
Invero, l'attrice non ha dato atto del percorso di studi eventualmente in essere né di qualsivoglia motivazione a sostegno dell'asserito perdurare dello stato di non
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autosufficienza economica di e che, ad oggi, Per_1 Per_2 hanno raggiunto rispettivamente l'età di 33 e di 30 anni.
In particolare, va osservato che l'attuale età dei figli giustifica la revoca della contribuzione al mantenimento: tanto in ossequio al principio di autoresponsabilità secondo cui il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo, dimostri, con conseguente onere probatorio a carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità consona alle proprie ambizioni.
Il figlio beneficiario dell'assegno perequativo periodico non può, quindi, abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Alla luce del criterio anagrafico di per sé assorbente, va disposta l'elisione degli assegni attualmente in essere a titolo di concorso paterno al mantenimento ordinario dei ridetti figli.
VI.- In conseguenza del venir meno dell'obbligo di contribuzione dei figli, il godimento della casa familiare deve seguire il relativo titolo giuridico. Pertanto, deve anche essere revocata l'assegnazione della casa familiare già disposta in via provvisoria.
VII.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto contumace che è tenuto alla rifusione.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
(così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
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A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 17782/2019 introdotto con ricorso del
18.12.2019 da nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa ogni altra questione e preso atto della
[...] propria sentenza non definitiva n. 3797/2021 del 26.10.2021, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione è addebitata a CP_1
;
[...]
2) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 continuare a versare in favore di entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (oltre aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI a far data da aprile 2020) a titolo di contributo al di lei mantenimento;
3) DISPONE la revoca dell'obbligo già disposto a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e;
Per_1 Per_2
4) DISPONE la revoca dell'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore di;
Parte_1
5) CONDANNA alla rifusione di spese e Controparte_1 compensi di giudizio che si liquidano in 5.331,20 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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