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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3662/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE Parte_1 C.F._1
LEOGRANDE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. GIUSEPPE PIACENTE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Con citazione del 15.3.2024 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo tribunale, la Parte_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_2
per non aver perfezionato e attivato la polizza di copertura prevista per il caso di morte di
[...]
parte mutuataria (sig. , ai sensi dell'art. 4 bis del contratto di mutuo Persona_1
ipotecario del 18/12/2009 n. 06/129/40160, a rogito nel Notaio rep. n. 34980 racc. Persona_2
n. 16937, in favore dei mutuatari sig. (oggi defunto) e sig.ra Persona_1
anche in qualità di erede del de cuius sig. nonché per tutte le ragioni in Parte_1 Persona_1
fatto ed in diritto dedotte nel presente atto;
nonché la condotta illecita dell'istituto di credito che ha
taciuto la mancata stipula della polizza assicurativa, nonostante ne avesse fatto sottoscrivere il
relativo modulo, pretendendo perfino, annualmente, il pagamento del premio, nonché per tutti i fatti e
le ragioni dedotte nel presente atto;
2) per l'effetto condannare la al Controparte_2 CP_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, conseguenti all'inadempimento
contrattuale ed alla condotta illecita descritta in atti, tanto a mente degli artt. 1218 e 1223 c.c., per la
perdita subita e per il mancato guadagno (cc.dd danno emergente e lucro cessante ) quanto ai sensi
dell'art. 2049 c.c. e comunque a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e
subendi, conseguenti ai fatti descritti in atto, da quantificarsi quanto meno nella somma di €
55.000,00, o in quell'altra somma maggio re o minore da quantificarsi in corso di causa, anche a
mezzo di disponenda CTU, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria;
3) si chiede altresì di condannare la alla Controparte_2
ripetizione di tutti i premi annui versati sino ad oggi dalla sig.ra a titolo di rata a Parte_1
copertura dell'assicurazione in relazione al rapporto di mutuo/finanziamento descritto in atti;
pagina 2 di 4 4) per l'effetto condannare la alla Controparte_2
rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.
Con comparsa del 9.5.2024 si è costituita la convenuta, contestando la fondatezza della domanda, della quale ha invocato il rigetto, con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
All'esito della formulazione di proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., accettata dalle parti, l'attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda e la convenuta ha accettato la rinuncia, entrambe chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il procedimento è stato pertanto riservato per la decisione all'udienza del 27.3.2025, celebrata in presenza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che hanno rinunciato ai termini dell'art.190 c.p.c.
----------------
Va osservato in diritto che la rinuncia all'azione formulata dall'attrice - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge - preclude ogni attività giurisdizionale, indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attrice (Cass. n. 2268/1999; id n.33761/2019).
Pertanto, la rinuncia in esame determina la cessazione della materia del contendere (Cass. n.
18255/2004).
In ragione dell'ampio mandato difensivo conferito dall'attrice al suo difensore, comprensivo del potere pieno di transazione, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra l'attrice e la convenuta, atteso che la mancata istruzione del giudizio osta alla valutazione della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del
15.3.2024, da nei confronti della , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la convenuta
Bari, 28.3.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3662/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE Parte_1 C.F._1
LEOGRANDE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. GIUSEPPE PIACENTE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Con citazione del 15.3.2024 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo tribunale, la Parte_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_2
per non aver perfezionato e attivato la polizza di copertura prevista per il caso di morte di
[...]
parte mutuataria (sig. , ai sensi dell'art. 4 bis del contratto di mutuo Persona_1
ipotecario del 18/12/2009 n. 06/129/40160, a rogito nel Notaio rep. n. 34980 racc. Persona_2
n. 16937, in favore dei mutuatari sig. (oggi defunto) e sig.ra Persona_1
anche in qualità di erede del de cuius sig. nonché per tutte le ragioni in Parte_1 Persona_1
fatto ed in diritto dedotte nel presente atto;
nonché la condotta illecita dell'istituto di credito che ha
taciuto la mancata stipula della polizza assicurativa, nonostante ne avesse fatto sottoscrivere il
relativo modulo, pretendendo perfino, annualmente, il pagamento del premio, nonché per tutti i fatti e
le ragioni dedotte nel presente atto;
2) per l'effetto condannare la al Controparte_2 CP_2
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, conseguenti all'inadempimento
contrattuale ed alla condotta illecita descritta in atti, tanto a mente degli artt. 1218 e 1223 c.c., per la
perdita subita e per il mancato guadagno (cc.dd danno emergente e lucro cessante ) quanto ai sensi
dell'art. 2049 c.c. e comunque a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e
subendi, conseguenti ai fatti descritti in atto, da quantificarsi quanto meno nella somma di €
55.000,00, o in quell'altra somma maggio re o minore da quantificarsi in corso di causa, anche a
mezzo di disponenda CTU, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria;
3) si chiede altresì di condannare la alla Controparte_2
ripetizione di tutti i premi annui versati sino ad oggi dalla sig.ra a titolo di rata a Parte_1
copertura dell'assicurazione in relazione al rapporto di mutuo/finanziamento descritto in atti;
pagina 2 di 4 4) per l'effetto condannare la alla Controparte_2
rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.
Con comparsa del 9.5.2024 si è costituita la convenuta, contestando la fondatezza della domanda, della quale ha invocato il rigetto, con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
All'esito della formulazione di proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c., accettata dalle parti, l'attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda e la convenuta ha accettato la rinuncia, entrambe chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il procedimento è stato pertanto riservato per la decisione all'udienza del 27.3.2025, celebrata in presenza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che hanno rinunciato ai termini dell'art.190 c.p.c.
----------------
Va osservato in diritto che la rinuncia all'azione formulata dall'attrice - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge - preclude ogni attività giurisdizionale, indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attrice (Cass. n. 2268/1999; id n.33761/2019).
Pertanto, la rinuncia in esame determina la cessazione della materia del contendere (Cass. n.
18255/2004).
In ragione dell'ampio mandato difensivo conferito dall'attrice al suo difensore, comprensivo del potere pieno di transazione, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra l'attrice e la convenuta, atteso che la mancata istruzione del giudizio osta alla valutazione della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del
15.3.2024, da nei confronti della , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e la convenuta
Bari, 28.3.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
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