Decreto cautelare 24 gennaio 2026
Decreto cautelare 30 gennaio 2026
Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 05/03/2026, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00726/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2026, proposto da
Ortofrutticola Quartarone s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dell'Arte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pachino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale n. 1 del 13.01.2026 adottata dal Responsabile del Settore VIII “Entrate-SUAP” del Comune di Pachino (SR), avente per oggetto la chiusura del mercato ortofrutticolo comunale in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 118 dell’11.12.2025;
- della medesima deliberazione di Giunta comunale n. 118 dell’11.12.2025;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 27888 del 13.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. FR IC e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ordinanza dirigenziale n. 1 del 13.01.2026 il Responsabile del Settore VIII “Entrate-SUAP” del Comune di Pachino (SR), a seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 118 dell’11.12.2025 – avente ad oggetto la “ Chiusura del mercato ortofrutticola comunale per esigenze di sicurezza, riqualificazione della struttura e riorganizzazione dei servizi ” –, ha disposto la chiusura del mercato ortofrutticolo comunale sito in C.da. Pianetti, in quanto:
(i) quest’ultimo “... versa da tempo in condizioni di degrado strutturale e ambientale, con impianti e strutture non conformi alle norme di sicurezza vigenti ”;
(ii) è stata rilevata “... la necessità di procedere (…) per il ripristino delle ordinarie condizioni strutturali e funzionali a tutela del decoro urbano e del patrimonio comunale nell’esclusivo interesse pubblico ”;
(iii) si è resa necessaria la “... disattivazione di tutte le attività attualmente presenti all’interno della struttura (...)”, per le “... indifferibili esigenze di ripristino della legalità e delle condizioni di sicurezza della struttura, contrasto e repressione degli abusi, allo scopo di procedere alla riqualificazione dell’area da rendere funzionale alla voluta riorganizzazione dei servizi ”.
2. Con ricorso notificato in data 23.01.2026 e depositato in pari data la società “Ortofrutticola Quartarone s.r.l.”, quale titolare della concessione in uso dei box-posteggio n. 4 e 5 presso il predetto mercato ortofrutticolo, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, anche in via monocratica: 1) la sopra richiamata ordinanza dirigenziale n. 1 del 13.01.2026, avente per oggetto la chiusura del mercato ortofrutticolo comunale in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 118 dell’11.12.2025; 2) la medesima deliberazione di Giunta comunale n. 118 dell’11.12.2025; 3) ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 27888 del 13.11.2025.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e contraddittorietà; carenza di potere; difetto di motivazione Legge 241/90; violazione del principio costituzionale di proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione art. 41 Costituzione libertà dell’iniziativa privata ; 2) Violazione di legge; art. 5 della concessione in uso box mercato ortofrutticolo; violazione di legge in relazione alla chiusura dell’avvio del procedimento amministrativo di cui alla nota prot. n. 27888 del 13.11.2025; eccesso di potere per contraddittorietà e difetto d’istruttoria e motivazione ; 3) Violazione di legge; art. 1 e 35 della Costituzione; art. 7 Legge 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del regolamento .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta che dalla lettura dei verbali del Comando di Polizia municipale, da cui accertamenti è scaturita l’adozione dell’ordinanza dirigenziale qui gravata – ossia i verbali prot. n. 3211 dell’1.02.2024, prot. n. 12168 del 14.05.2024, prot. n. 26428 del 29.10.2025 e prot. n. 28256 del 18.11.2025 –, non emergerebbero ragioni tali da giustificare l’adozione di tale atto, il quale, non costituendo una tipica ordinanza contingibile e urgente, rappresenterebbe un provvedimento urgente e immediatamente esecutivo che non trova corrispondenza giuridica nelle norme del D.lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.).
Tenuto conto, in particolare, che talune violazioni accertate dai competenti organi comunali risalgono al 2024, secondo la prospettazione della ricorrente l’Amministrazione locale avrebbe potuto adottare, per tempo, gli atti amministrativi idonei a ripristinare le singole situazioni di illegalità, piuttosto che disporre l’intera chiusura del mercato ortofrutticolo, frustrando la libertà di iniziativa privata di tutti gli operatori economici ivi legittimamente operanti.
2.2. Con la seconda doglianza la parte contesta la contraddittorietà dell’ordinanza dirigenziale impugnata, la quale sarebbe stata adottata con effetti immediati sebbene la deliberazione della Giunta comunale posta alla sua base abbia subordinato la chiusura del mercato alla definizione dei procedimenti di revoca delle singole concessioni.
Il Comune, pertanto, avrebbe adottato la predetta ordinanza dirigenziale con efficacia immediata prima di disporre la revoca delle concessioni, ivi compresa quella della società ricorrente.
2.3. Con la terza e ultima censura la parte deduce che l’ordinanza dirigenziale impugnata sia stata emanata senza la previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, non ricorrendo le fattispecie di urgenza suscettibili di giustificarne una sua deroga.
Si aggiunge, altresì, che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca n. 27888 del 13.11.2025 – attinente al separato procedimento avente ad oggetto la revoca della concessione di cui era titolare, al momento della proposizione dell’odierno ricorso, la società ricorrente – non costituirebbe, in ogni caso, un legittimo presupposto dell’ordinanza dirigenziale qui impugnata, anche perché non richiamata nella stessa ordinanza.
3. Con decreto n. 26 del 24.01.2026 il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, e, con successivo decreto n. 36 del 30.01.2026, ne ha confermato gli effetti a seguito di istanza di modifica proposta dalla stessa parte ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
4. Il Comune di Pachino, Amministrazione intimata, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 25.02.2026 il Presidente ha dato avviso alla parte presente della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che nulla ha osservato, come da verbale. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
6. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è da ritenersi infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
7. Il primo motivo risulta infondato.
7.1. L’ordinanza dirigenziale n. 1 del 13.01.2026 è stata adottata dal Responsabile del Settore VIII “Entrate-SUAP” del Comune di Pachino – a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 118 dell’11.12.2025 – nell’esercizio dei propri ordinari poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che l’art. 107, comma 1, del T.U.E.L. riconosce ai dirigenti, tra i quali deve farsi rientrare anche il potere di autotutela esecutiva possessoria sui beni di proprietà pubblica, di cui costituisce una manifestazione l’attività di sgombero di proprietà comunali (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 5 febbraio 2024, n. 1132).
Ne consegue, pertanto, che la predetta ordinanza dirigenziale – che è altro rispetto alle ordinanze contingibili e urgenti che sono suscettibili di essere adottate dal Sindaco al ricorrere dei relativi presupposti di urgenza di cui all’art. 50 e 54 T.U.E.L. – rientra tra gli atti gestori che, pacificamente, sono da collocarsi all’interno del perimetro di azione dei dirigenti, i quali, non assumendo i connotati di provvedimenti atipici privi di corrispondenza nelle disposizioni del T.U.E.L. (come invece prospettato da chi ricorre in giudizio), rappresentano, piuttosto, una naturale propagazione delle funzioni che l’art. 107 del predetto Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali riconosce agli stessi dirigenti.
Nel caso di specie, peraltro, l’ordinanza dirigenziale che qui si contesta, oltre a costituire un atto “tipico” e, quindi, legittimamente adottato dal Responsabile del Settore VIII “Entrate-SUAP” del Comune di Pachino nell’esercizio dei propri poteri di gestione, non può essere inteso quale un “ atto abnorme ” (come lo qualifica la parte ricorrente), per tempistica e contenuti.
Deve evidenziarsi, invero, che la suddetta ordinanza – con cui è stata disposta la “... chiusura del Mercato Ortofrutticolo Generale sito in Contrada Pianetti di Pachino (SR) e la cessazione di qualsiasi attività al suo interno (...)” nonché lo “... sgombero integrale dei locali occupati da qualsiasi genere di derrate, beni, oggetti, mezzi, materiali vari e quant’altro non appartenente agli immobili medesimi ” – è stata adottata in “ conformità e coerenza alle direttive di indirizzo formulato nel dispositivo (...)” della richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 118 dell’11.12.2025, la quale è stata emanata sulla base dei seguenti, e plurimi, presupposti:
- in quanto si “... intende procedere alla revisione organizzativa dei servizi e dell’utilizzo stesso della struttura, al fine di poter disporre delle risorse patrimoniali da destinare ai servizi pubblici al momento ritenuti di maggiore impatto sulle finanze dell’ente, oltre che di prioritario rilievo strategico ai fini degli obiettivi programmatici di indirizzo ”;
- sulla scorta delle “... attività di accertamento e verifica attuate dall’ente, in parte evidenziate nei rapporti del Comando Polizia Municipale del 01.02.2024 prot. n. 3211, del 14.05.2024 prot. n. 12168, del 29.10.2025 prot. n. 26428 e del 18.11.2025 prot. n. 28256, [fascicolo Allegato “A”], oltre all’abbandono ed all’inutilizzo di gran parte della struttura, persistono situazioni di illegalità diffusa, di utilizzo improprio, difforme e abusivo delle varie strutture, di commercio e manipolazione di prodotti in assenza di autorizzazione, di unità immobiliari abusivamente occupate ad uso abitativo, di deposito incontrollato di mezzi e materiali, di carenze strutturali e manutentive che generano degrado generalizzato per il decoro urbano, oltre che pericolo per l’incolumità pubblica ”, da cui si è evinto, in particolare, che “ le attività di mercato risultano attualmente condotte in spregio di normativa e difformità del regolamento locale, che dovrebbe disciplinarne la corretta conduzione ”, precisandosi che “ nonostante le iniziative ed i reiterati solleciti dei competenti uffici, accompagnate anche da proposte di piani di rientro personalizzati per il saldo agevolato delle insolvenze e la regolarizzazione amministrativa delle numerose posizioni anomale, finalizzate al ripristino della legalità e del regolare andamento delle attività, persistono, ad oggi, le condizioni di fatto sopra riscontrate ”;
- in presenza della “ persistenza dello stato di dissesto finanziario dell’ente”, tale da rendere “...imprescindibile l’attuazione di tutti gli interventi sostenibili, necessari al perseguimento degli obiettivi di riequilibrio finanziario e risanamento delle finanze, per conseguire i quali, il potenziamento delle capacità di recupero coattivo, sinergico al taglio degli sprechi, costituiscono elementi fondamentali ”.
La deliberazione, inoltre, specifica che:
- « le rilevate carenze organizzative, strutturali, nonché di sicurezza dell’intera area mercatale, sono di rilevanza tale, da non consentire il regolare svolgimento delle attività preordinate alla destinazione d’uso della struttura medesima ;
- l’effettiva attività di mercato è di fatto, estremamente ridotta, per cui gran parte della struttura risulta inutilizzata e quindi economicamente improduttiva, tanto da renderne non più sostenibile, economicamente, il mantenimento in essere;
- dai riscontri della situazione corrente, è da ritenersi cautelativa la revoca immediata delle concessioni in essere e la contestuale cessazione di tutte le attività, mediante chiusura della struttura, al fine di procedere, previe opportune valutazioni in ordine ai dovuti interventi per il ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e funzionalità, quali presupposti essenziali per la riorganizzazione dei servizi, non escludendo una possibile destinazione diversa dell’intera area ad usi ritenuti maggiormente produttivi e proficui per la comunità;
- è urgente e prioritario per l’A.C. disporre di un’area adeguata ed in posizione idonea all’approntamento del servizio “Isola Ecologica”, utile per il conferimento, la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati, da parte dell’utenza, attesa l’inadeguatezza dell’attuale sede, ubicata nel centro abitato ed in prossimità di plessi scolastici, uffici pubblici e attività produttive ad alta affluenza di pubblico ».
Sulla scorta di tali rilievi, il predetto organo comunale di indirizzo politico conclude affermando che:
- “... le finalità esecutive sono rivolte alla disattivazione di tutte le attività attualmente presenti all’interno della struttura del mercato ortofrutticolo comunale, per le indifferibili esigenze di ripristino della legalità e delle condizioni di sicurezza della struttura, contrasto e repressione degli abusi, allo scopo di procedere alla riqualificazione dell’area da rendere funzionale alla voluta riorganizzazione dei servizi ”;
- “... le attività di riqualificazione riguardano esclusivamente l’intera struttura immobiliare di proprietà comunale adibita a mercato ortofrutticolo generale e annesse pertinenze, nella quale insistono condizioni di criticità particolari che necessitano di immediato intervento ”;
- sussiste “... la necessità di operare in conformità alle direttive di indirizzo formulate nel dispositivo della presente, per il ripristino delle ordinarie condizioni strutturali e funzionali, a tutela del decoro urbano e del patrimonio comunale, nell’esclusivo interesse pubblico ”.
Pur senza condizionare direttamente la “gestione” della vicenda sotto il profilo amministrativo – la quale, secondo quanto previsto dal citato art. 107 del T.U.E.L., compete unicamente ai dirigenti –, tale deliberazione costituisce manifestazione di un potere di indirizzo politico che può orientare l’esercizio delle funzioni amministrative in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3274; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 22 dicembre 2025, n. 2203).
Il Responsabile del Settore VIII “Entrate” - Ufficio SUAP del Comune di Pachino, conseguentemente, ha esercitato il proprio potere amministrativo di gestione:
(i) da un lato, traendo fondamento dal riscontro delle numerose condizioni di criticità accertate nei locali del mercato ortofrutticolo dalla Polizia municipale, che lo hanno indotto a un intervento immediato di chiusura e sospensione delle relative attività ivi svolte;
(ii) dall’altro, correlando l’adozione dell’ordinanza di chiusura all’esigenza di disporre dell’area al fine di riorganizzare, presso la stessa, il servizio “Isola Ecologica”, alla luce dell’inadeguatezza della sua attuale sede, ubicata nel centro abitato ed in prossimità di plessi scolastici, uffici pubblici e attività produttive ad alta affluenza di pubblico, come si legge espressamente nell’atto gravato, ove si fa richiamo allo “... scopo di procedere alla riqualificazione dell’area da rendere funzionale alla voluta riorganizzazione dei servizi ”.
Gli atti qui contestati dalla parte ricorrente (l’ordinanza dirigenziale e la deliberazione della Giunta comunale sono entrambe impugnate mediante l’odierno ricorso, sebbene le censure si concentrino solo sul contenuto dell’ordinanza) hanno, quindi, natura di provvedimenti plurimotivati, i quali costituiscono atti che recano un dispositivo sorretto non già da una sola motivazione, ma da plurime, tra loro indipendenti, ragioni fattuali-giuridiche.
È necessario, ai fini della suddetta qualificazione, che i capi della motivazione costituiscano componenti autonome dell’apparato che ricostruisce le ragioni fattuali-giuridiche sottese al provvedimento, assumendo le vesti di vere e proprie motivazioni parallele, ciascuna dotata di una propria autosufficienza e capace, da sola, di sorreggere il dispositivo secondo i canoni di cui all’art. 3 della L. 241/1990.
In presenza di un atto amministrativo che abbia una tale strutturazione, a fronte dell’impugnazione processuale volta a censurarne le singole argomentazioni giuridiche è sufficiente che un solo capo dell’apparato argomentativo declinato dall’amministrazione sia immune da censure per impedire l’annullamento dell’atto per via giurisdizionale.
Infatti, se è vero che il provvedimento plurimotivato si regge su autonome motivazioni tra loro autonome e ciascuna di per sé sufficiente a fondare il dispositivo, il venir meno dell’una (o di più di una) non comprometterà la stabilità delle altre (o dell’unica «sufficiente» che residua), garantendo quindi la sopravvivenza del provvedimento nel suo complesso considerato.
A fronte di un gravame che evidenzi la presunta illegittimità di tutti i capi della motivazione dell’atto avversato, il giudice amministrativo potrà fermarsi all’esame di una singola censura, ove dal suo scrutinio scaturisca il riconoscimento della legittimità di quello specifico capo motivazionale, risultando ininfluente, sotto il profilo dell’utilità della propria pronuncia e dell’interesse coltivato nel ricorso dal privato, esaminare le doglianze relative agli altri capi della motivazione del provvedimento, rilevato che dalla loro fondatezza non discenderebbe comunque, in ogni caso, la caducazione dell’atto.
Tale condotta processuale tenuta dall’organo giudicante è certamente coerente con il decalogo enucleato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi, secondo cui la tecnica dell’assorbimento è spendibile, tra gli altri, nei casi in cui sussistano evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale o ove siano evincibili ragioni di economia processuale, che tuttavia non ledano l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica. Tale assorbimento, in ottica sostanziale, si traduce in un riconoscimento del difetto d’interesse alla decisione della specifica questione, in quanto comunque insufficiente a mutare l’esito del giudizio.
Ebbene, la parte ricorrente asserisce che le criticità riscontrate nei locali del mercato ortofrutticolo non fossero tali da giustificare il ricorso all’adozione degli atti impugnati, nulla osservando, invece, in ordine alla correlata e ulteriore motivazione che sorregge sia la determinazione dirigenziale che la deliberazione della Giunta comunale n. 118/2025 , ossia l’esigenza di procedere a una riqualificazione dell’area per la correlata ricollocazione del servizio “Isola ecologica”.
Quanto alle predette criticità riscontrate nei locali del mercato – su cui la parte ricorrente concentra unicamente le proprie censure –, dai verbali di sopralluogo e accertamento concernenti l’attività di verifica svolta nei luoghi dal Comando di Polizia municipale di Pachino emerge, in effetti, che:
- tali locali risultavano caratterizzati, già a inizio del 2024, da “... condizioni di degrado generale con presenza di veicoli e mezzi presumibilmente in disuso ” e dalla presenza di “... residui di materiali da imballaggio e rifiuti solidi vari accantonati in ordine sparso in tutto il piazzale interno ”; l’attività di mercato veniva ritenuta “... pressoché nulla ”, venendo rilevata la “... chiusura di gran parte dei box, di cui solo 6 su 19 posteggi, riscontrati presenziati da personale ”; un locale risultava “... di fatto occupato in uso abitativo, per dichiarazione spontanea del sedicente custode (...)”, e, quindi, in difformità alla sua destinazione d’uso (cfr. verbale di sopralluogo n. 3211/2024 dell’1.02.2024);
- nei box n. 4 e 5, oggetto di concessione in favore della società “Ortofrutticola Quartarone s.r.l.”, veniva riscontrata la presenza di sei operai “... intenti alla lavorazione del pomodoro ” (cfr. verbale di sopralluogo n. 26428/2025 del 29.10.2025);
- a distanza di quasi due anni dal primo sopralluogo: 1) sul lato sud, cinque box su sei erano chiusi, mentre “... uno aperto con nulla all’interno ”, tutti con pensilina esterna “... visibilmente deteriorata rappresentando un probabile pericolo per la pubblica incolumità ”; 2) sul lato est, sui cui insistono cinque box, due erano chiusi, con un deterioramento della pensilina di tutti i box e “... la presenza di evidenti macchie di umido dovute ad infiltrazioni ”; 3) sul lato nord, in tutti i box le relative pensiline presentavano le medesime problematiche; 4) sul lato ovest era riscontrata “... la presenza di cataste di pedane, di cassette e di bins e di n° 2 serbatoi in amianto abbandonati e alcuni mezzi parcheggiati non riconducibili agli operatori di mercato ”, oltre alla presenza di “.. un autocarro parcheggiato anch’esso non riconducibile agli operatori di mercato ” (cfr. verbale di sopralluogo n. 28256/2025 del 18.11.2025).
Le suddette numerose criticità, le quali sono state rilevate dall’Ente comunale ad esito di più sopralluoghi, eseguiti peraltro all’interno di un arco temporale piuttosto lungo (circa due anni), giustificano, già da soli, l’atto gestorio assunto dal Responsabile del Settore VIII “Entrate” - Ufficio SUAP, sussistendo una piena rispondenza tra quanto accertato nei luoghi e la determinazione amministrativa di procedere alla chiusura del mercato ortofrutticolo, la quale è stata preceduta, come si legge nella deliberazione della Giunta comunale, da “... iniziative ed i reiterati solleciti dei competenti uffici, accompagnate anche da proposte di piani di rientro personalizzati per il saldo agevolato delle insolvenze e la regolarizzazione amministrativa delle numerose posizioni anomale, finalizzate al ripristino della legalità e del regolare andamento delle attività (...) ”, evidenza, questa, non contestata da chi ricorre in giudizio.
I segmenti motivazionali con i quali la decisione di chiudere il mercato viene correlata alle irregolarità e violazioni riscontrate nei locali comunali ad esso adibiti e alla necessità di ripristino della legalità, pertanto, non risultano censurabili, ad avviso di quest’organo giudicante, né sotto il profilo della loro asserita abnormità, né per quanto concerne il loro contenuto.
La peculiare natura di atto plurimotivato degli atti avversati – in assenza di una specifica contestazione rivolta dalla parte ricorrente avverso l’ulteriore capo della motivazione dell’ordinanza dirigenziale, la quale, lo si ribadisce, è stata adottata anche “... allo scopo di procedere alla riqualificazione dell’area da rendere funzionale alla voluta riorganizzazione dei servizi ”, come, del resto, si legge anche nella deliberazione della Giunta comunale n. 118/2025, ove viene rilevata l’urgenza di «... disporre di un’area adeguata ed in posizione idonea all’approntamento del servizio “Isola Ecologica”, utile per il conferimento, la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati, da parte dell’utenza, attesa l’inadeguatezza dell’attuale sede, ubicata nel centro abitato ed in prossimità di plessi scolastici, uffici pubblici e attività produttive ad alta affluenza di pubblico » – ne garantirebbe, in ogni caso, la relativa sopravvivenza nel loro complesso, atteso che le eventuali ragioni di fondatezza di quanto dedotto dalla ricorrente mediante il presente motivo in trattazione non comprometterebbero, comunque, la stabilità dell’ulteriore capo della motivazione che residua, non oggetto di censura.
8. Il secondo motivo di ricorso è privo di pregio.
8.1. È da escludere che vi sia contraddittorietà tra quanto stabilito nella deliberazione di Giunta comunale n. 118/2025 – da cui non discende un vincolo specifico rispetto al potere amministrativo esercitato in seguito dal dirigente comunale – e il contenuto della determinazione amministrativa assunta, in seguito, mediante ordinanza dirigenziale n. 1/2026.
La Giunta comunale, nello specifico, facendo propria la proposta dello stesso Responsabile del Settore VIII “Entrate” - Ufficio SUAP, il quale ha adottato poi la successiva ordinanza dirigenziale, ha disposto che “ la chiusura [del mercato ortofrutticolo] avrà effetto una volta definiti i procedimenti di revoca avviati, riguardanti le autorizzazioni in corso di validità, salvo proroghe che verranno tempestivamente comunicate” .
Mediante l’ordinanza dirigenziale n. 1/2026 è stata disposta “ la sospensione delle attività ” e la “ chiusura della struttura ”.
Ebbene, senza entrare in “conflitto” con quanto deliberato dalla Giunta, il dirigente procedente ha disposto, attuando il proprio potere amministrativo di gestione, la “sospensione” di ogni attività all’interno del mercato, ordinandone contestualmente la chiusura, la cui efficacia, sebbene non se ne faccia espressa menzione, è da correlarsi alla definizione dei procedimenti di revoca “... riguardanti le autorizzazioni in corso di validità ”, come viene previsto nella deliberazione n. 118/2025.
I due atti, invero, sono da leggersi congiuntamente nel rispetto delle diverse competenze in capo agli organi da cui promanano e, tenuto conto che mediante l’ordinanza dirigenziale il dirigente responsabile, nell’esercizio autonomo delle proprie funzioni, ha ritenuto di far proprio il primo atto adottato dall’organo di indirizzo politico, a cui, peraltro, fa espresso rinvio, quanto ivi deliberato deve intendersi richiamato anche nella successiva manifestazione di potere dirigenziale.
La mancata espressa menzione, all’interno della predetta ordinanza dirigenziale, della “condizione di efficacia” della chiusura del mercato riportata nell’atto a monte – conseguentemente – non rende censurabile, per contraddittorietà, l’atto amministrativo in contestazione.
9. Il terzo e ultimo motivo di ricorso non è parimenti suscettibile di essere favorevolmente apprezzato dal Collegio.
9.1. Secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, della L. 241/1990, è possibile derogare all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ove “... sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ”.
Nell’ordinanza impugnata si legge che la determinazione amministrativa che qui si contesta sia stata adottata “... per le indifferibili esigenze di ripristino della legalità e delle condizioni di sicurezza della struttura, contrasto e repressine degli abusi, allo scopo di procedere alla riqualificazione dell’area da rendere funzionale alla voluta riorganizzazione dei servizi ”.
Tali “indifferibili esigenze”, le quali, come già osservato dal Collegio, trovano effettivamente rispondenza negli accertamenti sui luoghi operati dagli organi di Polizia municipale, consentono di ritenere integrata, nella vicenda in esame, una delle fattispecie di urgenza qualificata suscettibili di derogare all’obbligo di comunicazione dell’avvio procedimentale.
Sotto diverso profilo, si rammenta, inoltre, che l’art. 21- octies , comma 2, prima parte, della L. 241 del 1990 stabilisce che “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
L’ordinanza dirigenziale con la quale è stata disposta la chiusura del mercato ortofrutticolo e il correlato sgombero dei locali occupati, come già sopra appurato dal Collegio, è stata adottata sulla scorta di plurime motivazioni che risultano tali da far ritenere che il privato destinatario del suddetto provvedimento, laddove raggiunto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, non avrebbe potuto apportare, nella sedes procedimentale, alcun apporto significativamente utile a determinare un differente contenuto dispositivo dell’atto qui gravato.
Peraltro, i provvedimenti di autotutela esecutiva, quali sono da intendersi gli atti mediante cui viene disposto lo sgombero dei locali comunali da parte dei privati, proprio perché aventi per presupposto una situazione di illegittimità o abusività e, quindi, contra ius , possono essere emanati senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento e senza instaurare alcun contraddittorio con l'interessato.
Non vi è ragione di ritenere, in ultimo, che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della propria concessione inviata alla ricorrente tramite prot. n. 27888 del 13.11.2025 potesse, se del caso, avere valenza surrogatoria della comunicazione di avvio del presente procedimento, né che l’Amministrazione abbia inteso attribuirvi tale rilievo.
Trattasi, invero, di due procedimenti che, pur presentando evidenti profili di connessione funzionale, seguono due binari distinti; il dirigente responsabile, correttamente, non ha fatto alcuna menzione di tale predetto atto di avvio procedimentale, che alcun valore “suppletivo” avrebbe potuto assumere nella procedura ora in esame ove quest’ultima fosse risultata da sottoporre indefettibilmente alla regola procedimentale della comunicazione del suo avvio.
10. Il ricorso, in definitiva, in quanto infondato deve essere respinto.
11. Nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
FR IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR IC | AU TO |
IL SEGRETARIO