Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02336/2025REG.PROV.COLL.
N. 06282/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6282 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS- in qualità di Amministratore di Sostegno del signor -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Olindo Paolo Preziosi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’Amministrazione l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora-OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del signor -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento del Decreto della Difesa n. 2294/N notificato il 13 luglio 2018, con il quale veniva respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità subite da -OMISSIS- come dipendenti da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo.
2. Il signor -OMISSIS-, caporal maggiore scelto dell’Esercito Italiano, fu coinvolto in un grave incidente all’interno della caserma Pisacane a Livorno andando a sbattere con un motociclo su un cancello.
La Commissione Medica Ospedaliera ha per un verso confermato l’infermità in termini di “Esiti di cranio plastica destra autologa con evacuazione di idroma sotto durale in pregresso politrauma con stato di coma” e, per altro verso, ha qualificato la menomazione ai fini dell’equo indennizzo ascrivendola alla tabella A categoria 1.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha espresso parere negativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità, in quanto, le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione configurano l’ipotesi di grave imprudenza (casco non indossato), interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso sottolineando che non vi era alcun difetto di motivazione o travisamento del fatto poiché l’imprudenza non è consistita solamente nel non aver indossato il casco ma anche nell’aver camminato a velocità sostenuta all’interno della caserma senza incidenza di cause accidentali. Non vi è contraddizione tra il giudizio del Comitato e quello della Commissione Medica Ospedaliera stante la diversa finalità dei due giudizi.
4. L’appello è affidato a cinque motivi.
4.1. Il primo denuncia la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 poiché nel caso di specie l’omissione non è soltanto un vizio formale non rilevante ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/1990 poiché l’essere conoscenza del preavviso di diniego avrebbe consentito la produzione di documentazione utile a modificare l’orientamento dell’Amministrazione.
4.2. Il secondo motivo lamenta la tardività del provvedimento rispetto al termine indicato nell’art. 14 d.P.R. 461/2001.
4.3. Il terzo motivo contesta la validità della motivazione poiché l’uso della moto in un luogo che non era una strada pubblica non comportava il rispetto del codice della strada ed inoltre l’incidente è avvenuto all’interno di una caserma e durante l’orario di servizio con in mezzo che era autorizzato a circolare in caserma.
Il mancato uso del casco può essere fonte di corresponsabilità ma non può portare all’esonero di ogni conseguenza per l’Amministrazione che avrebbe potuto imporre l’uso del casco in caserma. Inoltre non vi è la prova dell’alta velocità al momento dell’incidente.
4.4. Il quarto motivo esplicita che la censura respinta dal primo giudice non voleva evidenziare una diversità di contenuti tra il giudizio del Comitato e quello della Commissione Medica Ospedaliera dal momento che all’appellante è ben chiara la differenza tra le due valutazioni. Lo scopo era quello di evidenziare che l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare sugli elementi non considerati dal Comitato e che avrebbero imposto di non aderire al parere del Comitato stesso.
4.5. Il quinto motivo è una valutazione della richiesta come domanda di accertamento circa la dipendenza da causa di servizio della infermità subita in occasione dell’incidente del 4 ottobre 2016, nonché come pronunzia di condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione dell'equo indennizzo e di ogni altro beneficio, provvidenza ed assistenza previsti dalle norme in materia di causa di servizio.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. La censura di cui al primo motivo è meramente formale perché le pronunce richiamate a sostegno della imprescindibilità del preavviso di rigetto evidenziano la necessità di tale avviso tutte le volte che la parte nei cui confronti è stato omesso avrebbe avuto la possibilità di produrre documentazione che avrebbe potuto condurre ad un esito diverso del procedimento. Nel caso di specie si è fatto un richiamo astratto all’indirizzo giurisprudenziale appena richiamato senza indicare quale sarebbero state le prove da addurre per avere una conclusione diversa dell’istanza.
6.2. Parimenti infondato è il secondo motivo poiché il termine indicato nell’art. 14 d.P.R. 461/2001 è meramente ordinatorio e certamente il suo decorso (seppur in teoria foriero di possibili danni risarcibili in capo al destinatario, il che tuttavia non è stato lamentato in questo processo né, per quel che risulta al Collegio in altri processi) non priva l’Amministrazione del potere di provvedere né, ex se considerato, vizia il provvedimento finale) .
6.3. La circostanza che la circolazione di un mezzo di locomozione non avvenga su strada pubblica non consente di applicare il codice della strada, ma non prova le regole di prudenza che in esso sono contenute del loro valore quanto all’efficacia che hanno nell’evitare incidenti e la cui inosservanza, se non determina l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della Strada, costituisce un elemento rilevante nel valutare a chi attribuire la responsabilità di un incidente e delle sue conseguenze lesive.
Peraltro oltre a non indossar il casco, il militare procedeva a velocità sostenuta in relazione al piazzale interno di una caserma come risulta dagli accertamenti svolti e dai danni materiali dal momento che una porta di ferro e parte della muratura di recinzione sono state sfondate, esito che non si sarebbe potuto verificare se l’impatto fosse avvenuto a velocità moderata.
6.4. Il quarto motivo non risulta chiaro poiché non è dato riscontrare l’esistenza nella relazione della C.M.O. di elementi che il Comitato non avrebbe considerato e che avrebbero dovuto condurre l’Amministrazione a non far proprio il parere del Comitato di Verifica.
6.5. Il quinto motivo formula una richiesta inammissibile poiché è noto che il riconoscimento di una patologia come dipendente da causa di servizio non costituisce un diritto soggettivo ma un interesse legittimo e in presenza di un interesse legittimo non è ammissibile una domanda di accertamento che costituirebbe una forma di aggiramento del procedimento e di conseguenza anche di una conseguente condanna alle provvidenze che deriverebbero da tale riconoscimento.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazioni appellate le spese della presenta fase di giudizio che liquida in € 2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.