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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
1681/ 2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 03.03.2025
Alle ore 09.33, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il CP_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. TIZIANA LEONETTI in sostituzione dell'avv. Controparte_2
MERAFINA MADDALENA.
È presente per l'avv. MARIA MARINO in sostituzione dell'avv. Controparte_3
COLANGELO ROSA.
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LEONETTI in via preliminare reitera le istanze istruttorie come formulate in atti, in subordine precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. MARINO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 03.03.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 03.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 1681/2023 del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti dall'avv. Controparte_2
Maddalena Merafina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Andria alla Via Enrico De
Nicola n.3/A
-ricorrente-
E
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Rosa
Colangelo presso il quale è elettivamente domiciliata
-resistente
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio alloggio residenziale
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: come precisate a verbale dell'odierna udienza di cui la sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.04.2023, proponeva opposizione avverso il Controparte_2
decreto n. 377/2022 di rilascio di alloggio E.R.P. ubicato in Andria, via Castellana Grotte n.16 pal.B13
int.5, emesso in data 23.12.2022 dall' in persona dell'Amm.re Unico p.t e Controparte_3
notificato il 14.03.2023.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva di occupare la suddetta unità immobiliare da febbraio 2017 unitamente al suo nucleo familiare, di essere invalido civile, coniugato con Per_1
disoccupata e nulla tenente, di avere due figli minori, e di percepire unicamente una
[...]
modesta pensione di invalidità.
2 Con memoria di costituzione e risposta del 27.10.2023 si costituiva chiedendo il rigetto CP_3
della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto di rilascio, rigettate le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale, viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
***
L'opposizione a decreto di rilascio è tempestiva in quanto proposta con ricorso del 13.04.2023 entro trenta giorni dalla notifica avvenuta il 14.03.2023.
L'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento.
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è la formale assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-
locazione ed il ritorno dell'alloggio nella piena disponibilità dell'ente, il quale può procedere,
nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. N. 1035 del 1972, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno sì un titolo preferenziale, e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dalla L.R. Puglia n.10 del 2014, ex art. 13 che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117 Cost.
Nel caso di specie, assegnataria dell'immobile oggetto di causa era deceduta. Persona_2
Dal verbale del 04.07.2022 redatto dalla Polizia municipale del comune di Andria si rileva che;
in data
30.06.2022, durante degli accertamenti, moglie di , occupava Persona_1 Controparte_2
l'immobile oggetto di causa unitamente alla sua prole;
riferiva di essere la nipote della Per_1
legittima assegnataria di occupare l'immobile oggetto di causa insieme al suo nucleo Persona_2
familiare dal febbraio 2017, di avere tutte le utenze a lei intestate e che il marito, , era Controparte_2
disoccupato ed invalido al 75%.
3 Secondo le allegazioni del , dunque, egli occupa l'immobile oggetto di causa sin dal febbraio CP_2
2017.
L'opponente non ha mai formalmente inoltrato all una richiesta di ampliamento Controparte_3
popolazione residente nell'alloggio ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. N.10/2014, né risulta provata la sussistenza, in capo allo stesso, di qualsivoglia titolo legittimante l'occupazione del detto immobile.
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 20 comma I della L.R. n. 10/2014 espressamente esclude da qualsiasi ulteriore assegnazione colui che abbia occupato o ceduto senza titolo l'alloggio di e.r.p.,
pertanto non può essere accertato il diritto di al godimento dell'immobile. Controparte_2
Nè sotto altro ma concorrente profilo, risulta che il abbia richiesto espressamente CP_2
l'assegnazione dell'alloggio popolare in sanatoria, secondo il combinato disposto dei commi II e III del medesimo articolo 20, all'esito del quale, comunque avrebbe dovuto essere emesso un provvedimento formale di assegnazione legittimante la permanenza nell'immobile occupato.
Ad ogni buon conto, per poter ottenere l'assegnazione di un alloggio occupato senza titolo è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 comma III della L.R. 10/2014 e, considerato che secondo le allegazioni del , egli risiede ed occupa unitamente al suo nucleo familiare CP_2
l'alloggio dell' sito in Andria alla Via Castellana Grotte n.16 pal. B13 int. 5 dal Controparte_3
mese di febbraio 2017 difetta il requisito dell'occupazione dell'immobile da almeno tre anni prima della entrata in vigore della L.R. 10/2014;
Consegue che per le ragioni indicate, l'opposizione proposta va rigettata e il decreto di rilascio opposto va integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a suo carico benché ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (Cassazione Civile n.
10053/12).
P.Q.M
4 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1681/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il provvedimento opposto;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione in favore di in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
Trani, 03.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
5
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 03.03.2025
Alle ore 09.33, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene chiamato il CP_1
procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. TIZIANA LEONETTI in sostituzione dell'avv. Controparte_2
MERAFINA MADDALENA.
È presente per l'avv. MARIA MARINO in sostituzione dell'avv. Controparte_3
COLANGELO ROSA.
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LEONETTI in via preliminare reitera le istanze istruttorie come formulate in atti, in subordine precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. MARINO precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'opposizione per le ragioni ampiamente esposte.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 03.03.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 03.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 1681/2023 del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti dall'avv. Controparte_2
Maddalena Merafina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Andria alla Via Enrico De
Nicola n.3/A
-ricorrente-
E
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Rosa
Colangelo presso il quale è elettivamente domiciliata
-resistente
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio alloggio residenziale
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: come precisate a verbale dell'odierna udienza di cui la sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.04.2023, proponeva opposizione avverso il Controparte_2
decreto n. 377/2022 di rilascio di alloggio E.R.P. ubicato in Andria, via Castellana Grotte n.16 pal.B13
int.5, emesso in data 23.12.2022 dall' in persona dell'Amm.re Unico p.t e Controparte_3
notificato il 14.03.2023.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva di occupare la suddetta unità immobiliare da febbraio 2017 unitamente al suo nucleo familiare, di essere invalido civile, coniugato con Per_1
disoccupata e nulla tenente, di avere due figli minori, e di percepire unicamente una
[...]
modesta pensione di invalidità.
2 Con memoria di costituzione e risposta del 27.10.2023 si costituiva chiedendo il rigetto CP_3
della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto di rilascio, rigettate le richieste istruttorie formulate da parte ricorrente, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale, viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
***
L'opposizione a decreto di rilascio è tempestiva in quanto proposta con ricorso del 13.04.2023 entro trenta giorni dalla notifica avvenuta il 14.03.2023.
L'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento.
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è la formale assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-
locazione ed il ritorno dell'alloggio nella piena disponibilità dell'ente, il quale può procedere,
nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. N. 1035 del 1972, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno sì un titolo preferenziale, e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dalla L.R. Puglia n.10 del 2014, ex art. 13 che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117 Cost.
Nel caso di specie, assegnataria dell'immobile oggetto di causa era deceduta. Persona_2
Dal verbale del 04.07.2022 redatto dalla Polizia municipale del comune di Andria si rileva che;
in data
30.06.2022, durante degli accertamenti, moglie di , occupava Persona_1 Controparte_2
l'immobile oggetto di causa unitamente alla sua prole;
riferiva di essere la nipote della Per_1
legittima assegnataria di occupare l'immobile oggetto di causa insieme al suo nucleo Persona_2
familiare dal febbraio 2017, di avere tutte le utenze a lei intestate e che il marito, , era Controparte_2
disoccupato ed invalido al 75%.
3 Secondo le allegazioni del , dunque, egli occupa l'immobile oggetto di causa sin dal febbraio CP_2
2017.
L'opponente non ha mai formalmente inoltrato all una richiesta di ampliamento Controparte_3
popolazione residente nell'alloggio ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. N.10/2014, né risulta provata la sussistenza, in capo allo stesso, di qualsivoglia titolo legittimante l'occupazione del detto immobile.
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 20 comma I della L.R. n. 10/2014 espressamente esclude da qualsiasi ulteriore assegnazione colui che abbia occupato o ceduto senza titolo l'alloggio di e.r.p.,
pertanto non può essere accertato il diritto di al godimento dell'immobile. Controparte_2
Nè sotto altro ma concorrente profilo, risulta che il abbia richiesto espressamente CP_2
l'assegnazione dell'alloggio popolare in sanatoria, secondo il combinato disposto dei commi II e III del medesimo articolo 20, all'esito del quale, comunque avrebbe dovuto essere emesso un provvedimento formale di assegnazione legittimante la permanenza nell'immobile occupato.
Ad ogni buon conto, per poter ottenere l'assegnazione di un alloggio occupato senza titolo è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 20 comma III della L.R. 10/2014 e, considerato che secondo le allegazioni del , egli risiede ed occupa unitamente al suo nucleo familiare CP_2
l'alloggio dell' sito in Andria alla Via Castellana Grotte n.16 pal. B13 int. 5 dal Controparte_3
mese di febbraio 2017 difetta il requisito dell'occupazione dell'immobile da almeno tre anni prima della entrata in vigore della L.R. 10/2014;
Consegue che per le ragioni indicate, l'opposizione proposta va rigettata e il decreto di rilascio opposto va integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a suo carico benché ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (Cassazione Civile n.
10053/12).
P.Q.M
4 Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1681/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il provvedimento opposto;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente alla rifusione in favore di in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
Trani, 03.03.2025
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