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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/09/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 512 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma;
RICORRENTE
E
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(CF: – (CF: P.IVA_2 Controparte_3
, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c. 1, c.p.c., dal dott. Gianluca P.IVA_3
Amantea, funzionario dipendente della stessa amministrazione, domiciliato in Viale CP_3
Verani 7;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di essere dipendente del Parte_1
Contr
a tempo indeterminato dall'1.9.2009, in qualità di “Assistente amministrativo”, e di aver in precedenza svolto servizio pre-ruolo in scuole statali in virtù di una serie di contratti a termine, via via reiterati, dal 30 aprile 1991 al 18 giugno 1991 e, successivamente, dall'anno Contr scolastico 2000/2001, ha convenuto in giudizio il chiedendo di condannare il CP_1
alla ricostruzione della carriera tenendo conto del riconoscimento per intero di tutti gli anni lavorati non di ruolo, nonché del diritto alla progressione stipendiale del personale di ruolo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale con l'anzianità di servizio maturata, oltre al pagamento delle differenze retributive.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto: a) di aver percepito nel periodo di lavoro precario la retribuzione base prevista per il profilo di appartenenza al primo ingresso, senza aver avuto accesso agli incrementi successivi connessi agli scatti di anzianità; b) che all'atto dell'immissione in ruolo, non si è vista riconoscere l'anzianità e gli scatti maturati nel corso delle assunzioni a termine.
Ciò posto, hanno quindi dedotto che la normativa italiana in merito alla ricostruzione della carriera sia, per più motivi, in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla
Corte di giustizia UE), e ritenuto di aver diritto al riconoscimento per intero, anche ai fini economici, di tutti gli anni di servizio non di ruolo.
Con apposita memoria si è costituito il che ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
1. – Innanzitutto occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994, per quanto qui interessa, dispone che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”.
2 Il successivo art. 570, aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
A tal riguardo, occorre subito evidenziare che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole
e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”.
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
2. – Ciò posto, deve essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che pronunciandosi sul punto ha statuito che “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. civ. sez. lav. 28 novembre
2019, n. 31150).
3 In particolare, la Suprema Corte ha innanzitutto precisato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado
punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Per_1
Valenza ed altri, punto 36).
Ciò premesso, ha evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C-619/17, Per_2
5.6.2018, causa C-677/16, , la clausola 4 dell'Accordo Quadro è
[...] Persona_3
stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice europeo, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Suprema
Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass.
n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n.
7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
3. – Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
4 disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_4
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_3
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a
5 C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14
Bertazzi).
4. – I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 20 settembre 2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito Per_5
di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola
4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro
a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte ha rimarcato che “le ragioni valorizzate dalla Corte di
Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma
14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata
“discriminazione alla rovescia””.
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte ha ribadito che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su Per_5
“elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi”
e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nella materia in esame, la Suprema Corte nella pronuncia citata ha ritenuto che la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli emerga dalla stessa disciplina dettata dalle parti collettive, in
6 quanto tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche” (art. 49 CCNL
1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale, la Corte di legittimità ha ritenuto che le ragioni che avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una
“finalità legittima di politica sociale” nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter) (cfr. Cass. civ. sez. lav. 28 novembre 2019, n. 31150, cit. punto 10 della motivazione).
5. – Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, con la conseguenza di dover dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio preruolo effettivamente prestato.
In conclusione, quindi, deve essere affermato il diritto della ricorrente al computo per intero del servizio effettivamente prestato in posizione di preruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico ed economico.
Per effetto dell'omesso riconoscimento per intero del servizio prestato in posizione di pre- ruolo, la ricorrente ha evidentemente ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto spettante.
In merito al quantum delle differenze retributive, possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente in assenza di specifica contestazione.
7 Va dunque affermato il diritto a percepire le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini sopra indicati, per un importo pari ad euro 9.861,92, oltre i ratei di tredicesima mensilità.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento, individuato in base al valore della domanda, tenendo conto dei valori minimi in considerazione della serialità del tipo di contenzioso, esclusa la fase istruttoria stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto di al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai Parte_1
fini economici sia giuridici, del servizio non di ruolo effettivamente prestato prima Contr dell'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente condanna del ad inquadrare la ricorrente nella corretta fascia stipendiale, oltre al pagamento in favore della stessa della somma di euro 9.861,92, oltre ratei di tredicesima mensilità, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n.
724/1994; Contr
- condanna il al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore antistatario, che si liquidano in complessivi euro 2.109,00, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA.
Rieti, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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