Rigetto
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 6644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6644 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06644/2025REG.PROV.COLL.
N. 05778/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5778 del 2022, proposto da Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Perra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Vista la richiesta di passaggio in decisione depositata dalla parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalle determinazioni ministeriali recanti:
- l’esclusione del caporal maggiore capo q.s. -OMISSIS- dal concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di ES dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (provvedimento M_D GMIL REG2020 0287359 del 21.07.2020, notificato al ricorrente in data 23.07.2020);
- la revoca della conseguita nomina a ES (provvedimento M_D GMIL REG2020 035 1930 18.09.2020, notificato in data 18.10.2020).
2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti:
2.1 L’appellato partecipava al concorso interno straordinario (bandito nel dicembre 2018), per titoli ed esami, per il reclutamento di ES dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, risultando idoneo e vincitore; di conseguenza, veniva nominato al grado di ES dell’Esercito.
2.2 In seguito ad alcuni controlli effettuati dall’Amministrazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, risultava che il -OMISSIS-, in data anteriore (20 dicembre 2017) alla presentazione della domanda concorsuale (4 febbraio 2019), era già stato destinatario di un decreto di citazione diretta a giudizio (emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari) per lesioni personali aggravate. Per tale ragione, l’appellato veniva pertanto escluso dal concorso pubblico e veniva anche revocata la nomina a ES.
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il sig. -OMISSIS- ha lamentato:
a) l’illegittimità del provvedimento di esclusione, giacché notificatogli quando ormai la procedura selettiva era già conclusa;
b) la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, del fatto che l’interessato era stato destinatario di un decreto di citazione diretta in giudizio del 20 dicembre 2017 ma, dopo la sua nomina a maresciallo, era intervenuta la sentenza di non doversi procedere per remissione di querela (21 settembre 2020);
c) la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, del fatto che il ricorrente non avesse mai assunto la qualità di imputato e, dunque, il requisito dell’incensuratezza sarebbe stato pienamente integrato.
4. Con la sentenza in epigrafe indicata (Tar Lazio, sez. I-bis, n. -OMISSIS-) il primo giudice ha accolto il ricorso e compensato fra le parti le spese di lite.
5. Ha proposto appello il Ministero della Difesa, affidando il gravame ai motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:
5.1. Error in iudicando , atteso che l’Amministrazione non gode di alcuna discrezionalità rispetto alle cause escludenti: una volta riscontrata l’assenza di un requisito concorsuale, è tenuta a escludere il candidato; i requisiti richiesti dal bando dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande fino all’ammissione del corso di formazione; nel caso di specie, l’azione penale veniva esercitata nel mese di dicembre 2017 e, solo in data 21 settembre 2020, il reato si estingueva in conseguenza dell’avvenuta remissione di querela; ai sensi dell’art. 60 c.p.p., «assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato […] nel decreto di citazione diretta a giudizio”; è irrilevante la successiva estinzione del reato, atteso che in ambito concorsuale vale il principio del tempus regit actum , in forza del quale la legittimità del provvedimento deve valutarsi alla stregua della situazione (di fatto e di diritto) esistente al momento della sua adozione.
6. Si è costituito il sig. -OMISSIS-, riproponendo ritualmente i motivi assorbiti in prime cure e insistendo sul rigetto dell’appello proposto dal Ministero della Difesa, con vittoria di spese.
7. In data 11.7.2025 la difesa appellata ha depositato note difensive unitamente alla richiesta di passaggio in decisione della controversia senza discussione orale.
8. Sulle difese e conclusioni in atti la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 15 luglio 2025, previo avviso alle parti della necessità di valutazione officiosa della tempestività delle note d'udienza dell'appellato.
9. L’appello è infondato.
10. Preliminarmente occorre dichiarare inutilizzabili le note difensive depositate in data 11.7.2025, in quanto, all’evidenza, tardive.
11. In punto di fatto è opportuno precisare che, nella fase dei controlli successivi all’espletamento della procedura concorsuale in questione, è emerso che l’interessato, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, fosse destinatario di un decreto di citazione diretta in giudizio del 20 dicembre 2017 per addebito che, successivamente, ha dato luogo a sentenza di non doversi procedere per remissione di querela (pronunciata in data 21 settembre 2020 dal Tribunale di Cagliari).
11.1. Com’è noto, l’art. 635 comma 1 lett. g) del d. Lvo n. 66 del 2020 (c.o.m.) prevede, tra i requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate, quello di « non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ». Tale requisito dev’essere posseduto « dalla data indicata dal bando e sino a quella dell’effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell’inizio del relativo corso di formazione … », ai sensi dell’art. 638 comma 1 del c.o.m.. In altri termini, il requisito d’incensuratezza e di mancanza di imputazioni deve sussistere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda fino all’ammissione al corso di formazione.
11.2. L’art. 2 comma 1 lett. e) del Bando di Concorso di specie (adottato con Decreto n. 31/1D del 14.12.2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa del 20 dicembre 2018, Dispensa n. 35) prevedeva, tra i “Requisiti generali di partecipazione”, “ e) non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; ”
11.3. A seguito della emissione del decreto di citazione diretta in giudizio del 20 dicembre 2017 (per il reato previsto e punito dagli artt. 582 e 585 c.p. “ perché, colpendo TZ MA PA con un bastone, cagionava a questa una lesione personale guaribile in tre giorni. In Santadi il 30 ottobre 2016 ”) il -OMISSIS- ha indubbiamente assunto, ex art 60 c.p.p. la qualità di imputato “ in procedimenti penali per delitti non colposi ”.
11.4. Non vi è dunque dubbio in relazione alla ricorrenza, nella specie, della predetta causa di esclusione contemplata dal bando, tale da comportare l’astratta integrazione della fattispecie escludente in questione.
11.5. Tuttavia, risponde del pari al vero il fatto che, con la richiamata sentenza n. 1577 del 21.9.2020, il Tribunale penale di Cagliari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del -OMISSIS- perché il reato era estinto per remissione di querela (previa esclusione dell’aggravante contestata di cui all'art. 585 c.p. e ritenuto ricompreso il fatto nella sola fattispecie delittuosa di cui all'art. 582 c.p.); per giunta, nella motivazione della richiamata sentenza il giudice penale, dopo aver ricondotto la vicenda ad una lite tra parenti, ha evidenziato come in sede dibattimentale la persona offesa abbia persino escluso la volontarietà delle lesioni subite, atteso che “… il colpo ricevuto sul braccio… poteva ritenersi del tutto fortuito ” e che “… il colpo ricevuto dalla TZ sul braccio destro, sia stato invece del tutto casuale ”. Argomenti, questi ultimi, che inducono questo Collegio a dubitare financo della correttezza della qualificazione della condotta di specie quale dolosa piuttosto che meramente colposa.
Ma comunque, il dato oggettivo è che l’odierno appellato è stato prontamente prosciolto dal reato (non colposo) a lui ascritto, e ciò costituisce un profilo fattuale e giuridico neppure menzionato nel provvedimento che ha disposto la revoca del grado di maresciallo.
12. Alle considerazioni predette va anche aggiunto che la procedura concorsuale di specie, pacificamente, interessa soggetto già precedentemente arruolato nelle forze armate (con il grado di caporale maggiore capo, qui aspirante al grado di maresciallo).
13. La giurisprudenza, occupandosi di problematiche similari, ha avuto occasione di affermare che, se, per un verso, l’ammissione alla rafferma biennale (dei VFP) non integra una fattispecie di immissione in servizio permanente ma rientra piuttosto nel concetto di “ reclutamento ”, con conseguente applicazione del sopra citato art. 635 c.o.m. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 8076/2020 e n. 652/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), per altro verso il passaggio al “ servizio permanente ” può farsi ragionevolmente rientrare nell’omogeneo, ma diverso, concetto di “ immissione nel ruolo ”, con conseguente non applicabilità delle ipotesi “ automatiche ” di esclusione previste dall’art. 635, comma 1, lett. g), COM. (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 giugno 2022 n.4939; n. 1375/2022; n. 1372/2022; n. 8576/2021 e le ulteriori pronunce ivi richiamate), in quanto “ per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell'accertamento (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5012 del2018; Cons. Stato, IV, n. 2284 del 2018; Cons. Stato, IV, n. 2753 del 2016; Cons. Stato, IV, n. 4495 del 2014) ”; si veda, in termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 652/2019.; sul punto cfr. anche, della stessa sezione, n. 7229/2019).
14. Questa Sezione (cfr. Cons. Stato, II, n. 2772 del 2024), inoltre, ha ulteriormente ribadito tali ultimi orientamenti anche in merito alla previsione escludente di cui all’art. 635, comma 1, lett. g), c.o.m. (che, come accennato, include tra i requisiti generali per il “reclutamento” nelle Forze armate il " non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionatamente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi "), sottolineando comunque l’esigenza, in relazione a coloro che già ricoprono lo status di militare arruolato, di ritenere non applicabili le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari ostacolare la prosecuzione di un rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell'accertamento .
Nella specie, l’automatismo attuato dall’amministrazione ha vanificato il principio di cui all’art. 27, comma 2, della Costituzione, tramutandolo in una presunzione di colpevolezza in grado d’incidere definitivamente sull’accesso ad un diverso ruolo militare nei confronti di soggetto già incardinato stabilmente nell’organizzazione militare.
La corretta soluzione della vicenda è dunque immanente nei principi generali dell’ordinamento, sicché, essendo il requisito escludente, sia sul piano strutturale che sul piano funzionale, sottoposto – in ossequio ai richiamati principi generali immanenti nell’ordinamento giuridico, dotati di forza espansiva in ogni suo ambito – a condizione risolutiva, l’intervenuta definitiva assoluzione dell’odierno appellante, alla stregua delle consuete regole sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato avveramento della condizione, elide in radice la funzione protettiva della clausola in esame, in assenza d’una diversa e più specifica scelta del legislatore in ordine al termine massimo della sua vigenza e di una differente graduazione delle sue modalità estintive.
15. Ne deriva che è illegittima l’automatica esclusione del candidato di specie, senza riserve e con carattere di definitività, mentre la norma di protezione dal rischio di far progredire in carriera soggetti carenti del requisito dell’incensuratezza va attuata in coerenza con i principi costituzionali già innanzi richiamati e, in particolare, della presunzione di non colpevolezza e del buon andamento dell’amministrazione, di cui agli articoli 27,comma 2, e 97, comma 2, della Costituzione, nonché conformemente ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, oltre che ai principi espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
16. Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto, e la sentenza di prime cure confermata con le precisazioni di cui alla parte motiva.
17. Sussistono valide ragioni, in considerazione della peculiarità della vicenda e delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, per compensare le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
MA Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.