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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6651 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]di Parte_1
Stabia, in Via Annunziatella, n. 59/A C.F.: , rapp.to e difeso, CodiceFiscale_1 giusta mandato in calce al ricorso, dagli avv. Giuseppe Ruocco C.F.:
e Cristiano De Rosa C.F.: , unitamente ai C.F._2 C.F._3 quali elettivamente domicilia, in Castellammare di Stabia, alla Via Pietro Carrese n. 3
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato dipendente dell' (cfr. busta paga doc. 1), con la Controparte_1 qualifica di “Coadiutore Amministrativo” (Cat. B5), e di aver svolto, a far data dal mese di gennaio 2015 e fino al mese di agosto 2019 (data in cui è andato in quiescenza), le funzioni di “Coadiutore Amministrativo Esperto” (Cat. BS), presso la Direzione Amministrativa del P.O. San Leonardo, svolgendo i compiti analiticamente descritti in ricorso. Tanto esposto, dedotta l'illegittimità del comportamento dell'ente, adiva questo Tribunale, chiedendo, previo riconoscimento della riconducibilità delle mansioni svolte al Cont svolte, la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive da gennaio 2015 ad agosto 2019, nella misura di € 4.453,19, oltre accessori, vinte le spese di lite
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, la quale deduceva la infondatezza del ricorso, domandandone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, ai sensi dell'art 429 c.p.c..
*********** Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragion che si vanno ad esporre.
Da un punto di vista processuale, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il riconoscimento del superiore livello di inquadramento, in primo luogo, ai fini dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c., allegare in maniera sufficientemente analitica le mansioni effettivamente svolte, la normativa collettiva applicabile e successivamente provare sia l'effettivo svolgimento delle mansioni ritenute
1 afferenti al superiore livello sia la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (Cass. lav., 21.4.2000 n. 5203) sia, infine, che l'esercizio delle stesse sia stato contrassegnato dall'autonomia decisionale propria della qualifica rivendicata.
Nel merito, sul piano generale, il diritto del pubblico dipendente al trattamento economico per le mansioni superiori al livello di inquadramento posseduto non discende da un previo atto di formale di assegnazione o inquadramento, principio di diritto in passato affermato dalla giurisprudenza amministrativa in ragione di un rapporto di lavoro pubblico di tipo autoritativo.
Il passaggio ad un modello paritetico, improntato alle modalità che regolano l'impiego privato, nelle quali la P.A. adotta atti gestionali del rapporto "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro", secondo la previsione generale di cui all'art. 5, comma
2, D. Lgs. n. 165/2001, ha infatti mutato radicalmente l'intero quadro normativo in materia di pubblico impiego.
Non soltanto il rapporto di lavoro è regolato contrattualmente e vi si applicano le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale lavoristica, salvo per le specifiche eccezioni indicate nel T.U. n. 165/2001, ma ciò che attualmente rileva ai fini della disciplina delle mansioni superiori è esclusivamente l'attività effettivamente prestata dal lavoratore.
Sempre in via preliminare ed in punto di diritto va rilevato, quanto alla possibilità, in generale di riconoscere il diritto al trattamento economico corrispondente ad un livello superiore, cui sono asseritamente riconducibili le mansioni in fatto svolte dal lavoratore, occorre richiamare la disciplina in tema di mansioni, attualmente dettata, relativamente al pubblico impiego, dall'art 52 del d.lgs. n. 165/2001, in cui è confluito l'art. 56 del d. lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 25 d.lgs. n. 80/98 e successivamente modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 387/1998. In particolare, l'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 prevedeva la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, rinviandone, tuttavia, l'applicazione, come disposto dal 6° comma, “in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita” e, pertanto, stabilendo che, fino a tale data, “in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. Siffatta disposizione è stata, però, modificata dall'art. 15 del d. lgs. n. 387/1998, che ha eliminato dal sesto comma citato le parole “a differenze retributive o” ed ha, così, reso immediatamente operante la prescrizione dell'adeguamento del trattamento retributivo a quello proprio del livello eventualmente superiore cui siano riconducibili le mansioni svolte dal dipendente (sull'efficacia retroattiva della modifica di cui all'art 15 d.lgs. n. 387/1998, cfr., da ultimo, Cass. n. 9130/2007). Pertanto, la limitazione di cui sopra, nell'attuale disposto dell'art. 52, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 è circoscritta ai soli avanzamenti automatici e non anche alle pretese economiche del lavoratore. Invero, si rammenta in proposito che lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico, impiegato, di per sé, non dà titolo ad alcuna progressione automatica di carriera,
a tal fine essendo necessario, secondo i principi generali, il superamento di apposito concorso pubblico, unico strumento in grado di accertare l'idoneità professionale dei candidati in relazione ai posti da ricoprire, tenuto anche conto del fatto che la natura indisponibile degli interessi sottesi al rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione impedisce che prestazioni lavorative di fatto, o anche supportate da determinazioni dei
2 funzionari dell'Amministrazione, abbiano incidenza sul provvedimento di inquadramento formale, a suo tempo adottato dal competente organo dell'Amministrazione medesima (cfr.
Napoli, Sez. V, 10 marzo 2005, n. 1681; 31 maggio 2005 n. 7373; nonché Controparte_2
Corte Cost. n. 373/2002; C.d.S. Sez. IV 15 maggio 2003 n. 2623).
Nel sistema normativo vigente, pertanto, è indubbio che la pubblica amministrazione, datrice di lavoro di un rapporto privatizzato, ai sensi dell'art. 52 del T.U. n, 1.65/2001, sia tenuta a corrispondere ai propri dipendenti, che hanno svolto mansioni superiori a quelle rientranti nella qualifica posseduta, la retribuzione corrispondente, anche se questi ultimi, a differenza che nell'impiego privato, non hanno il corrispondente diritto al consolidamento della qualifica superiore, dal momento che non trova applicazione integrale l'art. 2103 cc.
Una diversa interpretazione, oltre a non essere giustificata dalla lettera del comma quinto, sarebbe anche contraria alla sua "ratio", che è di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione" (cfr., da ultimo, Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692 e, nei medesimi termini, Cass. 4 agosto 2004, n. 14944).
Sicché, il mutato assetto del rapporto di impiego pubblico comporta anche l'applicazione dei principi generali stabiliti dalla Carta Costituzionale a nulla rilevando, con riferimento alla corresponsione del trattamento economico, la legittimità o meno dell'assegnazione, ma soltanto l'esercizio di fatto dell'attività lavorativa riconducibile in un - qualsiasi - profilo professionale superiore a quello di appartenenza.
Ciò posto, come prevede l'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, "si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, del compiti propri di dette mansioni".
Ne consegue che, a tal fine, il giudice di merito deve procedere a una preliminare ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte ed all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, nonché dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692). Sempre in punto di diritto va richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. n. 2102/2019; n. 12561/2014), secondo cui “nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal sesto comma del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, la cui portata retroattiva risulta conforme alla giurisprudenza della
Corte costituzionale che ha ritenuto l'applicabilità, anche nel pubblico impiego, dell'art. 36
Cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere, con la menzionata disposizione correttiva, una norma in contrasto con i principi costituzionali” (v. Cass. 23-2-2010 n. 4382, Cass. 17-4-2007 n. 9130, cfr. Cass. 6-6-2011 n. 12193). E' stato pure precisato che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, ne' all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
3 Cost.” (v. Cass. 18-6-2010 n. 14775, Cass. 7-8-2013 n. 18808; nello stesso senso più recentemente Cass. 2102/2019).
Non appaiono, quindi, ostative all'accoglimento della domanda le contestazioni Cont mosse dall' in ordine all'insussistenza dei presupposti di legittimità per l'attribuzione delle mansioni superiori, vertendosi in tema di riconoscimento della giusta retribuzione in forza delle mansioni superiori esercitate “di fatto”. L'art. 52 D.L.vo 30.03.2001 n. 165, per quanto qui rileva, al comma 3 dispone che si considera svolgimento di mansioni superiori a quelle del proprio inquadramento professionale solo l'attribuzione, in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni;
al comma 4 dispone inoltre che per il periodo di effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti ad un profilo superiore il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore;
e al comma 5 stabilisce che, anche in caso di nullità dell'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori rispetto a quelle dell'inquadramento di appartenenza, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
In ordine a tale questione la giurisprudenza, per pervenire alle affermazioni sopra riportate e ormai consolidate, ha registrato una significativa evoluzione da posizioni che nel rapporto di pubblico impiego non riconoscevano l'applicabilità del principio della giusta retribuzione, sul solco di una giurisprudenza amministrativa che seguiva in passato un orientamento che denegava l'applicabilità dell'art. 36 Cost. al rapporto di lavoro pubblico, sul presupposto che su detta norma, volta al rispetto della giusta retribuzione, dovessero prevalere gli artt. 97 e 98 Cost., non potendo il rapporto di pubblico impiego essere in alcun modo assimilato ad un rapporto di scambio e dovendosi, anche ai fini del controllo della spesa, rispettare l'esigenza di conservazione di un assetto della pubblica amministrazione rigido e trasparente (espressione del quale è la preminenza del parametro della qualifica su quello delle mansioni (cfr. per tale indirizzo ex plurimis: Cons. Stato, Sez. 5^, 28 febbraio
2001 n. 1073; Cons. Stato, Sez. 6^, 4 dicembre 2000 n. 6466).
Diversamente, la Corte costituzionale con numerose pronunce, ha affermato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo: che detta norma "determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato" a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908); che "il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost." (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236).
Nello stesso senso si è poi pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n.
25837/2007; 3814/2011) e anche la dottrina giuslavoristica si è espressa in senso favorevole all'estensione del principio di cui all'art. 36 Cost. all'impiego pubblico. Non può ritenersi, quindi, che la mancanza di un atto formale attributivo delle Cont mansioni superiori proveniente dalla mpedisca al ricorrente di agire al fine di ottenere il trattamento economico spettante per l'effettivo e concreto svolgimento di tali mansioni, ove tale svolgimento sia accertato in fatto, sicché il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento ( Cass. n. 24266/2016).
4 Alla luce dei principi di cui innanzi, deve essere esaminata la domanda attorea.
Ai fini di una miglior comprensione della vicenda al vaglio è necessario riprodurre, nelle parti che interessano, le declaratorie previste dal CCNL di categoria, in relazione alla categoria posseduta dal ricorrente e a quella rivendicata.
Sul punto, va rimarcato che, in base al CCNL comparto Sanità 1998/2001 del 07.04.1999, appartengono alla categoria B: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima; Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione. PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO CAT. B Coadiutore amministrativo: Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello. Appartengono alla categoria BS: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato
5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”. PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs) Coadiutore amministrativo esperto Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello. Ciò posto, devono essere riprodotte le dichiarazioni raccolte in atti. E' stato, in primo luogo, escusso il teste , la quale ha così Testimone_1 deposto: “ho lavorato alla di Stabia dall' 1 maggio 1991 fino al Parte_2 31.7.2023, facevo prima l'assistente amministrativa e, poi, collaboratore amministrativo. Il ricorrente prestava servizio nella Direzione Amministrativa dell'ospedale San Leonardo, dove io sono stata trasferita a luglio 2013. Il ricorrente elaborava tutto ciò che era stipendiale, perché all'epoca non vi era una procedura, raccoglieva i cartellini elaborando tutto ciò che era di variabile da pagare (indennità notturna, festivi etc); contabilizzava tutto ciò che era necessario, dapprima, manualmente e poi con il computer. Il ricorrente, con una password di accesso alla procedura centrale, inseriva i dati nel sistema, per addivenire al pagamento di quanto spettante;
smistava la posta e manualmente elaborava quanto spettante ai medici convenzionati;
dava chiarimenti ai dipendenti sulle buste paga. Dal 2013 fino a quando è andato in pensione, il ricorrente ha svolto sempre la stessa attività, insieme
a e , che era dirigente del settore. Il ricorrente svolgeva le CP_3 Persona_1 mansioni in autonomia”.
5 E' stato, poi, escusso il teste , il quale ha così deposto: ho Persona_1 lavorato per la convenuta dal 1973 fino al 2015, ero collaboratore direttivo. Ho lavorato insieme al ricorrente per circa 10 anni;
noi facevamo la contabilità dei cartellini marcatempo;
il ricorrente, in piena autonomia, sviluppava i conteggi a mano e anche quando è entrato in vigore il sistema informativo facevamo gli aggiornamenti a mano e solo alla fine, quando il cartellino era completo dei giustificativi, inviamo i dati al centro meccanografico e veniva redatta la busta paga. Il ricorrente si occupava di registrare le domande di ferie e di malattia;
dava spiegazioni ai dipendenti e correggeva i dati di marcature;
io ero inquadrato in D. Il ricorrente era un mio sottoposto, ha sempre svolto le stesse attività; in ufficio oltre a me e al ricorrente vi era , non so che CP_3 inquadramento avesse. Elaboravamo le buste paga di tutto il presidio ospedaliero, circa
300/400 dipendenti, dividendo tra noi i vari reparti. Il ricorrente, in relazione ai reparti assegnati, faceva tutto in autonomia e si occupava di ogni attività. ed il CP_3 ricorrente facevano le stesse mansioni, io sovraintendevo e davo comunque una mano, perché il lavoro era tanto. Ebbene, la prova testi ha confermato l' assunto attoreo. Invero, le testimonianze rese hanno inequivocabilmente e concordemente attestato che il ricorrente non applicava solamente il programma gestionale GOP, ma, bensì, elaborava tutto ciò che era variabile in busta paga, smistava la posta, elaborava quanto spettante ai medici convenzionati e dava chiarimenti ai dipendenti sulle buste paga, tutte attività svolte in piena autonomia.
Il ricorrente contabilizzava tutto ciò che costituiva lo stipendio dei dipendenti, composto sia dalle voci fisse che da quelle variabili. Importanza particolare assume, poi ,la circostanza che dal 2013 fino a quando è andato in pensione, il ricorrente ha svolto sempre la stessa attività, insieme a CP_3
e , che era dirigente del settore. Persona_1
Invero, le attività, così come previste dal carico di lavoro, realmente espletate dal ricorrente, come confermato dai testi, contengono un grado di autonomia, responsabilità e professionalità, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, riconducibile al superiore profilo rivendicato. Le dichiarazioni raccolte hanno confermato che l'attività svolta dal ricorrente era caratterizzata da una certa complessità e comportava operazioni di natura contabile.
Lo svolgimento di tutte le mansioni suddette, con ogni evidenza, richiedeva una conoscenza di operazioni di natura contabile, di legislazione, implicando specifica competenza e conoscenza nella complessa normativa, riguardante l'elaborazione delle buste paga.
In conclusione, il ricorrente svolgeva attività amministrativa di una certa complessità nonché operazioni di natura contabile, che presupponevano un'autonoma elaborazione di dati.
La domanda di riconoscimento delle differenze retributive, pertanto, deve essere accolta.
Per la quantificazione del credito, può farsi ricorso ai conteggi di parte attrice. Cont Invero, la non ha specificamente i conteggi prodotti dal ricorrente, né ha evidenziato specifici errori.
Trattasi di contegno, secondo la Suprema Corte, consente al giudice di merito di non ammettere una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decidere la causa sulla base di quelli allegati da parte istante, facendo corretta applicazione del comma 2 dell'art. 116 del c.p.c. per il quale il comportamento processuale della parte – che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore – può costituire anche l'unica e
6 sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo (Cass. lav. 6.7.98, n. 6568). L'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su di un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. lav. 7.8.99, n. 7089; conformi, Cass. lav. 8.4.2000, n. 4482 e Cass. lav. 24.11.98, n. 11919, che giungono a ritenere incontestabili in appello i conteggi formulati in primo grado in difetto di rilievi od obiezioni ad essi relativi.
Quanto agli accessori sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva (art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Cont in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta al pagamento, in favore di
, della somma di € 4.453,19, al lordo delle ritenute di legge, oltre Parte_1 interessi legali, da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna la al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1 di lite, liquidate in € 1.700, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 11 gennaio 2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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