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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento n. R.V.G. 4382/2024 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZERBINATI LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Giorgio di
Lomellina, Via Zanetti n. 25;
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GONELLA SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sannazzaro De
Burhondi, Via A. Saffi n. 38; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio depositato il 22.10.2024; rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica degli accordi a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di scioglimento del matrimonio, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pavia, con decreto del 04.08.2021, di recepire la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne divenuta medio tempore Per_1
economicamente indipendente;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“- revocare il contributo al mantenimento disposto in favore della figlia , Persona_2
in sede di divorzio consensuale, determinato in euro 350,00 mensili, oltre spese straordinarie, per sopravvenuta maggiore età ed indipendenza economica di quest'ultima, la quale presta consenso”.
pag. 1 di 2 Si dà atto che le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Reputa il Collegio che le parti abbiano offerto sufficienti indicazioni in merito alle ragioni della modifica richiesta non reputandosi, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
le condizioni proposte non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica dell'accordo di negoziazione assistita per la regolamentazione consensuale del divorzio tra le parti, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pavia, con decreto del 04.08.2021
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in data 13.1.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento n. R.V.G. 4382/2024 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZERBINATI LAURA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in San Giorgio di
Lomellina, Via Zanetti n. 25;
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GONELLA SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sannazzaro De
Burhondi, Via A. Saffi n. 38; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio depositato il 22.10.2024; rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica degli accordi a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di scioglimento del matrimonio, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pavia, con decreto del 04.08.2021, di recepire la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne divenuta medio tempore Per_1
economicamente indipendente;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“- revocare il contributo al mantenimento disposto in favore della figlia , Persona_2
in sede di divorzio consensuale, determinato in euro 350,00 mensili, oltre spese straordinarie, per sopravvenuta maggiore età ed indipendenza economica di quest'ultima, la quale presta consenso”.
pag. 1 di 2 Si dà atto che le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III c.p.c.
Reputa il Collegio che le parti abbiano offerto sufficienti indicazioni in merito alle ragioni della modifica richiesta non reputandosi, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
le condizioni proposte non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica dell'accordo di negoziazione assistita per la regolamentazione consensuale del divorzio tra le parti, autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pavia, con decreto del 04.08.2021
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in data 13.1.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2