Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 02/05/2023, n. 7427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7427 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07427/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02704/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2704 del 2017, proposto da RI NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del diritto al risarcimento del danno derivante dal definitivo accertamento della illegittimità e del conseguente intervenuto annullamento del giudizio di inidoneità, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza TAR Lazio n. 32369 del 20 settembre 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2023 il dott. Filippo RI Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I fatti di causa sono i seguenti.
La ricorrente ha impugnato dinanzi al Tar il verbale del 27 ottobre 2009, nella parte in cui la commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1008 aveva espresso, nei confronti dell’istante, la valutazione di “non idoneità” alla prova orale.
Con sentenza n. 32369 del 20 settembre 2010, il Tar Lazio ha accolto il ricorso e annullato il giudizio di inidoneità, per mezzo della motivazione meglio descritta in atti, riservando all’amministrazione il riesercizio del potere.
Il Ministero ha proposto appello e con ordinanza n. 1099 del 9 marzo 2011, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della sentenza gravata.
Nessuna attività di impulso alla prosecuzione del merito del giudizio di appello è stata posta in essere dalle parti e pertanto il giudizio di appello si è estinto per perenzione (dichiarata con decreto n. 184 del 9 agosto 2016).
Posti tali antefatti, la ricorrente agisce oggi per ottenere il risarcimento del danno all’esito del definitivo accertamento dell’illegittimità provvedimentale de qua (in seguito all’intervenuto annullamento del giudizio di inidoneità alla prova orale), giusta passaggio in giudicato della sentenza del Tar sopra riferita. Segnatamente, l’istante chiede il risarcimento dei danni patrimoniali legati alla mancata attività lavorativa causata dall’atto di non ammissione, i danni derivanti dalla perdita di chances, i danni non patrimoniali conseguenti.
Si è costituita l’amministrazione, contestando il ricorso, del quale ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità e/o l’inammissibilità.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 3 febbraio 2022.
Il ricorso è infondato nel merito e tanto consente di superare ed assorbire ogni altra eccezione.
L’istante assume di aver subito un danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla mancata attività lavorativa per effetto del provvedimento illegittimo dell’amministrazione.
Deve però ricordarsi che, ai fini dell’accoglimento dell’azione di risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione per illecita attività provvedimentale, non è sufficiente il mero annullamento dell’atto, ma è necessario che esista pure un evento dannoso, l’ingiustizia del fatto e l’evento sia riferibile sotto il profilo causale ad una condotta colposa della pubblica amministrazione.
Infatti, la responsabilità da provvedimento illegittimo è una responsabilità di tipo extracontrattuale. Orbene e ciò posto, la sentenza del Tar del Lazio non ha riconosciuto alcun diritto definitivo alla candidata, ma si è limitata ad annullare il giudizio di inidoneità della ricorrente, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
A seguito della pronuncia del Giudice di primo grado, la posizione ricorrente ad essere di mero interesse legittimo, potendo la stessa risultare comunque inidonea a seguito del rinnovato giudizio dell’amministrazione.
Ne deriva che la mancata attività lavorativa non deriva in via diretta dall’annullamento.
In ogni caso, si osserva che la domanda di risarcimento non può essere accolta, in quanto comunque deve applicarsi il principio del concorso colposo di cui all’articolo 1227 cc. Infatti, il comportamento della ricorrente, sia nel procedimento concorsuale, sia in ambito giudiziale si è posto quale causa assorbente ed esclusiva del pregiudizio.
Per un verso, poiché la data di convocazione per la prova era tale da non consentire alla candidata di espletarla nelle migliori condizioni, l’istante avrebbe potuto comodamente richiedere di rinviare la prova e avrebbe potuto attestare un precario stato di salute ovvero chiedere accertamenti sanitari per far fissare un’altra data. Quanto alla condotta colposa mantenuta in giudizio, si osserva come, mentre l’amministrazione ha provveduto tempestivamente ad appellare la sentenza (e l’efficacia esecutiva è stata sospesa dal Consiglio di Stato in data 9 marzo 2011), la ricorrente non ha depositato alcuna istanza di prelievo per la fissazione urgente dell’udienza del merito. Per converso, essa è rimasta completamente inerte, lasciando che decorressero 5 anni per dalla data del deposito del decreto di perenzione, per poi richiedere, solo successivamente, il risarcimento del danno legato al passaggio in giudicato della sentenza.
Si aggiunga che alla data della sentenza di primo grado, l’istante neppure ha chiesto di essere convocata al fine di sostenere la prova orale che le consentisse di dimostrare l’idoneità, né tantomeno ha instaurato un giudizio di ottemperanza, avendo invece tempo utile per potere agire esecutivamente. Sotto ogni profilo, dunque, rileva il disposto di cui all’articolo 1227 cc, richiamato dall’articolo 30, comma due, del codice di rito e l’omessa attivazione di strumenti di tutela costituisce un dato che deve essere valutato per ritenere eliso l’ipotetico danno.
Anche sotto il profilo della chance, si ricorda che tale danno può essere risarcito solo con specifico riguardo al grado di probabilità con cui, in concreto, il richiedente avrebbe potuto conseguire il bene della vita. E cioè in ragione della maggiore o minore probabilità, con conseguente necessità di distinguere fa probabilità di riuscita e dunque chances risarcibile e mera possibilità di conseguire l’utilità sperata, da considerarsi chances non risarcibile. Il ricorrente ha l’onere di provare elementi atti a dimostrare, pur in modo presuntivo, la possibilità concreta che gli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato. Nel caso in esame difetta la dimostrazione dell’elevato grado di probabilità del superamento della prova orale e quindi la prova del nesso causale tra il provvedimento illegittimo di inidoneità e la perdita asseritamente subita. L’istante si è invero limitata ad asserire, in modo generico, la sussistenza di tale danno, senza fornire elementi puntuali capaci di dimostrare quanto dedotto. Tanto premesso, quanto poi al danno non patrimoniale, va soggiunto che anche tale domanda risulta del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio. L’esponente ha infatti solo affermato genericamente l’esistenza di un danno esistenziale alla reputazione un peggioramento della qualità di vita.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve dunque essere rigettato.
Ma sussistono le condizioni di legge per compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Filippo RI Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo RI Tropiano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO