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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/12/2024, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2473 RG. 2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna La Corte. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Nivola e
, C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sanci e dall'avv Loredana Mazzarella e
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 299 2022 9002938312/000, notificata il 3.11.2022, col quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 1 cartella di pagamento e n. 14 avvisi di addebito, concernenti i periodi d'imposta 2010-2014, per un importo complessivo di
€ 95.551,04. In particolare, l'opponente si duole della mancata notificazione degli atti presupposti, nonché della maturazione del termine di prescrizione per tutti i cediti in oggetto. Si duole pure della “omessa allegazione della cartella di pagamento e dei 13 Avvisi di addebito suindicati”
1 Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito la decadenza ex art. 617 cpc. e ha CP_1 chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Anche l' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_4 rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ., CP_3 venendo in rilievo solo crediti posteriori rispetto al 2005, pertanto, non oggetto di cessione.
Va poi detto che la doglianza sollevata dall'opponente per la mancata allegazione all'intimazione opposta degli atti presupposti è tardiva, trattandosi di eccezione assoggettata al termine di cui all'art. 617 cpc.; si tratta infatti di una doglianza inerente alla regolarità formale dell'atto, pertanto, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso di specie, posto che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 3.11.2022, e che il ricorso è stato depositato il 12.12.2022, ossia oltre 20 gg., si deve ritenere maturata la decadenza di legge.
Venendo al merito:
- la cartella di pagamento n. 29920110005959304000 è stata ritualmente notificata in data 26.9.2011 a mani proprie di persona qualificatasi come marito della destinataria (doc. 5 fasc. , diversamente da quanto affermato in ricorso. CP_5
Il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione risale al 23.6.2016, allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620169002424389000, che espressamente contemplava la cartella in esame (cfr. doc. 16 fasc. . CP_1
Il successivo atto interruttivo della prescrizione risale al 15.11.2016, ossia, alla notificazione del preavviso di fermo (doc. 8 fasc. e successivo deposito CP_5 integrativo) che anch'esso menzionava la cartella in questione. Successivamente, il 30.1.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29920179007643801000 (doc. 9 fasc. e successivo deposito integrativo), la CP_5 quale, però, non si riferiva espressamente alla cartella in esame, quindi, non può avere valenza di atto interruttivo del termine. In ultimo, il 3.11.2022, è stata notificata l'intimazione oggi impugnata. Pur considerando la sospensione del termine quinquennale per n. 311 giorni, durante il periodo pandemico, si deve comunque ritenere che la notificazione di tale ultimo atto sia intervenuta quando il credito era già estinto. In particolare: il termine di 5 anni, decorrente dal 15.11.2016, aumentato di 311 giorni, era scaduto il 22.9.22, ossia, poche settimane prima della notificazione dell'intimazione oggi impugnata (avvenuta il 3.11.22). Non può essere invece accolta la tesi proposta dall' , secondo la quale la CP_5 sospensione del termine di prescrizione si sarebbe addirittura protratta “per il periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 (ossia 1 anno e 5 mesi)”: l'art. 68 del d.l. n.
2 18 del 2020, infatti, si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi o cartelle esattoriali, fattispecie, questa, non ricorrente nel caso di specie posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione alla cartella presupposta risultavano già scaduti alla data dell'8 marzo del 2020. In definitiva, nel caso di specie si applica il termine di sospensione complessivo di 311 giorni derivante dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 cioè per 129 giorni) e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni) e non già quello dall'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 derivante dall'art. 68 cit. In ordine al titolo in esame, quindi, l'opposizione è fondata.
- Per l'Avviso di Addebito n. 599 2012 0000203378/000, risulta che sia stata tentata una notificazione, con esito negativo, in un luogo (str. Falconara Fontanasalsa 36 B) il cui collegamento con la destinataria, alla luce della documentazione versata in atti, non è comprensibile. Va infatti detto che è irrilevante la circostanza che, in occasione della notifica di altri atti, presso il detto indirizzo (talvolta con un n. civico lievemente differente) siano stati rin venuti soggetti legati alla che abbiano accettato di ricevere la Parte_1 consegna. In mancanza di un certificato di residenza, ovvero di una elezione di domicilio, o di altra documentazione (il cui deposito è onere degli Enti creditori) dalla quale risulti che il luogo di notifica rientri fra quelli di cui all'art 139 cpc., si deve reputare meramente accidentale il fatto che altre notificazioni siano giunte a buon fine in quel determinato luogo. Peraltro, la cartella di pagamento di cui al punto precedente venne notificata a persona qualificatasi come marito della destinataria presso un diverso indirizzo (Trapani, via Pecorella n. 28). Nel ricorso la indica come proprio indirizzo di residenza quello di Erice – Casa Parte_1
Santa, via Sardegna n. 10. L'impresa individuale in illo tempore gestita dalla
(denominata “Comunità Paradiso”) si trovava a Via Carollo in Parte_1
Valderice (cfr. ricorso p. 2). Insomma: non è dato capire quale fosse il collegamento della ricorrente con strada Falconara 36, Fontanasalsa. Il detto titolo, quindi, non può dirsi ritualmente notificato, avuto riguardo alla documentazione depositata in atti, non essendovi certezza del fatto che il luogo in cui è stata tentata la notificazione, rientri fra quelli di cui all'art. 139 cpc. Anche per tale AVA l'opposizione va quindi accolta.
- In ordine all'Avviso di Addebito n. 599 2012 0000988424/000, risulta che l'atto sia stato ritualmente notificato in data 1.6.2012. Il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione risale al 23.6.2016, allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620169002424389000, che espressamente contemplava la cartella in esame (cfr. doc. 16 fasc. . CP_1
3 Il successivo atto interruttivo della prescrizione risale al 15.11.2016, ossia, alla notificazione del preavviso di fermo (doc. 8 fasc. e successivo deposito CP_5 integrativo) che anch'esso menzionava la cartella in questione. Come detto per la cartella di pagamento di cui sopra, però, l'intimazione di pagamento n. 29920179007643801000, notificata il 30.1.2018, non menzionava espressamente l'AVA in questione, quindi, non può avere valenza di atto interruttivo del termine. Anche considerando la sospensione del termine per n. 311 giorni (per le ragioni già spiegate), si deve ritenere che l'intimazione di pagamento oggi impugnata sia intervenuta tardivamente. Pure in ordine al titolo in questione, l'opposizione è fondata.
- Identico discorso va fatto per l'AVA n. 599 2012 0001050991/000, notificato il 11.6.2012, per il quale va ravvisato un primo atto interruttivo con l'intimazione notificata il 23.6.16, un secondo atto interruttivo con la notifica del preavviso di fermo del 15.11.16 e, poi, non potendo essere considerato come atto interruttivo l'intimazione del 2018 (che non menzionata l'AVA in esame), un ultimo atto interruttivo intervenuto tardivamente, allorché è stata notificata (dopo l'estinzione del diritto) l'intimazione oggi contestata.
- Discorso identico va operato per l'AVA n. 599 2012 0001143284/000, notificato in data 9.8.2012, per il quale gli atti interruttivi sono congruenti con quelli di cui sopra.
- L'AVA n. 599 2012 0002905840/000, invece, non risulta ritualmente notificato, non avendo gli Enti convenuti depositato documentazione inerente al criterio di collegamento fra il luogo di notificazione (via Falconara, Fontanasalsa 36) e la persona destinataria. Giova evidenziare che, peraltro, il luogo di tentata notificazione, in questo caso diverge, sia pure in parte, da quello ove sono state tentate le precedenti notificazione (in particolare, il numero civico risulta essere lievemente diverso, non essendovi alcun riferimento alla lettera B). L'opposizione va quindi accolta.
- Pure l'AVA n. 599 2012 0003087287/000, per il quale è stata tentata senza successo la notificazione presso il civico 36 di Fontanasalsa str. Falconara, non può dirsi ritualmente notificato.
- L'AVA n. 599 2013 0000611349/000, poi, è stato notificato a persona che si è qualificata come abilitata a riceverlo in data 10.4.2013. Il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione risale al preavviso di fermo del 15.11.16, seguito poi dall'intimazione di pagamento n. 29920179007643801000, notificata il 30.1.2018, che espressamente lo menzionata (cfr. documentazione integrativa depositata dall' il 16.10.2024 su impulso del CP_5 giudice ex art. 421 cpc). Successivo atto interruttivo risale al 3.11.2022, data di notificazione dell'intimazione n. 299 2022 9002938312/000, oggi impugnata.
4 L'opposizione è quindi infondata, non essendo mai decorso più di un quinquennio fra un atto interruttivo e l'altro.
- L'AVA n. 599 2013 0001114559/000 è stato notificato in data 16.5.2013 a persona che ha accettato di riceverlo. Come detto per il titolo precedente, la prescrizione è stata interrotta col preavviso di fermo del 2016, con l'intimazione notificata il 30.1.2018 e, in ultimo, con l'intimazione oggetto della presenta impugnazione, notificata nel 2022. L'opposizione va pertanto rigettata.
- Identico discorso va fatto per l'AVA n. 599 2013 0001762125/000, notificato il 11.1.2014, per il quale la prescrizione è stata interrotta con le cadenze già declinate per il titolo precedente.
- Stesso discorso vale per l'AVA n. 599 2013 0001946913/000, notificato il 17.1.2014, seguito dai medesimi atti interruttivi riassunti per gli ultimi tre avvisi di addebito.
- L'AVA n. 599 2013 0003014890/000, poi, non risulta notificato, non essendo chiaro il collegamento fra il luogo di tentata notifica (str. Parte_2
36/B) e la persona dell'odierna opponente.
- Analogo discorso vale per l'AVA n. 599 2014 0000914083/000, per il quale la consegna è stata tentata, infruttuosamente, presso il medesimo numero civico.
- Infine, l'AVA n. 599 2014 0000964227/00 è stato notificato il 18.9.2014 e l'estinzione del credito è stata impedita con la notificazione del preavviso di fermo del 2016, con l'intimazione notificata il 30.1.2018 e, in ultimo, con l'intimazione oggetto della presenta impugnazione, notificata nel 2022.
Entro i limiti appena tracciati, l'opposizione può trovare accoglimento.
Le spese di lite, nei rapporti fra la ricorrente e l e l vanno compensate, CP_5 CP_1 attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione. Nulla sulle spese in ordine ai rapporti con la ., attesa la contumacia di CP_3 quest'ultima.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_3
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29920110005959304000, nonché di quelli di cui agli Avvisi di Addebito n. 599 2012 0000203378/000, n. 599 2012 0000988424/000, n. 599 2012 0001050991/000, n. 599 2012 0001143284/000, n. 599 2012 0002905840/000, n. 599 2012 0003087287/000, n. 599 2013 0003014890/000, n. 599 2014 0000914083/000, n. 599 2014 0000964227/00.
- Rigetta ogni altra domanda di cui al ricorso;
5
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 9.12.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna La Corte. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Nivola e
, C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sanci e dall'avv Loredana Mazzarella e
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso l'intimazione di CP_1 pagamento n. 299 2022 9002938312/000, notificata il 3.11.2022, col quale le è stato intimato il pagamento delle somme di cui a n. 1 cartella di pagamento e n. 14 avvisi di addebito, concernenti i periodi d'imposta 2010-2014, per un importo complessivo di
€ 95.551,04. In particolare, l'opponente si duole della mancata notificazione degli atti presupposti, nonché della maturazione del termine di prescrizione per tutti i cediti in oggetto. Si duole pure della “omessa allegazione della cartella di pagamento e dei 13 Avvisi di addebito suindicati”
1 Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito la decadenza ex art. 617 cpc. e ha CP_1 chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
Anche l' si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_4 rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ., CP_3 venendo in rilievo solo crediti posteriori rispetto al 2005, pertanto, non oggetto di cessione.
Va poi detto che la doglianza sollevata dall'opponente per la mancata allegazione all'intimazione opposta degli atti presupposti è tardiva, trattandosi di eccezione assoggettata al termine di cui all'art. 617 cpc.; si tratta infatti di una doglianza inerente alla regolarità formale dell'atto, pertanto, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Nel caso di specie, posto che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 3.11.2022, e che il ricorso è stato depositato il 12.12.2022, ossia oltre 20 gg., si deve ritenere maturata la decadenza di legge.
Venendo al merito:
- la cartella di pagamento n. 29920110005959304000 è stata ritualmente notificata in data 26.9.2011 a mani proprie di persona qualificatasi come marito della destinataria (doc. 5 fasc. , diversamente da quanto affermato in ricorso. CP_5
Il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione risale al 23.6.2016, allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620169002424389000, che espressamente contemplava la cartella in esame (cfr. doc. 16 fasc. . CP_1
Il successivo atto interruttivo della prescrizione risale al 15.11.2016, ossia, alla notificazione del preavviso di fermo (doc. 8 fasc. e successivo deposito CP_5 integrativo) che anch'esso menzionava la cartella in questione. Successivamente, il 30.1.2018, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29920179007643801000 (doc. 9 fasc. e successivo deposito integrativo), la CP_5 quale, però, non si riferiva espressamente alla cartella in esame, quindi, non può avere valenza di atto interruttivo del termine. In ultimo, il 3.11.2022, è stata notificata l'intimazione oggi impugnata. Pur considerando la sospensione del termine quinquennale per n. 311 giorni, durante il periodo pandemico, si deve comunque ritenere che la notificazione di tale ultimo atto sia intervenuta quando il credito era già estinto. In particolare: il termine di 5 anni, decorrente dal 15.11.2016, aumentato di 311 giorni, era scaduto il 22.9.22, ossia, poche settimane prima della notificazione dell'intimazione oggi impugnata (avvenuta il 3.11.22). Non può essere invece accolta la tesi proposta dall' , secondo la quale la CP_5 sospensione del termine di prescrizione si sarebbe addirittura protratta “per il periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 (ossia 1 anno e 5 mesi)”: l'art. 68 del d.l. n.
2 18 del 2020, infatti, si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi o cartelle esattoriali, fattispecie, questa, non ricorrente nel caso di specie posto che i termini dei versamenti dovuti in relazione alla cartella presupposta risultavano già scaduti alla data dell'8 marzo del 2020. In definitiva, nel caso di specie si applica il termine di sospensione complessivo di 311 giorni derivante dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 cioè per 129 giorni) e dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni) e non già quello dall'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 derivante dall'art. 68 cit. In ordine al titolo in esame, quindi, l'opposizione è fondata.
- Per l'Avviso di Addebito n. 599 2012 0000203378/000, risulta che sia stata tentata una notificazione, con esito negativo, in un luogo (str. Falconara Fontanasalsa 36 B) il cui collegamento con la destinataria, alla luce della documentazione versata in atti, non è comprensibile. Va infatti detto che è irrilevante la circostanza che, in occasione della notifica di altri atti, presso il detto indirizzo (talvolta con un n. civico lievemente differente) siano stati rin venuti soggetti legati alla che abbiano accettato di ricevere la Parte_1 consegna. In mancanza di un certificato di residenza, ovvero di una elezione di domicilio, o di altra documentazione (il cui deposito è onere degli Enti creditori) dalla quale risulti che il luogo di notifica rientri fra quelli di cui all'art 139 cpc., si deve reputare meramente accidentale il fatto che altre notificazioni siano giunte a buon fine in quel determinato luogo. Peraltro, la cartella di pagamento di cui al punto precedente venne notificata a persona qualificatasi come marito della destinataria presso un diverso indirizzo (Trapani, via Pecorella n. 28). Nel ricorso la indica come proprio indirizzo di residenza quello di Erice – Casa Parte_1
Santa, via Sardegna n. 10. L'impresa individuale in illo tempore gestita dalla
(denominata “Comunità Paradiso”) si trovava a Via Carollo in Parte_1
Valderice (cfr. ricorso p. 2). Insomma: non è dato capire quale fosse il collegamento della ricorrente con strada Falconara 36, Fontanasalsa. Il detto titolo, quindi, non può dirsi ritualmente notificato, avuto riguardo alla documentazione depositata in atti, non essendovi certezza del fatto che il luogo in cui è stata tentata la notificazione, rientri fra quelli di cui all'art. 139 cpc. Anche per tale AVA l'opposizione va quindi accolta.
- In ordine all'Avviso di Addebito n. 599 2012 0000988424/000, risulta che l'atto sia stato ritualmente notificato in data 1.6.2012. Il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione risale al 23.6.2016, allorché è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620169002424389000, che espressamente contemplava la cartella in esame (cfr. doc. 16 fasc. . CP_1
3 Il successivo atto interruttivo della prescrizione risale al 15.11.2016, ossia, alla notificazione del preavviso di fermo (doc. 8 fasc. e successivo deposito CP_5 integrativo) che anch'esso menzionava la cartella in questione. Come detto per la cartella di pagamento di cui sopra, però, l'intimazione di pagamento n. 29920179007643801000, notificata il 30.1.2018, non menzionava espressamente l'AVA in questione, quindi, non può avere valenza di atto interruttivo del termine. Anche considerando la sospensione del termine per n. 311 giorni (per le ragioni già spiegate), si deve ritenere che l'intimazione di pagamento oggi impugnata sia intervenuta tardivamente. Pure in ordine al titolo in questione, l'opposizione è fondata.
- Identico discorso va fatto per l'AVA n. 599 2012 0001050991/000, notificato il 11.6.2012, per il quale va ravvisato un primo atto interruttivo con l'intimazione notificata il 23.6.16, un secondo atto interruttivo con la notifica del preavviso di fermo del 15.11.16 e, poi, non potendo essere considerato come atto interruttivo l'intimazione del 2018 (che non menzionata l'AVA in esame), un ultimo atto interruttivo intervenuto tardivamente, allorché è stata notificata (dopo l'estinzione del diritto) l'intimazione oggi contestata.
- Discorso identico va operato per l'AVA n. 599 2012 0001143284/000, notificato in data 9.8.2012, per il quale gli atti interruttivi sono congruenti con quelli di cui sopra.
- L'AVA n. 599 2012 0002905840/000, invece, non risulta ritualmente notificato, non avendo gli Enti convenuti depositato documentazione inerente al criterio di collegamento fra il luogo di notificazione (via Falconara, Fontanasalsa 36) e la persona destinataria. Giova evidenziare che, peraltro, il luogo di tentata notificazione, in questo caso diverge, sia pure in parte, da quello ove sono state tentate le precedenti notificazione (in particolare, il numero civico risulta essere lievemente diverso, non essendovi alcun riferimento alla lettera B). L'opposizione va quindi accolta.
- Pure l'AVA n. 599 2012 0003087287/000, per il quale è stata tentata senza successo la notificazione presso il civico 36 di Fontanasalsa str. Falconara, non può dirsi ritualmente notificato.
- L'AVA n. 599 2013 0000611349/000, poi, è stato notificato a persona che si è qualificata come abilitata a riceverlo in data 10.4.2013. Il primo atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione risale al preavviso di fermo del 15.11.16, seguito poi dall'intimazione di pagamento n. 29920179007643801000, notificata il 30.1.2018, che espressamente lo menzionata (cfr. documentazione integrativa depositata dall' il 16.10.2024 su impulso del CP_5 giudice ex art. 421 cpc). Successivo atto interruttivo risale al 3.11.2022, data di notificazione dell'intimazione n. 299 2022 9002938312/000, oggi impugnata.
4 L'opposizione è quindi infondata, non essendo mai decorso più di un quinquennio fra un atto interruttivo e l'altro.
- L'AVA n. 599 2013 0001114559/000 è stato notificato in data 16.5.2013 a persona che ha accettato di riceverlo. Come detto per il titolo precedente, la prescrizione è stata interrotta col preavviso di fermo del 2016, con l'intimazione notificata il 30.1.2018 e, in ultimo, con l'intimazione oggetto della presenta impugnazione, notificata nel 2022. L'opposizione va pertanto rigettata.
- Identico discorso va fatto per l'AVA n. 599 2013 0001762125/000, notificato il 11.1.2014, per il quale la prescrizione è stata interrotta con le cadenze già declinate per il titolo precedente.
- Stesso discorso vale per l'AVA n. 599 2013 0001946913/000, notificato il 17.1.2014, seguito dai medesimi atti interruttivi riassunti per gli ultimi tre avvisi di addebito.
- L'AVA n. 599 2013 0003014890/000, poi, non risulta notificato, non essendo chiaro il collegamento fra il luogo di tentata notifica (str. Parte_2
36/B) e la persona dell'odierna opponente.
- Analogo discorso vale per l'AVA n. 599 2014 0000914083/000, per il quale la consegna è stata tentata, infruttuosamente, presso il medesimo numero civico.
- Infine, l'AVA n. 599 2014 0000964227/00 è stato notificato il 18.9.2014 e l'estinzione del credito è stata impedita con la notificazione del preavviso di fermo del 2016, con l'intimazione notificata il 30.1.2018 e, in ultimo, con l'intimazione oggetto della presenta impugnazione, notificata nel 2022.
Entro i limiti appena tracciati, l'opposizione può trovare accoglimento.
Le spese di lite, nei rapporti fra la ricorrente e l e l vanno compensate, CP_5 CP_1 attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione. Nulla sulle spese in ordine ai rapporti con la ., attesa la contumacia di CP_3 quest'ultima.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_3
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29920110005959304000, nonché di quelli di cui agli Avvisi di Addebito n. 599 2012 0000203378/000, n. 599 2012 0000988424/000, n. 599 2012 0001050991/000, n. 599 2012 0001143284/000, n. 599 2012 0002905840/000, n. 599 2012 0003087287/000, n. 599 2013 0003014890/000, n. 599 2014 0000914083/000, n. 599 2014 0000964227/00.
- Rigetta ogni altra domanda di cui al ricorso;
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- Compensa le spese di lite.
Trapani, 9.12.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
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