Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 806\2022 R.G. avente ad oggetto: Fideiussione -
Polizza fideiussoria , e vertente
T R A
( ) rapp.to e difeso dagli avv.ti PASCUCCI Parte_1 C.F._1
LUCA e PIZZIRUSSO GERARDO;
come da procura in atti;
-Attrice in opposizione -
E
(IN NOME E PER CONTO DI ) CP_1 Controparte_2
( ) rapp.ta e difesa dall' avv.to PROIETTO MARCO, come da procura in P.IVA_1
atti;
-Convenuta in opposizione- conclusioni delle parti:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come dettagliatamente riportato di seguito in narrativa. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato il 27.3.2022, si è formulata opposizione al decreto ingiuntivo nr. 12/2022 r.g. 3375/2021 del Tribunale di Macerata, munito di provvisoria esecutività, con il quale si è ingiunto a Parte_1
di pagare in favore della (rappresentata da la Controparte_2 CP_1
somma di euro 108.000,00 (oltre interessi come da domanda e le spese di procedura liquidate in euro 2.135,00 per onorari, in euro 406,50 per esborsi oltre il 15% per spese gen., iva e cpa e successive occorrende), derivante dal contratto di mutuo di credito fondiario ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del D.lgs 1 settembre 1993 n. 385", di originari €. 300.000,00, per atto a ministero notar di Tolentino, del Persona_1
11/02/2008 n. 75809 rep. e n. 17430 racc., registrato a Tolentino il 12/02/2008 al n.
284 serite 1T, munito di formula esecutiva rilasciata in data 13/03/2008, garantito dal medesimo opponente in forza della fideiussione contratta da quest'ultimo in data
22.9.2011 a beneficio dell'originario creditore Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. sino alla concorrenza di euro 108.000,00.
L'opponente ha dedotto la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente e per l'effetto ha concluso per la declaratoria di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957, primo comma, c.c.; ha altresì dedotto il difetto documentale in ordine alle condizioni economiche di detta fideiussione, concludendo per la nullità della medesima garanzia.
Con comparsa depositata il 10.5.2022, si è costituita rappresentata Controparte_2
da e, premesso di aver acquistato pro soluto il credito pecuniario CP_1
ingiunto con il decreto n. 12/2022 da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. tramite contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato il 20.12.2017, ha concluso per il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto opposto.
All'esito dell'udienza di prima trattazione del 6.10.2022, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L.
77/2020, è stato assegnato termine di quindici giorni per l'avvio della procedura di mediazione.
Riscontrato l'esito negativo della mediazione la causa è proseguita con la concessione dei termini per le memorie istruttorie e poi per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con la contestuale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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L'opposizione è infondata, quindi va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Pacifica l'esistenza di un rapporto di garanzia tra le odierne parti processuali derivante dal contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente in data 22.9.2011, il Pt_1
denuncia la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto medesimo (riguardo alla dispensa ad agire nei termini ex art. 1957 c.c.) e per l'effetto conclude per la declaratoria di estinzione della garanzia per mancato rispetto da parte dell'opposta del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.:
L'attore adduce a sostegno della propria doglianza la circostanza che la clausola di cui all'art. 6 della fideiussione in oggetto, nonché quelle di cui agli artt. 2 e 8, risulta
2 Nr. 806\2022 R.G.
essere riproduttiva dello “schema contrattuale ABI”, il quale ultimo è stato dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 c.d. “Antitrust”, e per tali ragioni ne va dichiarata la nullità.
L'art. 7 del contratto di fideiussione per cui è causa prevede a carico del fideiussore l'obbligo di pagare a “ (…) semplice richiesta scritta” laddove, invece, per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, è necessario che compaia anche la locuzione e senza eccezioni (vedi in tal senso Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3947 e più recentemente Cass. 23.5.2022 n.16636).
Quella sottoscritta dall'attore è, pertanto, una fideiussione omnibus.
Ciò posto, va anzitutto rilevato, quanto alle clausole di cui agli artt. 2 e 8 del contratto di fideiussione, che parte opponente nulla ha dedotto.
Difatti, la domanda attorea è limitata alla declaratoria di nullità della sola clausola ex art. 6 del contratto, con l'effetto di riviviscenza della norma di cui all'art. 1957 c.c.
La clausola in deroga non è, in sé, contraria ad alcuna norma imperativa salvo un suo collegamento funzionale con un'intesa illecita “a monte” esistente tra le banche;
collegamento funzionale difficile da intravedere nel caso in esame stante il dilatato arco temporale che intercorre tra il periodo (2002-2005) di osservazione del comportamento delle banche italiane nel disciplinare le fideiussioni omnibus da parte della Banca d'Italia sfociato poi, previa acquisizione del parere n. 14251 dell'AGCM, nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005, e la data di stipula della fideiussione del Pt_1
(2011).
Il provvedimento della Banca d'Italia invocato dall'attore, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza della intesa vietata con conseguente possibile collegamento funzionale dell'intesa con i contratti a valle, può coprire solo l'arco temporale della istruttoria conclusa nel maggio del 2005.
Competeva all'attore provare tutti i fatti costitutivi della domanda tra cui anche l'elemento della persistenza a novembre 2011 (epoca della sottoscrizione della fideiussione) dell'intesa
“a monte” tra le banche.
Va altresì considerato che nel caso di specie, ai sensi dell'art. 6 del citato contratto, i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione “restano integri fino a totale estinzione di ogni sui credito verso il debitore” e non alla scadenza dell'obbligazione principale.
3 Nr. 806\2022 R.G.
Per le ipotesi di fideiussione la cui durata sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione all'area di operatività dell'art. 1957 c.c., che fa espresso riferimento alla sola ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale e non anche all'estinzione di quest'ultima (Cass. 2827\94; 6520\96; 6073\01; 26906\23).
In tal caso, infatti, sono le stesse parti che correlano la validità ed efficacia dell'obbligazione fideiussoria non ad un termine non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'integrale soddisfacimento di questa.
Soddisfacimento che, nel caso in esame, è pacifico che non è avvenuto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico dell'opponente applicando i valori minimi dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione da 52.001,00 a 260.000,00 euro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato il
27.3.2022 da nei confronti di (in nome e per conto di Persona_1 CP_1
), così provvede: Controparte_2
- Rigetta tutte le domande attoree.
- Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per onorari, oltre iva cap e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Macerata, il 11/02/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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