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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4511 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1430 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi _1 C.F._1 residente in [...] ed elett.te dom.to in Viale Libia, 4 presso lo studio dell'avv. Antonietta Monaco dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Maria Luisa Martini;
appellante-appellato inc.le e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...] - Lettera: A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara Ferretti (C.F. - PEC CodiceFiscale_3
) in Roma, Corso d'Italia 97, che la rappresenta Email_1
e difende;
appellata-appellante inc.le con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 13681/23 emessa il 27.9.23 dal Tribunale di
Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 58386/20.
1 Conclusioni
_1
1) in via principale, revocare l'assegno divorzile disposto in favore della sig.ra CP_1 nella misura di € 600,00 oltre adeguamenti ISTAT già maturati e successivi
[...] maturandi, così respingendo la spiegata domanda dalla stessa avanzata in primo grado e disponendo che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
2) in via meramente subordinata, e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, ridurre l'importo dell'assegno divorzile per tutti i motivi esposti in narrativa e nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso, condannare l'appellata alla ripetizione delle somme percepite a titolo di assegno divorzile e riconosciute non dovute, a far data dai provvedimenti presidenziali assunti in primo grado dal Tribunale di Roma con ordinanza del 21.05.2021 (nell'insussistenza ab origine dei presupposti per farsi luogo a riconoscimento del suddetto assegno), ovvero dalla sentenza non definitiva sullo status, ovvero dalla sentenza in tale sede impugnata, oltre maturati interessi da ogni singola erogazione fino al saldo;
4) in via istruttoria, si depositano i seguenti documenti (…)
Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e per le ragioni esposte in narrativa, che la Corte ordini all'appellata e\o e\o a Poste Pay Spa e\o ad CP_1 Controparte_2
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale e Direzione Regionale del Lazio di esibire:
1) gli estratti di conto del rapporto di carta ricaricabile Poste Pay Evolution con IBAN [...] a far data dal 01.01.2018;
2) gli estratti di conto di tutti i rapporti intrattenuti con e\o con Poste Controparte_3
Pay Spa a far data dal 01.01.2018;
c) tutta la documentazione relativa all'archivio dei rapporti finanziari intrattenuti da
con istituto bancari o similari a far data dal 01.01.2018. CP_1
5) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge dovuti.
CP_1
- accogliere le seguenti conclusioni per come già formulate in primo grado: accertare il diritto della resistente all'assegno divorzile a carico del sig. sulla base dei Pt_1 presupposti ex art.5 L. 898/70 e nella misura di € 2.000,00 netti mensili, nella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia con conseguente condanna del sig. al Pt_1 pagamento di detta somma a titolo di assegno divorzile in favore della ricorrente, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- condannare, pertanto, il dottor al pagamento in favore della signora _1
, delle differenti somme che risulteranno dovute all'esito del presente CP_1
2 giudizio di appello a titolo di assegno divorzile, anche a far data dai provvedimenti presidenziali assunti in primo grado dal Tribunale di Roma con ordinanza del 21.05.2021 ovvero dalla sentenza non definitiva sullo status, ovvero dalla sentenza in tale sede impugnata, oltre maturati interessi da ogni singola erogazione fino al saldo anche delle differenze dovute.
Si reiterano in questa sede tutte le richieste istruttorie e allegazioni avanzate, ancorché disattese, e ci si oppone a tutte le avverse richieste istruttorie, anche in sede d'appello, per tutti i motivi già ritualmente esposti.
Si chiede venga ordinato al ricorrente la produzione ed esibizione di tutta la documentazione relativa ai seguenti documenti finanziari emersi a seguito di accesso agli atti alla agenzia dell'entrate (doc.10)
1) DEPOSITO TITOLI PRESSO BCC 012752405869800000000067223
2) CONTO DEPOSITO PRESSO BCC 012752405860021000000060549
3)CARTA PREPAGATA CON IBAN PRESSO BCC 155392610062559000000614245
4) ,05090780155OWF1900000000000000 Controparte_4
247118.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% come per legge.
* * *
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma in data 02.11.2020, il sig. _1
nato il [...], premetteva: di aver contratto matrimonio civile in data
[...]
07.10.2007 con la sig.ra , nata il [...]; che dall'unione non erano CP_1 nati figli;
che la sig.ra era già madre di un figlio (oggi ventisettenne) nato da una CP_1 pregressa relazione;
che con sentenza n. 13935\2019 il Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, onerandolo di assegno di mantenimento in favore della moglie per € 600,00 mensili;
chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e che, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di assegno divorzile in favore della resistente, ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento.
La resistente, nel costituirsi aderendo alla domanda di scioglimento del vincolo, chiedeva l'attribuzione in suo favore di un assegno divorzile pari ad € 2.000,00.
Con provvedimenti presidenziali pronunciati in data 23.05.2021, il Tribunale confermava le condizioni di cui alla separazione e, nello specifico, l'assegno a carico del ed in favore della di € 600,00 mensili. Pt_1 CP_1
3 In data 21.12.2021, veniva pronunciata sentenza non definitiva sullo status n.
19847\2021 notificata a cura del in pari data e passata in giudicato. Pt_1
L'istruttoria vedeva l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti,
l'espletamento dell'interpello dell'attore e la prova orale richiesta dalla convenuta con escussione di unico teste dalla medesima addotto.
All'esito, veniva pronunciata la sentenza definitiva con la quale il Tribunale di Roma ha determinato – con decorrenza dalla sentenza parziale di divorzio – un assegno divorzile in favore della pari ad € 600,00 mensili, compensando le spese di lite inter CP_1 partes.
La sentenza era come di seguito motivata:
«Quanto alle condizioni economiche delle parti, valutati in particolare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto delle stesse, in atti, si osserva quanto segue: il svolge la professione di psicologo e Pt_1 psicoterapeuta, con un reddito complessivo pari ad euro 48.587,00 annui, risulta gravato dal canone di locazione per lo studio che condivide con altri tre professionisti, per il quale corrisponde euro 375,00 mensili per la sua quota (cfr. contratto di locazione, in atti), nonché gravato del mutuo acceso per acquistare dalla la quota parte CP_1 dell'immobile già in comproprietà tra i coniugi, pari ad euro 640,00 mensili come da contratto di mutuo e certificazione relativa all'ammortamento, in atti (il infatti, Pt_1 acquistava la quota parte della moglie relativa alla casa coniugale, versandole per questo euro 70.000,00 e provvedendo ad estinguere anche la quota parte del mutuo della
, pari ad euro 24.000,00), che paga con l'entrata derivante dalla locazione CP_1 dell'immobile stesso ad euro 700,00 mensili (cfr. contratto di locazione, in atti), e risulta avere alienato un bene in comproprietà con altri familiari nel luglio 2021, ricavandone euro 42.222,00 (cfr. contratto di compravendita ed estratto conto, in atti), con un saldo di uno dei due conti correnti a settembre 2022 pari ad euro 40.153,00; la risulta CP_1 avere le qualifiche di terapista ed esperta in malati di Parkinson, insegnante della disciplina del Qigong, già Presidente della Associazione Energetyca, ad oggi estinta (cfr. profili social, curriculum vitae ed attestazione dell'Agenzia delle Entrate, in atti), e titolare di partita IVA (cfr. certificazione dell'Agenzia delle Entrate, in atti, che allo stato risulterebbe essere stata chiusa, come dedotto dalle parti), risultando onerata del canone di locazione dell'abitazione dove vive pari ad euro 1.250,00 mensili (cfr. contratto di locazione, in atti, per un breve periodo durate la nota pandemia diminuito ad euro 700,00 mensili), per il quale, tuttavia, pende procedimento per convalida di sfratto (circostanza pacifica tra le parti); la resistente, inoltre, risulta essersi iscritta presso il Centro per l'Impiego con “dichiarazione di disponibilità” fin dal settembre 2019 (cfr. attestazione della Regione Lazio, in atti); la stessa, poi, nel 2021 risulta avere percepito un reddito complessivo pari ad euro 7.800,00. (…)
Ciò premesso, deve rilevarsi che il matrimonio tra le parti durava poco più di dieci anni e che la si sposava all'età di 43 anni, dunque con una indipendenza anche CP_1 economica da ritenersi già acquisita, senza che possa ritenersi sussistente un suo
4 determinante o, comunque, rilevante apporto alla crescita professionale del marito (all'epoca già quasi quarantenne), tale da doverne tenere conto in questa sede. Tuttavia, deve rilevarsi la componente assistenziale dell'assegno divorzile, valutati i non elevati redditi della resistente, il divario notevole con quelli del l'età non più Pt_1 giovane della (quasi sessantenne), che pongono in serio dubbio la possibilità per CP_1 la medesima di entrare in modo stabile nel mondo del lavoro (a simile ricostruzione non osta la circostanza che, a fronte dei tentativi di cercare un'attività lavorativa, siano conseguiti verosimilmente redditi maggiori di quelli emersi, tanto da averle consentito per anni di poter corrispondere il canone di locazione per l'abitazione dove vive e di averle fatto operare la scelta, nel 2020, di corrispondere al figlio gran parte dell'incasso derivante dalla vendita della casa, e ciò in considerazione del tipo di attività svolta in modo non regolare e dei prestiti che emergono dal conto corrente alla stessa intestato). Ritiene, conseguentemente, questo Collegio che possa essere determinato, a decorrere dalla sentenza parziale di divorzio, un assegno divorzile in favore della pari ad CP_1 euro 600,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese da parte del Pt_1 Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite».
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentando che: nella sua _1 ricostruzione in fatto il Tribunale aveva omesso di considerare che egli era gravato del canone di euro 900,oo per l'appartamento ove risiedeva, in via Checchi, come da lui pur indicato nella memoria integrativa;
ogni ulteriore valutazione circa l'eventuale diritto della ex moglie all'assegno divorzile avrebbe dovuto muovere dalla previa verifica della sua disponibilità di mezzi adeguati a sostenersi o della possibilità oggettiva di procurarseli;
a tal proposito sottolineava che: all'epoca della separazione la moglie aveva euro 37.000 sul proprio conto corrente mentre il suo era in sofferenza;
ella aveva beneficiato il figlio della somma di euro 30.000 con un bonifico effettuato il 23.11.2018, senza avere mai dimostrato l'asserita provenienza di quella somma da versamenti del padre del ragazzo a titolo di mantenimento;
aveva acquistato la ex casa coniugale in proprietà con il prima del matrimonio contraendo un mutuo al cui pagamento Pt_1 aveva contribuito per lunghi periodi con versamenti in contanti del rateo mai contestati;
aveva svolta attività lavorativa sia in corso di matrimonio che successivamente;
aveva deciso di cessare l'associazione di cui era presidente e di chiudere la partita iva solo una volta iniziato il giudizio di separazione;
aveva percepito euro 70.000 dalla vendita della quota dell'immobile in comproprietà con il marito nel 2020, giovandosi dell'estinzione da parte sua della residua quota parte di mutuo di sua spettanza pari ad euro 24.000; aveva subito dopo stornato nuovamente in favore del figlio euro 30.000 asserendo di dovergli restituire a fronte di prestiti documenti in estratti conto per soli 10.800; aveva documentato solo minimi prestiti ricevuti da amici e parenti per euro 2000 circa annui.
5 Pertanto, risultava di per sé smentita la rilevanza attribuita alla discrepanza dei redditi delle parti;
lo stesso tribunale avendo, contraddittoriamente, affermato che in favore della convenuta siano conseguiti verosimilmente redditi di maggiori rispetto a quelli emersi, avendo riconosciuto che la svolgeva la sua attività autonoma seppur in CP_1 modo non regolare, sicché non poteva affermarsi che ella avesse difficoltà di entrare in modo stabile nel mondo del lavoro. La stessa aveva, poi, allegato la vana ricerca di occupazioni non confacenti o attinenti alle sue competenze professionali, né era riuscita a giustificare il pagamento di un così alto canone di locazione (euro 1250).
In ogni caso, non era stata motivata, ne appariva giustificata, la decisione di quantificare l'assegno divorzile nello stesso importo di quello di mantenimento stante la ben diversa finalità dei due emolumenti.
Da ultimo, egli aveva potuto verificare che ancora oggi la ex moglie utilizzava una carta ricaricabile Postepay dalla stessa non dichiarata e continuava ad impartire lezioni di Qi gong presso lo studio ASDPS Mosaco in via del Pinturicchio in Roma, come da avviso su Istagram, certo da presumersi non gratuitamente (altrimenti apparendo ingiustificato il fatto che ella non traesse proventi da tale sue competenze).
Per quanto ella avesse detto di aver ricevuto l'intimazione di sfratto dalla casa in
Montesacro, la stessa ancora risultava abitarvi al 17.1.2024.
Pertanto, il ricorrente formulava le conclusioni in epigrafe riportate.
Costituitasi in giudizio replicava affermando che: l'avverso appello era CP_1 da ritenersi inammissibile per la sua genericità; il ricorrente aveva per sua libera scelta deciso di affittare al canone di euro 700,oo l'immobile ove prima entrambi dimoravano e lui aveva lo studio (in tal modo fronteggiando la rata di mutuo di euro 640,oo) per trasferirsi in fitto a vivere altrove, il tutto evidentemente essendo stato tenuto presente dal Tribunale;
correttamente il primo giudice aveva descritto le sue difficoltà ad inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro;
il 19 settembre 2024 ella era stata colpita da un grave infarto con intervento chirurgico in urgenza e conseguente terapia farmacologica in corso e invalidità in via di riconoscimento;
molto risalente nel tempo la sua collaborazione con l' ASDPS mai sfociata in un rapporto di lavoro;
anche il teste Tes_1 aveva confermato i suoi tentativi alla ricerca di un lavoro;
se davvero ella avesse proficuamente esercitato attività lavorativa addirittura sin dal matrimonio, sarebbe stato individuato un posto fisico di lavoro, un datore di lavoro oppure una clientela privata,
6 una proficua promozione;
ella era stata dipendente del marito il quale, per sua stessa ammissione, aveva solo formalmente risolto il rapporto di lavoro (su suggerimento del suo commercialista pena la presunzione di gratuità della prestazione tra moglie e marito) con grave danno anche contributivo per la resistente (v. verbale di interrogatorio formale del;
l'unica attività da ella esercitabile con il codice , stante l'entrata in Pt_1 CP_5 vigore della legge Lorenzin, sarebbe stata quella dei massaggi olistici per i quali non aveva mai avuto alcuna formazione specifica e abilitante, tanto è vero che le era stata rifiutata l'iscrizione all'albo per carenza di titoli;
era riuscita a rinviare la convalida dello sfratto solo in virtù del termine di grazia concessole, anche in considerazione delle sue condizioni di salute, poi avendo dovuto lasciare l'immobile adattandosi a precarie sistemazioni (anche presso l'anziana madre che già ospitava il di lei figlio, per aiutare il quale ella aveva impegnato parte delle somme ottenute dal;
era da ritenersi, Pt_1 dunque, adeguata la quantificazione dell'assegno operata dal Tribunale;
nulla ella aveva opposto alla richiesta di accesso all'estratto conto della sua Postepay, utilizzata in passato solo per l'accredito del mantenimento versatole dal padre di suo figlio, poi da quest'ultimo, ed oggi dismessa;
al contrario, il si era opposto ad analoga Pt_1 richiesta di accesso alle sue intestazioni da ella avanzata al medesimo titolo, dall'accesso agli atti essendo risultato che questi aveva occultato una serie di rapporti bancari e finanziari mai dichiarati nelle autocertificazioni e per i quali chiedeva che fosse ordinato il deposito di tutti i saldi e i movimenti degli ultimi anni a partire dall'introduzione del ricorso per separazione fino all'attualità; dalla lettura degli estratti conto emergeva, per altro, che non risultavano mai pagamenti per piccoli importi a mezzo carte, il che attestava che egli utilizzasse sempre denaro contante percepito “in nero” dalla sua attività; a sostegno della sua richiesta incidentale di incremento dell'assegno di divorzio, evidenziava che essi avevano convissuto fin dal 2003 in un alloggio del nel 2004 avendo acquistato in comunione l'immobile ove si erano Pt_1 trasferiti anche unitamente al suo bambino, per il quale il aveva avviato la Pt_1 procedura di adozione poi ritirata quando aveva deciso di separarsi per aver intrapreso altra relazione (cit. Cass. n. 35385/23); il Tribunale aveva errato nell'affermare che ella, all'epoca del matrimonio, aveva raggiunto l'indipendenza economico dovendo tenersi conto del fatto che: ella lavorava dal 2002, a tempo indeterminato quale addetta alla reception, presso la società con un orario di lavoro part time che Controparte_6 le permetteva di prendersi cura del figlio piccolo. (contratti individuali di lavoro all.4 comparsa di costituzione in primo grado), rapporto di lavoro risoltosi nel 2005 per
7 superamento del periodo di comporto, all'esito del quale, senza soluzione di continuità, per scelta comune delle parti, era stata assunta con contratto di lavoro sempre part time dal ricorrente, nel 2011, su consiglio del commercialista, il marito aveva risolto il rapporto di lavoro pena la presunzione di gratuità del lavoro della moglie (come di fatto era) ed ella aveva continuato a lavorare per il marito con la partita iva (fatto pacifico e non contestato), subendo il grave danno contributivo;
sicché, al momento del matrimonio, ella già lavorava alle dipendenze del marito, così già dalla precedente convivenza, con la qualifica di responsabile di segreteria, con orario di lavoro di tre ore al giorno, con retribuzione dichiarata di euro 450,00 mai effettivamente corrisposta, così come il relativo tfr, percependo modesti compensi quando in p.iva, avendo fatto parte del progetto familiare condiviso di cura della casa e del figlio e partecipazione alle attività collaterali dell'attività di psicologo e psicoterapeuta del marito;
ricorrevano pertanto i presupposti per compensare essa coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia e del lavoro prestato in forma gratuita a favore del marito, a realistiche, e all'epoca ancora possibili e potenziali, occasioni professionali-reddituali; per altro, ella aveva collaborato all'attività professionale del marito, sia provvedendo alla pulizia dello studio, sia frequentando su sua indicazioni corsi al fine di integrare l'attività dello studio organizzando e provvedendo alla cucina in occasione di incontri in gruppi residenziali;
senza trascurare che ella aveva messo a disposizione il 50% della sua proprietà sull'immobile ove, non solo essi vivevano, ma anche era allestito lo studio del marito;
le risorse a disposizione del marito erano ben superiori al dichiarato.
Evidenziava che il aveva scelto: di acquistare da lei il 50% della proprietà della Pt_1 casa in comproprietà di via LN (divenendone così proprietario esclusivo); di stipulare un contratto di mutuo, dichiarato per il suddetto acquisto, ma in realtà per una importante somma capitale oltre interessi, superiore a quanto corrisposto in conto prezzo e per l'estinzione del mutuo residuo dovuto, dimostrando una capacità reddituale effettiva e comunque potenziale;
di concedere in locazione il suddetto immobile per un ridicolo canone di 700,00 con il quale riusciva a mala pena a coprire la rata mensile di mutuo di euro 640,00; di non destinare più, quindi, tale immobile ad abitazione personale e studio professionale, scegliendo di spendere in alternativa 900,00, oltre oneri, per canone nuova abitazione e 375,00 euro oltre oneri per lo studio professionale;
così il
8 ricorrente, ben potendo essere gravato unicamente della rata di mutuo mensile pari a euro 640,00 aveva scelto liberamente di spendere mensilmente la maggior somma di euro 1.250,00 al mese oltre oneri per casa abitazione e studio professionale.
Ricordava, infine, di aver prodotto in primo grado copie dell'agenda del marito dalla quale emergevano introiti ben superiori ai redditi dal medesimo dichiarati (docc. 43 e
44), la denunzia sporta contro di lei dal per tale allegazione essendo stata Pt_1 archiviata dal G.i.p. in sede penale.
Concludeva, dunque, nei termini sopra riportati.
Con la memoria di replica il ricorrente ha insistito nelle sue tesi confutando quelle avversarie, ribadendo che dalla lettura attenta dei suoi estratti conto emergeva l'uso della carta di credito anche per pagare piccoli importi e negando che potesse farsi rilievo in ogni caso al periodo di loro convivenza prematrimoniale;
evidenziava che, a fronte del loro disconoscimento da parte sua, la controparte non aveva inteso invocare il riconoscimento dell'autenticità delle copie dichiarate estratte dalla sua agenda.
Con la sua la evidenziava che anche dall'ultimo report investigativo da ultimo CP_1 allegato dal (effettuato a gennaio-febbraio 2025) emergeva che ella non Pt_1 lavorava;
insisteva nelle sue tesi.
La Procura generale si riteneva esonerata dal parere non risultando coinvolti interessi di soggetti minorenni.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 3.7.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
La sentenza di primo grado merita conferma.
La resistente ha oggi 61 anni d'età e, lo scorso anno, ha avuto un infarto al miocardio con intervento di applicazione di stent, dovendo seguire oggi terapia farmacologica ed essendo in attesa del riconoscimento dell'invalidità civile.
9 La sua collaborazione con l'ASDPS, mai tradottasi in un rapporto di lavoro, risale ad anni addietro, il teste avendo confermato in aula che ella si era attivata nella Tes_1 ricerca di un lavoro pur senza riuscire nell'intento.
D'altro canto, la stessa relazione investigativa commissionata dal sig. Pt_1 compilata a seguito di osservazione della moglie da parte dell'incaricato per diversi giorni, non l'ha colta presso alcun luogo di lavoro.
Risulta fra le parti incontestato che la sig.ra era stata dipendente del marito con CP_1 stipendio dichiarato di euro 450,oo mensili - avendo in precedenza lavorato part time dal 2002 quale addetta alla reception presso la società fino al Controparte_6
2005 - il quale si era indotto a risolvere il rapporto di lavoro su suggerimento del suo commercialista – stante la presunzione di gratuità della prestazione tra moglie e marito
– in tal modo interrompendo il versamento di contributi previdenziali in favore della consorte la quale risulta, in età avanzata, oggi priva del requisito di anzianità necessario alla percezione di un trattamento pensionistico. Di fatto, la stessa e sfornita di qualsivoglia formazione specifica ed abilitante che le possa consentire di iscriversi ad un albo professionale. Ella ha subito lo sfratto per morosità una volta scaduto il termine di grazia concessole dal giudice, anche in ragione della sua condizione di salute.
Fuor di dubbio, pertanto, che la – per quanto possa impegnarsi in lavori saltuari CP_1
e, certo, di bassa redditività - versi in condizione di bisogno tale da ampiamente giustificare, a fronte di totali quindici anni di convivenza pre e matrimoniale, il riconoscimento in suo favore del diritto a percepire l'assegno divorzile attribuitole.
Stante l'intervenuto disconoscimento delle copie dell'agenda con la apparente contabilità del marito operato dal sig. senza che la sig.ra abbia chiesto Pt_1 CP_1 di verificarne l'autenticità (pur dopo che il G.i.p. in sede penale aveva archiviato la denunzia sporta dal marito per violazione della privacy), l'ammontare dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale risulta adeguato alle condizioni economiche ed alle capacità reddituali del ricorrente.
Segue, dunque, al rigetto dei contrapposti appelli, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, tenute entrambe al versamento di ulteriore importo pari al c.u. dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
10 - rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza nr 13681/23 _1 emessa il 27.9.23 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento di divorzio nr 58386/20, nonché l'appello incidentale proposto avverso la stessa sentenza da
CP_1
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare a ciascuno dei due appellante la sanzione prevista dall'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso il 10.7.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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