Articolo 9 della Legge 26 ottobre 1960, n. 1204
Articolo 8Articolo 10
Versione
13 novembre 1960
Art. 9.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio finanziario 1960-1961, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960