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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 66 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 29/2024, pubblicata il 15 gennaio 2024, in punto:
contratti bancari;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avv. Carlo Bellogi e Annacarla Ramunni per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Marino Ferro per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
NONCHÉ in persona dei Commissari liquidatori pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Marino Ferro
APPELLATA CONTUMACE
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “ In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Udine n. Parte_1
29/2024, pubblicata in data 15.1.2024 RG n. 3781/2021 Rep. n. 41/2024 notificata in data 23/1/2024, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito, a) in accoglimento del primo motivo di appello e delle domande svolte in primo grado e non esaminate dal giudice e qui riproposte , nei confronti di Controparte_1
in via principale e di merito ogni contraria e diversa istanza, eccezione e
[...]
deduzione reietta, accertata e dichiarata la legittimazione passiva di Controparte_1
- accertarsi e dichiararsi non dovuto da a
[...] Parte_1 Controparte_1
(già e già l'addebito di interessi Controparte_3 Controparte_2
operato da quest'ultima sul conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111) nel periodo dal 18.11.1993 al 21.09.2012 per inesistenza del contratto e mancata pattuizione del tasso in forma scritta, ricalcolando gli interessi addebitati ai tassi sostitutivi di cui alla legge n. 154/1992 e/o di cui al d.lgs. n. 385/93 e/o di cui all'art. 1284, commi 1 e 3, c.c.
e, in ogni caso, accertarsi e dichiararsi non dovuti, per il medesimo periodo, gli addebiti per commissioni e spese, per mancata pattuizione degli stessi in forma scritta, per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi la nullità dell'anatocismo applicato,
nel corso del rapporto dal 18.11.1993 al 21.9.2012 e per il periodo dal 1.1.2014 al
30.09.2016 da (già e già Controparte_1 Controparte_3 [...]
[...] ) a valere sul rapporto di conto corrente affidato n. 1000/18 ( già n. Controparte_4
1111) intercorso tra e (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e già e relativo alla capitalizzazione trimestrale degli Controparte_2
interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 d.lgs. n. 385/93, per i motivi di cui in narrativa, ricalcolando altresì il corretto addebito anatocistico per il periodo dal 21.9.2012 al 1.1.2014 a seguito delle rettifiche da apportare al saldo del conto alla data del 21.09.2012 , per i motivi di cui in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi non dovute da a (già e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
già le commissioni di massimo scoperto trimestrali Controparte_2
addebitate nel corso del rapporto dal 18.11.1993 in poi, sul conto corrente affidato n.
1000/18 (già n. 1111) e delle commissioni sostitutive delle predette commissioni, per mancata stipulazione in forma scritta e comunque per violazione degli artt. 1325 e 1346
c.c. e per mancata valida pattuizione, per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia delle variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni economiche applicate nel corso dell'intero rapporto da Controparte_1
(già e già a valere sul
[...] Controparte_3 Controparte_2
rapporto di conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111), per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, di conseguenza, sulla base degli estratti conto prodotti in giudizio e limitatamente ai periodi temporali ad essi relativi, il corretto saldo dare/avere del rapporto di conto corrente affidato n. 1000/18 ( già n. 1111), in esito alle rettifiche da apportare allo stesso quantificate in almeno euro 127.079,74 a credito di ovvero quantificate nella diversa, maggiore o minore somma, che Parte_1
risulterà in corso di causa, anche in esito all'espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
b) in accoglimento del
3 secondo motivo di appello e delle domande svolte in primo grado e non esaminate dal
Giudice e qui riproposte, nei confronti della Controparte_2
in via principale e di merito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, accertata e dichiarata la procedibilità della domanda nei confronti di
[...]
accertarsi e dichiararsi non dovuto da Controparte_2 Parte_1
a l'addebito di interessi operato da
[...] Controparte_2
quest'ultima sul conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111) nel periodo dal
18.11.1993 al 21.9.2012 per inesistenza del contratto e mancata pattuizione del tasso in forma scritta, ricalcolando gli interessi addebitati ai tassi sostitutivi di cui alla legge n.
154/1992 e/o di cui al d.lgs. n. 385/93 e/o di cui all'art. 1284, commi 1 e 3, c.c., e in ogni caso, accertarsi e dichiararsi non dovuti, per il medesimo periodo, gli addebiti per commissioni e spese, per mancata pattuizione degli stessi in forma scritta, per i motivi di cui in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'anatocismo applicato, nel corso del rapporto dal 18.11.1993 al 21.9.2012 e per il periodo dal 1.1.2014 al 30.9.2016 da a valere sul rapporto di conto corrente affidato Controparte_2
n. 1000/18 (già n. 1111) intercorso tra e prima e Parte_1 Controparte_2
poi e relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per Controparte_1
violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 d.lgs. n. 385/93, per i motivi di cui in narrativa, ricalcolando altresì il corretto addebito anatocistico per il periodo dal
21.9.2012 al 1.1.2014 a seguito delle rettifiche da apportare al saldo del conto alla data del 21.09.2012, per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi non dovute da a in l.c.a. le commissioni di massimo Parte_1 Controparte_2
scoperto trimestrali addebitate nel corso del rapporto dal 18.11.1993 in poi, sul conto corrente affidato n.1000/18 (già n. 1111) e delle commissioni sostitutive delle predette
4 commissioni, per mancata stipulazione in forma scritta e comunque per violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c. e per mancata valida pattuizione, per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia delle variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni economiche applicate nel corso dell'intero rapporto da
[...]
a valere sul rapporto di conto corrente affidato n. Controparte_2
1000/18 (già n. 1111), per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, di conseguenza, sulla base degli estratti conto prodotti in giudizio e limitatamente ai periodi temporali ad essi relativi, il corretto saldo dare/avere del rapporto di conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111), in esito alle rettifiche da apportare allo stesso quantificate in almeno euro 127.079,74 a credito di ovvero quantificate Parte_1
nella diversa, maggiore o minore somma, che risulterà in corso di causa, anche in esito all'espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
c) in via istruttoria, nei confronti di entrambe le parti appellate: ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio in relazione al contratto di conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111), al fine di analizzare, sulla base dei documenti prodotti in causa e delle ragioni addotte negli atti difensivi, i rapporti dare-avere intercorsi tra le parti e, sulla base delle risultanze ottenute, accertare il corretto saldo del conto corrente alla data del 30.09.2021 (data dell'ultimo estratto conto prodotto),
ricalcolando l'addebito di interessi per il periodo dal 18.11.1993 al 21.9.2012 (data di stipulazione in forma scritta del contratto) ai tassi sostitutivi di cui alla legge n. 154/1992
e/o di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b. e/o di cui all'art. 1284, commi 1 e 3, c.c. senza capitalizzazione alcuna, quantificando di conseguenza i maggiori interessi addebitati, e quantificando l'addebito di spese e commissioni non pattuiti in forma scritta;
ricalcolando - così rideterminato il corretto saldo al 21.09.2012 - la liquidazione degli
5 interessi anatocistici trimestrali da tale data fino al 1 gennaio 2014, e ricalcolando gli interessi addebitati dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016 senza capitalizzazione alcuna, quantificando di conseguenza i maggiori interessi addebitati;
quantificando, e scomputando dal saldo del conto, le commissioni di massimo scoperto addebitate dal
18.11.1993 in poi e quantificando, e le commissioni sostitutive delle predette commissioni;
quantificando, e scomputando dal saldo del conto, le variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto.”
Per “Nel merito: respingersi l'appello interposto, Controparte_1
confermando la sentenza impugnata. Respingersi comunque le domande proposte dalla perché infondate per le ragioni espresse in narrativa nelle difese della Parte_1
Banca appellata. In via del tutto residuale, dichiarare prescritto il diritto di azione nei confronti della comparente ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree quantomeno con riferimento al periodo anteriore termine del
10.11.2011. In ogni caso: spese e competenze di causa riferite al grado interamente rifuse, con rimborso delle spese generali e degli accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine Parte_1 Controparte_1
nella qualità di cessionaria dei rapporti bancari precedentemente intrattenuti dalla società attrice presso svolgendo nei confronti di Controparte_2
quest'ultima azione di accertamento negativo al fine di sentir dichiarare non dovuto l'addebito di interessi, commissioni e spese operato sul conto corrente affidato n.
1000/18 nel periodo dal 18.11.1993 al 21.09.2012 per mancata stipulazione del contratto in forma scritta, con conseguente ricalcolo ai tassi sostitutivi di legge;
la nullità
dell'anatocismo applicato nel medesimo periodo e dal 1.1.2014 al 30.9.2016; la nullità
6 dell'addebito relativo alle commissioni di massimo scoperto e di quelle sostitutive,
nonché la nullità ed inefficacia delle variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto, e il corretto saldo dare avere del rapporto di conto corrente all'esito delle conseguenti rettifiche.
si era costituita eccependo che sulla base della disciplina dettata Controparte_1
dal d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 e del contenuto del negozio attuativo intervenuto il
26.6.2017 restavano esclusione dal perimetro della cessione le passività derivanti da pretese azionate dopo la data del 26.6.2017 per atti o fatti verificatisi anteriormente ad essa, con conseguente esdebitazione ex lege della cessionaria;
pertanto aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale e, in via residuale, la prescrizione delle pretese attoree.
Radicatosi il contraddittorio, su richiesta dell'attrice era stata autorizzata la chiamata in causa della in l.c.a., che si era costituita associandosi Controparte_2
alle difese svolte da e chiedendo dichiararsi il difetto di Controparte_1
legittimazione a contraddire di quest'ultima e la prescrizione dei diritti vantati dall'attrice.
Successivamente la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 15 gennaio
2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “a) rigetta le domande proposte nei confronti della convenuta;
b) dichiara improcedibili le domande proposte nei confronti della intervenuta/terza chiamata;
c) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 11.268,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generale, cna e iva come per legge;
d) condanna l'attrice al pagamento,
in favore della intervenuta/terza chiamata, delle spese di lite che liquida in euro
11.268,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generale, cna e iva come per
7 legge.”
Con tale decisione era stato osservato che, in conformità alle disposizioni del d.l. n. 99
del 25 giugno 2017, i commissari liquidatori di Controparte_2
avevano stipulato in data 26 giugno 2017 con un contratto
[...] Controparte_1
di cessione di determinate attività e passività precedentemente facenti capo all'Istituto
assoggettato a liquidazione coatta amministrativa;
che alla stregua dell'art. 3, primo comma del predetto d.l. restavano in ogni caso escluse dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile, “c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”; che la presente controversia, essendo sorta successivamente alla cessione, era pertanto esclusa dal perimetro della stessa, tenuto conto che gli addebiti di cui si assumeva la nullità
costituivano atti, ancorché non strettamente negoziali - trattandosi di registrazioni contabili o in tesi attorea di fatti, in quanto privi di valido titolo legale o negoziale -
pacificamente riferibili alla sola in quanto posti in Controparte_2
essere da quest'ultima anteriormente alla cessione;
che sulla base del comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 il contratto di cessione spiegava efficacia anche verso i terzi;
che andavano invece dichiarate improcedibili le domande proposte dall'attrice nei confronti della terza chiamata, trattandosi di soggetto giuridico in liquidazione coatta amministrativa.
Con atto di citazione notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 22.2.2024 aveva interposto gravame, chiedendo Parte_1
la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe, affidandosi a due motivi, e riproponendo le questioni rimaste assorbite nella decisione di primo grado;
[...]
era rimasta contumace, mentre si era costituita Controparte_2 [...]
[...] resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era Controparte_5
stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha censurato la sentenza di primo grado lamentando, con il primo Parte_1
motivo, che le risultanze fattuali del giudizio deponevano per la fondatezza della tesi di inesistenza del contratto di conto corrente fino alla data della formalizzazione per iscritto del 21.9.2012; che pertanto il giudice di prime cure aveva errato nel non accertare che in precedenza non esisteva alcun contratto;
che tale inesistenza impediva di configurare la sussistenza di un atto o fatto giuridicamente rilevante agli effetti delle esclusioni di cui al d.l. n. 99 del 25 giugno 2017, non potendo ammettersi alcuna conversione o sanatoria.
Con il secondo motivo l'appellante ha rilevato che la domanda di accertamento negativo svolta nei confronti di non era rivolta ad Controparte_2
accertare passività nei confronti di tale Istituto di credito al di fuori del procedimento di accertamento dello stato passivo;
che la decisione di primo grado si era in tal senso posta in contrasto con l'ordinanza del 11.05.2022 di autorizzazione alla chiamata in causa;
che andavano pertanto riproposte le domande rimaste assorbite nella decisione di primo grado.
* * *
Il primo motivo è infondato;
premesso che a norma dell'art. 161, comma 6, del d.lgs. n.
385 del 1992 “i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”
9 va rilevato che il contratto oggetto di causa, essendo stato instaurato in data 18.11.1993
(pag. 2 citazione primo grado), era soggetto alle disposizioni della legge 17 febbraio
1992, n. 154, entrata in vigore il 10.3.1992, che in materia di forma dei contratti,
analogamente all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, disponeva, con l'art. 3, comma 1,
che “i contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.”
Trattandosi di forma scritta ad substantiam, la sanzione prevista dagli artt. 4 e segg. in caso di inosservanza era dunque rappresentata dalla nullità, e non dall'inesistenza.
Ferme tali considerazioni, va a questo punto rilevato che la vicenda relativa al subentro di va inquadrata, sotto il profilo normativo, nell'ambito del d.l. Controparte_1
25 giugno 2017 n. 99 e del susseguente contratto attuativo, mediante il quale erano state trasferite le “attività, passività e rapporti giuridici” già facenti capo a Controparte_2
descritte al punto 3) e definite come “insieme aggregato”, contratto al
[...]
quale il predetto d.l. aveva conferito, con l'art. 3, comma 2, efficacia erga omnes a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia.
Con l'art. 3, comma 1, del d.l. 99/2017 cit. era stato in particolare previsto che “1. I
commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.
Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice
10 civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv),
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”
A sua volta, il contratto attuativo del 26 giugno 2017 disponeva espressamente, al punto
3.1.4, che “restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente contratto e, pertanto,
non fanno parte né faranno parte dell'insieme aggregato e non sono né potranno essere
Co acquisite da (né trasferite a ) le Attività escluse e le Passività escluse sia di ia CP_7
di VB” con precisazione che “b) per passività escluse si intende ogni passività,
obbligazione … debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza,
perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per contenzioso in esse, minacciato o possibile), onere, costo
(anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in
Co futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile,
Co sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse e delle passività incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di /o VB svolta in passato e sino CP_7
alla data di esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa
11 bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come passività incluse” … “Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività
incluse, passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti che alla data odierna non siano già oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'insieme aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività escluse e/o le passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti.”
Alla stregua di tali riferimenti deve dunque ritenersi che la presente vicenda non sia sovrapponibile ad un normale trasferimento di azienda, essendo nel caso di specie la cessione riferibile solo a determinate attività e passività presenti nel patrimonio della banca in liquidazione coatta amministrativa, e risultando previsto, dal punto di vista processuale, un rigoroso limite temporale inerente al trasferimento del contenzioso.
Si tratta, peraltro, di disposizioni che - oltre a costituire un recepimento dei principi del
“burden sharing” e del “bail in” di cui alla direttiva 2014/59/UE (Bank Resolution and
Recovery Directive), recepita in Italia con i d.lgs. nn. 180/2015 e 181/2015 - si conformano ai normali principi concorsuali e civilistici, come emerge da un confronto con l'art. 63, comma 5, del d.lgs. 270/99 sulla vendita delle aziende in amministrazione straordinaria, secondo il quale “salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità
dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento” e con l'art. 105, comma 5, l. fall., vigente all'epoca dei fatti di causa, alla cui stregua “il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività
dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco,
esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.”
12 Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 225 del 2022, nel dichiarare l'inammissibilità di diverse questioni di costituzionalità rivolte nei confronti del d.l. n.
99 del 2017, ha evidenziato che il legislatore, nell'ambito di una manovra di salvataggio pubblico di e di entrambe Controparte_2 Parte_2
sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, aveva rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento un limite inderogabile,
imponendo di escludere dal perimetro della cessione sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Va dunque confermata la carenza di titolarità sostanziale in capo a Controparte_1
delle posizioni giuridiche cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, essendo
[...]
queste ultime chiaramente riferite ad “atti o fatti occorsi prima della cessione”, ed essendo invece la presente controversia sorta successivamente alla stessa.
Il primo motivo è pertanto infondato, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
L'art. 83 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 prevede, infatti, al comma 3, che dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né
proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma
13 3”; l'ampio ambito di applicazione di tale disposizione non può dunque non ritenersi esteso anche alle azioni di accertamento negativo, trovando la proposizione di queste ultime obiettiva giustificazione, sotto il profilo dell'interesse, unicamente in considerazione della successiva proposizione, in prospettiva restitutoria, di una consequenziale domanda di accertamento di una posta creditoria.
Deve per l'effetto escludersi che l'azione di accertamento negativo riproposta dalla società appellante possa sottrarsi al principio della competenza concorsuale, dal momento che, in considerazione della carenza di titolarità sostanziale in capo a
[...]
delle posizioni giuridiche cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, Controparte_1
solo in via mediata l'accertamento in questa sede richiesto potrebbe non spiegare influenza diretta sulla formazione della massa.
Va dunque data continuità all'orientamento già espresso da questa Corte di Appello con la sentenza emessa nella causa iscritta al n. 121/2023 (est. Vitulli) nella quale, in un caso analogo, era stato evidenziato che “la domanda di rettifica del saldo del conto corrente
è comunque finalizzata, seppure in via indiretta, a ripristinare la provvista e di
conseguenza il credito del correntista, con conseguente effetto restitutorio;
si verte
pertanto sempre in materia di Passività Escluse…”
Queste considerazioni risultano del resto confermate, nel caso concreto, anche dal tenore delle richieste avanzate dall'odierna appellante, che ha reiterato nelle proprie conclusioni la richiesta di accertare, sulla base degli estratti conto prodotti, “il corretto saldo dare/avere del rapporto di conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111), in esito alle rettifiche da apportare allo stesso quantificate in almeno euro 127.079,74 a credito di ovvero quantificate nella diversa, maggiore o minore somma, che Parte_1
risulterà in corso di causa, anche in esito all'espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio.”
14 * * *
Sulla base di tali considerazioni l'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza, ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2
del Tribunale di Udine n. 29/2024, pubblicata il 15 gennaio 2024, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione a favore di delle spese del Controparte_1
grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 10.500,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 66 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 29/2024, pubblicata il 15 gennaio 2024, in punto:
contratti bancari;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avv. Carlo Bellogi e Annacarla Ramunni per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Marino Ferro per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
NONCHÉ in persona dei Commissari liquidatori pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Marino Ferro
APPELLATA CONTUMACE
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “ In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Udine n. Parte_1
29/2024, pubblicata in data 15.1.2024 RG n. 3781/2021 Rep. n. 41/2024 notificata in data 23/1/2024, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito, a) in accoglimento del primo motivo di appello e delle domande svolte in primo grado e non esaminate dal giudice e qui riproposte , nei confronti di Controparte_1
in via principale e di merito ogni contraria e diversa istanza, eccezione e
[...]
deduzione reietta, accertata e dichiarata la legittimazione passiva di Controparte_1
- accertarsi e dichiararsi non dovuto da a
[...] Parte_1 Controparte_1
(già e già l'addebito di interessi Controparte_3 Controparte_2
operato da quest'ultima sul conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111) nel periodo dal 18.11.1993 al 21.09.2012 per inesistenza del contratto e mancata pattuizione del tasso in forma scritta, ricalcolando gli interessi addebitati ai tassi sostitutivi di cui alla legge n. 154/1992 e/o di cui al d.lgs. n. 385/93 e/o di cui all'art. 1284, commi 1 e 3, c.c.
e, in ogni caso, accertarsi e dichiararsi non dovuti, per il medesimo periodo, gli addebiti per commissioni e spese, per mancata pattuizione degli stessi in forma scritta, per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi la nullità dell'anatocismo applicato,
nel corso del rapporto dal 18.11.1993 al 21.9.2012 e per il periodo dal 1.1.2014 al
30.09.2016 da (già e già Controparte_1 Controparte_3 [...]
[...] ) a valere sul rapporto di conto corrente affidato n. 1000/18 ( già n. Controparte_4
1111) intercorso tra e (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e già e relativo alla capitalizzazione trimestrale degli Controparte_2
interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 d.lgs. n. 385/93, per i motivi di cui in narrativa, ricalcolando altresì il corretto addebito anatocistico per il periodo dal 21.9.2012 al 1.1.2014 a seguito delle rettifiche da apportare al saldo del conto alla data del 21.09.2012 , per i motivi di cui in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi non dovute da a (già e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
già le commissioni di massimo scoperto trimestrali Controparte_2
addebitate nel corso del rapporto dal 18.11.1993 in poi, sul conto corrente affidato n.
1000/18 (già n. 1111) e delle commissioni sostitutive delle predette commissioni, per mancata stipulazione in forma scritta e comunque per violazione degli artt. 1325 e 1346
c.c. e per mancata valida pattuizione, per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia delle variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni economiche applicate nel corso dell'intero rapporto da Controparte_1
(già e già a valere sul
[...] Controparte_3 Controparte_2
rapporto di conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111), per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, di conseguenza, sulla base degli estratti conto prodotti in giudizio e limitatamente ai periodi temporali ad essi relativi, il corretto saldo dare/avere del rapporto di conto corrente affidato n. 1000/18 ( già n. 1111), in esito alle rettifiche da apportare allo stesso quantificate in almeno euro 127.079,74 a credito di ovvero quantificate nella diversa, maggiore o minore somma, che Parte_1
risulterà in corso di causa, anche in esito all'espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
b) in accoglimento del
3 secondo motivo di appello e delle domande svolte in primo grado e non esaminate dal
Giudice e qui riproposte, nei confronti della Controparte_2
in via principale e di merito, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, accertata e dichiarata la procedibilità della domanda nei confronti di
[...]
accertarsi e dichiararsi non dovuto da Controparte_2 Parte_1
a l'addebito di interessi operato da
[...] Controparte_2
quest'ultima sul conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111) nel periodo dal
18.11.1993 al 21.9.2012 per inesistenza del contratto e mancata pattuizione del tasso in forma scritta, ricalcolando gli interessi addebitati ai tassi sostitutivi di cui alla legge n.
154/1992 e/o di cui al d.lgs. n. 385/93 e/o di cui all'art. 1284, commi 1 e 3, c.c., e in ogni caso, accertarsi e dichiararsi non dovuti, per il medesimo periodo, gli addebiti per commissioni e spese, per mancata pattuizione degli stessi in forma scritta, per i motivi di cui in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi la nullità dell'anatocismo applicato, nel corso del rapporto dal 18.11.1993 al 21.9.2012 e per il periodo dal 1.1.2014 al 30.9.2016 da a valere sul rapporto di conto corrente affidato Controparte_2
n. 1000/18 (già n. 1111) intercorso tra e prima e Parte_1 Controparte_2
poi e relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per Controparte_1
violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 d.lgs. n. 385/93, per i motivi di cui in narrativa, ricalcolando altresì il corretto addebito anatocistico per il periodo dal
21.9.2012 al 1.1.2014 a seguito delle rettifiche da apportare al saldo del conto alla data del 21.09.2012, per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi non dovute da a in l.c.a. le commissioni di massimo Parte_1 Controparte_2
scoperto trimestrali addebitate nel corso del rapporto dal 18.11.1993 in poi, sul conto corrente affidato n.1000/18 (già n. 1111) e delle commissioni sostitutive delle predette
4 commissioni, per mancata stipulazione in forma scritta e comunque per violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c. e per mancata valida pattuizione, per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia delle variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni economiche applicate nel corso dell'intero rapporto da
[...]
a valere sul rapporto di conto corrente affidato n. Controparte_2
1000/18 (già n. 1111), per i motivi di cui in narrativa;
accertarsi e dichiararsi, di conseguenza, sulla base degli estratti conto prodotti in giudizio e limitatamente ai periodi temporali ad essi relativi, il corretto saldo dare/avere del rapporto di conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111), in esito alle rettifiche da apportare allo stesso quantificate in almeno euro 127.079,74 a credito di ovvero quantificate Parte_1
nella diversa, maggiore o minore somma, che risulterà in corso di causa, anche in esito all'espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
c) in via istruttoria, nei confronti di entrambe le parti appellate: ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio in relazione al contratto di conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111), al fine di analizzare, sulla base dei documenti prodotti in causa e delle ragioni addotte negli atti difensivi, i rapporti dare-avere intercorsi tra le parti e, sulla base delle risultanze ottenute, accertare il corretto saldo del conto corrente alla data del 30.09.2021 (data dell'ultimo estratto conto prodotto),
ricalcolando l'addebito di interessi per il periodo dal 18.11.1993 al 21.9.2012 (data di stipulazione in forma scritta del contratto) ai tassi sostitutivi di cui alla legge n. 154/1992
e/o di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b. e/o di cui all'art. 1284, commi 1 e 3, c.c. senza capitalizzazione alcuna, quantificando di conseguenza i maggiori interessi addebitati, e quantificando l'addebito di spese e commissioni non pattuiti in forma scritta;
ricalcolando - così rideterminato il corretto saldo al 21.09.2012 - la liquidazione degli
5 interessi anatocistici trimestrali da tale data fino al 1 gennaio 2014, e ricalcolando gli interessi addebitati dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2016 senza capitalizzazione alcuna, quantificando di conseguenza i maggiori interessi addebitati;
quantificando, e scomputando dal saldo del conto, le commissioni di massimo scoperto addebitate dal
18.11.1993 in poi e quantificando, e le commissioni sostitutive delle predette commissioni;
quantificando, e scomputando dal saldo del conto, le variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto.”
Per “Nel merito: respingersi l'appello interposto, Controparte_1
confermando la sentenza impugnata. Respingersi comunque le domande proposte dalla perché infondate per le ragioni espresse in narrativa nelle difese della Parte_1
Banca appellata. In via del tutto residuale, dichiarare prescritto il diritto di azione nei confronti della comparente ai sensi dell'art. 2946 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree quantomeno con riferimento al periodo anteriore termine del
10.11.2011. In ogni caso: spese e competenze di causa riferite al grado interamente rifuse, con rimborso delle spese generali e degli accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine Parte_1 Controparte_1
nella qualità di cessionaria dei rapporti bancari precedentemente intrattenuti dalla società attrice presso svolgendo nei confronti di Controparte_2
quest'ultima azione di accertamento negativo al fine di sentir dichiarare non dovuto l'addebito di interessi, commissioni e spese operato sul conto corrente affidato n.
1000/18 nel periodo dal 18.11.1993 al 21.09.2012 per mancata stipulazione del contratto in forma scritta, con conseguente ricalcolo ai tassi sostitutivi di legge;
la nullità
dell'anatocismo applicato nel medesimo periodo e dal 1.1.2014 al 30.9.2016; la nullità
6 dell'addebito relativo alle commissioni di massimo scoperto e di quelle sostitutive,
nonché la nullità ed inefficacia delle variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto, e il corretto saldo dare avere del rapporto di conto corrente all'esito delle conseguenti rettifiche.
si era costituita eccependo che sulla base della disciplina dettata Controparte_1
dal d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 e del contenuto del negozio attuativo intervenuto il
26.6.2017 restavano esclusione dal perimetro della cessione le passività derivanti da pretese azionate dopo la data del 26.6.2017 per atti o fatti verificatisi anteriormente ad essa, con conseguente esdebitazione ex lege della cessionaria;
pertanto aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale e, in via residuale, la prescrizione delle pretese attoree.
Radicatosi il contraddittorio, su richiesta dell'attrice era stata autorizzata la chiamata in causa della in l.c.a., che si era costituita associandosi Controparte_2
alle difese svolte da e chiedendo dichiararsi il difetto di Controparte_1
legittimazione a contraddire di quest'ultima e la prescrizione dei diritti vantati dall'attrice.
Successivamente la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 15 gennaio
2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “a) rigetta le domande proposte nei confronti della convenuta;
b) dichiara improcedibili le domande proposte nei confronti della intervenuta/terza chiamata;
c) condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 11.268,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generale, cna e iva come per legge;
d) condanna l'attrice al pagamento,
in favore della intervenuta/terza chiamata, delle spese di lite che liquida in euro
11.268,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generale, cna e iva come per
7 legge.”
Con tale decisione era stato osservato che, in conformità alle disposizioni del d.l. n. 99
del 25 giugno 2017, i commissari liquidatori di Controparte_2
avevano stipulato in data 26 giugno 2017 con un contratto
[...] Controparte_1
di cessione di determinate attività e passività precedentemente facenti capo all'Istituto
assoggettato a liquidazione coatta amministrativa;
che alla stregua dell'art. 3, primo comma del predetto d.l. restavano in ogni caso escluse dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile, “c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”; che la presente controversia, essendo sorta successivamente alla cessione, era pertanto esclusa dal perimetro della stessa, tenuto conto che gli addebiti di cui si assumeva la nullità
costituivano atti, ancorché non strettamente negoziali - trattandosi di registrazioni contabili o in tesi attorea di fatti, in quanto privi di valido titolo legale o negoziale -
pacificamente riferibili alla sola in quanto posti in Controparte_2
essere da quest'ultima anteriormente alla cessione;
che sulla base del comma 2 dell'art. 3 del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017 il contratto di cessione spiegava efficacia anche verso i terzi;
che andavano invece dichiarate improcedibili le domande proposte dall'attrice nei confronti della terza chiamata, trattandosi di soggetto giuridico in liquidazione coatta amministrativa.
Con atto di citazione notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 22.2.2024 aveva interposto gravame, chiedendo Parte_1
la riforma della sentenza nei termini indicati in epigrafe, affidandosi a due motivi, e riproponendo le questioni rimaste assorbite nella decisione di primo grado;
[...]
era rimasta contumace, mentre si era costituita Controparte_2 [...]
[...] resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, la causa era Controparte_5
stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha censurato la sentenza di primo grado lamentando, con il primo Parte_1
motivo, che le risultanze fattuali del giudizio deponevano per la fondatezza della tesi di inesistenza del contratto di conto corrente fino alla data della formalizzazione per iscritto del 21.9.2012; che pertanto il giudice di prime cure aveva errato nel non accertare che in precedenza non esisteva alcun contratto;
che tale inesistenza impediva di configurare la sussistenza di un atto o fatto giuridicamente rilevante agli effetti delle esclusioni di cui al d.l. n. 99 del 25 giugno 2017, non potendo ammettersi alcuna conversione o sanatoria.
Con il secondo motivo l'appellante ha rilevato che la domanda di accertamento negativo svolta nei confronti di non era rivolta ad Controparte_2
accertare passività nei confronti di tale Istituto di credito al di fuori del procedimento di accertamento dello stato passivo;
che la decisione di primo grado si era in tal senso posta in contrasto con l'ordinanza del 11.05.2022 di autorizzazione alla chiamata in causa;
che andavano pertanto riproposte le domande rimaste assorbite nella decisione di primo grado.
* * *
Il primo motivo è infondato;
premesso che a norma dell'art. 161, comma 6, del d.lgs. n.
385 del 1992 “i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”
9 va rilevato che il contratto oggetto di causa, essendo stato instaurato in data 18.11.1993
(pag. 2 citazione primo grado), era soggetto alle disposizioni della legge 17 febbraio
1992, n. 154, entrata in vigore il 10.3.1992, che in materia di forma dei contratti,
analogamente all'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, disponeva, con l'art. 3, comma 1,
che “i contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.”
Trattandosi di forma scritta ad substantiam, la sanzione prevista dagli artt. 4 e segg. in caso di inosservanza era dunque rappresentata dalla nullità, e non dall'inesistenza.
Ferme tali considerazioni, va a questo punto rilevato che la vicenda relativa al subentro di va inquadrata, sotto il profilo normativo, nell'ambito del d.l. Controparte_1
25 giugno 2017 n. 99 e del susseguente contratto attuativo, mediante il quale erano state trasferite le “attività, passività e rapporti giuridici” già facenti capo a Controparte_2
descritte al punto 3) e definite come “insieme aggregato”, contratto al
[...]
quale il predetto d.l. aveva conferito, con l'art. 3, comma 2, efficacia erga omnes a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia.
Con l'art. 3, comma 1, del d.l. 99/2017 cit. era stato in particolare previsto che “1. I
commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.
Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice
10 civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv),
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”
A sua volta, il contratto attuativo del 26 giugno 2017 disponeva espressamente, al punto
3.1.4, che “restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente contratto e, pertanto,
non fanno parte né faranno parte dell'insieme aggregato e non sono né potranno essere
Co acquisite da (né trasferite a ) le Attività escluse e le Passività escluse sia di ia CP_7
di VB” con precisazione che “b) per passività escluse si intende ogni passività,
obbligazione … debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza,
perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per contenzioso in esse, minacciato o possibile), onere, costo
(anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto che in
Co futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile,
Co sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse e delle passività incluse, anche per effetto di legge, di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di /o VB svolta in passato e sino CP_7
alla data di esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa
11 bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come passività incluse” … “Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività
incluse, passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti che alla data odierna non siano già oggetto di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'insieme aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività escluse e/o le passività escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti.”
Alla stregua di tali riferimenti deve dunque ritenersi che la presente vicenda non sia sovrapponibile ad un normale trasferimento di azienda, essendo nel caso di specie la cessione riferibile solo a determinate attività e passività presenti nel patrimonio della banca in liquidazione coatta amministrativa, e risultando previsto, dal punto di vista processuale, un rigoroso limite temporale inerente al trasferimento del contenzioso.
Si tratta, peraltro, di disposizioni che - oltre a costituire un recepimento dei principi del
“burden sharing” e del “bail in” di cui alla direttiva 2014/59/UE (Bank Resolution and
Recovery Directive), recepita in Italia con i d.lgs. nn. 180/2015 e 181/2015 - si conformano ai normali principi concorsuali e civilistici, come emerge da un confronto con l'art. 63, comma 5, del d.lgs. 270/99 sulla vendita delle aziende in amministrazione straordinaria, secondo il quale “salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità
dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento” e con l'art. 105, comma 5, l. fall., vigente all'epoca dei fatti di causa, alla cui stregua “il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività
dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco,
esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.”
12 Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 225 del 2022, nel dichiarare l'inammissibilità di diverse questioni di costituzionalità rivolte nei confronti del d.l. n.
99 del 2017, ha evidenziato che il legislatore, nell'ambito di una manovra di salvataggio pubblico di e di entrambe Controparte_2 Parte_2
sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, aveva rimesso alle parti delle convenzioni di cessione di determinare le attività e passività cedute, ponendo all'autonomia negoziale delle parti degli accordi di trasferimento un limite inderogabile,
imponendo di escludere dal perimetro della cessione sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Va dunque confermata la carenza di titolarità sostanziale in capo a Controparte_1
delle posizioni giuridiche cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, essendo
[...]
queste ultime chiaramente riferite ad “atti o fatti occorsi prima della cessione”, ed essendo invece la presente controversia sorta successivamente alla stessa.
Il primo motivo è pertanto infondato, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
L'art. 83 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 prevede, infatti, al comma 3, che dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né
proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma
13 3”; l'ampio ambito di applicazione di tale disposizione non può dunque non ritenersi esteso anche alle azioni di accertamento negativo, trovando la proposizione di queste ultime obiettiva giustificazione, sotto il profilo dell'interesse, unicamente in considerazione della successiva proposizione, in prospettiva restitutoria, di una consequenziale domanda di accertamento di una posta creditoria.
Deve per l'effetto escludersi che l'azione di accertamento negativo riproposta dalla società appellante possa sottrarsi al principio della competenza concorsuale, dal momento che, in considerazione della carenza di titolarità sostanziale in capo a
[...]
delle posizioni giuridiche cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, Controparte_1
solo in via mediata l'accertamento in questa sede richiesto potrebbe non spiegare influenza diretta sulla formazione della massa.
Va dunque data continuità all'orientamento già espresso da questa Corte di Appello con la sentenza emessa nella causa iscritta al n. 121/2023 (est. Vitulli) nella quale, in un caso analogo, era stato evidenziato che “la domanda di rettifica del saldo del conto corrente
è comunque finalizzata, seppure in via indiretta, a ripristinare la provvista e di
conseguenza il credito del correntista, con conseguente effetto restitutorio;
si verte
pertanto sempre in materia di Passività Escluse…”
Queste considerazioni risultano del resto confermate, nel caso concreto, anche dal tenore delle richieste avanzate dall'odierna appellante, che ha reiterato nelle proprie conclusioni la richiesta di accertare, sulla base degli estratti conto prodotti, “il corretto saldo dare/avere del rapporto di conto corrente affidato n. 1000/18 (già n. 1111), in esito alle rettifiche da apportare allo stesso quantificate in almeno euro 127.079,74 a credito di ovvero quantificate nella diversa, maggiore o minore somma, che Parte_1
risulterà in corso di causa, anche in esito all'espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio.”
14 * * *
Sulla base di tali considerazioni l'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza, ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza Controparte_1 Controparte_2
del Tribunale di Udine n. 29/2024, pubblicata il 15 gennaio 2024, ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione a favore di delle spese del Controparte_1
grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 10.500,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
15