Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 02.12.2024 iscritta al n. 392/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
20.03.2025
d a
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Parte_1
Blasi del foro di Milano e Carmelo Spinella del foro di Bergamo,
quest'ultimo domiciliatario giusta delega in atti OGGETTO:
retribuzione
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona
Controparte_1
del p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
dello Stato Distrettuale di Brescia
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1100 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Dell ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1100/2024 pubbl. il 17.10.2024 il Tribunale
di Bergamo sezione lavoro, decidendo sul ricorso proposto da Pt_1
e docenti della scuola pubblica in forza
[...] Parte_2
con reiterati contratti a termine, nei confronti del
[...]
per l'accertamento del diritto al beneficio della “Carta Controparte_1
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” ex art. 1, c. 121, L. n.107/2015, accoglieva la domanda della ricorrente respingendo, invece, quella Pt_2
formulata dall'odierna appellante.
aveva chiesto il riconoscimento del beneficio Parte_1
della carta docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024
ma il giudice, dopo avere chiesto dei chiarimenti alle ricorrenti a fronte dell'eccezione sollevata dal circa la cessazione dal CP_1
servizio delle medesime, ha affermato che la ricorrente era Pt_1
ormai fuoriuscita dal sistema delle supplenze scolastiche e, non avendo la stessa proposto alcuna domanda di risarcimento del danno,
non era possibile condannare il all'attribuzione della carta CP_1
docente quale adempimento in forma specifica;
ha richiamato, in particolare, i principi affermati dalla Cassazione nella recente - 3 -
sentenza n. 29961/2023 in relazione alla diversa natura delle domande proponibili dal docente, che agisce per l'accertamento del diritto alla carta docente, di adempimento in forma specifica oppure di risarcimento del danno a seconda del fatto che il medesimo sia o meno ancora inserito all'interno del circuito scolastico (in quanto titolare di un contratto alle dipendenze del o Controparte_1
quantomeno inserito nelle graduatorie per le supplenze).
In considerazione dell'esito della lite, le spese del grado venivano compensate per metà con condanna del a CP_1
rifondere alle ricorrenti la restante metà.
ha impugnato la decisione insistendo per Parte_1
l'attribuzione della carta elettronica del docente negli anni scolastici indicati nel ricorso di primo grado.
Si è costituito il che ha chiesto di Controparte_1
decidere secondo giustizia l'appello principale insistendo, invece,
affinchè venga escluso, in ogni caso, il beneficio per l'a.s. 2021/2022
nel quale la ha svolto soltanto supplenze brevi e saltuarie;
ha Pt_1
proposto, inoltre, appello incidentale con cui ha domandato, nel caso di accoglimento del gravame, di specificare che le somme spettanti all'appellante a titolo di carta docente potranno essere accreditate solo all'esito delle prescritte verifiche amministrative-contabili; ha domandato, infine, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo. - 4 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va subito precisato che non è qui in discussione il riconoscimento della carta docente in favore della docente e Pt_2
che il presente gravame ha ad oggetto esclusivamente la richiesta dell'appellante di riforma della sentenza nel capo che ha Pt_1
respinto la domanda della stessa di attribuzione del beneficio di €
500,00 annui per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.
In particolare, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per l'erronea valutazione dei documenti sulla base dei quali il giudice ha ritenuto che la ricorrente fosse fuoriuscita dal Pt_1
sistema scolastico delle supplenze, non essendo risultata destinataria di alcun incarico per l'anno scolastico in corso al momento della decisione e non risultando neppure iscritta nelle GPS.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente con le note autorizzate del 9 settembre 2024
depositate in primo grado ha precisato di avere in corso lo svolgimento di una supplenza alle dipendenze del con CP_1
scadenza al 30 giugno 2025 e di essere tuttora inserita nel sistema scolastico attraverso la presenza della medesima all'interno delle graduatorie per le supplenze della provincia di Bergamo;
la stessa ha allegato alle note scritte la copia del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il con decorrenza Controparte_1
dall'1 settembre 2024 e scadenza al 30 giugno 2025 per lo svolgimento di attività di supplente su posto comune per 24 ore settimanali presso la scuola primaria “Caroli” di Stezzano (BG). - 5 -
L'inserimento nel sistema scolastico delle supplenze alla data della sentenza risultava già documentato, peraltro, dallo stato matricolare allegato alla memoria di costituzione del , dal CP_1
quale si evince l'assegnazione alla docente di una supplenza Pt_1
fino al termine delle attività didattiche presso la scuola primaria
“Caroli” ad orario completo dall'uno settembre 2024 al 30 giugno
2025 (v. allegato n. 7 della memoria di costituzione del in CP_1
primo grado).
A fronte di tali evidenze documentali, dunque, ha errato il
Tribunale a ritenere che l'appellante non avesse alcuna supplenza in corso e non fosse più inserita nelle GPS, negandole, di conseguenza,
il beneficio della carta elettronica per il docente previsto dall'art. 1,
comma 121, l. n. 107 de 2015; il giudice di prime cure, in dettaglio,
ha richiamato i principi affermati dalla Suprema Corte nella sent. n.
29961 del 2023 sopra citata secondo la quale caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, solo i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e, quindi, l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
mentre gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni;
il giudice ha evidenziato che la ricorrente non aveva formulato alcuna domanda risarcitoria e ha quindi Pt_1
respinto il ricorso. - 6 -
Il , invero, costituendosi nel presente grado di CP_1
giudizio ha dato atto che l'appellante sta tuttora svolgendo servizio di supplenza presso una scuola pubblica e si è rimesso a giustizia sul punto.
In definitiva, la sentenza, laddove ha affermato che la ricorrente non aveva alcun contratto in corso alle dipendenze Pt_1
del al momento della decisione e che non Controparte_1
era più inserita nelle GPS, deve essere corretta risultando provato in giudizio l'attuale svolgimento da parte dell'appellante di attività di supplenza come docente di scuola primaria fino al termine delle attività didattiche al 30.06.2025.
***
Dall'accoglimento del primo motivo discende, a questo punto, la necessità di esaminare la domanda con riferimento agli anni scolastici per i quali la ricorrente ha richiesto il beneficio, domanda rimasta assorbita dalla decisione adottata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, merita accoglimento (né vi è più contestazione sul punto da parte del ) la richiesta di attribuzione della carta CP_1
docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in cui la ricorrente ha svolto attività di supplenza fino al 30 giugno.
Vale la pena rammentare che la L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne
le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa
di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la - 7 -
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui
per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito
del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano
nazionale di formazione di cui al comma 124» .
I successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016,
nell'identificare i “beneficiari della carta”, hanno chiarito che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i
docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole - 8 -
militari” – art. 3.
La Corte di Giustizia con la sentenza del 18 maggio 2022
causa C-450/21, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti
attiene all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un
«lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostano a una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
La Suprema Corte con la cit. sent. n. 29961/2023
nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, come evidenziato dal giudice di primo grado con riguardo alla posizione della docente ha affermato “muovendosi lungo i concetti propri della Pt_2
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Andando, quindi, a individuare le tipologie di incarico a termine rispetto alle quali vi è quella sovrapponibilità di condizioni che, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia, impone - 9 -
l'applicazione della parità di trattamento e del divieto di discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, la Suprema Corte ha ritenuto comparabili al servizio svolto dall'insegnante di ruolo le supplenze previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999 ossia, rispettivamente, le supplenze su posti dell'organico di diritto svolte fino al 30 agosto e le supplenze su posti dell'organico di fatto fino al 30 giugno in quanto
“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è
certo.”. Rispetto a queste tipologie di incarico la Cassazione ha ravvisato “la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In
estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi,
da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Rispetto a queste tipologie di supplenze, dunque, la
Cassazione ha ritenuto necessario rimuovere la discriminazione subita dal docente assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo e ha, quindi, affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 - 10 -
deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il
che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Alla luce di tali principi, condivisi da questa Corte, pertanto,
la carta docente va attribuita all'odierna appellante mediante l'accredito della somma di € 500 annui per gli aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024 nei quali la medesima ha svolto attività di supplenza fino al termine delle attività didattiche su posti dell'organico di fatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 124/1999 (da settembre al 30 giugno).
Resta da esaminare, a questo punto, l'a.s. 2021/2022 rispetto al quale il torna a insistere circa la necessità di escludere la CP_1
spettanza del beneficio per essere stata l'appellante nel corso di detto anno scolastico destinataria di mere supplenze brevi e saltuarie fino all'8 giugno 2022.
L'eccezione del si reputa infondata. CP_1
Va precisato, in primo luogo, che la Suprema Corte nella cit.
sent. del 2023 non ha affrontato il tema delle supplenze brevi e saltuarie in quanto i servizi svolti dal ricorrente rientravano nella tipologia delle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. 124/1999 e la questione della comparabilità con il servizio dell'insegnante di - 11 -
ruolo non si era posta, dunque, rispetto al docente che abbia prestato servizio in forza di reiterate supplenze brevi (V. punto 10 della sentenza della Cassazione : “Per analoghe ragioni di estraneità al
giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che
meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico
contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di
assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4,
co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze
temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo
proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività
di didattiche”).
Tanto precisato e tornando al caso concreto, andando ad analizzare lo stato matricolare dell'appellante prodotto dal CP_1
in primo grado risulta che dal 29 settembre 2021 all'8 giugno 2022
l'appellante ha prestato in via continuativa servizio come supplente presso la stessa scuola primaria (“Merisi” di Caravaggio) con orario completo su posto comune;
in particolare, dal 29.09.2021
all'1.11.2021 ha svolto supplenza per sostituzione di personale in congedo di maternità o paternità, dal 2.11.2021 al 2.02.2022 sempre per sostituzione di docente in congedo, dal 3.02.2022 al 28.02.2022
ha svolto una supplenza breve e saltuaria, dall'1.03.2022 al 4.03.2022
una supplenza breve e saltuaria, dal 5.03.2022 all'8.06.2002 sempre una supplenza breve e saltuaria (v. doc. n. 7 allegato alla memoria di
Contr costituzione del di primo grado).
Nel caso di specie, il servizio svolto dall'appellante presso la - 12 -
stessa scuola primaria sullo stesso posto e con lo stesso orario di lavoro per tutta la durata delle attività didattiche e senza soluzione di continuità, (supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 1 n. 3) non pare diverso in fatto rispetto a quello del docente di ruolo ma ad esso sovrapponibile, essendo l'attività di insegnamento stata esercitata in maniera continuativa per tutta la durata dell'anno scolastico da settembre a giugno.
In altri termini, anche per l'a.s. 2021/2022 la prestazione lavorativa svolta dall'appellante si ritiene comparabile a quella del docente assunto a tempo indeterminato essendo caratterizzata, come detto, da continuità del servizio prestato nel medesimo istituto scolastico a tempo pieno e sullo stesso posto.
Come evidenziato dalla Cassazione, infatti, la carta docente è
prevista per singolo “anno scolastico” attesa la stretta connessione tra tale sostegno alla formazione e l'attività didattica (ciò trova risconto anche nell'art. 15 d.l. n. 69/2023 conv. con mod. in L. n. 103/2023
che ha esteso il beneficio per “l'anno solare 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile)”;
l'attribuzione del beneficio calibrato sull'anno scolastico è coerente con la funzione assegnata allo stesso dal legislatore, essendo la carta docente finalizzata a sostenere la formazione e l'aggiornamento dei docenti che essi mettono in pratica nel corso dello svolgimento delle attività didattiche aventi inizio, di regola, nel mese di settembre di ciascun anno e fine a giugno dell'anno successivo (v. Cass. sent. 2023
cit., punto 5.3: “Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è - 13 -
evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che
la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei
docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le
competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di
migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio
attraverso l'incremento di professionalità del personale e della
didattica su base annua cui esso è stato rivolto”).
Tenuto conto della finalità del beneficio della carta docente e del fatto che esso, come detto, è calibrato sull'anno scolastico,
l'attività di supplenza prestata dall'odierna appellante nell'a.s.
2021/2022 in via continuativa da settembre a giugno risulta, quindi,
comparabile a quella del docente assunto a tempo indeterminato.
Ne consegue la necessità anche per l'a.s. 2021/2022 di disapplicare l'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per contrasto con il principio del divieto di discriminazione tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato di cui alla Clausola 4 dell'Accordo
quadro nella parte in cui la norma interna limita il riconoscimento del beneficio della carta docente ai soli insegnanti di ruolo;
da tanto deriva l'accertamento del diritto dell'appellante all'accredito della somma di euro 500,00 a titolo di carta elettronica del docente anche per l'a.s. 2021/2022.
***
L'appello principale, in definitiva, merita accoglimento.
Ne consegue la necessità di riformare la sentenza in relazione alla posizione dell'appellante alla quale va riconosciuto il beneficio - 14 -
della carta docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.
***
Va respinto, invece, l'appello incidentale proposto dal
. Controparte_1
Il chiede che, laddove venga accolto l'appello CP_1
principale, sia dichiarato che le somme a titolo di carta docente potranno essere accreditate solo all'esito delle prescritte verifiche amministrativo-contabili e nel limite delle risorse disponibili.
Detta doglianza non può trovare accoglimento per quanto di seguito.
E' vero che l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali è istituita nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123 la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado” e che, a sua volta, il comma 123
ha previsto che “per le finalità di cui al somma 121 è autorizzata la
spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015”.
Il , in sostanza, ha ragione nell'affermare che CP_1
l'erogazione della carta docente è subordinata alla verifica contabile delle risorse disponibili, ma l'accertamento della capienza dei fondi messi a disposizione costituisce un vincolo imposto direttamente dalla legge, di cui il dovrà autonomamente tenere conto in sede CP_1
amministrativa e contabile;
tale accertamento, peraltro, assume rilievo soltanto nella fase successiva dell'esecuzione della decisione e non in - 15 -
quella dell'accertamento del diritto.
In altre parole, il nel mettere a disposizione CP_1
dell'appellante la carta elettronica del docente dovrà ex lege tenere conto dell'esistenza di limiti di spesa e delle risorse disponibili prescritti dal legislatore ma ciò non esclude in questa sede l'accertamento del diritto dell'appellante all'erogazione del beneficio.
***
In considerazione della parziale riforma della decisione si rende necessaria l'adozione di una nuova regolamentazione delle spese di lite che per entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico del secondo soccombenza nella misura indicata nel CP_1
dispositivo, disponendosi la relativa distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
PQM
1) in parziale riforma della sentenza n. 1100/2024 del
Tribunale di Bergamo sezione lavoro, accerta il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“carta docente” di cui all'art. 1, commi 121 e ss. legge n. 107/2015
per gli anni scolatici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il ad accreditare sulla carta l'importo di CP_1
euro 500,00 in favore della stessa per ciascuna di tali annualità, nel rispetto dei vincoli di legge;
2) respinge l'appello incidentale;
3) condanna il al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente della somma di € 1.030,00, oltre accessori di - 16 -
legge, per spese del primo grado e della somma di € 960,00, oltre accessori di legge, per spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Brescia, 20 marzo 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)