TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/07/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Siracusa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott.ssa Veronica MILONE Presidente
- Dott. Domenico STILO Giudice relatore
- Dott.ssa Cristina Maria CARUSO Giudice
- Dott. Vincenzo CULTRERA Esperto
- Dott. Vincenzo CASSIA Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2613/2024
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA CRISTIAN, C.F._1
pagina 1 di 6 presso il cui studio, in Floridia, via Archimede n. 14, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ). Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 6 giugno 2025, il difensore di parte ricorrente ha concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024, regolarmente notificato al destinatario in uno al decreto di fissazione udienza, il sig. esponeva di avere concesso Parte_1
in affitto alla sig.ra i fondi rustici siti in agro di Sortino (SR) riportati in Controparte_1
N.C.T.U. al foglio 55 part.lle 54-90-113-509-510-615-148-297 ed il fabbricato rurale particella n. 616 (C2) di circa 76 mq sito in agro di Sortino e identificato al N.C.T.U. al foglio 55 particelle 3-4, giusto contratto d'affitto del 2 gennaio 2018, registrato il 18
maggio 2018 al n. 2058 serie 3T, per un canone di affitto annuo pari ad € 1.200,00 da versare anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno, prevedendosi che l'affittuario si obbligava a custodire i beni oggetto del contratto secondo la diligenza del buon padre di famiglia, obbligandosi, altresì, a curare la coltivazione dei terreni secondo pagina 2 di 6 i canoni della buona arte agraria, nonchè al pagamento delle spese di gestione dei fondi ivi comprese le spese di acqua e degli oneri derivanti dall'abbassamento della presa d'acqua di cui alla concessione n. 6 art 32 del canale Galermi registrata in Siracusa il
06.03.2008.
Lamentava, quindi, l'affittuaria non versava il canone di affitto, dall'anno 2021 al momento del deposito del ricorso;
inoltre, che la stessa affittuaria aveva abbandonato i terreni e le colture, non concimate e lasciate incolte, con evidente danneggiamento delle colture esistenti che non producevano più frutto e con esposizione dei terreni al pericolo di incendi.
Rappresentava di avere contestato alla sig.ra il grave inadempimento CP_1
contrattuale mediante lettera inviata a mezzo raccomandata del 12.06.2023 e ricevuta dall'affittuaria il 16.06.2023, con richiesta di pagamento dei canoni maturati e scaduti e la restituzione del terreno con risoluzione immediata del contratto;
nonché con successiva lettera raccomandata del 04.06.2024 e ricevuta dall'affittuaria in data
14.06.2024.
Rappresentava, altresì, che con Pec del 04.06.2024 inoltrava alla resistente comunicazione di avvio del tentativo di Conciliazione ex art 11 comma 3 D. Lgs
150/2011 e veniva fissata convocazione delle parti nanti l'Ispettorato Provinciale
Agricoltura di Siracusa in data 25 giugno 2024 alle ore 10,30, alla quale la CP_1
non aderiva e non vi partecipava.
[...]
Tanto esposto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di affitto pagina 3 di 6 dedotto in giudizio per grave inadempimento della controparte e, per l'effetto, chiedeva condannarla al rilascio del fondo rutico di proprietà del ricorrente;
nonché la condanna della resistente al risarcimento del danno pari ad euro 20.000,00 derivante dallo stato di abbandono dei fondi affittati.
Instauratosi il contraddittorio, la sig.ra non si costituiva in giudizio, nonostante CP_1
la regolarità della citazione.
All'udienza del 6 giugno 2025 il difensore di parte ricorrente rinunciava alla domanda di risarcimento del danno;
quindi, all'esito della discusisone, la Sezione provvedeva a decidere la presente controversia mediante lettura immediata del dispositivo della sentenza con riserva dei motivi.
2. Il ricorso proposto dal sig. è fondato e, pertanto, va pronunziata la Parte_2
risoluzione del contratto di affitto stipulato dalle parti in causa in data 2 gennaio 2018
per grave inadempimento della resistente sig.ra alla principale e Controparte_1
fondamentale obbligazione di pagamento del canone protrattasi senza soluzione di continuità per diverse annualità, come dedotto dal ricorrente.
Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto, per la risoluzione e per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e del relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
pagina 4 di 6 Nel merito, gli assunti del ricorrente hanno trovato adeguato supporto probatorio alla luce della documentazione in atti e, precisamente, del contratto di affitto sottoscritto in data 2 gennaio 2018 dal e dalla , da cui si evince la fissazione di un Pt_1 CP_1
canone annuale di fitto pari a €. 1.200,00 con riferimento agli anni indicati in ricorso, da pagarsi anticipatamente nel mese di gennaio.
Dedotto l'inadempimento del conduttore al pagamento del canone, non costituendosi in giudizio, nulla ha ritenuto di allegare e provare;
in particolare, non ha dedotto e provato eventuali fatti satisfattivi del credito vantato ex adverso.
Alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento del conduttore segue la condanna di questi al rilascio immediato del fondo rustico concesso in affitto, libero e vuoto da persone e cose.
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014.
Per il carico di lavoro, viene fissato il termine di giorni trenta per il deposito dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2613/2024, respinta o a orbita ogni ulteriore domanda ed eccezione così decide:
- risolve il contratto di affitto intercorso tra le parti in data 2 gennaio 2018 per pagina 5 di 6 inadempimento dell'affittuario avente ad oggetto i fondi rustici Controparte_1
siti in agro di Sortino (SR), riportati in N.C.T.U. al foglio 55, part.lle 54-90-113-509-
510-615-148-297 ed il fabbricato rurale particella n. 616 (C2) di circa 76 mq., sito in agro di Sortino e identificato al N.C.T.U. al foglio 55 particelle 3-4);
- condanna all'immediato rilascio in favore di parte ricorrente dei Controparte_1
terreni sopra descritti;
- condanna al pagamento dei canoni caduti e pari ad euro 4.800 00, Controparte_1
oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in Controparte_1
compie si i € 237,23 per esborsi, € 2.059,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA come per legge;
- motivi riservati in giorni trenta.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Agraria
del Tribunale, il 6 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. DOMENICO STILO DOTT.SSA VERONICA MILONE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Siracusa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott.ssa Veronica MILONE Presidente
- Dott. Domenico STILO Giudice relatore
- Dott.ssa Cristina Maria CARUSO Giudice
- Dott. Vincenzo CULTRERA Esperto
- Dott. Vincenzo CASSIA Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2613/2024
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. FONTANA CRISTIAN, C.F._1
pagina 1 di 6 presso il cui studio, in Floridia, via Archimede n. 14, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ). Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 6 giugno 2025, il difensore di parte ricorrente ha concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024, regolarmente notificato al destinatario in uno al decreto di fissazione udienza, il sig. esponeva di avere concesso Parte_1
in affitto alla sig.ra i fondi rustici siti in agro di Sortino (SR) riportati in Controparte_1
N.C.T.U. al foglio 55 part.lle 54-90-113-509-510-615-148-297 ed il fabbricato rurale particella n. 616 (C2) di circa 76 mq sito in agro di Sortino e identificato al N.C.T.U. al foglio 55 particelle 3-4, giusto contratto d'affitto del 2 gennaio 2018, registrato il 18
maggio 2018 al n. 2058 serie 3T, per un canone di affitto annuo pari ad € 1.200,00 da versare anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno, prevedendosi che l'affittuario si obbligava a custodire i beni oggetto del contratto secondo la diligenza del buon padre di famiglia, obbligandosi, altresì, a curare la coltivazione dei terreni secondo pagina 2 di 6 i canoni della buona arte agraria, nonchè al pagamento delle spese di gestione dei fondi ivi comprese le spese di acqua e degli oneri derivanti dall'abbassamento della presa d'acqua di cui alla concessione n. 6 art 32 del canale Galermi registrata in Siracusa il
06.03.2008.
Lamentava, quindi, l'affittuaria non versava il canone di affitto, dall'anno 2021 al momento del deposito del ricorso;
inoltre, che la stessa affittuaria aveva abbandonato i terreni e le colture, non concimate e lasciate incolte, con evidente danneggiamento delle colture esistenti che non producevano più frutto e con esposizione dei terreni al pericolo di incendi.
Rappresentava di avere contestato alla sig.ra il grave inadempimento CP_1
contrattuale mediante lettera inviata a mezzo raccomandata del 12.06.2023 e ricevuta dall'affittuaria il 16.06.2023, con richiesta di pagamento dei canoni maturati e scaduti e la restituzione del terreno con risoluzione immediata del contratto;
nonché con successiva lettera raccomandata del 04.06.2024 e ricevuta dall'affittuaria in data
14.06.2024.
Rappresentava, altresì, che con Pec del 04.06.2024 inoltrava alla resistente comunicazione di avvio del tentativo di Conciliazione ex art 11 comma 3 D. Lgs
150/2011 e veniva fissata convocazione delle parti nanti l'Ispettorato Provinciale
Agricoltura di Siracusa in data 25 giugno 2024 alle ore 10,30, alla quale la CP_1
non aderiva e non vi partecipava.
[...]
Tanto esposto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di affitto pagina 3 di 6 dedotto in giudizio per grave inadempimento della controparte e, per l'effetto, chiedeva condannarla al rilascio del fondo rutico di proprietà del ricorrente;
nonché la condanna della resistente al risarcimento del danno pari ad euro 20.000,00 derivante dallo stato di abbandono dei fondi affittati.
Instauratosi il contraddittorio, la sig.ra non si costituiva in giudizio, nonostante CP_1
la regolarità della citazione.
All'udienza del 6 giugno 2025 il difensore di parte ricorrente rinunciava alla domanda di risarcimento del danno;
quindi, all'esito della discusisone, la Sezione provvedeva a decidere la presente controversia mediante lettura immediata del dispositivo della sentenza con riserva dei motivi.
2. Il ricorso proposto dal sig. è fondato e, pertanto, va pronunziata la Parte_2
risoluzione del contratto di affitto stipulato dalle parti in causa in data 2 gennaio 2018
per grave inadempimento della resistente sig.ra alla principale e Controparte_1
fondamentale obbligazione di pagamento del canone protrattasi senza soluzione di continuità per diverse annualità, come dedotto dal ricorrente.
Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto, per la risoluzione e per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e del relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
pagina 4 di 6 Nel merito, gli assunti del ricorrente hanno trovato adeguato supporto probatorio alla luce della documentazione in atti e, precisamente, del contratto di affitto sottoscritto in data 2 gennaio 2018 dal e dalla , da cui si evince la fissazione di un Pt_1 CP_1
canone annuale di fitto pari a €. 1.200,00 con riferimento agli anni indicati in ricorso, da pagarsi anticipatamente nel mese di gennaio.
Dedotto l'inadempimento del conduttore al pagamento del canone, non costituendosi in giudizio, nulla ha ritenuto di allegare e provare;
in particolare, non ha dedotto e provato eventuali fatti satisfattivi del credito vantato ex adverso.
Alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento del conduttore segue la condanna di questi al rilascio immediato del fondo rustico concesso in affitto, libero e vuoto da persone e cose.
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014.
Per il carico di lavoro, viene fissato il termine di giorni trenta per il deposito dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2613/2024, respinta o a orbita ogni ulteriore domanda ed eccezione così decide:
- risolve il contratto di affitto intercorso tra le parti in data 2 gennaio 2018 per pagina 5 di 6 inadempimento dell'affittuario avente ad oggetto i fondi rustici Controparte_1
siti in agro di Sortino (SR), riportati in N.C.T.U. al foglio 55, part.lle 54-90-113-509-
510-615-148-297 ed il fabbricato rurale particella n. 616 (C2) di circa 76 mq., sito in agro di Sortino e identificato al N.C.T.U. al foglio 55 particelle 3-4);
- condanna all'immediato rilascio in favore di parte ricorrente dei Controparte_1
terreni sopra descritti;
- condanna al pagamento dei canoni caduti e pari ad euro 4.800 00, Controparte_1
oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in Controparte_1
compie si i € 237,23 per esborsi, € 2.059,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA come per legge;
- motivi riservati in giorni trenta.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Agraria
del Tribunale, il 6 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. DOMENICO STILO DOTT.SSA VERONICA MILONE
pagina 6 di 6