Ordinanza cautelare 4 maggio 2023
Sentenza 4 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Sviluppo Campese Ambiente Turismo Società Agricola S.r.l. - S.C.A.T. S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresenta e difesa dall’avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Pisa e Livorno, Segretariato Regionale per la Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
nei confronti
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Campo nell’Elba, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Duccio AR Traina, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria ed Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto n. 216/2022 con il quale il Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Toscana, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, in relazione all’immobile denominato “Ex Batteria Capo OR” sito in Campo nell’Elba (LI), Località Capo OR, distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 51 part. A sub. 1 e 200 sub. 1, ha disposto che “ presenta interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incida sfavorevolmente sulla posizione del ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sviluppo Campese Ambiente Turismo Società Agricola S.r.l. - S.C.A.T. S.R.L il 6/7/2023:
- del Decreto n. 499 del 27/4/2023, con il quale il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha respinto il ricorso amministrativo avverso il Decreto 216/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Comune di Campo nell’Elba, dell’Agenzia del Demanio, dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Pisa e Livorno e del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa TE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. SCAT s.r.l. ha impugnato il decreto n. 216/2022 con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Toscana ha stabilito che il complesso denominato “Ex Batteria Capo OR” sito nel Comune di Campo nell’Elba, “ presenta interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ss.mm.ii. in quanto possiede i requisiti di interesse storico-artistico per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata” , dichiarandolo conseguentemente di interesse culturale e disponendo che lo stesso rimanga sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel D. Lgs. 42/2004.
2. La società lamenta le seguenti censure:
1. Violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, mancata ed errata applicazione del D. Lgs. 42/2004.
Si contesta la legittimità del provvedimento impugnato perché adottato sulla base della procedura descritta dall’art. 12, anziché dagli artt. 10, comma 3 e 13, del D. Lgs. n. 42/2004, attesa la natura privata dei beni oggetto di interesse culturale. Peraltro, anche il richiamo all’art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004 risulta errato dato che SCAT s.r.l. è una società privata con fine di lucro e non può dunque essere ricompresa tra i soggetti richiamati dalla norma.
2. Violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione alla. L. 241/1990 .
Il provvedimento è viziato anche per mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento stabilito dall’art. 2 della legge n. 241/1990, attesa la tardiva comunicazione delle proprie osservazioni da parte della Soprintendenza di Pisa e di Livorno alla Commissione Regionale per il Patrimonio culturale.
3. Omessa e/o apparente motivazione. Violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti in relazione alla consistenza dei beni oggetto del provvedimento di tutela.
Si contesta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, dal quale non si evince la “particolare importanza” dell’interesse dei beni e si contesta altresì la disparità di trattamento rispetto ad altre ex strutture militari presenti nella medesima zona, che non sono state oggetto di vincolo culturale.
4. Violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Errore sulla individuazione dei fatti storici.
Si contesta che il vincolo è stato erroneamente apposto sui beni della ricorrente, nonostante gli eventi storici dai quali è scaturito l’interesse culturale dell’amministrazione si siano verificati su zone limitrofe a quelle per cui è causa, di proprietà di soggetti terzi.
Il ricorrente ha dunque concluso per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, dei provvedimenti impugnati, chiedendo in via istruttoria l’espletamento di una CTU o di una verificazione.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 6.07.2023 la SCAT s.r.l. ha impugnato anche il decreto n. 499 del 27.04.2023 con il quale il Ministero della Cultura ha respinto il ricorso amministrativo proposto avverso il decreto n. 216/2022, sollevando, per illegittimità derivata, le medesime censure già formulate con il ricorso principale e aggiungendo i seguenti motivi di censura rivolti al verbale della Commissione esaminatrice del ricorso amministrativo:
I. Violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, mancata ed errata applicazione del D. Lgs. 42/2004. Violazione della Legge n. 394/1991, con riferimento all’art. 15. Mancata applicazione delle norme del Piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, artt. 35 e segg.
Si sostiene che, in denegata ipotesi di conferma dell’impugnato vincolo culturale, i manufatti di Capo OR dovranno rimanere di proprietà della società ricorrente posto che la vendita ha rispettato la normativa di riferimento.
II. Violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione, mancata ed errata applicazione del D. Lgs. 42/2004.
Non possono trovare applicazione le norme a tutela dei beni culturali difettando, nella specie, il presupposto costituito da un vincolo debitamente notificato e trascritto in capo all’alienante o ai suoi aventi causa.
Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni resistenti e controinteressate come indicato in epigrafe, per resistere al ricorso principale e al ricorso per motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 137/2023 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza del requisito del periculum in mora .
Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
All’udienza del 24.09.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene innanzitutto che la causa sia matura per la decisione, con conseguente rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate.
2. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, stante la parziale identità dei motivi, si procederà ad esaminare congiuntamente il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti.
3. Con il primo motivo di gravame (e terzo motivo aggiunto) si contesta l’erronea individuazione della normativa di riferimento, atteso che l’art. 12 D. Lgs. n. 42/2004, richiamato nei provvedimenti impugnati, inerisce a beni di proprietà pubblica e tale natura giustifica la scelta legislativa di consentire l’apposizione di un vincolo culturale in presenza di un semplice (e non “particolare”) interesse.
4. La doglianza è fondata.
4.1. Premette il Collegio che il codice distingue i beni culturali a seconda della loro appartenenza, pubblica o privata, e la valenza culturale viene attribuita all’esito del procedimento di c.d. individuazione, che si svolge in modo differente a seconda della categoria di bene che viene, di volta in volta, in rilievo.
4.2. La prima categoria di beni è quella prevista dall’art. 10, comma 1, del codice e si riferisce alle “ cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. Questi beni, mobili e immobili, se sono opera di autore non più vivente la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposti - in ragione della loro natura oggettiva e dell’appartenenza pubblica o di soggetti che svolgono attività preordinata al soddisfacimento di interessi generali - a un regime provvisorio di tutela, in funzione cautelare, che permane sino al termine del procedimento di verifica dell’interesse culturale da parte degli organi competenti del Ministero. Se l’esito della verifica è positivo, viene confermata la valenza culturale del bene (ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 7, D. Lgs. n. 42/2004), mentre se l’esito è negativo, il bene è escluso dalla tutela (ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1 e art. 12, comma 1, 4, 5 e 6, D. Lgs. n. 42/2004).
4.3. Con riferimento a tali beni è stato chiarito che “vige una presunzione legale relativa di culturalità, di talché essi sono tutelati di per sé e in via automatica, ossia per il semplice fatto che soddisfino i presupposti e le condizioni sopra contemplate (relative alla loro datazione, paternità e originaria appartenenza a soggetto pubblico), con conseguente assoggettamento ex lege alle prescrizioni dettate dal Codice: la ratio sottesa a tale regime di salvaguardia - operante ipso iure - è ravvisabile nell’aspettativa di una probabile rilevanza storico-artistica-architettonica associata ad immobili pubblici utilizzati quali sedi istituzionali o di rilevanza funzionale, secondo l’id quod plerumque accidit.
La tutela di diritto approntata dal sistema, tuttavia, opera in via provvisoria, in quanto resta salvo l’esito del procedimento di verifica dell’interesse culturale disciplinato dall’art. 12, che ha lo scopo precipuo di appurare, in concreto, la presenza dell’interesse culturale che si è detto essere solo presunto […] La giurisprudenza ha anche precisato che, in tale ipotesi, non è richiesto, ai fini della protezione, un interesse “qualificato”: “perché la verifica dell’articolo 12 d.lgs. n. 42 del 2004 si concluda nel senso della conferma della qualità di bene culturale di una cosa, è sufficiente che si dimostri che questa possieda un interesse culturale «senza aggettivazioni», non già quell’interesse qualificato ricavabile dalla locuzione interesse particolarmente importante (articolo, 10, comma 3, lett. a, b e d) o eccezionale interesse (articolo 10, comma 3, lett. c, d-bis, e)” (cfr. Cons. Stato, sez. I, 30 novembre 2020, n. 1958).
Inoltre, il successivo comma 9 sancisce che ‘Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica’” (così TAR Lazio - Roma, sez, II Quater , 18.07.2025, n. 14313). Si è così formato l’orientamento giurisprudenziale che ammette la persistenza dell’interesse culturale del bene, nonostante il mutamento del regime giuridico del soggetto cui il bene appartiene, quando tale mutamento “ non intacca l’originario valore culturale che il legislatore, per presunzione iuris tantum e in ragione della sua appartenenza pubblica, ha ritenuto intrinseco nella res” (cfr. TAR Lazio, sez, II Quater , 18.07.2025, n. 14313, che richiama quanto statuito dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato (parere 26 maggio 2011, n. 2102) secondo cui è applicabile l’art. 12, comma 9 del Codice anche ai processi di privatizzazione intervenuti prima della sua entrata in vigore poiché quella di “«bene culturale» costituisce una caratteristica intrinseca del bene stesso, sicché essa non può essere perduta in virtù del semplice mutamento del regime giuridico del soggetto a cui il bene fa riferimento. L’espressa applicabilità delle disposizioni sulla verifica dell’interesse culturale alle cose di proprietà di enti che «mutino in qualunque modo la loro natura giuridica» costituisce un indice significativo sia della persistenza del valore culturale delle cose appartenenti a soggetti sottoposti a processi di privatizzazione, anche dopo di questa, che della normale irrilevanza dei processi di privatizzazione al fine di far derivare da essi l’esclusione delle cose di proprietà degli enti privatizzati dal regime di tutela. La disposizione in esame, infatti, trova la propria giustificazione ed il proprio presupposto nell’affermazione della persistenza dell’interesse culturale delle cose di proprietà di enti pubblici privatizzati, e tale persistenza è esplicitata dall’art. 12 del D.lgs. n. 42/2004 allorché disciplina l’istituto della verifica dell’interesse culturale ”).
4.4. Esiste poi un’altra categoria codicistica di beni che per acquisire la qualità di bene culturale necessita invece di una espressa dichiarazione amministrativa, che deve avvenire nel rispetto di una precisa procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 10, comma 3 e 13 ss. del codice e consistono in “ a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più Comuni o della Regione, la dichiarazione di monumento nazionale; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse” . Tali beni si definiscono culturali “quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13” , ossia la dichiarazione dell’interesse culturale.
4.5. In giurisprudenza è stato in proposito affermato che: “[V]i sono i beni di proprietà di soggetti privati, che acquistano la qualifica di bene culturale non a titolo originario ma in via successiva ed eventuale, all’esito di un iter procedimentale culminante con l’adozione della “dichiarazione dell’interesse culturale”, ossia di un provvedimento (espressione di discrezionalità tecnica) che “ accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse ” culturale, giusta il disposto dell’art. 13, con la precisazione che deve trattarsi di un interesse “particolarmente importante” e dunque qualificato, ossia di livello e portata tali da meritare che la cosa sia soggetta a protezione e valorizzazione quale espressione del patrimonio culturale e artistico della nazione e “testimonianza avente valore di civiltà” ai sensi dell’art. 2 del Codice.
Trattasi di un provvedimento che può ritenersi dotato di portata costitutiva, nella misura in cui comporta ex novo e per l’avvenire l’assoggettamento della res ad una determinata disciplina di legge, che contempla misure di protezione (cfr. artt. 20 e ss., che individuano le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (cfr. artt. 29 e ss.) e misure relative alla circolazione dei beni, adottato secondo l’iter procedimentale scandito dal successivo art. 14 e da notificarsi al proprietario, al possessore e/o al detentore a qualsiasi titolo della cosa ” (così TAR Lazio - Roma, sez, II Quater , 18.07.2025, n. 14313). Così delineata, la dichiarazione di interesse culturale si atteggia a momento statico di rilevanza dell’attività amministrativa e ha natura di atto di accertamento costitutivo, espressione della discrezionalità tecnica dell’organo competente
4.6. Si può infine prescindere, in quanto non di interesse ai fini del presente giudizio, dall’ulteriore categoria di beni culturali ex lege , individuati dal comma 2 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 (le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ecc.), che non necessitano di alcun tipo di accertamento e dunque sono tali per presunzione assoluta di legge.
4.7. Nel caso di specie, è pacifico che l’impugnato decreto n. 216 sia stato adottato all’esito del procedimento descritto dall’art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004, come emerge dal provvedimento stesso, in cui sono espressamente richiamate la nota prot. n. 9755 del 28.06.2022 (integrata con nota prot. n. 10456 del 13.07.2022) e la nota prot. n. 18686 del 15.12.2022 “ con le quali la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno ha comunicato l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 comma 2 D. Lgs. n. 42/2004 sul bene sotto descritto (avvio di procedimento in data 28.06.2022) e trasmesso la documentazione utile alla conclusione del procedimento stesso ”.
4.8. Con l’atto impugnato, dunque, l’immobile denominato Ex Batteria Capo di OR, sito nella Provincia di Livorno, nel Comune di Campo nell’Elba, in località Capo OR, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 51 partt. A sub. 1 e 200 sub. 1, è stato ritenuto di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. in quanto “ possiede i requisiti di interesse storico-artistico per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata” .
4.9. Ciò posto, reputa il Collegio che dagli atti di causa risulta che il bene oggetto di vincolo era in realtà divenuto di proprietà privata già nel 2016 ed è stato acquisito dalla società proprietaria nel 2017 e che lo stesso non presenta le caratteristiche per essere inquadrato tra i beni pubblici “per natura”, cosicché - atteso il descritto criterio codicistico di classificazione dei beni culturali - nel 2022 l’amministrazione avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dagli artt. 10, comma 3 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004. Deve infatti ritenersi che il manufatto in questione non possa rientrare in alcuna delle ipotesi descritte dall’art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004, né sotto il profilo oggettivo, difettando il requisito della originarietà del bene culturale, né sotto il profilo soggettivo difettando la natura pubblica dell’ente proprietario, che è una società privata con scopo di lucro, come risulta dalla visura di SCAT s.r.l. versata in atti (doc. 9 depositato da SCAT s.r.l.).
4.10. Tali considerazioni sono sufficienti ai fini dell’accoglimento del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti, con assorbimento delle ulteriori censure ed eccezioni dedotte da tutte le parti, e con conseguente annullamento degli atti impugnati che assoggettano alle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1 e 12, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004 la tutela dei beni costituenti il complesso ex Batteria a Capo OR, anziché alla procedura descritta dagli artt. 10, comma 3 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004.
5. In definitiva, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono fondati nei termini di cui in motivazione, atteso che il provvedimento con cui è stato imposto il vincolo culturale è illegittimo per vizio di procedura.
6. La regolamentazione delle spese di lite tra la società ricorrente e il Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Pisa e Livorno, Segretariato Regionale per la Toscana segue la soccombenza ed è indicata come in dispositivo. Possono invece essere compensate le spese tra tutte le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Pisa e Livorno, Segretariato Regionale per la Toscana, in solido, al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuti.
Compensa le spese fra tutte le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT AR HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
TE LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE LI | RT AR HI |
IL SEGRETARIO