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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/09/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: Separazione consensuale
TRA
(C.f. ), nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Discesa Carbone, n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Danila Gullì (C.F.
, presso il cui studio sito in via Genova, n. 5, Catanzaro (CZ), elettivamente C.F._2 domicilia, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata il [...] in [...], residente a Controparte_1 C.F._3
Catanzaro (CZ), alla via Brigata, n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Torchia (C.F.
), presso il cui studio sito in via M. Manfredi, n. 17, Catanzaro (CZ), C.F._4 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
Ricorrenti
NONCHÉ
P.M. IN SEDE
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: «Si riportano integralmente al contenuto delle conclusioni rassegnate nel ricorso per separazione consensuale del 23.06.2025.»
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 23.06.2025, i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio civile, in data 21 settembre 2013, nel Comune di Catanzaro (CZ) e che dalla loro unione nascevano due figli: il 15.12.2013 ed il 3.07.2016. Per_1 Per_2
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era gravemente deteriorato, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la volontà di separarsi consensualmente.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, era disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. del procedimento con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“A) I coniugi vivranno separati, attivandosi perché i figli minori possano mantenere un'immagine positiva di ciascuno di loro, facilitando il rapporto con l'altro genitore, per consentire loro di continuare a godere pienamente di una costruttiva bigenitorialità;
B) si prevede l'obbligo da parte di essi genitori di comunicarsi il cambiamento della propria residenza fino al raggiungimento della maggiore età dei minori;
C) AFFIDO CONDIVISO E COLLOCAMENTO DEI MINORI.
- I coniugi stabiliscono di mantenere un affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, con obbligo per essi genitori di scambiarsi fra di loro ogni notizia utile
e necessaria per garantire un positivo sviluppo dei figli.
- I genitori riconoscono come primario diritto dei figli di avere più il ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali ed in tale prospettiva stabiliscono che il padre possa trascorrere del tempo insieme alle figlie liberamente, compatibilmente con i loro impegni scolastici e compatibilmente con quelli della madre previo congruo avviso della stessa. Si intende per congruo avviso quello che non costituisce intralcio o disagio alle gestioni di vita del genitore collocatario e degli impegni, già presi, dei minori.
Fissato tale principio generale di libera integrazione dei figli tra le due figure genitoriali e ribadita
l'importanza di una significatività della figura paterna per gli stessi, i genitori prevedono altresì, in via minimale, che e trascorra con il padre: Per_1 Per_2
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); - per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore.
- Durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, previo accordo e facilitando entrambi reciprocamente i contatti telefonici dei figli con la madre o il padre a seconda dei casi, oltre alla possibilità per la madre e per il padre di incontrare le figlie ogni qualvolta queste lo vogliano, previo accordo con il padre o con la madre su tempi e modalità.
- I genitori si danno atto che le regole di cui sopra potranno essere modificate ogni volta lo richieda il miglior interesse dei figli. Allo scopo gli stessi dichiarano espressamente di privilegiare il principio della flessibilità e di cercare in ogni situazione di improntare il loro rapporto ad una corretta responsabilità genitoriale;
- I coniugi si concedono il reciproco consenso per loro e per le figlie al rilascio del passaporto.
D) MISURE ECONOMICHE.
CONCORSO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI:
-Il padre s'impegna a rinunciare al 50% dell'assegno unico, in favore della madre ed a corrispondere alla stessa, quale concorso al mantenimento dei figli e 200,00 (duecento/00), Per_1 Per_2 ovvero € 100,00 per ogni figlio.
- L'importo dell'assegno per il concorso al mantenimento dei figli minori sarà suscettibile di indicizzazione annuale ISTAT, con riferimento alla data dell'udienza Presidenziale. Detta somma verrà versata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- Inoltre, il padre si obbliga a rimborsare, a richiesta e previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa, nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie necessarie quali quelle sanitarie non coperte da SSN e quelle scolastiche per la pratica di sport, di istruzione, di trasporto, ludiche e ricreative. le spese straordinarie voluttarie devono essere fra i genitori previamente concordate”.
All'udienza del 11 settembre 2025, tenuta in trattazione scritta, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e di rinunzia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51; all'esito, il Giudice delegato rimetteva la causa al
Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e di quelli della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Per quanto attinente alla domanda ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio si rileva che a norma dell'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, il Tribunale osserva che la domanda congiunta di separazione e divorzio è stata prevista espressamente da legislatore solo per i giudizi contenziosi.
Tuttavia, in presenza di un'espressa volontà delle parti, il Collegio intende aderire al recente orientamento della giurisprudenza di merito formatosi in seguito all'introduzione della nuova disciplina, che consente la proposizione della domanda in esame anche con ricorso congiunto (ex multis, sentenza del Tribunale di Terni, del 22.6.2023, rel. Velletti).
Pertanto, previa pronuncia sulla domanda di separazione e sulle domande accessorie, è necessario che, ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrano oltre sei mesi dalla data dell'udienza alla quale hanno rinunciato a partecipare, celebrata ex art. 127 ter cod. proc. civ. (ora da intendersi dinanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis. 51 cod. proc. civ.) previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sempreché la separazione si sia protratta ininterrottamente per tale periodo (art. 3, comma 2, legge n. 898/1970).
Risulta pertanto necessario che decorrano i termini predetti perché possa dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo, pertanto, la necessità di rimettere la causa sul ruolo.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(C.f. ), nato il [...] a [...] e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ), nata il [...] in [...], che hanno contratto CP_1 C.F._3 matrimonio in data 21.09.2013 in Catanzaro (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di
Catanzaro (CZ), Anno 2013, nr. 29, parte I, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza;
6. spese al definitivo.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 15.09.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo