Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
558/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
11/03/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 558/2023 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A ERICE (TP) IL 24/11/1962, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. ATRIA ANTONIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, IN PERSONA DEL SUO L.R.P.T., Controparte_1
C.F.: P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SURDI FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni di parte attrice:
COME DA NOTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI EX ART. 189, COMMA
1 N° 1, C.P.C. DEPOSITATE IL 22.11.2024
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA NOTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI EX ART. 189, COMMA
1 N° 1, C.P.C. DEPOSITATE IL 20.11.2024
IN FATTO
1
l.r.p.t., per l'importo complessivo pari ad € 42.656,01, oltre interessi e spese legali ivi liquidate.
Spiegava, in seno all'atto di citazione in opposizione, le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente onerare l'odierna opposta di esperire la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della ad agire in via monitoria nei Controparte_1
confronti dell'opponente.
Ritenere e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
Per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici o con qualsiasi formula inefficace perché inammissibile e comunque infondato sia in punto di fatto che di diritto, il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da liquidare in favore del sottoscritto Procuratore antistatario ex art.93 cpc.”.
A sostegno della spiegata opposizione e delle conclusioni ut supra riportate, parte attrice-opponente eccepiva:
- il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010;
- la carenza di legittimazione attiva in capo alla società convenuta;
- la carenza di dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito rivendicato stante la violazione del divieto di cui all'art. 1283 cod. civ. e la conseguente nullità della clausola contrattuale;
- l'applicazione di interessi ultra soglia usura.
In data 07.10.2023 si costituiva in giudizio la società opposta che, per il tramite del proprio difensore, contestava integralmente l'assunto di parte opponente, evidenziando la sussistenza della propria legittimità derivante dalla cessione dei crediti intervenuta in data del 31.03.2021 debitamente pubblicata sulla GURI del 06.04.2021 che riportava i crediti in blocco ceduti, tra cui quello dell'opponente attore.
Contestava, altresì, tutte le ulteriori asserzioni difensive di parte attrice/opponente, inerenti la dedotta usura degli interessi applicati nei vari contratti bancari, nonché la
2 dedotta violazione del divieto di anatocismo.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via Preliminare
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 133/2023 opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art 648 c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per l'importo complessivamente ingiunto nel ricorso monitorio, oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito dalle scadenze e fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese ed ai compensi della procedura ingiunzionale, così come liquidate nel detto decreto;
Nel merito
- ritenere e dichiarare infondate e, conseguentemente, rigettare comunque
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e con ogni statuizione confermare in via definitiva il decreto ingiuntivo opposto, condannando in ogni caso parte opponente al pagamento delle somme per come ingiunte con interessi di mora e accessori dalla data di scadenza delle obbligazioni di pagamento e fino al soddisfo o nella diversa misura che verrà accertata dall'Autorità adita, se del caso anche in via equitativa.
Vinte le spese”.
Emesso il decreto di cui all'art. 171 bis c.p.c., veniva confermata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 12.12.2023, rispetto al quale decorrevano i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
Preso atto delle depositate memorie integrative ex art .171 ter c.p.c., veniva assegnato il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010
e, quindi, il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte e, all'esito, veniva rinviato ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Indi, preso atto delle note di precisazione delle conclusioni e delle relative comparse conclusionali e memorie di repliche, alla suddetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione e definita per il tramite della presente sentenza.
MOTIVI
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è caratterizzato dal fatto che l'opponente, seppur formalmente attore, riveste – in relazione alle motivazioni miranti a paralizzare le pretese creditorie dell'opposto - la posizione processuale di convenuto sostanziale
3 su cui, quindi, grava l'onere probatorio di fornire la prova del fatto modificativo e/o estintivo del diritto fatto valere in monitorio.
Viceversa, il ricorrente in monitorio, convenuto formale nel successivo processo di merito conseguente alla spiegata opposizione, assurge ad attore sostanziale su cui grava l'onere di fornire la prova del diritto rivendicato.
Orbene, nel caso di specie l'istituto opposto, creditore sostanziale, aveva l'onere di fornire la prova di quanto rappresentato, dedotto e chiesto in ordine al credito rivendicato per il tramite del ricorso per ingiunzione.
Onere che, in effetti, è stato regolarmente assolto mediante la produzione in giudizio, tanto nella fase monitoria quanto nella presente fase di merito, di tutte le fonti negoziali e documentali del diritto rivendicato.
E' infatti agli atti del presente giudizio tutta la documentazione (cessione del credito;
pubblicazione per estratto nella GURI;
individuazione dello specifico credito ceduto;
rapporto di conto corrente con saldo negativo per l'importo rivendicato;
estratti conto, etc. etc.) dimostrante la sussistenza del diritto, l'entità del credito, la titolarità e la legittimità in capo alla società odierna opposta e, di contro, l'infondatezza e l'insussistenza di tutte le eccezioni poste a sostegno della spiegata opposizione.
In ordine, poi, alle statuizioni difensive di parte attrice opponente, inerenti la eccepita improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, va rilevato come anche tale preliminare eccezione non può trovare accoglimento alcuno.
La mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità che va esperita successivamente alla pronuncia sulla istanza di concessione e/o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Va da sé, quindi, che nessuna improcedibilità può eccepirsi ab origine nel momento in cui, all'esito della spiegata opposizione, venga incardinato il giudizio di merito.
Nello stesso, per come in atti, parte opposta – gravata dal relativo onere – ha attivato, in ottemperanza e nel rispetto dei termini assegnati, l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo.
Parimenti, non possono trovare accoglimento tutte le ulteriori eccezioni e domande spiegate da parte opponente, gravata dell'onere probatorio inerente il fatto estintivo e/o modificativo dell'obbligazione a suo carico, poiché dalle stesse labiali allegazioni difensive non emerge affatto la dedotta violazione del tasso soglia usura, né dell'avvenuta violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ..
4 Non avendo allegato alcun documento, avente quanto meno natura indiziaria di quanto denunciato in tema di usura ed anatocismo, assolutamente evidente appare la natura esplorativa e la conseguente inammissibilità della sollecitata C.T.U..
Vero è che la C.T.U. è un mezzo istruttorio a disposizione del decidente e non delle parti processuali che la possono sollecitare purché deducano idonei elementi di prova giustificanti la necessità dell'accertamento peritale, così come è vero però, che nel momento in cui la sollecitata C.T.U. sia palesemente esplorativa, la stessa richiesta e/o sollecitazione è assolutamente inammissibile.
Va da sé, allora ed in conclusione, che la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo non può trovare accoglimento e va rigettata con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
Alla soccombenza consegue anche la soccombenza alle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigetta la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n° 133/2023 – R.G. 265/2023 – emesso dall'intestato Tribunale in data 29.04.2023, notificato in data del 19.05.2023;
- Dichiara esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il D. I. n° 133/2023 – R.G. 265/2023 – emesso dall'intestato Tribunale in data 29.04.2023, notificato in data del 19.05.2023;
- Condanna parte attrice/opponente alla refusione delle spese di Parte_1 lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre rimborso spese generali
15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Sciacca, 11/03/2025
IL G.O.T.
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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