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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri ConSIliere
Dott. Luca Mascini ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 225/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 948 del 13/28.12.2023, non notificata;
avente ad oggetto: somministrazione di lavoro, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Pittone ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Reggio Emilia – appellante;
nei confronti di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Amerigo Penta ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellata;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 15.5.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. La società agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1 in funzione di Giudice del lavoro, affermando, come sintetizzato nella sentenza
1 impugnata, che: a) era stata sua dipendente dal 10.1.2018 al Controparte_1
25.3.2022, quando era stata licenziata poiché la società aveva accertato che la lavoratrice le aveva sottratto la complessiva somma di € 12.142,04, stornandola da conti correnti cui aveva accesso in ragione delle sue mansioni amministrative e contabili;
b) ulteriori accertamenti avevano consentito di verificare che gli ammanchi complessivi ammontavano a € 178.630,23; c) per occultarli la dipendente aveva presentato false dichiarazioni dei redditi, tanto che la società aveva dovuto pagare € 15.852,87 per maggiori imposte, sanzioni e interessi;
d) la società aveva inoltre speso € 2.652,00 per rettificare i valori delle fatture nel programma informatico, € 11.465,20 per retribuire una dipendente che si occupasse di controllare e sistemare la contabilità, € 6.597,27 per assistenza legale di un avvocato nel procedimento disciplinare, ulteriori € 10.261,68 per ulteriore assistenza stragiudiziale, oltre a € 3.640,00 a uno studio professionale per assistenza fiscale.
La società chiedeva quindi che, in ragione del suo evidente inadempimento,
fosse condannata al pagamento a suo favore della complessiva Controparte_1 somma di € 229,230,45 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali fino al saldo.
Il Tribunale, nella resistenza della lavoratrice, accoglieva soltanto in parte le domande della società.
Il Giudice evidenziava innanzitutto che non era contestato l'ammontare degli ammanchi, pari a € 178.630,23, importo rappresentativo del danno derivato alla società in conseguenza della sottrazione del denaro da parte della lavoratrice, in violazione del dovere di cui all'art. 2104 c.c.
Quanto alle voci di danno, svolgeva le seguenti considerazioni:
- “Quanto all'attività svolta da Tecno Engineering s.r.l., non è contestato dalla resistente che essa abbia svolta attività di controllo e di rettifica della contabilità sociale in conseguenza dei dati non veritieri da lei inseriti, la quale si
è limitata a contestarne genericamente la necessità. Deve quindi ritenersi che tale attività sia stata necessaria per emendare i dati della contabilità amministrativa, in considerazione della pluralità delle violazioni compiute per occultare l'elevato numero degli ammanchi. Dunque la somma pagata quale compenso alla società – pari a €. 2.652,00 – non contestata dalla resistente nel suo ammontare, costituisce una voce di danno risarcibile, quale conseguenza della sua condotta”;
- “Quanto poi all'attività svolta dallo studio anche in tal caso non è CP_2 contestato dalla resistente che abbia svolta attività di controllo e di rettifica della misura delle imposte in conseguenza dei dati non veritieri da lei inseriti, la quale si è limitata a contestarne genericamente la necessità. E tuttavia deve ritenersi che essa sia stata necessaria per emendare i dati delle dichiarazioni fiscali, in
2 considerazione della pluralità delle violazioni compiute per occultare l'elevato numero degli ammanchi. Dunque, la somma pagata quale compenso allo studio – pari a €. 3.640,00 (in tale limite è la domanda) – non contestata dalla resistente nel suo ammontare, costituisce una voce di danno risarcibile, in conseguenza della sua condotta”;
- “Quanto inoltre alle maggiori imposte – IRES, IRAP e IVA – le dichiarazioni infedeli hanno certamente cagionato un danno alla società, che è relativo alle sanzioni e agli interessi moratori che ha dovuto pagare nelle dichiarazioni di rettifica di quelle originarie, non anche alle imposte, che erano comunque dovute. Tale voce di danno ammonta a complessivi €. 2.115,75, come risulta dalle dichiarazioni integrative prodotte dalla società (documento n. 11 di parte ricorrente)”.
Non altrettanto poteva invece dirsi in relazione all'assunzione di un'altra dipendente, non essendovi prova dell'attività svolta e del fatto che costei fosse stata adibita soltanto a mansioni volte a rettificare – da un punto di vista contabile e amministrativo – le false dichiarazioni compiute dalla resistente (“La resistente ha contestato che tutta l'attività svolta da costei fosse a ciò finalizzata e la prova testimoniale offerta dalla società ricorrente è risultata generica rispetto alle mansioni svolte e alla necessità di rimediare alle false dichiarazioni contabili e amministrative della resistente, cosicché legittimamente non è stata ammessa. Né
è emerso con chiarezza che attività abbia dovuto svolgere, ulteriore a quella già compiuta da Tecno Engineering s.r.l. e dallo studio ). CP_2
Lo stesso valeva con riferimento all'attività di consulenza legale, non avendo dato prova la società della concreta attività di assistenza legale stragiudiziale prestata dai due difensori, né che fosse stata prestata per una più pronta definizione del contenzioso o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici complessi.
Dal credito della società ricorrente di complessivi € 187.037,98 il Tribunale detraeva, per compensazione, il credito vantato dalla lavoratrice a titolo di t.f.r. (€
15.426,59) e ferie (€ 2.795,29).
In conclusione, il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni: “- revoca l'ordinanza del 3.5.2023 e condanna al pagamento a favore di Controparte_1 della complessiva somma di €. 168.816,10, oltre agli interessi legali Parte_1
e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- condanna CP_1
al pagamento a favore di delle spese processuali che liquida
[...] Parte_1 in complessivi €. 9.079,50, di cui €. 379,50 per esborsi ed €. 8.700,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la parziale riforma, con accoglimento seguenti domande:
3 “• Accertare e dichiarare la sussistenza anche del danno emergente patito dalla relativo alle spese legali sostenute nella fase pregiudiziale Parte_1 della vicenda contro la SI.ra pari ad euro 3.597,27 oltre Controparte_1 interessi ed accessori di legge per la parte dell'avv. Pivato ed euro 10.261,68 oltre interessi ed accessori di legge per la parte dell'avv. Pittone, per un totale imponibile complessivo, oltre interessi ed accessori, di euro 13.858,95 e per l'effetto condannare la SI.ra al risarcimento del danno così CP_1 quantificato, ovvero alla maggiore somma ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare la sussistenza anche del danno emergente patito dalla relativo al corrispettivo dell'attività di consulenza dello Parte_1
Studio di consulenza del lavoro per l'importo di Controparte_3 euro 3.000,00 (doc. 15 fascicolo di primo grado), rilevando sul punto il vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, quale errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e per l'effetto condannare la SI.ra al CP_1 risarcimento del danno così quantificato, ovvero alla maggiore somma ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare la sussistenza anche del danno emergente patito dalla relativo all'assunzione della SI.ra resasi Parte_1 Per_1 necessaria, solo a fronte della condotta della appellata, per l'importo di euro
11.465,20 e per l'effetto condannare la SI.ra al risarcimento del danno CP_1 così quantificato, ovvero alla maggiore somma ritenuta di giustizia”.
si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione. La Controparte_1 parte ha anche proposto appello incidentale, chiedendo di considerare ulteriori voci di credito ai fini della compensazione e di rivedere la regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la rilevanza, sub specie di danno emergente, delle spese sostenute:
- con riferimento all'attività svolta dall'avv. Pivato, deducendo la parte che
“l'attività resa dall'avv. Pivato è stata correttamente ed esaustivamente indicata dallo scrivente patrocinio durante il procedimento anche solo tramite l'allegazione della proforma e della relativa fattura prodotte in giudizio …
Nessun dubbio può quindi sussistere sull'attività svolta nell'interesse della nella fase precontenziosa, con riferimento nello specifico alla Pt_1 contestazione disciplinare, lo studio della (copiosa) documentazione, la redazione della lettera di licenziamento (da cui si rende necessaria la competenza tecnica specialistica, al fine di scongiurare eventuali impugnazioni e successivi giudizi in materia di lavoro), oltre all'attività di supporto ed
4 assistenza fornito allo e di cui il Giudice di prime cure ha CP_4 riconosciuto la necessaria attività ed il relativo danno emergente”; è poi evidente che l'attività legale è stata prestata per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici complessi: “Una volta scoperta l'attività di sottrazione della SI.ra (che ricordiamo, negli anni, ha distratto somme CP_1 alla propria datrice di lavoro con ben 131 diversi bonifici) si è palesato di fronte alla la necessità di affidarsi ai propri professionisti di fiducia. Pt_1
Da qui in primis l'assistenza dell'avv. Pivato, la quale – con le proprie competenze giuslavoristiche – ha potuto coordinare l'istituto bancario, i commercialisti, l'ufficio amministrazione e la società datrice di lavoro, per addivenire ad una contestazione disciplinare ed un successivo licenziamento scevro da possibilità di impugnazioni. E, in secundiis, l'assistenza dello _5
, come successivamente illustrato. Si ritiene quindi sufficientemente
[...] giustificata l'utilità in concreto dell'intervento stragiudiziale in parola. La concreta attività di assistenza legale stragiudiziale è pertanto provata anche solo dalla documentazione allegata (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo di primo grado)”;
- con riferimento all'attività svolta dall'avv. Pittone, deducendo la parte, negli stessi termini già evidenziati con riferimento all'avv. Pivato, che “è certa la sussistenza dell'attività resa dallo scrivente patrocinio nella fase pregiudiziale della vicenda oggetto di causa. Lo , infatti, si è _5 occupato della: i) redazione della querela penale presentata nei confronti della SInora ii) istanza di sequestro;
iii) attività relative ai tentativi di CP_1 transazione bonaria nella fase stragiudiziale. Dovrà quindi considerarsi soddisfatto l'onere di allegazione e prova richiesto ed indicato dal Tribunale di
Bologna, ai fini del riconoscimento della sussistenza del danno patito dalla che si è vista costretta a farsi affiancare dai propri legali di fiducia Pt_1 per gestire la drammatica vicenda”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice non si è pronunciato sulla domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dalla società in favore dello Controparte_6 per l'assistenza stragiudiziale prestata nel procedimento
[...] disciplinare nei confronti della dipendente, in assistenza dell'avv. Pivato.
Con il terzo motivo, la parte contesta le affermazioni del Tribunale secondo cui non vi sarebbe prova del fatto che l'assunzione della dipendente sarebbe stata decisa soltanto a fronte della condotta della Il suo Per_1 CP_1 unico compito, precisa la società, “era, infatti, quello di effettuare i controlli ed i raffronti contabili per individuare le difformità e le scorrettezze realizzate dalla SI.ra , accumulando sino alla data del deposito del ricorso in Controparte_1 primo grado, l'importo di euro 11.465,20 a titolo di compenso (cfr. doc. 13
5 fascicolo primo grado). Dell'attività che ha svolto la e del fatto che costei Per_1 sia stata adibita solo a mansioni volte a rettificare – da un punto di vista contabile e amministrativo – le false dichiarazioni compiute dalla si è CP_1 offerta prova testimoniale, che tuttavia non è stata ammessa dal giudice di prime cure. Non è infatti condivisibile (e viene qui impugnata specificatamente al successivo punto) la valutazione di genericità della prova testimoniale offerta, posto che riguarda espressamente le mansioni svolte e la necessità di rimediare alle false dichiarazioni contabili e amministrative della CP_1
Veniva, infatti, formulata proposta di assunzione testi da parte della SI.ra a conferma sui capitoli da 7 a 13, 16, 17, 19”. Per_1
Con il quarto motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice non ha ammesso le istanze istruttorie, insistendo per la relativa ammissione a prova dei danni subiti.
4. L'appello principale non merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità (si riporta sul punto l'argomentazione di
Cass., 15.4.2025, n. 9849 ha da tempo chiarito che le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale.
Le Sezioni Unite della S.C.:
- con sentenza n. 17357/2009, hanno affermato che: "In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi dell'art. 2 della tariffa stragiudiziale), è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta" (tale principio ha trovato sostanziale espressa conferma nell'art. 20 del D.M. n. 55/2014, rubricato "Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali"
6 in base al quale "L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima,
è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella");
- con sentenza n.16990/2017, hanno affermato che "... il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa.
L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande".
A questi principi si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplice (cfr., tra le tante, Cass. n. 24682/2017, n. 2644/2018, n.
30732/2019, n. 24481/2020, n. 15732/2022, nn. 8571, 15265 citata dal Tribunale di Bologna e 30854/2023).
In particolare:
a) Cass. n. 2644/2018 ha precisato che: "le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e dunque - non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma primo, c.c.); - non sarà dovuto il
7 risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.); - non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223
c.c.)";
b) Cass. n. 24481/2020 ha precisato che: "Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio";
c) Cass. n. 15732/2022 ha precisato che: “... le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. ... ne consegue che la mera esistenza di una proposta di accordo stragiudiziale, non sottoscritta dal danneggiato, in cui la compagnia assicuratrice del danneggiante si impegnava a riconoscere in favore del danneggiato, tra le varie voci, un congruo importo a titolo di spese stragiudiziali nel caso di accordo idoneo ad evitare la causa, non equivale, in sede di accertamento giudiziale, alla piena prova di aver subito un danno emergente corrispondente all'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un esborso patrimoniale corrispondente. Il riconoscimento da parte dell'assicurazione, in favore del danneggiato, di un importo per spese legali stragiudiziali nel tentativo di chiudere bonariamente la controversia evitando il giudizio non è un fatto irrilevante, perché comprova l'esistenza di un impegno nell'attività stragiudiziale di entrambe le parti, per evitare appunto la causa. In mancanza di una precisa allegazione sulla consistenza di tale impegno, ed in mancanza di alcuna documentazione in ordine alla sua avvenuta retribuzione (che il ricorrente non allega sia stata prodotta e non considerata), appare corretta la decisione di merito ...".
Tanto premesso, osserva il Collegio che la prospettazione della società sconta una genericità e inadeguatezza di fondo, essendosi limitata la parte in primo grado, nella sostanza, a dar conto del mero svolgimento dell'attività stragiudiziale delle avv. Pivato e Pittone, senza fornire prova documentale di tale attività, cui nemmeno si riferiscono i capitoli di prova articolati. Ogni diversa e ulteriore circostanza qui dedotta è dunque inammissibile. La
8 giurisprudenza di legittimità come si è visto, subordina la possibilità di onerare il danneggiante del rimborso delle spese sostenute dal danneggiato nel caso in cui l'intervento stragiudiziale presenti utilità per una più pronta definizione del contenzioso, per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
In assenza di elementi documentali utili a dar conto dell'attività svolta, viene meno la possibilità di apprezzare il contributo dei professionisti e ciò anche a considerare:
- quanto all'attività dell'avv. Pivato, che la lettera di contestazione disciplinare (la nota finale di licenziamento ne è la riproposizione) è incentrata sull'elencazione di una serie di operazioni bancarie indebitamente disposte dalla dipendente, in un contesto in cui sono stati gli stessi Istituti di credito a segnalare l'anomalia di alcuni movimenti e in cui la dipendente, l'unica impiegata addetta alla contabilità e alla gestione amministrativa, era la sola incaricata di compiere le operazioni di home banking, non essendo necessario svolgere particolari attività per individuare i responsabili;
non è pertanto possibile cogliere l'utilità dell'intervento della professionista rispetto a una serie di attività demandabile anche a risorse interne;
il licenziamento è stato poi accettato dalla dipendente, che non ha presentato osservazioni e che non lo ha nemmeno impugnato e la società non ha offerto di provare che la stessa “– con le proprie competenze giuslavoristiche – ha potuto coordinare l'istituto bancario, i commercialisti, l'ufficio amministrazione e la società datrice di lavoro, per addivenire ad una contestazione disciplinare ed un successivo licenziamento scevro da possibilità di impugnazioni”;
- quanto all'attività dello studio in relazione alla quale il Giudice CP_3 non si è in effetti pronunciato, che non vi è prova dell'attività svolta, valendo quanto appena evidenziato;
- quanto all'attività dell'avv. Pittone, vale effettivamente osservare che l'attività stragiudiziale penale e l'ottenuto sequestro non hanno avuto utilità, come osservato dalla controparte, per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida, non essendovi gli estremi per qualificare come danno emergente le spese sostenute (così l'appellata principale: “Prova ne sia che l'appellante ha messo in esecuzione il titolo giudiziale rappresentato dalla sentenza qui gravata con atto di pignoramento presso terzi del 24.01.2024 (cfr. doc. 10”).
L'appellante non prende poi posizione critica sull'affermazione del primo
Giudice secondo cui non è emerso con chiarezza in quali termini l'attività svolta dalla neoassunta (comunque descritta in termini effettivamente generici: Per_1
“effettuare i controlli ed i raffronti contabili per individuare le difformità e le scorrettezze poste in essere dalla SI.ra ”) si sarebbe distinta Controparte_1
9 rispetto all'attività già compiuta da Tecno Engineering s.r.l. (cui è stata affidata un'attività di “controllo e di rettifica della contabilità sociale in conseguenza dei dati non veritieri da lei inseriti”) e dallo studio (che ha svolto CP_2
“attività di controllo e di rettifica della misura delle imposte in conseguenza dei dati non veritieri da lei inseriti”). Non è allora adeguatamente contestato il dato posto dal Giudice a fondamento della decisione, non essendovi margine per apprezzare il nesso di dipendenza tra l'assunzione e la vicenda relativa alla dipendente.
L'appellante rileva poi che “la fattura n. 268 del 07.11.2022 (emessa a fronte dell'effettivo pagamento ricevuto in ossequio al D.P.R. del 26 ottobre 1972
n. 633 Articolo 6, comma III) comprende sia la somma di euro 10.261,68 richiesti per la parte stragiudiziale (e di cui in questa sede si insta per il riconoscimento), sia il compenso richiesto dallo scrivente patrocinio per la parte giudiziale.
Pertanto, nella fattura n. 268 del 07.11.2022 per netto a pagare di euro
15.499,20, lo scrivente patrocinio ha dato contezza del pagamento delle due notule allegate al procedimento di primo grado (ove veniva richiesto come importo netto a pagare con proforma del 27.4.2022 euro 6.858,49 e con altra proforma di data 07.06.2022 euro 2.642,61), oltre al pagamento del compenso richiesto dallo scrivente patrocinio per la parte giudiziale del procedimento di primo grado, pari ad euro 4.880,00 oltre accessori (ossia netto a pagare euro
5.998,10). Per un totale derivante da euro 6.858,49 + euro 2.642,61 + euro
5.998,10 = euro 15.499,20”.
Fermo restando quanto sopra affermato circa le voci da rimborsare, si nota che l'istanza di rimborso delle spese avanzata dall'avv. Pittone non può essere accolta per la parte giudiziale del procedimento di primo grado, essendo stato liquidato dal Giudice un importo maggiore (v. sopra).
5. Anche l'appello incidentale è infondato.
Il primo motivo, incentrato sulla necessità di riconoscere quale credito della lavoratrice da porre in compensazione con il credito risarcitorio della società
l'importo già stornato dalla banca dal c/c dell'appellata a favore dell'appellante di
€ 7.674,54 e l'importo di € 7.184,79 sottoposto a sequestro giudiziario penale, non può essere accolto in quanto non tiene conto del dato, evidenziato dal Giudice, che in primo grado la richiesta di compensazione riguardava espressamente soltanto il credito per t.f.r. e per ferie. È pertanto tardiva l'eccezione, sia pure proposta all'esito del giudizio di primo grado e non ha valore, non rientrando nella richiesta di compensazione, la mera indicazione degli importi effettuata nel corpo della memoria costitutiva al fine di dar conto del testo di una proposta transattiva intervenuta tra le parti, in cui erano elencati i seguenti crediti (o poste attive) della lavoratrice: “i) €. 100.000 ovvero il valore dell'appartamento stimato nel valore
10 medio di €. 140.000, decurtato del mutuo che la dovrà accollarsi per un Pt_1 importo di €. 40.000; ii) €. 20.000 TFR/FERIE e PERMESSI;
iii) €. 7.674,54; iv)
€. 7.150,00 sequestrato dalla GdF;
v) €. 15.000 con assegno circolare. Totale €.
149.824,54”. Il dato non consente di superare la segnalata preclusione processuale, non avendo l'interessata opposto tempestivamente in compensazione dette voci di credito.
È infondato anche il secondo motivo.
Le spese di lite sono state liquidate correttamente dal Giudice in ragione del valore degli importi riconosciuti alla società a titolo risarcitorio, non avendo rilevanza il dato che nella fattura in atti l'avv. Pittone abbia indicato in € 5.998,10 il valore dell'attività giudiziale svolta nello stesso primo grado.
A fronte dei valori cui si riferisce lo scaglione di pertinenza (€ 52.000,01 –
260.000,00), l'importo riconosciuto di € 168.816,10 è certamente più vicino ai massimi, non essendo le questioni trattate di minima complessità. Considerato il valore medio delle spese di lite relative a detto scaglione, di € 9.991,00, senza considerare la fase istruttoria/trattazione, appare congrua la previsione di un compenso di € 8.700,00, maggiorato dei soli esborsi e degli accessori di legge.
6. Al rigetto di entrambi gli appelli segue la compensazione delle spese di lite.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa le spese;
dà atto del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le relative impugnazioni.
Così deciso in Bologna il 15.5.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri ConSIliere
Dott. Luca Mascini ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 225/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 948 del 13/28.12.2023, non notificata;
avente ad oggetto: somministrazione di lavoro, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Pittone ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Reggio Emilia – appellante;
nei confronti di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Amerigo Penta ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Bologna – appellata;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 15.5.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. La società agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1 in funzione di Giudice del lavoro, affermando, come sintetizzato nella sentenza
1 impugnata, che: a) era stata sua dipendente dal 10.1.2018 al Controparte_1
25.3.2022, quando era stata licenziata poiché la società aveva accertato che la lavoratrice le aveva sottratto la complessiva somma di € 12.142,04, stornandola da conti correnti cui aveva accesso in ragione delle sue mansioni amministrative e contabili;
b) ulteriori accertamenti avevano consentito di verificare che gli ammanchi complessivi ammontavano a € 178.630,23; c) per occultarli la dipendente aveva presentato false dichiarazioni dei redditi, tanto che la società aveva dovuto pagare € 15.852,87 per maggiori imposte, sanzioni e interessi;
d) la società aveva inoltre speso € 2.652,00 per rettificare i valori delle fatture nel programma informatico, € 11.465,20 per retribuire una dipendente che si occupasse di controllare e sistemare la contabilità, € 6.597,27 per assistenza legale di un avvocato nel procedimento disciplinare, ulteriori € 10.261,68 per ulteriore assistenza stragiudiziale, oltre a € 3.640,00 a uno studio professionale per assistenza fiscale.
La società chiedeva quindi che, in ragione del suo evidente inadempimento,
fosse condannata al pagamento a suo favore della complessiva Controparte_1 somma di € 229,230,45 a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali fino al saldo.
Il Tribunale, nella resistenza della lavoratrice, accoglieva soltanto in parte le domande della società.
Il Giudice evidenziava innanzitutto che non era contestato l'ammontare degli ammanchi, pari a € 178.630,23, importo rappresentativo del danno derivato alla società in conseguenza della sottrazione del denaro da parte della lavoratrice, in violazione del dovere di cui all'art. 2104 c.c.
Quanto alle voci di danno, svolgeva le seguenti considerazioni:
- “Quanto all'attività svolta da Tecno Engineering s.r.l., non è contestato dalla resistente che essa abbia svolta attività di controllo e di rettifica della contabilità sociale in conseguenza dei dati non veritieri da lei inseriti, la quale si
è limitata a contestarne genericamente la necessità. Deve quindi ritenersi che tale attività sia stata necessaria per emendare i dati della contabilità amministrativa, in considerazione della pluralità delle violazioni compiute per occultare l'elevato numero degli ammanchi. Dunque la somma pagata quale compenso alla società – pari a €. 2.652,00 – non contestata dalla resistente nel suo ammontare, costituisce una voce di danno risarcibile, quale conseguenza della sua condotta”;
- “Quanto poi all'attività svolta dallo studio anche in tal caso non è CP_2 contestato dalla resistente che abbia svolta attività di controllo e di rettifica della misura delle imposte in conseguenza dei dati non veritieri da lei inseriti, la quale si è limitata a contestarne genericamente la necessità. E tuttavia deve ritenersi che essa sia stata necessaria per emendare i dati delle dichiarazioni fiscali, in
2 considerazione della pluralità delle violazioni compiute per occultare l'elevato numero degli ammanchi. Dunque, la somma pagata quale compenso allo studio – pari a €. 3.640,00 (in tale limite è la domanda) – non contestata dalla resistente nel suo ammontare, costituisce una voce di danno risarcibile, in conseguenza della sua condotta”;
- “Quanto inoltre alle maggiori imposte – IRES, IRAP e IVA – le dichiarazioni infedeli hanno certamente cagionato un danno alla società, che è relativo alle sanzioni e agli interessi moratori che ha dovuto pagare nelle dichiarazioni di rettifica di quelle originarie, non anche alle imposte, che erano comunque dovute. Tale voce di danno ammonta a complessivi €. 2.115,75, come risulta dalle dichiarazioni integrative prodotte dalla società (documento n. 11 di parte ricorrente)”.
Non altrettanto poteva invece dirsi in relazione all'assunzione di un'altra dipendente, non essendovi prova dell'attività svolta e del fatto che costei fosse stata adibita soltanto a mansioni volte a rettificare – da un punto di vista contabile e amministrativo – le false dichiarazioni compiute dalla resistente (“La resistente ha contestato che tutta l'attività svolta da costei fosse a ciò finalizzata e la prova testimoniale offerta dalla società ricorrente è risultata generica rispetto alle mansioni svolte e alla necessità di rimediare alle false dichiarazioni contabili e amministrative della resistente, cosicché legittimamente non è stata ammessa. Né
è emerso con chiarezza che attività abbia dovuto svolgere, ulteriore a quella già compiuta da Tecno Engineering s.r.l. e dallo studio ). CP_2
Lo stesso valeva con riferimento all'attività di consulenza legale, non avendo dato prova la società della concreta attività di assistenza legale stragiudiziale prestata dai due difensori, né che fosse stata prestata per una più pronta definizione del contenzioso o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici complessi.
Dal credito della società ricorrente di complessivi € 187.037,98 il Tribunale detraeva, per compensazione, il credito vantato dalla lavoratrice a titolo di t.f.r. (€
15.426,59) e ferie (€ 2.795,29).
In conclusione, il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni: “- revoca l'ordinanza del 3.5.2023 e condanna al pagamento a favore di Controparte_1 della complessiva somma di €. 168.816,10, oltre agli interessi legali Parte_1
e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- condanna CP_1
al pagamento a favore di delle spese processuali che liquida
[...] Parte_1 in complessivi €. 9.079,50, di cui €. 379,50 per esborsi ed €. 8.700,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la parziale riforma, con accoglimento seguenti domande:
3 “• Accertare e dichiarare la sussistenza anche del danno emergente patito dalla relativo alle spese legali sostenute nella fase pregiudiziale Parte_1 della vicenda contro la SI.ra pari ad euro 3.597,27 oltre Controparte_1 interessi ed accessori di legge per la parte dell'avv. Pivato ed euro 10.261,68 oltre interessi ed accessori di legge per la parte dell'avv. Pittone, per un totale imponibile complessivo, oltre interessi ed accessori, di euro 13.858,95 e per l'effetto condannare la SI.ra al risarcimento del danno così CP_1 quantificato, ovvero alla maggiore somma ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare la sussistenza anche del danno emergente patito dalla relativo al corrispettivo dell'attività di consulenza dello Parte_1
Studio di consulenza del lavoro per l'importo di Controparte_3 euro 3.000,00 (doc. 15 fascicolo di primo grado), rilevando sul punto il vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, quale errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e per l'effetto condannare la SI.ra al CP_1 risarcimento del danno così quantificato, ovvero alla maggiore somma ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare la sussistenza anche del danno emergente patito dalla relativo all'assunzione della SI.ra resasi Parte_1 Per_1 necessaria, solo a fronte della condotta della appellata, per l'importo di euro
11.465,20 e per l'effetto condannare la SI.ra al risarcimento del danno CP_1 così quantificato, ovvero alla maggiore somma ritenuta di giustizia”.
si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione. La Controparte_1 parte ha anche proposto appello incidentale, chiedendo di considerare ulteriori voci di credito ai fini della compensazione e di rivedere la regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la rilevanza, sub specie di danno emergente, delle spese sostenute:
- con riferimento all'attività svolta dall'avv. Pivato, deducendo la parte che
“l'attività resa dall'avv. Pivato è stata correttamente ed esaustivamente indicata dallo scrivente patrocinio durante il procedimento anche solo tramite l'allegazione della proforma e della relativa fattura prodotte in giudizio …
Nessun dubbio può quindi sussistere sull'attività svolta nell'interesse della nella fase precontenziosa, con riferimento nello specifico alla Pt_1 contestazione disciplinare, lo studio della (copiosa) documentazione, la redazione della lettera di licenziamento (da cui si rende necessaria la competenza tecnica specialistica, al fine di scongiurare eventuali impugnazioni e successivi giudizi in materia di lavoro), oltre all'attività di supporto ed
4 assistenza fornito allo e di cui il Giudice di prime cure ha CP_4 riconosciuto la necessaria attività ed il relativo danno emergente”; è poi evidente che l'attività legale è stata prestata per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici complessi: “Una volta scoperta l'attività di sottrazione della SI.ra (che ricordiamo, negli anni, ha distratto somme CP_1 alla propria datrice di lavoro con ben 131 diversi bonifici) si è palesato di fronte alla la necessità di affidarsi ai propri professionisti di fiducia. Pt_1
Da qui in primis l'assistenza dell'avv. Pivato, la quale – con le proprie competenze giuslavoristiche – ha potuto coordinare l'istituto bancario, i commercialisti, l'ufficio amministrazione e la società datrice di lavoro, per addivenire ad una contestazione disciplinare ed un successivo licenziamento scevro da possibilità di impugnazioni. E, in secundiis, l'assistenza dello _5
, come successivamente illustrato. Si ritiene quindi sufficientemente
[...] giustificata l'utilità in concreto dell'intervento stragiudiziale in parola. La concreta attività di assistenza legale stragiudiziale è pertanto provata anche solo dalla documentazione allegata (cfr. docc. 4 e 5 fascicolo di primo grado)”;
- con riferimento all'attività svolta dall'avv. Pittone, deducendo la parte, negli stessi termini già evidenziati con riferimento all'avv. Pivato, che “è certa la sussistenza dell'attività resa dallo scrivente patrocinio nella fase pregiudiziale della vicenda oggetto di causa. Lo , infatti, si è _5 occupato della: i) redazione della querela penale presentata nei confronti della SInora ii) istanza di sequestro;
iii) attività relative ai tentativi di CP_1 transazione bonaria nella fase stragiudiziale. Dovrà quindi considerarsi soddisfatto l'onere di allegazione e prova richiesto ed indicato dal Tribunale di
Bologna, ai fini del riconoscimento della sussistenza del danno patito dalla che si è vista costretta a farsi affiancare dai propri legali di fiducia Pt_1 per gestire la drammatica vicenda”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice non si è pronunciato sulla domanda relativa al rimborso delle spese sostenute dalla società in favore dello Controparte_6 per l'assistenza stragiudiziale prestata nel procedimento
[...] disciplinare nei confronti della dipendente, in assistenza dell'avv. Pivato.
Con il terzo motivo, la parte contesta le affermazioni del Tribunale secondo cui non vi sarebbe prova del fatto che l'assunzione della dipendente sarebbe stata decisa soltanto a fronte della condotta della Il suo Per_1 CP_1 unico compito, precisa la società, “era, infatti, quello di effettuare i controlli ed i raffronti contabili per individuare le difformità e le scorrettezze realizzate dalla SI.ra , accumulando sino alla data del deposito del ricorso in Controparte_1 primo grado, l'importo di euro 11.465,20 a titolo di compenso (cfr. doc. 13
5 fascicolo primo grado). Dell'attività che ha svolto la e del fatto che costei Per_1 sia stata adibita solo a mansioni volte a rettificare – da un punto di vista contabile e amministrativo – le false dichiarazioni compiute dalla si è CP_1 offerta prova testimoniale, che tuttavia non è stata ammessa dal giudice di prime cure. Non è infatti condivisibile (e viene qui impugnata specificatamente al successivo punto) la valutazione di genericità della prova testimoniale offerta, posto che riguarda espressamente le mansioni svolte e la necessità di rimediare alle false dichiarazioni contabili e amministrative della CP_1
Veniva, infatti, formulata proposta di assunzione testi da parte della SI.ra a conferma sui capitoli da 7 a 13, 16, 17, 19”. Per_1
Con il quarto motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice non ha ammesso le istanze istruttorie, insistendo per la relativa ammissione a prova dei danni subiti.
4. L'appello principale non merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità (si riporta sul punto l'argomentazione di
Cass., 15.4.2025, n. 9849 ha da tempo chiarito che le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale.
Le Sezioni Unite della S.C.:
- con sentenza n. 17357/2009, hanno affermato che: "In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi dell'art. 2 della tariffa stragiudiziale), è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta" (tale principio ha trovato sostanziale espressa conferma nell'art. 20 del D.M. n. 55/2014, rubricato "Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali"
6 in base al quale "L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima,
è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella");
- con sentenza n.16990/2017, hanno affermato che "... il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa.
L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande".
A questi principi si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplice (cfr., tra le tante, Cass. n. 24682/2017, n. 2644/2018, n.
30732/2019, n. 24481/2020, n. 15732/2022, nn. 8571, 15265 citata dal Tribunale di Bologna e 30854/2023).
In particolare:
a) Cass. n. 2644/2018 ha precisato che: "le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sarà soggetta alle regole generali: e dunque - non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma primo, c.c.); - non sarà dovuto il
7 risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma secondo, c.c.); - non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223
c.c.)";
b) Cass. n. 24481/2020 ha precisato che: "Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio";
c) Cass. n. 15732/2022 ha precisato che: “... le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. ... ne consegue che la mera esistenza di una proposta di accordo stragiudiziale, non sottoscritta dal danneggiato, in cui la compagnia assicuratrice del danneggiante si impegnava a riconoscere in favore del danneggiato, tra le varie voci, un congruo importo a titolo di spese stragiudiziali nel caso di accordo idoneo ad evitare la causa, non equivale, in sede di accertamento giudiziale, alla piena prova di aver subito un danno emergente corrispondente all'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un esborso patrimoniale corrispondente. Il riconoscimento da parte dell'assicurazione, in favore del danneggiato, di un importo per spese legali stragiudiziali nel tentativo di chiudere bonariamente la controversia evitando il giudizio non è un fatto irrilevante, perché comprova l'esistenza di un impegno nell'attività stragiudiziale di entrambe le parti, per evitare appunto la causa. In mancanza di una precisa allegazione sulla consistenza di tale impegno, ed in mancanza di alcuna documentazione in ordine alla sua avvenuta retribuzione (che il ricorrente non allega sia stata prodotta e non considerata), appare corretta la decisione di merito ...".
Tanto premesso, osserva il Collegio che la prospettazione della società sconta una genericità e inadeguatezza di fondo, essendosi limitata la parte in primo grado, nella sostanza, a dar conto del mero svolgimento dell'attività stragiudiziale delle avv. Pivato e Pittone, senza fornire prova documentale di tale attività, cui nemmeno si riferiscono i capitoli di prova articolati. Ogni diversa e ulteriore circostanza qui dedotta è dunque inammissibile. La
8 giurisprudenza di legittimità come si è visto, subordina la possibilità di onerare il danneggiante del rimborso delle spese sostenute dal danneggiato nel caso in cui l'intervento stragiudiziale presenti utilità per una più pronta definizione del contenzioso, per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
In assenza di elementi documentali utili a dar conto dell'attività svolta, viene meno la possibilità di apprezzare il contributo dei professionisti e ciò anche a considerare:
- quanto all'attività dell'avv. Pivato, che la lettera di contestazione disciplinare (la nota finale di licenziamento ne è la riproposizione) è incentrata sull'elencazione di una serie di operazioni bancarie indebitamente disposte dalla dipendente, in un contesto in cui sono stati gli stessi Istituti di credito a segnalare l'anomalia di alcuni movimenti e in cui la dipendente, l'unica impiegata addetta alla contabilità e alla gestione amministrativa, era la sola incaricata di compiere le operazioni di home banking, non essendo necessario svolgere particolari attività per individuare i responsabili;
non è pertanto possibile cogliere l'utilità dell'intervento della professionista rispetto a una serie di attività demandabile anche a risorse interne;
il licenziamento è stato poi accettato dalla dipendente, che non ha presentato osservazioni e che non lo ha nemmeno impugnato e la società non ha offerto di provare che la stessa “– con le proprie competenze giuslavoristiche – ha potuto coordinare l'istituto bancario, i commercialisti, l'ufficio amministrazione e la società datrice di lavoro, per addivenire ad una contestazione disciplinare ed un successivo licenziamento scevro da possibilità di impugnazioni”;
- quanto all'attività dello studio in relazione alla quale il Giudice CP_3 non si è in effetti pronunciato, che non vi è prova dell'attività svolta, valendo quanto appena evidenziato;
- quanto all'attività dell'avv. Pittone, vale effettivamente osservare che l'attività stragiudiziale penale e l'ottenuto sequestro non hanno avuto utilità, come osservato dalla controparte, per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida, non essendovi gli estremi per qualificare come danno emergente le spese sostenute (così l'appellata principale: “Prova ne sia che l'appellante ha messo in esecuzione il titolo giudiziale rappresentato dalla sentenza qui gravata con atto di pignoramento presso terzi del 24.01.2024 (cfr. doc. 10”).
L'appellante non prende poi posizione critica sull'affermazione del primo
Giudice secondo cui non è emerso con chiarezza in quali termini l'attività svolta dalla neoassunta (comunque descritta in termini effettivamente generici: Per_1
“effettuare i controlli ed i raffronti contabili per individuare le difformità e le scorrettezze poste in essere dalla SI.ra ”) si sarebbe distinta Controparte_1
9 rispetto all'attività già compiuta da Tecno Engineering s.r.l. (cui è stata affidata un'attività di “controllo e di rettifica della contabilità sociale in conseguenza dei dati non veritieri da lei inseriti”) e dallo studio (che ha svolto CP_2
“attività di controllo e di rettifica della misura delle imposte in conseguenza dei dati non veritieri da lei inseriti”). Non è allora adeguatamente contestato il dato posto dal Giudice a fondamento della decisione, non essendovi margine per apprezzare il nesso di dipendenza tra l'assunzione e la vicenda relativa alla dipendente.
L'appellante rileva poi che “la fattura n. 268 del 07.11.2022 (emessa a fronte dell'effettivo pagamento ricevuto in ossequio al D.P.R. del 26 ottobre 1972
n. 633 Articolo 6, comma III) comprende sia la somma di euro 10.261,68 richiesti per la parte stragiudiziale (e di cui in questa sede si insta per il riconoscimento), sia il compenso richiesto dallo scrivente patrocinio per la parte giudiziale.
Pertanto, nella fattura n. 268 del 07.11.2022 per netto a pagare di euro
15.499,20, lo scrivente patrocinio ha dato contezza del pagamento delle due notule allegate al procedimento di primo grado (ove veniva richiesto come importo netto a pagare con proforma del 27.4.2022 euro 6.858,49 e con altra proforma di data 07.06.2022 euro 2.642,61), oltre al pagamento del compenso richiesto dallo scrivente patrocinio per la parte giudiziale del procedimento di primo grado, pari ad euro 4.880,00 oltre accessori (ossia netto a pagare euro
5.998,10). Per un totale derivante da euro 6.858,49 + euro 2.642,61 + euro
5.998,10 = euro 15.499,20”.
Fermo restando quanto sopra affermato circa le voci da rimborsare, si nota che l'istanza di rimborso delle spese avanzata dall'avv. Pittone non può essere accolta per la parte giudiziale del procedimento di primo grado, essendo stato liquidato dal Giudice un importo maggiore (v. sopra).
5. Anche l'appello incidentale è infondato.
Il primo motivo, incentrato sulla necessità di riconoscere quale credito della lavoratrice da porre in compensazione con il credito risarcitorio della società
l'importo già stornato dalla banca dal c/c dell'appellata a favore dell'appellante di
€ 7.674,54 e l'importo di € 7.184,79 sottoposto a sequestro giudiziario penale, non può essere accolto in quanto non tiene conto del dato, evidenziato dal Giudice, che in primo grado la richiesta di compensazione riguardava espressamente soltanto il credito per t.f.r. e per ferie. È pertanto tardiva l'eccezione, sia pure proposta all'esito del giudizio di primo grado e non ha valore, non rientrando nella richiesta di compensazione, la mera indicazione degli importi effettuata nel corpo della memoria costitutiva al fine di dar conto del testo di una proposta transattiva intervenuta tra le parti, in cui erano elencati i seguenti crediti (o poste attive) della lavoratrice: “i) €. 100.000 ovvero il valore dell'appartamento stimato nel valore
10 medio di €. 140.000, decurtato del mutuo che la dovrà accollarsi per un Pt_1 importo di €. 40.000; ii) €. 20.000 TFR/FERIE e PERMESSI;
iii) €. 7.674,54; iv)
€. 7.150,00 sequestrato dalla GdF;
v) €. 15.000 con assegno circolare. Totale €.
149.824,54”. Il dato non consente di superare la segnalata preclusione processuale, non avendo l'interessata opposto tempestivamente in compensazione dette voci di credito.
È infondato anche il secondo motivo.
Le spese di lite sono state liquidate correttamente dal Giudice in ragione del valore degli importi riconosciuti alla società a titolo risarcitorio, non avendo rilevanza il dato che nella fattura in atti l'avv. Pittone abbia indicato in € 5.998,10 il valore dell'attività giudiziale svolta nello stesso primo grado.
A fronte dei valori cui si riferisce lo scaglione di pertinenza (€ 52.000,01 –
260.000,00), l'importo riconosciuto di € 168.816,10 è certamente più vicino ai massimi, non essendo le questioni trattate di minima complessità. Considerato il valore medio delle spese di lite relative a detto scaglione, di € 9.991,00, senza considerare la fase istruttoria/trattazione, appare congrua la previsione di un compenso di € 8.700,00, maggiorato dei soli esborsi e degli accessori di legge.
6. Al rigetto di entrambi gli appelli segue la compensazione delle spese di lite.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
compensa le spese;
dà atto del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le relative impugnazioni.
Così deciso in Bologna il 15.5.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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