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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5006 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2542/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2542 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1
atti, dall'AVV. MAROTTA GIUSEPPE , presso il cui studio ,VIA G. A. PAPIO,
N.22, NO (SA) elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. FLORIMONTE
FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA SAN
BENEDETTO, 26, NO (SA);
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc).
1 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. esponeva di aver stipulato, Parte_1
nell'anno 2009, con la INTESA SAN PAOLO S.P.A. (di seguito “ ) il CP_2
contratto di conto corrente ordinario n. 5451, cui era collegato un affidamento pari ad
€40.000,00, lamentando plurime irregolarità, illegittimità e nullità dei rapporti bancari da questi derivanti.
Esso attore si doleva, anzitutto, dell'illegittimo operato della imprudente CP_2
nell'avere concesso un credito senza preventivamente valutare le precarie condizioni economiche del cliente, in totale dispregio della normativa di settore e, in particolare,
dell'art. 124-bis T.U.B., ai sensi del quale il finanziatore è tenuto a verificare il merito creditizio del consumatore.
Quindi, sosteneva la nullità dei contratti per cui è causa per contrarietà a norme imperative (qualificando come tale il predetto art. 124-bis T.U.B.), per impossibilità
materiale dell'oggetto (asserendo che, data la mancata percezione di redditi, giammai avrebbe potuto rimborsare i ratei dell'affidamento), per violazione dell'art. 33 cod.
cons., atteso il carattere “totalmente vessatorio” dei finanziamenti de quibus, per l'illegittima applicazione, tra l'altro, al contratto di conto corrente, di interessi ultralegali, spese e commissioni non pattuite, di interessi usurari e di clausole anatocistiche.
Vieppiù, esso attore lamentava altresì la violazione degli obblighi di buona fede e
2 correttezza gravanti sulla CP_2
In virtù di quanto sopra esposto, pertanto, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Sul contratto di affidamento 1. Accertare e dichiarare, per tutte le
motivazioni innanzi esposte, l'inesistenza, la nullità, l'invalidità, l'inefficacia del
contratto di affidamento collegato al conto corrente n. 5451 con tutte le conseguenze
di legge anche in relazione alla ripetizione di tutte le somme corrisposte dal Pt_1
in relazione a tale contratto, così come saranno accertate in corso di causa anche a
mezzo di CTU contabile, condannando per l'effetto la banca convenuta alla
ripetizione di tali somme in favore del , anche a titolo di indennità per Pt_1
arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme . Sul contratto di c/c
n. 5451 2. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni
determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in
riferimento ai rapporti bancari oggetto di giudizio, determinati in violazione dell'art.
1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente
variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e
senza alcuna preventiva comunicazione;
3. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque
non dovute, per tutti i motivi innanzi esposti, le somme corrisposte in relazione al
rapporto bancario contestato, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le
variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti e
sfavorevoli alla parte attrice;
in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in
giudizio della parte convenuta dei contratti ritenere e dichiarare, comunque, la
3 nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle
commissioni e delle spese;
4. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza
e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le
somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di
utilizzo dei rapporti di bancari in aggiunta agli interessi passivi;
5. Ritenere e
dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, tutte le ulteriori
somme/oneri corrisposti dalla parte attrice alla convenuta banca;
6. Accertare, per
tutti i motivi innanzi esposti, l'applicazione, da parte del convenuto istituto bancario,
al rapporto bancario contestato di interessi superiori al tasso soglia con ogni
conseguenza di legge;
7. Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario
contestato al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la
durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna
capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di
commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo
di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla
data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle
singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i
rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per
tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione art. 117
T.U.B. (D.lgs. 385/93).
8. In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta
banca alla restituzione in favore della parte attrice di tutte le somme illegittimamente
ed indebitamente incassate da quantificarsi anche a mezzo di CTU della quale sin da
4 ora si chiede l'ammissione, il tutto oltre interessi dalla data della domanda al
soddisfo; ovvero, in subordine, condannare la convenuta al pagamento del CP_2
medesimo importo, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante
dall'incasso di tali somme. Sul comportamento della banca 9. Accertare e dichiarare,
per tutti i motivi innanzi esposti, che l'istituto bancario convenuto con il suo
comportamento ha violato le norme di correttezza e buona fede e per l'effetto
condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
dall'attore da quantificarsi, art. 1226 c.c., in via equitativa da parte dell'On.le
Giudicante. 10. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, espletata l'attività istruttoria e disposta la CTU
contabile, successivamente integrata, il processo proseguiva e, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 14 maggio 2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c.(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), il Giudice
assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti indicati in parte motiva.
In via preliminare, per quel che concerne l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista, va ribadito che, come precisato dalla
5 giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24418/2010, condivisa in modo pacifico dai successivi orientamenti dei Tribunali di merito), l'azione de qua
non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, delle prestazioni aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione, salvo, però, che il medesimo correntista non dimostri che sono stati effettuati, nel corso del rapporto,
spostamenti patrimoniali di tale natura.
In pendenza di un rapporto di c/c, i versamenti di danaro su di esso eseguiti dal correntista assurgono a mere rimesse aventi funzione di ripristino del fido concesso dalla il cliente, ove eseguite su di un conto affidato, qualora non eccedano i CP_2
limiti dell'affidamento medesimo.
L'ammissibilità dell'azione di indebito esercitata dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca rinviene il proprio presupposto nell'estinzione del conto corrente: soltanto da tale momento, infatti, il soggetto è tenuto a saldare alla banca l'eventuale passività residua. In presenza di un conto corrente ancora aperto, la tutela del correntista si concentra nella domanda di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo contabile.
A conto corrente ancora in essere al momento della notificazione della citazione,
pertanto, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto: infatti, l'annotazione in conto corrente di una posta relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi
6 illegittimamente addebitati comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e,
quindi, in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione.
Ciò non esclude, tuttavia, l'interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto, l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica,
dell'esistenza di addebiti illegittimi, nonché dell'entità del saldo parziale ricalcolato.
Resta fermo, ad ogni modo, in tema di riparto dell'onere della prova nel caso di domanda di accertamento negativo, anche senza azione di ripetizione di indebito,
l'onere allegatorio e probatorio gravante esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio.
In altri termini: “nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista
abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi
potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto
di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di
uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti
di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” (cui non accede alcuna apertura di
credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un
passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei
quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento
concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della
quale il correntista può ancora continuare a godere”, di guisa che “il correntista che
7 intenda esigere la ripetizione dell'indebito adducendo l'illegittimità degli addebiti di
interessi, c.m.s. e valute può farlo solo con riferimento a versamenti di carattere
solutorio e ha l'onere di fornire la prova che tali pagamenti siano effettivamente
avvenuti, cosa che accade con la chiusura dell'apertura di credito o del conto
corrente e con la corresponsione alla Banca dell'eventuale saldo debitore”.
Calando tali principi nel caso di specie, è agevole rilevare come dalla documentazione in atti risulti che il rapporto di c/c non sia stato estinto: gli estratti conto prodotti coprono il periodo intercorso dal 31.03.2009 al 31.12. 2018, e da essi si evince che l'ultima operazione svolta dal correntista è stata un prelievo;
pertanto,
non vi sono ulteriori elementi da cui desumere la chiusura del conto corrente. Ancora,
a ciò aggiungasi che parte attrice non ha dimostrato l'esistenza versamenti di natura solutoria, né tantomeno ha specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
l'eccezione sollevata da parte convenuta. Logica conseguenza è l'inammissibilità
della domanda di ripetizione.
Ciò non preclude, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, l'accertamento della eventuale nullità delle clausole applicate ai contratti de quibus e/o di ulteriori illegittimità relative ai rapporti bancari per cui è causa, né tantomeno sussistono ragioni ostative all'esame della domanda di risarcimento.
Ritiene lo scrivente che tali richieste vadano esaminate considerando la CTU, come successivamente integrata.
Anzitutto, l'ausiliario ha analizzato le operazioni effettuate sul conto corrente n. 5451
dal 26.02.2009, sino al 31.12.2018, data corrispondente all'ultimo estratto conto
8 disponibile, rilevando, sul medesimo, movimentazioni contabili consistenti in ordinarie operazioni di versamento e prelevamento, e addebiti per svariati pagamenti.
Il ctu ha precisato che “per come emergente dagli estratti conto esaminati, il saldo
del conto – pur sempre negativo – non ha comunque mai superato il livello di
affidamento concesso se non a far data dal 01.01.2018 e sino al 31.12.2018 in modo
non continuativo (ovvero con debordi solo transitori) e con sconfinamenti di lieve
entità fido pari a complessivi €. 3,32. Non si ravvede, inoltre, alcuna ulteriore
erogazione di linea di credito da parte della nel periodo esaminato”, da ciò CP_2
ritenendo che l'Istituto di credito non solo non abbia tollerato pesanti sconfinamenti ma che, altresì, quest'ultimo non ha conceduto alcuna ulteriore erogazione di linee di credito in favore dell'opponente.
Alla luce della documentazione esaminata, secondo il CTU non paiono ravvisabili condotte censurabili adottate dalla CP_2
Nello specifico, l'ausiliario ha rilevato che dalla richiesta di affidamento avanzata dal all'Istituto di credito in data 16.01.2009, emergeva la volontà del Pt_1
correntista di ottenere una linea di credito di €. 120.000,00, ovvero ben superiore rispetto a quella poi concessa dall'Istituto di credito e che, nella relativa documentazione, quest'ultimo ha specificato “che la richiesta di un siffatto livello di
affidamento si rendeva necessaria per “…. finanziare le attività in corso…”.
Ancora, il CTU, dal documento con cui l'operatore Bancario ha valutato e proposto la concessione dell'affidamento di €. 40.000,00, datato 04.03.2009, ha ricavato i criteri che hanno guidato l'iter valutativo compiuto dagli organi deliberanti: “il signor
9 era già stato cliente dell'Istituto di credito con affidamento di €. Pt_1
250.000,00; il signor era socio di una Società che stava portando avanti la Pt_1
ristrutturazione di diversi immobili in Salerno e che, pertanto, aveva bisogno di
approvvigionarsi di liquidità in vista degli investimenti futuri;
- il signor Pt_1
disponeva di liquidità presso altre banche;
presentava da Centrale Rischi Pt_1
un'esposizione globale di €.
3.200.000 di cui €.
1.000.000 per acquisto casa ed €.
1.800.000 per mutuo chirografario parzialmente garantito da titoli;
- il signor
presentava un patrimonio immobiliare di €. 1.250.000; All'esito dell'iter Pt_1
istruttorio condotto dall'Istituto di credito, veniva attribuita alla richiesta di
affidamento una classificazione di rischio pari a 3 su una scala di valori compresa
tra 1 e 8, ovvero rischio ridotto e veniva concesso un affidamento di €. 40.000,00 (
ovvero di gran lunga inferiore rispetto all'importo richiesto dal Correntista pari,
come detto, ad €. 120.000,00)”.
Dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008 – 2009 presentate dall'opponente, invece, si è tratta la conferma delle predette circostanze e, dagli estratti conto in atti riferibili al c/c n. 5451, si è apprezzata la maturazione di competenze passive pari a complessivi €. 22.444,06 in un arco temporale di circa un
decennio (…), la cui entità in ragione dell'andamento del conto e della durata
temporale dell'affidamento, “non può ritenersi idonea ad aver determinato un
significativo peggioramento dell'esposizione debitoria. Si rammenta, a tal proposito,
che (…) l'esposizione debitoria complessiva (…) era pari ad €. 3.200.000 (presso
altri Istituti di credito) e che pertanto le competenze passive maturate su conto n.
10 5451 oggetto di accertamento, di fatto, rappresentavano una percentuale pari al 1%
del debito complessivo. Lo scrivente, confermando quanto descritto in precedenza,
ritiene che non siano ravvisabili o quantomeno documentate situazioni per le quali
sia stata concessa liquidità in situazione sconsigliabili o comunque già
compromesse”.
Pertanto, in virtù di ciò, può escludersi la illiceità della condotta della la quale CP_2
non può ritenersi causativa di un danno contra ius, suscettibile di risarcimento.
In relazione al contratto di conto corrente n. 5451 del 2009 e al successivo contratto di apertura credito del 31 marzo 2009, il CTU ha rilevato che gli stessi possono ritenersi formati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti bancari in quanto “recano analitica indicazione di tutte le condizioni economiche”.
La verifica circa il rispetto della normativa antiusura, invece, necessita di un breve approfondimento.
Orbene, per quel che concerne il contratto di accensione di conto corrente, n. 5451
del 2009, il consulente ha precisato che, per come concretamente articolato nel corso del tempo e sin dalla sua origine, quest'ultimo sia assimilabile ad un conto corrente con contestuale apertura di credito per importo superiore ad €. 5.000,00, atteso che
“sin dai primi giorni immediatamente successivi all'apertura del conto i saldi
periodici rilevati sono stati sempre negativi e di importo superiore agli €.
5.000 così
dimostrando la concessione di una linea di credito di fatto superiore ad €. 5.000”;
pertanto, ha ritenuto che la categoria di credito cui far riferimento per individuare i tassi soglia fosse quella relativa alla “Apertura di credito in c/c oltre € 5.000”.
11 Di qui, l'ausiliario ha rilevato l'applicazione ab origine di condizioni economiche eccedenti i limiti di cui alla L. 108/96, ovvero usurarie: “il Tasso Annuo Effettivo
applicato in ipotesi di sconfinamento o scoperto di conto pari al 14,1989% è risultato
essere superiore al tasso pro – tempore vigente pari al 13,68%” relativo al trimestre considerato.
In ordine al successivo contratto di apertura di credito del 10.03.2009, non si è
riscontrato alcun superamento del tasso-soglia usura intrafido.
Per i tassi extra-fido, invece, alla luce dei chiarimenti resi dal CTU, le relative pattuizioni contrattuali possono ritenersi regolari poiché non eccedenti i limiti di cui alla L. n. 108/96, atteso che nel corso del rapporto i tassi extra – fido non sono risultati essere superiori ai tassi soglia pro – tempore vigenti. “Tanto anche in
ragione del fatto che, anche nella ipotesi in cui le pattuizioni originarie fossero
risultate essere eccedenti i limiti di cui alla L. 108/96, in concreto non risultano
essere stati addebitati nel corso del rapporto interessi extra fido eccedenti i tassi
soglia di legge”.
Ad ogni modo, la ricostruzione originariamente operata dal consulente, antecedente all'integrazione, non poteva ritenersi giuridicamente corretta: il co. II dell'art. 1815
prevede, apertis verbis, la nullità della sola clausola recante un tasso di interessi usurario, con ciò consentendo la conservazione, per il resto, del negozio giuridico,
depurato della pattuizione illegittima.
Ed infatti, il consulente di parte convenuta già ebbe a precisare che non sarebbe ravvisabile, nella vicenda de qua, alcuna usura originaria, perché l'usurarietà del solo
12 tasso extra – fido non determina la nullità dell'intero contratto di apertura di credito ma solo della specifica clausola, e, pertanto, il credito della convenuta CP_2
risulterebbe coincidente con quanto riportato sugli estratti conto.
Quanto al contratto n. 5451 del 2009, il CTU ha altresì precisato “quest'ultimo
riporta analitica indicazione del criterio di capitalizzazione trimestrale degli
interessi attivi e passivi. È quindi rispettata la previsione normativa in materia di
reciprocità delle condizioni di capitalizzazione delle competenze” e che non sono mai stati accreditati importi al correntista riferibili ad interessi creditori, in ragione del fatto che il conto non ha mai prodotto interessi attivi per il correntista quale conseguenza del saldo sempre negativo.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, nonché il rigetto della domanda risarcitoria e, per quel concerne la domanda di accertamento, va dichiarata la sola nullità delle clausole determinative degli interessi contenute nel contratto di c/c n. 5451 del 2009.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito;
- accoglie parzialmente la domanda di accertamento e, per l'effetto, dichiara la
13 nullità delle clausole determinative degli interessi contenute nel contratto di c/c
n. 5451 del 2009;
rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
-compensa le spese di lite;
Così deciso in Salerno il 9 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2542 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1
atti, dall'AVV. MAROTTA GIUSEPPE , presso il cui studio ,VIA G. A. PAPIO,
N.22, NO (SA) elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. FLORIMONTE
FRANCESCO, presso il cui studio elettivamente domicilia, VIA SAN
BENEDETTO, 26, NO (SA);
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc).
1 CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. esponeva di aver stipulato, Parte_1
nell'anno 2009, con la INTESA SAN PAOLO S.P.A. (di seguito “ ) il CP_2
contratto di conto corrente ordinario n. 5451, cui era collegato un affidamento pari ad
€40.000,00, lamentando plurime irregolarità, illegittimità e nullità dei rapporti bancari da questi derivanti.
Esso attore si doleva, anzitutto, dell'illegittimo operato della imprudente CP_2
nell'avere concesso un credito senza preventivamente valutare le precarie condizioni economiche del cliente, in totale dispregio della normativa di settore e, in particolare,
dell'art. 124-bis T.U.B., ai sensi del quale il finanziatore è tenuto a verificare il merito creditizio del consumatore.
Quindi, sosteneva la nullità dei contratti per cui è causa per contrarietà a norme imperative (qualificando come tale il predetto art. 124-bis T.U.B.), per impossibilità
materiale dell'oggetto (asserendo che, data la mancata percezione di redditi, giammai avrebbe potuto rimborsare i ratei dell'affidamento), per violazione dell'art. 33 cod.
cons., atteso il carattere “totalmente vessatorio” dei finanziamenti de quibus, per l'illegittima applicazione, tra l'altro, al contratto di conto corrente, di interessi ultralegali, spese e commissioni non pattuite, di interessi usurari e di clausole anatocistiche.
Vieppiù, esso attore lamentava altresì la violazione degli obblighi di buona fede e
2 correttezza gravanti sulla CP_2
In virtù di quanto sopra esposto, pertanto, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Sul contratto di affidamento 1. Accertare e dichiarare, per tutte le
motivazioni innanzi esposte, l'inesistenza, la nullità, l'invalidità, l'inefficacia del
contratto di affidamento collegato al conto corrente n. 5451 con tutte le conseguenze
di legge anche in relazione alla ripetizione di tutte le somme corrisposte dal Pt_1
in relazione a tale contratto, così come saranno accertate in corso di causa anche a
mezzo di CTU contabile, condannando per l'effetto la banca convenuta alla
ripetizione di tali somme in favore del , anche a titolo di indennità per Pt_1
arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme . Sul contratto di c/c
n. 5451 2. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni
determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in
riferimento ai rapporti bancari oggetto di giudizio, determinati in violazione dell'art.
1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente
variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e
senza alcuna preventiva comunicazione;
3. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque
non dovute, per tutti i motivi innanzi esposti, le somme corrisposte in relazione al
rapporto bancario contestato, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le
variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula dei contratti e
sfavorevoli alla parte attrice;
in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in
giudizio della parte convenuta dei contratti ritenere e dichiarare, comunque, la
3 nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle
commissioni e delle spese;
4. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza
e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le
somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di
utilizzo dei rapporti di bancari in aggiunta agli interessi passivi;
5. Ritenere e
dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, tutte le ulteriori
somme/oneri corrisposti dalla parte attrice alla convenuta banca;
6. Accertare, per
tutti i motivi innanzi esposti, l'applicazione, da parte del convenuto istituto bancario,
al rapporto bancario contestato di interessi superiori al tasso soglia con ogni
conseguenza di legge;
7. Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario
contestato al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la
durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna
capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di
commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo
di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla
data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle
singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i
rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per
tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione art. 117
T.U.B. (D.lgs. 385/93).
8. In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta
banca alla restituzione in favore della parte attrice di tutte le somme illegittimamente
ed indebitamente incassate da quantificarsi anche a mezzo di CTU della quale sin da
4 ora si chiede l'ammissione, il tutto oltre interessi dalla data della domanda al
soddisfo; ovvero, in subordine, condannare la convenuta al pagamento del CP_2
medesimo importo, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante
dall'incasso di tali somme. Sul comportamento della banca 9. Accertare e dichiarare,
per tutti i motivi innanzi esposti, che l'istituto bancario convenuto con il suo
comportamento ha violato le norme di correttezza e buona fede e per l'effetto
condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
dall'attore da quantificarsi, art. 1226 c.c., in via equitativa da parte dell'On.le
Giudicante. 10. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, espletata l'attività istruttoria e disposta la CTU
contabile, successivamente integrata, il processo proseguiva e, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 14 maggio 2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c.(Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), il Giudice
assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti indicati in parte motiva.
In via preliminare, per quel che concerne l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista, va ribadito che, come precisato dalla
5 giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24418/2010, condivisa in modo pacifico dai successivi orientamenti dei Tribunali di merito), l'azione de qua
non è proponibile dal correntista fin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali ha agito in giudizio, non potendosi configurare, sino ad allora, delle prestazioni aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione, salvo, però, che il medesimo correntista non dimostri che sono stati effettuati, nel corso del rapporto,
spostamenti patrimoniali di tale natura.
In pendenza di un rapporto di c/c, i versamenti di danaro su di esso eseguiti dal correntista assurgono a mere rimesse aventi funzione di ripristino del fido concesso dalla il cliente, ove eseguite su di un conto affidato, qualora non eccedano i CP_2
limiti dell'affidamento medesimo.
L'ammissibilità dell'azione di indebito esercitata dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca rinviene il proprio presupposto nell'estinzione del conto corrente: soltanto da tale momento, infatti, il soggetto è tenuto a saldare alla banca l'eventuale passività residua. In presenza di un conto corrente ancora aperto, la tutela del correntista si concentra nella domanda di nullità delle clausole negoziali relative agli interessi, commissioni e spese, o quella di accertamento dell'esatto saldo contabile.
A conto corrente ancora in essere al momento della notificazione della citazione,
pertanto, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto: infatti, l'annotazione in conto corrente di una posta relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi
6 illegittimamente addebitati comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e,
quindi, in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione.
Ciò non esclude, tuttavia, l'interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto, l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica,
dell'esistenza di addebiti illegittimi, nonché dell'entità del saldo parziale ricalcolato.
Resta fermo, ad ogni modo, in tema di riparto dell'onere della prova nel caso di domanda di accertamento negativo, anche senza azione di ripetizione di indebito,
l'onere allegatorio e probatorio gravante esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio.
In altri termini: “nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista
abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi
potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto
di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di
uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti
di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” (cui non accede alcuna apertura di
credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un
passivo eccedente i limiti dell'accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei
quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento
concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della
quale il correntista può ancora continuare a godere”, di guisa che “il correntista che
7 intenda esigere la ripetizione dell'indebito adducendo l'illegittimità degli addebiti di
interessi, c.m.s. e valute può farlo solo con riferimento a versamenti di carattere
solutorio e ha l'onere di fornire la prova che tali pagamenti siano effettivamente
avvenuti, cosa che accade con la chiusura dell'apertura di credito o del conto
corrente e con la corresponsione alla Banca dell'eventuale saldo debitore”.
Calando tali principi nel caso di specie, è agevole rilevare come dalla documentazione in atti risulti che il rapporto di c/c non sia stato estinto: gli estratti conto prodotti coprono il periodo intercorso dal 31.03.2009 al 31.12. 2018, e da essi si evince che l'ultima operazione svolta dal correntista è stata un prelievo;
pertanto,
non vi sono ulteriori elementi da cui desumere la chiusura del conto corrente. Ancora,
a ciò aggiungasi che parte attrice non ha dimostrato l'esistenza versamenti di natura solutoria, né tantomeno ha specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
l'eccezione sollevata da parte convenuta. Logica conseguenza è l'inammissibilità
della domanda di ripetizione.
Ciò non preclude, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, l'accertamento della eventuale nullità delle clausole applicate ai contratti de quibus e/o di ulteriori illegittimità relative ai rapporti bancari per cui è causa, né tantomeno sussistono ragioni ostative all'esame della domanda di risarcimento.
Ritiene lo scrivente che tali richieste vadano esaminate considerando la CTU, come successivamente integrata.
Anzitutto, l'ausiliario ha analizzato le operazioni effettuate sul conto corrente n. 5451
dal 26.02.2009, sino al 31.12.2018, data corrispondente all'ultimo estratto conto
8 disponibile, rilevando, sul medesimo, movimentazioni contabili consistenti in ordinarie operazioni di versamento e prelevamento, e addebiti per svariati pagamenti.
Il ctu ha precisato che “per come emergente dagli estratti conto esaminati, il saldo
del conto – pur sempre negativo – non ha comunque mai superato il livello di
affidamento concesso se non a far data dal 01.01.2018 e sino al 31.12.2018 in modo
non continuativo (ovvero con debordi solo transitori) e con sconfinamenti di lieve
entità fido pari a complessivi €. 3,32. Non si ravvede, inoltre, alcuna ulteriore
erogazione di linea di credito da parte della nel periodo esaminato”, da ciò CP_2
ritenendo che l'Istituto di credito non solo non abbia tollerato pesanti sconfinamenti ma che, altresì, quest'ultimo non ha conceduto alcuna ulteriore erogazione di linee di credito in favore dell'opponente.
Alla luce della documentazione esaminata, secondo il CTU non paiono ravvisabili condotte censurabili adottate dalla CP_2
Nello specifico, l'ausiliario ha rilevato che dalla richiesta di affidamento avanzata dal all'Istituto di credito in data 16.01.2009, emergeva la volontà del Pt_1
correntista di ottenere una linea di credito di €. 120.000,00, ovvero ben superiore rispetto a quella poi concessa dall'Istituto di credito e che, nella relativa documentazione, quest'ultimo ha specificato “che la richiesta di un siffatto livello di
affidamento si rendeva necessaria per “…. finanziare le attività in corso…”.
Ancora, il CTU, dal documento con cui l'operatore Bancario ha valutato e proposto la concessione dell'affidamento di €. 40.000,00, datato 04.03.2009, ha ricavato i criteri che hanno guidato l'iter valutativo compiuto dagli organi deliberanti: “il signor
9 era già stato cliente dell'Istituto di credito con affidamento di €. Pt_1
250.000,00; il signor era socio di una Società che stava portando avanti la Pt_1
ristrutturazione di diversi immobili in Salerno e che, pertanto, aveva bisogno di
approvvigionarsi di liquidità in vista degli investimenti futuri;
- il signor Pt_1
disponeva di liquidità presso altre banche;
presentava da Centrale Rischi Pt_1
un'esposizione globale di €.
3.200.000 di cui €.
1.000.000 per acquisto casa ed €.
1.800.000 per mutuo chirografario parzialmente garantito da titoli;
- il signor
presentava un patrimonio immobiliare di €. 1.250.000; All'esito dell'iter Pt_1
istruttorio condotto dall'Istituto di credito, veniva attribuita alla richiesta di
affidamento una classificazione di rischio pari a 3 su una scala di valori compresa
tra 1 e 8, ovvero rischio ridotto e veniva concesso un affidamento di €. 40.000,00 (
ovvero di gran lunga inferiore rispetto all'importo richiesto dal Correntista pari,
come detto, ad €. 120.000,00)”.
Dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008 – 2009 presentate dall'opponente, invece, si è tratta la conferma delle predette circostanze e, dagli estratti conto in atti riferibili al c/c n. 5451, si è apprezzata la maturazione di competenze passive pari a complessivi €. 22.444,06 in un arco temporale di circa un
decennio (…), la cui entità in ragione dell'andamento del conto e della durata
temporale dell'affidamento, “non può ritenersi idonea ad aver determinato un
significativo peggioramento dell'esposizione debitoria. Si rammenta, a tal proposito,
che (…) l'esposizione debitoria complessiva (…) era pari ad €. 3.200.000 (presso
altri Istituti di credito) e che pertanto le competenze passive maturate su conto n.
10 5451 oggetto di accertamento, di fatto, rappresentavano una percentuale pari al 1%
del debito complessivo. Lo scrivente, confermando quanto descritto in precedenza,
ritiene che non siano ravvisabili o quantomeno documentate situazioni per le quali
sia stata concessa liquidità in situazione sconsigliabili o comunque già
compromesse”.
Pertanto, in virtù di ciò, può escludersi la illiceità della condotta della la quale CP_2
non può ritenersi causativa di un danno contra ius, suscettibile di risarcimento.
In relazione al contratto di conto corrente n. 5451 del 2009 e al successivo contratto di apertura credito del 31 marzo 2009, il CTU ha rilevato che gli stessi possono ritenersi formati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti bancari in quanto “recano analitica indicazione di tutte le condizioni economiche”.
La verifica circa il rispetto della normativa antiusura, invece, necessita di un breve approfondimento.
Orbene, per quel che concerne il contratto di accensione di conto corrente, n. 5451
del 2009, il consulente ha precisato che, per come concretamente articolato nel corso del tempo e sin dalla sua origine, quest'ultimo sia assimilabile ad un conto corrente con contestuale apertura di credito per importo superiore ad €. 5.000,00, atteso che
“sin dai primi giorni immediatamente successivi all'apertura del conto i saldi
periodici rilevati sono stati sempre negativi e di importo superiore agli €.
5.000 così
dimostrando la concessione di una linea di credito di fatto superiore ad €. 5.000”;
pertanto, ha ritenuto che la categoria di credito cui far riferimento per individuare i tassi soglia fosse quella relativa alla “Apertura di credito in c/c oltre € 5.000”.
11 Di qui, l'ausiliario ha rilevato l'applicazione ab origine di condizioni economiche eccedenti i limiti di cui alla L. 108/96, ovvero usurarie: “il Tasso Annuo Effettivo
applicato in ipotesi di sconfinamento o scoperto di conto pari al 14,1989% è risultato
essere superiore al tasso pro – tempore vigente pari al 13,68%” relativo al trimestre considerato.
In ordine al successivo contratto di apertura di credito del 10.03.2009, non si è
riscontrato alcun superamento del tasso-soglia usura intrafido.
Per i tassi extra-fido, invece, alla luce dei chiarimenti resi dal CTU, le relative pattuizioni contrattuali possono ritenersi regolari poiché non eccedenti i limiti di cui alla L. n. 108/96, atteso che nel corso del rapporto i tassi extra – fido non sono risultati essere superiori ai tassi soglia pro – tempore vigenti. “Tanto anche in
ragione del fatto che, anche nella ipotesi in cui le pattuizioni originarie fossero
risultate essere eccedenti i limiti di cui alla L. 108/96, in concreto non risultano
essere stati addebitati nel corso del rapporto interessi extra fido eccedenti i tassi
soglia di legge”.
Ad ogni modo, la ricostruzione originariamente operata dal consulente, antecedente all'integrazione, non poteva ritenersi giuridicamente corretta: il co. II dell'art. 1815
prevede, apertis verbis, la nullità della sola clausola recante un tasso di interessi usurario, con ciò consentendo la conservazione, per il resto, del negozio giuridico,
depurato della pattuizione illegittima.
Ed infatti, il consulente di parte convenuta già ebbe a precisare che non sarebbe ravvisabile, nella vicenda de qua, alcuna usura originaria, perché l'usurarietà del solo
12 tasso extra – fido non determina la nullità dell'intero contratto di apertura di credito ma solo della specifica clausola, e, pertanto, il credito della convenuta CP_2
risulterebbe coincidente con quanto riportato sugli estratti conto.
Quanto al contratto n. 5451 del 2009, il CTU ha altresì precisato “quest'ultimo
riporta analitica indicazione del criterio di capitalizzazione trimestrale degli
interessi attivi e passivi. È quindi rispettata la previsione normativa in materia di
reciprocità delle condizioni di capitalizzazione delle competenze” e che non sono mai stati accreditati importi al correntista riferibili ad interessi creditori, in ragione del fatto che il conto non ha mai prodotto interessi attivi per il correntista quale conseguenza del saldo sempre negativo.
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, nonché il rigetto della domanda risarcitoria e, per quel concerne la domanda di accertamento, va dichiarata la sola nullità delle clausole determinative degli interessi contenute nel contratto di c/c n. 5451 del 2009.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito;
- accoglie parzialmente la domanda di accertamento e, per l'effetto, dichiara la
13 nullità delle clausole determinative degli interessi contenute nel contratto di c/c
n. 5451 del 2009;
rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
-compensa le spese di lite;
Così deciso in Salerno il 9 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
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