Art. 56.
Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.