Articolo 56 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 55Articolo 57
Versione
16 febbraio 1963
Art. 56.
Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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