Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 937/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 937 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa dall'avv. NICOSIA C.F._1
LUIGI, PEC: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] Controparte_1
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. DI CARO C.F._2
GIOVANNI PEC: Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25/09/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/12/2023 ha evo- Parte_1
cato in giudizio chiedendo al Tribunale di: “Dichiarare la Controparte_1
separazione personale dei coniugi per esclusiva responsabilità del sig. Mo-
dica per i motivi indicati in narrativa, autorizzandoli a vivere se- CP_1
paratamente; • Disporre un provvedimento di affidamento condiviso, con
prevalente collocamento presso la madre, con facoltà del padre di visita
giusto piano genitoriale che si allega;
• Stabilire che la casa coniugale, di
proprietà del sig. padre dell'ordierna ricorrente, sita a Controparte_2
Ribera in via Imbornone n. 46 sia assegnata alla signora CP_3
presso la quale è collocata la prole con ogni arredo e corredo e dispor-
[...]
re che l'altro genitore lasci immediatamente la casa coniugale portando con
sé i propri effetti personali;
• Stabilire un assegno di mantenimento a carico
del sig. in favore della signora di una Controparte_1 Parte_1
somma di € 150,00 o della maggiore o minor somma decisa dall'organo
giudicante, somma da rivalutare annualmente in base alle variazioni
ISTAT, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
• Stabilire un
assegno di mantenimento a carico del sig. in favore dei Controparte_1
Per_ figli e di una somma di € 250,00 ciascuno o della maggiore o Per_2
minor somma decisa dall'organo giudicante, somma da rivalutare annual-
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mente in base alle variazioni ISTAT, da versare entro e non oltre il giorno 5
di ogni mese;
• Stabilire che entrambi i coniugi dovranno contribuire nella
misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si
renderanno necessarie per i figli, • Disporre l'assegno unico universale per i
figli nella misura del 50% ad entrambi i genitori;
• Condannare il resistente
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimen-
to, per avervi dato causa”
Si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione svolta dalla ricorrente e rassegnando al Tribuna-
le le seguenti testuali conclusioni: “ autorizzare i coniugi a vivere separati
ed all'esito del giudizio di merito dichiarare la separazione personali dei
coniugi ; 2) disporre per l'affido condiviso del minore e stabi- Persona_3
lire un congruo diritto di visita del minore da parte del padre, secondo tem-
pi e modalità che garantiscano il perdurare di un sano rapporto con lo stes-
so ; 3) rigettare la richiesta di un assegno di mantenimento per la moglie e
determinare il contributo per il mantenimento dei figli tenendo conto delle
limitate sopra dedotte capacità reddituali ed economiche del padre (e, co-
munque, disattendendo le richieste formulate dalla ricorrente) ; 4) rigettare
la richiesta di addebito della colpa della separazione al marito e disporre
nel senso, piuttosto, dell'addebito della stessa alla moglie;
5) statuire per
l'assegnazione della casa costituente ultima residenza famigliare nella ma-
niera ritenuta più opportuna;
6) Condannare la moglie alla refusione delle
spese e dei compensi di lite per avervi, quest'ultima, dato colpevolmente
causa ; 7) Rigettare ogni altra richiesta, domanda ed istanza avversaria
poiché inammissibile e/o manifestamente infondata. 8) Con ogni ulteriore e
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conseguenziale provvedimento, come per legge”.
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avan-
zata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, co-
stituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato nel corso della prima udienza di comparizione in-
nanzi al Giudice delegato.
In ordine alla fondatezza delle domande di addebito, reciprocamente proposta dalle parti, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigo-
rosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei co-
niugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito,
non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a ca-
rico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di ve-
rificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa
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situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso,
con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità
e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sen-
sibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi-
nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto,
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento con-
trario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001,
n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, i fatti rispettivamente posti dalle parti a fon-
damento delle reciproche domande di addebito sono rimasti del tutto pro-
vi di riscontro probatorio nel corso del presente procedimento, avendo le stesse omesso di articolare i mezzi di prova necessari a consentire al Tri-
bunale di valutare se ed in quale misura le violazioni genericamente de-
scritte negli atti di parte abbiano inciso, con efficacia disgregante, sulla
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vita familiare.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte le domande di addebito re-
ciprocamente proposte dalle parti devono, pertanto, essere rigettate.
In ultimo, in relazione alla domanda di addebito svolta dal , ri- CP_1
leva il Collegio che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la ri-
chiesta di declaratoria di addebitabilità, avanzata ai sensi dell'art. 151
cod. civ. dalla parte convenuta ha natura di domanda autonoma, am-
pliando il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione e determinando una statuizione aggiuntiva, dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
Ne deriva che la comparsa di costituzione e risposta depositata in data
04/3/2024 da contiene una domanda riconvenzionale, Controparte_1
soggetta in quanto tale al pagamento del contributo unificato ex artt. ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002, per il cui recupero deve essere incaricata la
Cancelleria di questo Tribunale.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve ri-
levarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8
febbraio 2006, n. 54, impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia geni-
toriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbliga il Giudice a considerare l'af-
finamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'articolo 155 c.c., stabilisce che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relega l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi
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o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c., del resto, definisce la posizione del minore come «diritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento con-
diviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di af-
fidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsa-
bilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegna-
zione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido con-
diviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale,
confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do-
vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confron-
tandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la rela-
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zione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, va osservato che il giovane tra qualche mese Per_2
raggiungerà la maggiore età e, pertanto, fino a tale data ed in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso,
con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé il predetto minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo le modalità
indicate nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo, rispetto al quale il resistente nulla ha eccepito.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente che la abiterà
insieme ai figli.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
In proposito, infatti, dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni eco-
nomiche dei coniugi, risultando in effetti il resistente titolare di redditi da lavoro dipendente a differenza della ricorrente, quasi cinquantenne, di-
soccupata e priva di titoli.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli della coppia, il tema del contributo al mantenimento dei figli si caratteriz-
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za per la sua bidimensionalità: da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli
- indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente,
nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostan-
ze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valu-
tando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascu-
no. (Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass. n. 2536 del 26/01/2024; Cass.
4561/2025).
L'art. 337 ter c.c., comma 4, infatti stabilisce;
"Salvo accordi diversi li-
beramente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mante-
nimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabi-
lisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando;
1) le
attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun
genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza eco-
nomica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collo-
catario deve far fronte quindi ad una molteplicità di esigenze, non ricon-
ducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola-
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stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, ido-
nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass., n. 16739/20).
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali precedentemen-
te indicate, delle esigenze di mantenimento dei figli, considerate in rela-
zione alla capacità di lavoro concreta dei coniugi, della accertata sussi-
stenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della durata del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie di due ragazzi dell'età dei figli della coppia e della fissazione del domicilio prevalente dei medesimi presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto dal in favore della in complessivi euro 400,00 mensili, di cui CP_1 Pt_1
euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia ed euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della ricorrente,
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo deve essere, inoltre, dichiarato tenuto al pagamento del
50% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relati-
ve a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsio-
ne, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte della ricorrente di avvisare il resistente con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esi-
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genza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad €
250,00 e con la corrispondente facoltà per il resistente di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche.
Per quanto riguarda l'assegno unico universale, la normativa in mate-
ria prevede che "l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i
genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità
genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spet-
ta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Ne caso di affidamento
congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari
misura tra i genitori" (art. I lett. F) L. del 1 aprile 2021 - N. 46).
In assenza di addebito della separazione si ritengono sussistere i moti-
vi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
[...
, nata a [...], in data [...], e , na- Controparte_1
to a AGRIGENTO (AG), in data 23/10/1975, i quali hanno contratto ma-
trimonio in SCIACCA, in data 28/06/1999, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Ribera al n. 36, parte II serie B, dell'anno
1999;
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rigetta le domande di addebito della separazione reciprocamente pro-
poste dalle parti dispone l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia ER
, ad entrambi i genitori;
[...]
dispone che il predetto minore abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio materno;
dispone che il regime di vita del predetto minore venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori;
dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi,
pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il resistente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
assegna la casa coniugale sita a Ribera in via Imbornone n. 46 alla ri-
corrente pone a carico del convenuto l'obbligo di corrisponde- Controparte_1
re in favore della ricorrente la complessiva somma di Parte_1
euro 400,00 mensili, di cui euro 300,00 a titolo di contributo al mante-
Per_ nimento dei figli della coppia ( e ) ed euro 100,00 a titolo di Per_2
contributo al mantenimento della resistente, da versare entro il giorno 5
di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straor-
dinarie mediche sostenute in favore dei figli, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché
al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, con la previ-
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sione, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte della di Pt_1
avvisare il con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esigenza CP_1
di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad € 250,00 e con la corrispondente facoltà per il di indicare, entro tale termine, CP_1
modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche;
dispone l'erogazione dell'assegno unico universale in favore di entram-
bi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno;
manda la cancelleria per il recupero del contributo unificato a carico del resistente;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
04/03/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
Valentina Stabile
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