Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
Sentenza 9 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 19 agosto 2022
Parere interlocutorio 9 dicembre 2022
Sentenza 13 gennaio 2023
Parere definitivo 30 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 18 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 20 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 09/12/2022, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 01931/2022 e data 09/12/2022 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 settembre 2022
NUMERO AFFARE 00218/2022
OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da LF LT, SV EL PP OR, UE OL, TO RI, CL LA, GI AN, EL BO, LO NI, LE AG, RI PO, EL OT, GI EL, DR RI, UC ER EL SP, IO CO, FR De AL, FA EL, FR AT, ELbetta DR AR IS, LE EP, NZ ON, IO CO, CL ON, IA RD, LE LI, IL EL, VI NN, ZO SO, PP MB, NO UC LV, GI GN, GI AN, TR NT, CE AR, TR MA, LE TI, HE CO, NZ AN, GI AT, UR PI, UG AV, IC RI, EL RI, OM IG, TR FA, IO SE, QA RI, IO RIn, GI UT, TI TA, RI SC, HE UR, ZO VI, EL LE Vitale, avverso atto di diniego 21 ottobre 2021 all'estensione del giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4259/2020.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere FA Cafaggi.
Premesso:
Con istanze pervenute al Ministero del Lavoro tra i mesi di giugno e luglio 2021, i ricorrenti chiedevano all’amministrazione deputata alla vigilanza sulla professione di esperto di Radioprotezione (già Esperto Qualificato) di volere rilasciare l’attestazione diretta a consentire l’effettuazione dei controlli di qualità previsti dall’art. 8 del D. Lgs. 2000, n. 187, in ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza 4259/2020 della Corte d’appello di Roma da estendere soggettivamente anche nei loro confronti.
Con nota del 21 ottobre 2021 l’Amministrazione, a seguito di parere dell’ufficio legislativo del Ministero resistente, oppone diniego alla richiesta di estensione del giudicato.
In data 18.02.2022, i ricorrenti impugnano la nota prot. n. 20023 del 21 ottobre 2021 con cui viene denegata la estensione del giudicato, di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4259/2020 del 27 luglio 2020 chiedendone l’annullamento. Deducono i ricorrenti i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 e 1206 del codice civile in relazione all’art 97 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
L’amministrazione esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto.
Considerato
Dagli atti acquisiti in causa non risulta la prova della trasmissione della relazione ai ricorrenti ed agli eventuali controinteressati.
A tal fine la Sezione invita il Ministero a fornire la prova della trasmissione della relazione o, nel caso della mancata trasmissione, invita l’Amministrazione a trasmettere la relazione stessa al fine di assicurare la corretta integrazione del contradditorio procedimentale.
All’esito di tali incombenti, l’Amministrazione dovrà poi trasmettere le memorie e i documenti eventualmente presentati, accompagnati da una relazione integrativa.
Si rammenta che le memorie eventualmente prodotte dalle parti dovranno essere inviate al solo Ministero in ottemperanza al disposto di cui all’art. 49, comma 2, r.d. 21 aprile 1942, n. 444 ai sensi del quale “i memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero, cui spetta di provvedere […] non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso al Ministero” .
Come stabilito nella direttiva del Presidente della Prima Sezione del Consiglio di Stato, 9 settembre 2021, prot. 29228, l’invio della documentazione in Segreteria dovrà avvenire all’indirizzo pec della Sezione, trasmettendo un file digitale (in formato comunemente consultabile, ad esempio pdf), per ogni singolo documento; ciascun file dovrà essere espressamente denominato con l’indicazione del contenuto dello stesso e della sua data (ad esempio: ricorso straordinario, relazione ministeriale, atto impugnato, allegati, memorie del ricorrente, memorie dei controinteressati, ecc.) e, qualora vada sottoscritto, andrà anche apposta la firma digitale del suo autore.
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e di merito, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| FA Cafaggi | NZ Neri |
IL SEGRETARIO
AR Grazia Salamone