Decreto presidenziale 17 dicembre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2025, proposto da
EL AR, FE Di BE, LV NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IG, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN EL CA, MO PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN MI, DI BI, NI AN, AR D'GO, AN Di LO, DI Di RE, LU MO, AR IS, AN ON
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la riassunzione del giudizio proposto in data 27 giugno 2024 per l'annullamento:
- previa verificazione delle schede elettorali, del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione relativo alle operazioni elettorali svoltesi nella Sezione 3, sita in Via Convento Vecchio n. 1, IG (TE), nella parte in cui è stato attribuito alla lista Insieme Possiamo
un voto riportato nella medesima Sezione 3 nella tornata elettorale svoltasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024, come meglio indicato in prosieguo;
- previa verificazione delle schede elettorali, del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione relativo alle operazioni elettorali svoltesi nella Sezione 1 sita in Via Convento Vecchio n. 1, IG (TE), nella parte in cui non è stato attribuito alla lista Insieme Possiamo
un voto riportato nella medesima Sezione 1 nella tornata elettorale svoltasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024 come meglio indicato in proseguo;
- previa verificazione delle schede elettorali, del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione relativo alle operazioni elettorali svoltesi nella Sezione 1 nella parte in cui sono stati attribuiti alla lista Tradizione e Futuro due voti riportati nella medesima Sezione 1, sita in Via Convento Vecchio n. 1, IG (TE), nella tornata elettorale svoltasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024.
Con il ricorso proposto in data 27 giugno 2024, si era richiesto, conseguentemente, di annullare:
- il provvedimento con il quale è stato proclamato eletto il candidato della lista Tradizione e Futuro, AN EL CA, nonché il consiglio comunale e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli sopra indicati;
- il Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 10 giugno 2024
in parte qua;
- nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
(...)
previa emanazione del decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art. 130 c.p.a. e previa autorizzazione ad effettuare la notifica per pubblici proclami, si chiede che TAR voglia acquisire i risultati della verificazione effettuata nel precedente giudizio R.G. n. 234/2024 con riferimento alle quattro schede contestate e, conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso, annullare gli atti impugnati come in epigrafe, per i vizi dedotti in narrativa.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da RI EN il 29/12/2025:
in via incidentale, contestazione della valutazione di alcune schede elettorali relative alla Sezione n. 1.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SA LU il 21/1/2026:
per l’annullamento,
- previa acquisizione dei risultati della verificazione delle schede elettorali, o previa nuova verificazione, del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione relativo alle operazioni elettorali svoltesi nella Sezione 1 nella parte in cui sono stati attribuiti alla lista Tradizione e Futuro quattro voti riportati nella medesima Sezione 1, sita in Via Convento Vecchio n. 1, IG (TE), nella tornata elettorale svoltasi nei giorni 8 e 9 giugno 2024;
conseguentemente, di annullare:
- il provvedimento con il quale è stato proclamato eletto il candidato della lista Tradizione e Futuro, AN EL CA, nonché il consiglio comunale e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli sopra indicati;
- il Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 10 giugno 2024 in parte qua;
- nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
(...)
si chiede che il TAR voglia acquisire i risultati della verificazione effettuata nel precedente giudizio R.G. n. 234/2024 con riferimento alle quattro schede contestate e, conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso incidentale, annullare gli atti impugnati come in epigrafe, per i vizi dedotti in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN EL CA e di MO PA;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto da NI AN, LU MO, AR IS;
Visto il ricorso incidentale proposto da LU LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. IO GA RP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. In data 8 e 9 giugno 2024 si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi comunali di IG (TE). IG rientra nei comuni fino a 15.000 abitanti.
All’esito dello scrutinio si sono registrati i seguenti risultati:
La lista “Tradizione e Futuro” Lista N. 2 riportava 508 voti, mentre la Lista “Insieme Possiamo”, Lista N. 1, ne riportava 505. Risultava pertanto eletto IN il Dott. AN EL CA, collegato alla prima lista, e consiglieri comunali i Sigg.ri MO PA, DI BI, NI AN, AR D’GO, AN Di LO, DI Di RE, AN MI, LU MO, AR IS, AN ON.
EL AR, LV NI e FE di BE depositavano, in data 27 giugno 2024, ricorso dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, onde ottenere l’attribuzione di due voti non attribuiti, nonché l’annullamento di due voti attribuiti alla lista Tradizione e Futuro.
Con decreto presidenziale n. 80/2024, veniva fissata l’udienza del 29.01.2025 per la discussione della causa, con onere alla parte ricorrente di notificare entro dieci giorni copia del ricorso e del decreto alle parti controinteressate.
Il ricorso e l’allegato decreto venivano notificati al Comune di IG ed ai Sig.ri PA MO e MI AN, consiglieri eletti per la lista “Tradizione e Futuro”.
In data 24.07.2024 si costituiva in giudizio, in qualità di controinteressato, il Sig. PA MO, il quale articolava la propria difesa sulla base di quattro motivi. Con il primo rilevava la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, difetto della prova di resistenza e inammissibilità dei rilievi orali in ordine alla legittimità dei Verbali elettorali impugnati; mentre con il secondo, il terzo ed il quarto motivo eccepiva l’infondatezza delle ragioni di gravame prospettate da parte ricorrente.
All’esito dell’udienza pubblica del 29.01.2025 veniva emessa ordinanza n. 55/2025, con la quale il T.A.R. Abruzzo onerava le parti ricorrenti di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del IN eletto, dott. EL CA AN.
A seguito della successiva udienza pubblica del 26.03.2025, veniva emanato un provvedimento istruttorio (ordinanza n. 152/2025), con il quale era disposta verificazione, affidata al Prefetto di Teramo, avente ad oggetto l’esame e lo scrutinio delle quattro schede contestate nel ricorso introduttivo del giudizio.
La verificazione veniva svolta presso gli Uffici della Prefettura di Teramo e, quindi, depositata in data 16.04.2025.
All’udienza pubblica del 12.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 298/2025, pubblicata il 13.06.2025, il T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, dopo aver rilevato l’infondatezza della eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa del Sig. MO PA, accoglieva il ricorso reputando fondati tutti e tre i motivi di gravame prospettati da parte ricorrente, e disponeva:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone la correzione del risultato elettorale, proclamando EL AR sindaco del Comune di IG, con tutti i conseguenti effetti in ordine alla composizione degli organi comunali. Dispone gli adempimenti di cui all’art. 130, comma 8 del c.p.a.”.
In sede di appello, il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 9452/2025, pubblicata il 01.12.2025 annullava la sentenza di primo grado.
E ciò, in particolare, a seguito dell’accoglimento del secondo motivo dell’appello promosso dai Sig.ri ON, MO e IS (non evocati nel primo grado di giudizio), in quanto l’ordinanza n. 55/2025 del T.A.R. L’Aquila – di integrazione del contraddittorio - avrebbe dovuto necessariamente includere anche tutti i singoli candidati consiglieri proclamati eletti, e non soltanto il IN dott. AN del CA.
La sentenza di appello rimetteva quindi le parti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, C.P.A.
Con l’odierno ricorso viene riassunto il giudizio ex art. 130 C.P.A. riproponendosi nel merito le ragioni di doglianza già prospettate nell’atto introduttivo del primo giudizio
Si sono costituiti AN, MO e IS, che hanno altresì proposto ricorso incidentale con il quale, oltre allo svolgimento delle difese in ordine ai motivi di doglianza sui Verbali elettorali riproposti dai ricorrenti in riassunzione, si censurano nuovi e ulteriori vizi del procedimento elettorale.
Ulteriore ricorso incidentale è stato proposto da LL LU per l’annullamento, previa acquisizione dei risultati della verificazione delle schede elettorali, o previa nuova verificazione, del verbale delle operazioni della Sezione 1, nella parte in cui sono stati attribuiti alla Lista “Tradizione e Futuro” quattro voti.
Si sono altresì costituiti i controinteressati come indicati in epigrafe.
All’udienza del 14 aprile 2026, il ricorso introduttivo e i ricorsi incidentali sono stati trattenuti in decisione.
2.§. In primo luogo il collegio deve richiamare il principio secondo il quale nel rito elettorale non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi rispetto al thema decidendum prefissato nel ricorso principale, né memorie che abbiano lo stesso effetto ampliativo. Segnatamente, non sono ammessi nuovi motivi o ricorsi incidentali derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice. Possono al più essere ammessi i soli motivi aggiunti che costituiscano una mera esplicitazione, o puntualizzazione, o svolgimento delle censure già tempestivamente proposte, ma non quelli che introducano nuovi vizi o amplino il campo d'indagine.
Le predette coordinate ermeneutiche conducono a ritenere ininfluenti asseriti vizi contenuti in schede ulteriori rispetto a quelle che hanno formato oggetto del ricorso introduttivo e che sono emersi solo a seguito della verificazione disposta da questo giudice.
3.§. Nel merito il ricorso introduttivo è fondato e deve essere accolto.
3.§.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la mancata assegnazione del voto espresso in una scheda presso la Sezione 3.
La scheda in oggetto riporta la croce sul Simbolo della Lista “Insieme Possiamo”, unitamente alla preferenza “LV” sulla riga corrispondente della medesima Lista (trattasi evidentemente del candidato LV NI, unico candidato di Lista a chiamarsi LV di battesimo) e anche alla dicitura “LV” scritta sulla riga delle preferenze della Lista “Tradizione e Futuro”, ma cancellata dal medesimo elettore scrivente.
I controinteressati deducono che, se è certamente vero che la disciplina elettorale consente di ritenere valide le schede che recano una preferenza nominale per un candidato consigliere non completa (cioè con nome e cognome), ma che sia nondimeno certamente identificabile, nel caso di specie si sarebbe in presenza di una fattispecie del tutto diversa considerato che oltre all’espressione elettorale formulata col solo nome, la scheda reca anche la ripetizione di quello stesso nome nello spazio riservato alla lista concorrente “Tradizione e Futuro” nonché evidenti segni di cancellazione su quest’ultimo nome. In altri termini, la scheda, recherebbe un evidente segno di riconoscimento.
Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’ art. 57 del DPR n. 570/1960 recita “Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata”. La disposizione è espressione del principio del c.d. "favor voti", per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.
Il Collegio rileva che la scheda è stata individuata in sede di verificazione e la stessa, come riporta la nota del Verificatore del 15 aprile 2025, agli atti, “presenta una croce sul simbolo della lista “Insieme possiamo”; l’indicazione, nello spazio riservato alla preferenza per il candidato consigliere della medesima lista, del nominativo “NI LV”. Inoltre, nel riquadro riservato alla preferenza per i candidati collegati alla lista “Tradizione e futuro”, è presente uno scarabocchio che, presumibilmente, cancella l’indicazione di preferenza per “NI LV”, nel senso che si intravede, cancellato sotto lo scarabocchio, quello che appare essere il nominativo “NI LV”.
L' articolo 64, d.P.R. n. 570 del 1960, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso. L'espressione "in modo inoppugnabile" non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un'effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, invero, di interesse meramente scolastico, che l'elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome; l'elemento della riconoscibilità, quindi, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il crocesegno o nell'indicare il nominativo del candidato suffragato.
Non può essere ritenuta un segno di riconoscimento la cancellatura contenuta in una scheda elettorale laddove risulti che l'elettore, avendo iniziato a scrivere il nome del candidato in uno spazio sbagliato, lo abbia successivamente cancellato con uno scarabocchio senza forma specifica (e, dunque, riconoscibile) e scritto nello spazio corretto. Tale circostanza costituisce, infatti, l'evidente risultato di un errore scusabile e va perciò ricondotta a quelle irregolarità di espressione del voto che non sono logicamente idonee a dimostrare una volontà di farsi riconoscere e che, quindi, non possono considerarsi causa di nullità del voto stesso ai sensi dell'articolo 64 comma 2 n. 2, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
3.§.2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto una scheda annullata che riporta sia la croce sul simbolo della Lista “Insieme Possiamo” sia la croce sul nome prestampato della candidata Sindaca “EL AR”, la quale è collegata alla predetta unica Lista di appoggio. In aggiunta vi è l’espressione di preferenza al candidato “LL” (sempre candidato con la Lista “Insieme Possiamo”), ma apposta sulla riga della Lista avversaria “Tradizione e Futuro”.
Secondo i controinteressati le modalità di voto della scheda contestata esprimono una evidente contraddittorietà dell’espressione elettorale per cui sarebbe corretto il suo annullamento.
Il motivo di ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che la scheda annullata reca la croce sul nome della candidata IN AR e poi il nome di LU LL nello spazio dedicato all’espressione del candidato consigliere della lista “Tradizione e Futuro” senza però che sia stata apposta alcuna croce sul simbolo di tale lista o sul nome del candidato IN EL CA.
Ne deriva, dunque, che non vi è contraddizione nel voto espresso e che lo stesso deve essere ritenuto valido, anche in considerazione di quanto dedotto in materia dal Ministero dell’Interno che, nella pubblicazione n. 2 del 2025 “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”, espressamente riporta tale caso fra le esemplificazioni di voto quale voto valido per il candidato IN.
3.§.3. Col terzo motivo di ricorso, svolto nei confronti di due schede ritenute valide ed attribuite al candidato IN EL CA AN, parte ricorrente afferma che tali schede “presentano, tuttavia, chiari segni di riconoscimento” e ciò in quanto “oltre a una corretta indicazione della lista, nel caso di specie “Tradizione e Futuro”, in ordine alle preferenze sono stati scritti due cognomi, rispettivamente IP e VO, che non risultano candidati in nessuna delle due liste, ma che sono elettori del seggio.”.
Controdeducono le parti controinteressate che il motivo di ricorso è frutto di una ricostruzione parziale e sfornita di prova di circostanze fattuali asseritamente verificatesi all’interno del seggio e, per questo, il motivo non meriterebbe di essere accolto.
Inoltre, si sostiene che il semplice riscontro della presenza nel corpo elettorale di elettori che portano un cognome non presente tra i candidati di alcuna lista – come nel caso di specie -, non è sufficiente a rendere riconoscibile l’identità di coloro che quel nome hanno scritto sulla scheda elettorale, richiedendosi necessariamente, per l’annullamento del voto, anche l’individuazione di elementi ulteriori che rendano certamente riferibile ad una persona specifica l’espressione di quel suffragio.
Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio rileva che le due schede contestate da parte ricorrente col terzo motivo di ricorso sono state rinvenute dal Verificatore che, al riguardo, ha affermato nel verbale che “non esistono candidati al Consiglio Comunale col cognome “IP” e “VO” e che, invece, tale cognome è presente fra gli elettori.
L'articolo 64, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere - deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle le schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso. L’espressione «in modo inoppugnabile» non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un'effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l'elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome. L'elemento della riconoscibilità, quindi, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato.
Nel caso oggetto del giudizio non appare possibile che il diverso nome possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare l’elettore per cui, già la semplice espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati è un palese segno di riconoscimento del voto (Consiglio di Stato sez. II, 18/06/2024, n. 5460). Nello specifico, poi, deve ritenersi che la presenza nel corpo elettorale di un certo numero di elettori rispondenti ai nomi scritti sulla scheda renda il caso in giudizio molto vicino al caso di scuola dell’elettore che riporti il proprio nome sulla scheda e che, pertanto, il caso di specie possa considerarsi «in modo inoppugnabile» un segno di riconoscimento.
Sulla base di quanto sopra rappresentato emerge chiaramente che nelle due schede di che trattasi sono stati indicati due cognomi che nulla hanno a che vedere coi candidati al Consiglio Comunale e, pertanto, tali cognomi integrano pienamente un evidente segno di riconoscimento che conduce a dichiarare nulle le due schede, con sottrazione di due voti alla lista “Tradizione e Futuro”.
3.§.4. Il ricorso introduttivo, pertanto, deve essere accolto.
4.§. Per quanto riguarda i ricorsi incidentali, il collegio ritiene di richiamare il proprio orientamento secondo il quale nel giudizio elettorale disciplinato dall’art. 130 del Codice del Processo Amministrativo è prevista la possibilità di depositare memorie, ma con tempistiche molto stringenti.
In particolare, il comma 5 del predetto articolo stabilisce che l’amministrazione resistente e i controinteressati possono depositare controdeduzioni entro 15 giorni dalla perfezione della notificazione del ricorso nei loro confronti.
Non è, invece, prevista la possibilità di ulteriori memorie (come memorie di replica) dopo le controdeduzioni, a differenza del rito ordinario ex art. 73 c.p.a. che consente memorie e repliche in termini più ampi.
La ratio della preclusione alla produzione di ulteriori memorie risponde alle esigenze di urgenza e celerità che caratterizzano il giudizio elettorale per cui ogni fase è compressa nei tempi e nella forma e, pertanto, devono essere dichiarate inammissibili tutte le memorie depositate oltre il termine di cui all’art. 130, comma 5, c.p.a.
Sul punto il collegio deve rilevare che il Giudice Amministrativo non può disaminare la fondatezza di vizi del procedimento elettorale che:
- siano emersi a seguito di apposita istruttoria disposta dal giudice in relazione alle censure originarie;
- non costituiscano lo svolgimento delle censure tempestivamente proposte, concretando, per contro, nuovi motivi, di contenuto, cioè, diverso e ultroneo rispetto a quelli in precedenza originariamente dedotti.
Non può, pertanto, ammettersi l’ampliamento dell’oggetto del giudizio dopo la scadenza del termine di decadenza. Il ricorso elettorale, dunque, delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell’ambito delle specifiche censure tempestivamente formulate e non può ammettersi l’ampliamento dell’oggetto del giudizio dopo la scadenza del termine di decadenza.
Nel rito elettorale, infatti, non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi rispetto al thema decidendum prefissato nel ricorso principale, né ricorsi incidentali proposti sulla base di attività istruttoria disposta dal giudice. Segnatamente, non sono ammessi nuovi motivi, derivanti da ulteriori vizi, anche emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice. Possono al più essere ammessi i soli motivi aggiunti che costituiscano una mera esplicitazione, o puntualizzazione, o svolgimento delle censure già tempestivamente proposte, ma non quelli che introducano nuovi vizi o amplino il campo d'indagine. Si conciliano così i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare (TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 345/2025).
Diversamente opinando, si giungerebbe ad ammettere in sede giurisdizionale una sostanziale revisione di tutte le operazioni elettorali per il solo fatto che un ricorso sia stato tempestivamente proposto. Ciò che il legislatore ha espressamente escluso, con la previsione del rigoroso termine di decadenza.
Nel caso di specie, il collegio non ignora la circostanza che i ricorrenti incidentali AN, MO e IS non erano stati evocati con regolare notificazione nel giudizio di primo grado annullato in appello, ma deve essere sottolineato che nemmeno nel caso in cui avessero potuto partecipare avrebbero potuto proporre il ricorso incidentale che ha ad oggetto schede i cui asseriti vizi sono emersi solo a seguito della verificazione. Ciò è confermato dagli stessi ricorrenti incidentali che osservano: “Trattasi, peraltro, di documenti (a cominciare dal verbale di verificazione) presenti nel giudizio originario (R.G. n. 234/2024), del quale l’attuale costituisce la riassunzione” e che “Nè sembrerebbe potere avere senso, ovviamente, ripetere la verificazione, anche per ragioni di economia processuale”.
La circostanza che le ulteriori schede siano emerse in sede di verificazione appare confermata anche dalle difese dei controinteressati con la dichiarazione trascritta a verbale nell’udienza dell’11 marzo 2026 secondo la quale “le schede contestate nel ricorso incidentale risultano dal verbale di verificazione e sono allegate allo stesso verbale”.
Il loro scrutinio, pertanto, non può essere ammesso.
Per motivi analoghi, è inammissibile il ricorso incidentale proposto da LU LL.
In ogni caso, il ricorso incidentale di AN, MO e IS sarebbe comunque stato infondato in quanto:
- sul primo motivo di ricorso incidentale, l’indicazione, nella stessa scheda, del cognome AN nello spazio riservato alla preferenza per il candidato IN AR EL, appare di per sé sufficiente ad inficiare la scheda;
- sul secondo motivo di ricorso: afferma il ricorrente che “nella Sezione n. 1, deve censurarsi la ritenuta nullità di una scheda recante, nello spazio riservato a AR EL, la preferenza alla candidata consigliere IS, della lista “Tradizione e futuro”.
La scheda è stata correttamente valutata considerato che “Qualora l’elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5913 del 21 novembre 2007). Il caso di specie è del tutto peculiare in quanto non vi sono indicazioni in ordine al candidato sindaco o alla lista di appoggio il che contribuisce ad avvalorare il dubbio in merito alla effettiva volontà dell’elettore e ad escludere la possibilità che possa essere attribuita la preferenza alla lista “Tradizione e Futuro” che, come detto, non risulta in alcun modo indicata;
- sul terzo motivo di ricorso: l’erronea indicazione dei nomi dei candidati non può essere considerata segno di riconoscimento. Nel caso del candidato FE Di BE, l’errore mnemonico è più che spiegabile, se si considera che, normalmente il nome è BE, mentre FE è associato più comunemente ad un cognome per cui risulta applicabile il principio secondo il quale “la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l’incertezza nella relativa indicazione, che si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un’inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell’elettore di rendere riconoscibile il proprio voto” (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474);
- sul quarto motivo di ricorso: non invalida il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento, la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all’indicazione della preferenza. Inoltre, l’indicazione di due effettivi candidati della lista Insieme Possiamo, non può essere letta come segno di riconoscimento;
- sul quinto motivo di ricorso: è “da ritenere sempre valido il voto con cui l'elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce, anche nel caso in cui l'elettore, dopo aver votato per il candidato sindaco e per la lista a lui collegata, esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata, mentre il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 1996, n. 158); invero il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2006, n. 5643)” (Consiglio di Stato Sez. V del 13.4.2016 n. 1477).
5.§. Sulla base di quanto sopra espresso ne deriva, pertanto, l’attribuzione alla ricorrente AR EL (ed ai candidati consiglieri NI e LL) di due ulteriori voti, risultando dunque attribuiti ora alla stessa 507 voti, e la conseguente sottrazione al controinteressato EL CA AN di due voti, dichiarati nulli, risultando ora attribuiti allo stesso 506 voti.
6.§. Per i motivi predetti il ricorso introduttivo del giudizio che ha riassunto il giudizio ex art. 130 C.P.A. deve essere accolto. Il ricorso incidentale proposto dai ricorrenti AN, MO e IS deve dichiararsi inammissibile e, comunque, infondato. Il ricorso incidentale proposto da LL LU è inammissibile.
Per l’effetto, ai sensi dell’art. 130, comma 9 del c.p.a., si dispone la correzione del risultato elettorale, proclamando eletta nella carica di sindaco del Comune di IG (TE) la ricorrente AR EL, in luogo del controinteressato EL CA AN, con tutti i conseguenti effetti in ordine alla composizione degli organi comunali.
Ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.p.a. la sentenza dovrà essere immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, al IN. Il Comune dovrà quindi provvedere, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo, a mezzo del Segretario che ne è diretto responsabile. La sentenza dovrà essere comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti dovrà provvedersi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, annotando sulla copia pubblicata la sua definitività.
7.§. Considerata la natura del giudizio appare opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dispone:
1) il ricorso principale in riassunzione deve essere accolto e, per l’effetto, si dispone la correzione del risultato elettorale, proclamando EL AR sindaco del Comune di IG, con tutti i conseguenti effetti in ordine alla composizione degli organi comunali;
2) il ricorso incidentale proposto da AN, MO e IS deve dichiararsi inammissibile e comunque infondato;
3) il ricorso incidentale proposto da LU LL deve dichiararsi inammissibile;
4) dispone gli adempimenti di cui all’art. 130, comma 8, del c.p.a.;
5) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RU, Presidente
IO GA RP, Consigliere, Estensore
RI Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO GA RP | RI RU |
IL SEGRETARIO