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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 535/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 535/2022 promossa da:
C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. CROARI GIUSEPPE con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il proprio studio in BOLOGNA, VIA MURRI 9
PARTE APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
SANTI FRANCESCO con domicilio eletto presso il proprio studio in BOLOGNA, GALLERIA
DEL TORO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1656/2021 DEL TRIBUNALE DI
MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
10.12.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Modena N. 1656/2021 del 06.12.2021, pubblicata in medesima data;
accertare e dichiarare la correttezza della condotta posta in essere da e che alcun Parte_1 inadempimento contrattuale è imputabile in capo ad nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto improcedibili, inammissibili, improponibili, nonché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per i motivi tutti meglio indicati nell'atto di citazione in appello e nelle presenti note;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che qualsivoglia inadempimento sia stato posto in essere da accertare e dichiarare, unicamente con riferimento al bando di Parte_1 gara disposto dall' di (n. 7191198 del 19.09.2018), che nessun danno è Controparte_2 CP_3 stato patito da e che pertanto nulla è dovuto all'odierna attrice in Controparte_1 riferimento al suddetto bando;
conseguenzialmente rideterminarsi la somma di € 300.000,00, oggetto di condanna di primo grado, nella minor somma di € 72.645,62 volendo conteggiare il mancato guadagno non sull'intera somma di € 803.125,00 bensì sulla somma di € 223.525,00 (€ 803.125,00 sottratta la somma di € 580.000,00 per la quale si è effettivamente aggiudicata il bando di gara della di Controparte_1 CP_2
ed applicandosi sulla somma come rideterminata di € 223.525,00 la percentuale del 65% CP_3 così computandosi una somma di € 72.645,62 derivante dal dimezzamento dell'intero ricavo, non risultando provata la perdita intera di chance); si chiede inoltre all'Ecc.ma Corte d'Appello che la venga condannata Controparte_1
a versare la somma di € 9.034,00 alla quale rimborso dell'imposta di registro relativa Parte_1 alla sentenza di primo grado che l'odierna appellante ha provveduto integralmente a pagare, giusta quietanza allegata: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre a spese generali come per legge, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari”.
- Per parte appellata
“Voglia, l'Eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, […] In via principale: rigettare l'appello proposto da perché infondato, in fatto e in diritto, per tutti i Parte_1 motivi esposti in narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza N. 1656/2021, emessa da Tribunale di Modena, Sezione Seconda Civile, in funzione di giudice unico, nell'ambito del Giudizio avente R.G. 1763/2020, depositata in data 06/12/2021. In ogni caso: condannare alla refusione delle spese di lite del grado, oltre a spese e onorari Parte_1 accessori come per legge.
In via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo, nella denegatissima e per nulla creduta ipotesi in cui l'Illustrissimo Collegio ritenesse necessario un supplemento istruttorio, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di prime cure, che devono intendersi qui integralmente riportate”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1656/2021, pubblicata in data 6.12.2021, il Tribunale di Modena, condannava
(nel prosieguo anche solo al pagamento di € 300.000,00 in favore Parte_1 Parte_1 di (nel prosieguo anche solo ) a titolo di risarcimento Controparte_1 CP_1 del danno per non avere correttamente adempiuto al contratto d'appalto di servizi in forza del quale si era impegnata a segnalare a quest'ultima tutte le gare ospedaliere e ogni altra opportunità di fornitura presso gli ospedali presenti nel territorio italiano, tramite la costante consultazione di banche dati e fonti in cui venivano pubblicati bandi inerenti a farmaci, medicinali e specialità medicinali.
2. Osservava il primo giudice che, nonostante l'oggetto del contratto stipulato tra le parti si riferisse letteralmente alle gare ospedaliere relative a farmaci, medicinali e specialità medicinali, mentre, diversamente, i bandi di gara delle di ed anche la manifestazione di interesse Pt_2 CP_3 Parte_3 dell' di Monza facessero riferimento piuttosto a dispositivi medici, doveva ritenersi che i CP_2 soggetti banditori necessitassero dello “ , prodotto da , che, pur essendo un dispositivo Per_1 CP_1 medico, poteva essere qualificato anche come specialità medicinale e così fatto rientrare nell'oggetto del contratto stipulato con che questa conclusione era supportata dalle testimonianze Parte_1 escusse, che avevano confermato come , sin dal 2011, fosse risultata vincitrice di tutte le gare CP_1 indette dalle del Lazio inerenti lo “ ; riteneva, in particolare ai fini della quantificazione Pt_2 Per_1 del danno, che, trattandosi di un pregiudizio derivante dalla perdita della chance di concorrere, era corretto liquidare il danno nella misura della metà del margine di guadagno che aveva provato CP_1 di poter ricavare, pari al 65-70% del prezzo totale di vendita che sarebbe stato applicato alle
[...]
, oltre a una liquidazione equitativamente determinata in riferimento alla Parte_4 manifestazione d'interesse di Monza.
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 17.3.2022 appellava innanzi a questa Parte_1
Corte formulando n. 5 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 8.9.2022, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
10.12.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Il rilievo preliminare di inammissibilità ex art. 348 c.p.c. deve intendersi rinunciato perché non riproposto in sede di conclusioni.
5. Con il primo motivo rubricato “erronea valutazione in fatto e in diritto dell'oggetto dei contratti stipulati da con , rispettivamente in data 8.1.2018 e in data Parte_1 Controparte_1 15.1.2019” l'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto che, pur non rientrando lo “ nell'oggetto del contratto trattandosi di un dispositivo medico, Per_1
“fosse ipotizzabile che i banditori potessero aver bisogno dello “ ”. Per_1
Lamenta in particolare che sussisteva in capo a soltanto l'obbligo contrattuale di Parte_1 notiziare dei bandi afferenti la fornitura di farmaci, medicinali e specialità medicinali, con CP_1 esclusione di ogni altra fornitura, ivi inclusa quella di dispositivi medici.
Il motivo è infondato.
Dalla disamina dei documenti depositati in corso di causa, risulta provato che, pur riferendosi la lettera del contratto ad un obbligo di informativa di bandi per farmaci, medicinali e specialità medicinali, le parti hanno sempre inteso fare riferimento anche e soprattutto a quel particolare dispositivo medico prodotto da che è lo “ e questo a prescindere anche dalla stretta CP_1 Per_1 corrispondenza tra l'oggetto dei contratti stipulati tra le parti e l'oggetto dei bandi notiziati. La corrispondenza via e-mail regolarmente intercorsa tra le parti sia anteriormente sia successivamente ai contratti di cui al motivo di appello in parola dimostra inequivocabilmente che ha sempre segnalato a i bandi aventi ad oggetto lo “ , con ciò confermando Parte_1 CP_1 Per_1 di non ritenere strettamente vincolante il tenore letterale dei contratti stipulati che avrebbero dovuto, se interpretati rigorosamente, escludere l'opera informativa di in tema di dispositivi Parte_1 medici. Sin dal 2011, infatti, e poi anche successivamente alla stipula del contratto dell'8.1.2018 e con regolarità la nella persona della propria dipendente notiziava delle Parte_1 CP_4 CP_1 gare indette da vari ospedali italiani e aventi ad oggetto lo “ , chiedendo conferma, di volta in Per_1 volta, del prezzo di offerta da applicare (cfr. doc. 21 atto di citazione in primo grado, con CP_1 particolare riferimento alle comunicazioni di aprile-maggio 2018 e riferite ai bandi degli ospedali
Galliera e Niguarda). È d'altro canto principio consolidato quello per cui “nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cfr. Cass, 13595/2020, Cass. n. 20294/2019, Cass. n.16181/2017).
Le modalità con cui si è svolto il rapporto tra le parti nel corso del tempo e il comportamento tenuto da in maniera costante e ripetuta rende condivisibile l'interpretazione contrattuale Parte_1 proposta dal primo giudice, il quale ha dato rilievo al concreto atteggiarsi del rapporto piuttosto che al mero tenore letterale delle clausole, e confermano l'inadempimento dell'appellante.
Per queste ragioni, risulta assorbito il terzo motivo rubricato “erronea valutazione degli elementi di fatto e diritto in relazione alla presunta ammissione di responsabilità da parte dell'odierna appellante” in cui lamenta l'errore del giudice di prime cure laddove ha attribuito Parte_1 valore confessorio e considerato quale ammissione di responsabilità le dichiarazioni della propria dipendente e parimenti il quarto motivo rubricato “erronea valutazione delle risultanze CP_4 testimoniali emerse all'esito delle prove orali”. Ad ogni buon conto, infatti, l'inadempimento di è provato dalla mancata Parte_1 comunicazione a delle tre opportunità contrattuali in parola – i due bandi di gara e la CP_1 manifestazione di interesse – con conseguente irrilevanza delle dichiarazioni della ex dipendente e dei testi escussi, non avendo mai negato EXECUTIVE in corso di causa l'omissione CP_4 contestata ma avendo piuttosto sostenuto che la propria omissione non rientrava fra gli obblighi contrattualmente assunti con . CP_1
6. Con il secondo motivo rubricato “mancata valutazione della documentazione prodotta in atti da parte appellante in relazione alla mancata assegnazione del lotto n. 16 del bando di gara indetto dagli spedali di e successiva assegnazione con altro provvedimento del medesimo lotto” CP_3 l'appellante sostiene che non avrebbe subito alcun nocumento dalla mancata assegnazione del CP_1 lotto n. 16 – avente ad oggetto la fornitura di siringhe pre-riempite con una soluzione di acido ialuronico – in quanto la gara indetta nel 2019 dall' non veniva aggiudicata poiché Pt_4 CP_3 nessuno dei partecipanti raggiungeva il punteggio minimo necessario e per questo veniva nuovamente indetta una gara col medesimo oggetto che si aggiudicava in data 31.3.2021. CP_1
Il motivo è infondato.
La relativa produzione documentale effettuata da con la propria comparsa Parte_1 conclusionale in primo grado (nello specifico il doc. 6 ivi depositato) è da considerarsi inammissibile in quanto tardiva. Risulta in atti, infatti, che l'aggiudicazione della gara nuovamente indetta dall' di e Pt_2 CP_3 avente ad oggetto il lotto n. 16 avveniva in data 31.3.2021 con la Determinazione dirigenziale
520/2021, come sostenuto dalla stessa nel proprio atto di appello (cfr. p. 10), ma in Parte_1 primo grado il relativo documento veniva prodotto solo in sede di comparsa conclusionale in data
5.10.2021, quando invece avrebbe dovuto essere depositato in sede di precisazione delle conclusioni in data 6.7.2021. La tardività della produzione documentale de qua è stata d'altro canto ritualmente eccepita da CP_1 sin dalla memoria di replica in primo grado, dovendosi pertanto in questa sede dichiarare l'intervenuta preclusione istruttoria e la tardività del deposito, di cui non può tenersi conto nemmeno in questa fase processuale.
Risulta, dunque, assorbito il quinto motivo rubricato “errata determinazione delle somme calcolate in sentenza e dovute ad ” con cui l'appellante lamenta il criterio di calcolo del quantum di danno CP_1 da perdita di chance adottato dal primo giudice e in particolare la mancata decurtazione dalla base di calcolo della somma messa a gara dall' di nel 2019 e successivamente CP_2 CP_3 aggiudicata a nel 2021. CP_1
Questa Corte ritiene del tutto condivisibile il criterio di calcolo proposto ed esplicitato dal primo giudice che ha considerato risarcibile la perdita di chance nella misura della metà della percentuale del 65-70% dell'intero ricavo, non contestata da potenzialmente ottenibile da in Parte_1 CP_1 caso di aggiudicazione dei due bandi in parola.
Con riferimento, infine, al quantum risarcitorio in relazione alla perdita di chance per la manifestazione di interesse di Monza, questa Corte osserva che emergono in atti e documenti di causa adeguati criteri per la valutazione equitativa resa dal primo giudice nella misura di € 25.000,00 sulla base dei seguenti rilievi: oggetto della manifestazione d'interesse erano circa 1.150 siringhe di acido ialuronico (cfr. doc. 12 atto di citazione in primo grado) e il prezzo di ogni siringa era di € 87,50 (cfr. doc. 21 atto di citazione in primo grado). Il totale del prezzo che avrebbe potuto offrire è dunque CP_1 pari a € 100.625,00 (= € 87,5 x 1.150) e il proprio margine di guadagno del 65% sarebbe stato di € 65.406,00. In ragione della differenza tra un bando di gara e una procedura comparativa pubblica, quale quella dei bandi di e , e una più semplice manifestazione di interesse, quale CP_3 Pt_3 quella di Monza, ritiene questa Corte corretto ridurre di un ulteriore 10% la liquidazione del danno da perdita di chance, dal 50% al 40% del potenziale margine di guadagno, e perciò addivenendo alla somma forfettaria di € 25.000,00 già liquidata dal primo giudice (essendo il 40% di € 65,406,00 uguale a € 26.162,00).
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 260.001 a € 520.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con atto di appello notificato in data Controparte_1
17.3.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza di primo grado
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_1
in persona dei rispettivi l.r.p.t., delle spese del grado di appello, che liquida in € 14.239,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 15.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 535/2022 promossa da:
C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. CROARI GIUSEPPE con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il proprio studio in BOLOGNA, VIA MURRI 9
PARTE APPELLANTE contro
C.F. ) rappresentata e difesa da Avv. DE Controparte_1 P.IVA_2
SANTI FRANCESCO con domicilio eletto presso il proprio studio in BOLOGNA, GALLERIA
DEL TORO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1656/2021 DEL TRIBUNALE DI
MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
10.12.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Modena N. 1656/2021 del 06.12.2021, pubblicata in medesima data;
accertare e dichiarare la correttezza della condotta posta in essere da e che alcun Parte_1 inadempimento contrattuale è imputabile in capo ad nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto improcedibili, inammissibili, improponibili, nonché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per i motivi tutti meglio indicati nell'atto di citazione in appello e nelle presenti note;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che qualsivoglia inadempimento sia stato posto in essere da accertare e dichiarare, unicamente con riferimento al bando di Parte_1 gara disposto dall' di (n. 7191198 del 19.09.2018), che nessun danno è Controparte_2 CP_3 stato patito da e che pertanto nulla è dovuto all'odierna attrice in Controparte_1 riferimento al suddetto bando;
conseguenzialmente rideterminarsi la somma di € 300.000,00, oggetto di condanna di primo grado, nella minor somma di € 72.645,62 volendo conteggiare il mancato guadagno non sull'intera somma di € 803.125,00 bensì sulla somma di € 223.525,00 (€ 803.125,00 sottratta la somma di € 580.000,00 per la quale si è effettivamente aggiudicata il bando di gara della di Controparte_1 CP_2
ed applicandosi sulla somma come rideterminata di € 223.525,00 la percentuale del 65% CP_3 così computandosi una somma di € 72.645,62 derivante dal dimezzamento dell'intero ricavo, non risultando provata la perdita intera di chance); si chiede inoltre all'Ecc.ma Corte d'Appello che la venga condannata Controparte_1
a versare la somma di € 9.034,00 alla quale rimborso dell'imposta di registro relativa Parte_1 alla sentenza di primo grado che l'odierna appellante ha provveduto integralmente a pagare, giusta quietanza allegata: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre a spese generali come per legge, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari”.
- Per parte appellata
“Voglia, l'Eccellentissima Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, […] In via principale: rigettare l'appello proposto da perché infondato, in fatto e in diritto, per tutti i Parte_1 motivi esposti in narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza N. 1656/2021, emessa da Tribunale di Modena, Sezione Seconda Civile, in funzione di giudice unico, nell'ambito del Giudizio avente R.G. 1763/2020, depositata in data 06/12/2021. In ogni caso: condannare alla refusione delle spese di lite del grado, oltre a spese e onorari Parte_1 accessori come per legge.
In via istruttoria: per mero tuziorismo difensivo, nella denegatissima e per nulla creduta ipotesi in cui l'Illustrissimo Collegio ritenesse necessario un supplemento istruttorio, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di prime cure, che devono intendersi qui integralmente riportate”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1656/2021, pubblicata in data 6.12.2021, il Tribunale di Modena, condannava
(nel prosieguo anche solo al pagamento di € 300.000,00 in favore Parte_1 Parte_1 di (nel prosieguo anche solo ) a titolo di risarcimento Controparte_1 CP_1 del danno per non avere correttamente adempiuto al contratto d'appalto di servizi in forza del quale si era impegnata a segnalare a quest'ultima tutte le gare ospedaliere e ogni altra opportunità di fornitura presso gli ospedali presenti nel territorio italiano, tramite la costante consultazione di banche dati e fonti in cui venivano pubblicati bandi inerenti a farmaci, medicinali e specialità medicinali.
2. Osservava il primo giudice che, nonostante l'oggetto del contratto stipulato tra le parti si riferisse letteralmente alle gare ospedaliere relative a farmaci, medicinali e specialità medicinali, mentre, diversamente, i bandi di gara delle di ed anche la manifestazione di interesse Pt_2 CP_3 Parte_3 dell' di Monza facessero riferimento piuttosto a dispositivi medici, doveva ritenersi che i CP_2 soggetti banditori necessitassero dello “ , prodotto da , che, pur essendo un dispositivo Per_1 CP_1 medico, poteva essere qualificato anche come specialità medicinale e così fatto rientrare nell'oggetto del contratto stipulato con che questa conclusione era supportata dalle testimonianze Parte_1 escusse, che avevano confermato come , sin dal 2011, fosse risultata vincitrice di tutte le gare CP_1 indette dalle del Lazio inerenti lo “ ; riteneva, in particolare ai fini della quantificazione Pt_2 Per_1 del danno, che, trattandosi di un pregiudizio derivante dalla perdita della chance di concorrere, era corretto liquidare il danno nella misura della metà del margine di guadagno che aveva provato CP_1 di poter ricavare, pari al 65-70% del prezzo totale di vendita che sarebbe stato applicato alle
[...]
, oltre a una liquidazione equitativamente determinata in riferimento alla Parte_4 manifestazione d'interesse di Monza.
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 17.3.2022 appellava innanzi a questa Parte_1
Corte formulando n. 5 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 8.9.2022, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
10.12.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Il rilievo preliminare di inammissibilità ex art. 348 c.p.c. deve intendersi rinunciato perché non riproposto in sede di conclusioni.
5. Con il primo motivo rubricato “erronea valutazione in fatto e in diritto dell'oggetto dei contratti stipulati da con , rispettivamente in data 8.1.2018 e in data Parte_1 Controparte_1 15.1.2019” l'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto che, pur non rientrando lo “ nell'oggetto del contratto trattandosi di un dispositivo medico, Per_1
“fosse ipotizzabile che i banditori potessero aver bisogno dello “ ”. Per_1
Lamenta in particolare che sussisteva in capo a soltanto l'obbligo contrattuale di Parte_1 notiziare dei bandi afferenti la fornitura di farmaci, medicinali e specialità medicinali, con CP_1 esclusione di ogni altra fornitura, ivi inclusa quella di dispositivi medici.
Il motivo è infondato.
Dalla disamina dei documenti depositati in corso di causa, risulta provato che, pur riferendosi la lettera del contratto ad un obbligo di informativa di bandi per farmaci, medicinali e specialità medicinali, le parti hanno sempre inteso fare riferimento anche e soprattutto a quel particolare dispositivo medico prodotto da che è lo “ e questo a prescindere anche dalla stretta CP_1 Per_1 corrispondenza tra l'oggetto dei contratti stipulati tra le parti e l'oggetto dei bandi notiziati. La corrispondenza via e-mail regolarmente intercorsa tra le parti sia anteriormente sia successivamente ai contratti di cui al motivo di appello in parola dimostra inequivocabilmente che ha sempre segnalato a i bandi aventi ad oggetto lo “ , con ciò confermando Parte_1 CP_1 Per_1 di non ritenere strettamente vincolante il tenore letterale dei contratti stipulati che avrebbero dovuto, se interpretati rigorosamente, escludere l'opera informativa di in tema di dispositivi Parte_1 medici. Sin dal 2011, infatti, e poi anche successivamente alla stipula del contratto dell'8.1.2018 e con regolarità la nella persona della propria dipendente notiziava delle Parte_1 CP_4 CP_1 gare indette da vari ospedali italiani e aventi ad oggetto lo “ , chiedendo conferma, di volta in Per_1 volta, del prezzo di offerta da applicare (cfr. doc. 21 atto di citazione in primo grado, con CP_1 particolare riferimento alle comunicazioni di aprile-maggio 2018 e riferite ai bandi degli ospedali
Galliera e Niguarda). È d'altro canto principio consolidato quello per cui “nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti;
pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cfr. Cass, 13595/2020, Cass. n. 20294/2019, Cass. n.16181/2017).
Le modalità con cui si è svolto il rapporto tra le parti nel corso del tempo e il comportamento tenuto da in maniera costante e ripetuta rende condivisibile l'interpretazione contrattuale Parte_1 proposta dal primo giudice, il quale ha dato rilievo al concreto atteggiarsi del rapporto piuttosto che al mero tenore letterale delle clausole, e confermano l'inadempimento dell'appellante.
Per queste ragioni, risulta assorbito il terzo motivo rubricato “erronea valutazione degli elementi di fatto e diritto in relazione alla presunta ammissione di responsabilità da parte dell'odierna appellante” in cui lamenta l'errore del giudice di prime cure laddove ha attribuito Parte_1 valore confessorio e considerato quale ammissione di responsabilità le dichiarazioni della propria dipendente e parimenti il quarto motivo rubricato “erronea valutazione delle risultanze CP_4 testimoniali emerse all'esito delle prove orali”. Ad ogni buon conto, infatti, l'inadempimento di è provato dalla mancata Parte_1 comunicazione a delle tre opportunità contrattuali in parola – i due bandi di gara e la CP_1 manifestazione di interesse – con conseguente irrilevanza delle dichiarazioni della ex dipendente e dei testi escussi, non avendo mai negato EXECUTIVE in corso di causa l'omissione CP_4 contestata ma avendo piuttosto sostenuto che la propria omissione non rientrava fra gli obblighi contrattualmente assunti con . CP_1
6. Con il secondo motivo rubricato “mancata valutazione della documentazione prodotta in atti da parte appellante in relazione alla mancata assegnazione del lotto n. 16 del bando di gara indetto dagli spedali di e successiva assegnazione con altro provvedimento del medesimo lotto” CP_3 l'appellante sostiene che non avrebbe subito alcun nocumento dalla mancata assegnazione del CP_1 lotto n. 16 – avente ad oggetto la fornitura di siringhe pre-riempite con una soluzione di acido ialuronico – in quanto la gara indetta nel 2019 dall' non veniva aggiudicata poiché Pt_4 CP_3 nessuno dei partecipanti raggiungeva il punteggio minimo necessario e per questo veniva nuovamente indetta una gara col medesimo oggetto che si aggiudicava in data 31.3.2021. CP_1
Il motivo è infondato.
La relativa produzione documentale effettuata da con la propria comparsa Parte_1 conclusionale in primo grado (nello specifico il doc. 6 ivi depositato) è da considerarsi inammissibile in quanto tardiva. Risulta in atti, infatti, che l'aggiudicazione della gara nuovamente indetta dall' di e Pt_2 CP_3 avente ad oggetto il lotto n. 16 avveniva in data 31.3.2021 con la Determinazione dirigenziale
520/2021, come sostenuto dalla stessa nel proprio atto di appello (cfr. p. 10), ma in Parte_1 primo grado il relativo documento veniva prodotto solo in sede di comparsa conclusionale in data
5.10.2021, quando invece avrebbe dovuto essere depositato in sede di precisazione delle conclusioni in data 6.7.2021. La tardività della produzione documentale de qua è stata d'altro canto ritualmente eccepita da CP_1 sin dalla memoria di replica in primo grado, dovendosi pertanto in questa sede dichiarare l'intervenuta preclusione istruttoria e la tardività del deposito, di cui non può tenersi conto nemmeno in questa fase processuale.
Risulta, dunque, assorbito il quinto motivo rubricato “errata determinazione delle somme calcolate in sentenza e dovute ad ” con cui l'appellante lamenta il criterio di calcolo del quantum di danno CP_1 da perdita di chance adottato dal primo giudice e in particolare la mancata decurtazione dalla base di calcolo della somma messa a gara dall' di nel 2019 e successivamente CP_2 CP_3 aggiudicata a nel 2021. CP_1
Questa Corte ritiene del tutto condivisibile il criterio di calcolo proposto ed esplicitato dal primo giudice che ha considerato risarcibile la perdita di chance nella misura della metà della percentuale del 65-70% dell'intero ricavo, non contestata da potenzialmente ottenibile da in Parte_1 CP_1 caso di aggiudicazione dei due bandi in parola.
Con riferimento, infine, al quantum risarcitorio in relazione alla perdita di chance per la manifestazione di interesse di Monza, questa Corte osserva che emergono in atti e documenti di causa adeguati criteri per la valutazione equitativa resa dal primo giudice nella misura di € 25.000,00 sulla base dei seguenti rilievi: oggetto della manifestazione d'interesse erano circa 1.150 siringhe di acido ialuronico (cfr. doc. 12 atto di citazione in primo grado) e il prezzo di ogni siringa era di € 87,50 (cfr. doc. 21 atto di citazione in primo grado). Il totale del prezzo che avrebbe potuto offrire è dunque CP_1 pari a € 100.625,00 (= € 87,5 x 1.150) e il proprio margine di guadagno del 65% sarebbe stato di € 65.406,00. In ragione della differenza tra un bando di gara e una procedura comparativa pubblica, quale quella dei bandi di e , e una più semplice manifestazione di interesse, quale CP_3 Pt_3 quella di Monza, ritiene questa Corte corretto ridurre di un ulteriore 10% la liquidazione del danno da perdita di chance, dal 50% al 40% del potenziale margine di guadagno, e perciò addivenendo alla somma forfettaria di € 25.000,00 già liquidata dal primo giudice (essendo il 40% di € 65,406,00 uguale a € 26.162,00).
7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 260.001 a € 520.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con atto di appello notificato in data Controparte_1
17.3.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza di primo grado
CONDANNA al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_1
in persona dei rispettivi l.r.p.t., delle spese del grado di appello, che liquida in € 14.239,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 15.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina