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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/07/2024, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa
Maria Pia De Benedictis, all'udienza del 12/7/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 373 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Presidente pro tempore
[...]
Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Piras presso il cui Parte_2
studio in Roma, Via dei Gracchi n. 128, elegge domicilio giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Dott.ssa res.te in S. Marinella (RM), Via dei Fiori n. 49/B Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.3.2021 l'istante in epigrafe indicato ha chiesto:
a) accertare e dichiarare l'omesso versamento dei contributi obbligatori ex legge della Dott.ssa all' sui redditi da libera professione Controparte_1 Pt_1
ritualmente dichiarati per gli anni 2011, 2013 e 2014, per complessivi €
7.967,35 (oltre sanzioni ed interessi, come previsti dal Regolamento di
Previdenza);
per l'effetto, condannare la Dott.ssa a pagare in favore Controparte_1
dell' Parte_3
il complessivo importo di € 7.967,35 (oltre sanzioni ed interessi,
[...]
previsti dal Regolamento di Previdenza), salvo quello diverso ritenuto accertato o di giustizia;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Premetteva parte ricorrente:
- che l è un Ente di previdenza di categoria, avente configurazione di Pt_1
diritto privato, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. B), del D.L.vo n. 103 del 10/02/1996, conforme al modello delineato dal D.L.vo n. 509 del
30/06/1994 che assicura con effetti retroattivi, a decorrere dal 1° gennaio 1996,
Org_ in via sostitutiva rispetto all' , la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione negli appositi albi od elenchi.
- che, in attuazione di tali disposizioni, l' l' è stato istituito il Pt_1
24/03/1998, con “effetti previdenziali” al 1° gennaio 1996;
- che l'art. 4, comma 2, dello Statuto dell' stende l'obbligo di iscrizione Pt_1
all'Ente, a tutti i Professionisti iscritti agli Albi che esercitino in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, comunque denominata. - che il Regolamento di Previdenza definisce gli obblighi di iscrizione,
contribuzione e dichiarazione, nonché le modalità di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali;
- che sono dovuti all' il contributo soggettivo, il contributo integrativo, Pt_1
l'indennità di maternità;
-che tutti gli iscritti sono obbligati a comunicare il proprio reddito professionale e a pagare i contributi mediante modello F24 o bonifico bancario alle scadenze di rito.
Partendo da queste premesse, l'istante ha precisato che la Dott.ssa CP_1
ha formalizzato la sua iscrizione all'Ente nel 2013 che veniva deliberata
[...]
con effetti dal 29/07/2013 ed assegnazione del numero di matricola Org_2
Successivamente l'iscritta ha omesso il versamento dei contributi dovuti per i quali l'Ente ha inviato diffida al pagamento con atto del 25/11/2016, inserita nel Cassetto previdenziale con prot. 38949/2016.
L'istante ha chiarito altresì di aver appurato attraverso i dati incrociati con l' che l'iscritta aveva dichiarato redditi da lavoro autonomo Organizzazione_3
sin dal 2011 e non dal 2013 come dichiarato nella domanda di iscrizione all'Ente, motivo per il quale ha provveduto alla relativa variazione, con nota inserita in Cassetto previdenziale.
In sintesi, la Dott.ssa non ha mai versato i contributi sui redditi prodotti CP_1
negli anni 2011, 2013 e 2014, esattamente individuati nell'estratto conto della sua posizione personale.
Pertanto ad oggi, l'iscritta risulta ancora inadempiente per le seguenti somme:
Anno 2011
Reddito Netto (€ 21.966,00) - Corrispettivi lordi (€ 21.966,00) Contributo soggettivo : € 2.196,60
Contributo Integrativo : € 439,32
Maternità : € 55,00
Anno 2013
Reddito Netto (€ 6.774,00) - Corrispettivi lordi (€ 7.378,00)
Contributo soggettivo: € 880,62
Contributo Integrativo: € 295,12
Maternità: € 60,00
Anno 2014
Reddito Netto (€ 22.517,00) - Corrispettivi lordi (€ 25.837,00)
Contributo soggettivo: € 2.927,21
Contributo Integrativo: € 1.033,48
Maternità: € 80,00
- Totale contributi non versati € 7.967,35
- sanzioni : 996,73
Interessi di mora: 1.594,64
L'importo complessivo ammonta a complessivi €. 10.558,727.
L'Ente ha sollecitato il versamento della contribuzione obbligatoria mediante specifica costituzione in mora (doc. 7), rimasta senza riscontro.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la Dott.ssa è Controparte_1
rimasta contumace.
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di trattazione scritta, il Giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E' documentalmente provato che la resistente Dott.ssa è Controparte_1
iscritta nella sua Cassa di Previdenza con effetti dal 29/07/2013 e matricola
051747 S e che non ha mai versato i contributi dovuti sui redditi da lavoro autonomo prodotti e dichiarati negli anni 2011, 2013 e 2014 come esplicitati in premessa.
Trattasi di contribuzione obbligatoria a carico di tutti i Professionisti iscritti agli
Albi, che esercitano in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata,
comunque denominata come previsto dallo Statuto Pt_1
L'iscritta è ancora oggi inadempiente rispetto al versamento della contribuzione richiesta in favore dell' di cui è a perfetta conoscenza considerato che Pt_1
tutte le comunicazioni dell'Ente di previdenza sono svolte tramite cassetto previdenziale riservato, dove la Dott.ssa ha effettuato accessi nell'arco CP_1
temporale compreso tra il 10/01/2015 ed il 7/10/2016 come risulta dall'allegato 5).
Alla luce di quanto esposto, in mancanza di specifica contestazione da parte della resistente rimasta contumace, il credito dell' a titolo di omessa Pt_1
contribuzione, deve ritenersi provato sia nell'an che nel quantum nei termini che seguono:
Anno 2011
Reddito Netto (€ 21.966,00) - Corrispettivi lordi (€ 21.966,00)
Contributo soggettivo: € 2.196,60
Contributo Integrativo: € 439,32 Maternità: € 55,00
Anno 2013
Reddito Netto (€ 6.774,00) - Corrispettivi lordi (€ 7.378,00)
Contributo soggettivo: € 880,62
Contributo Integrativo: € 295,12
Maternità: € 60,00
Anno 2014
Reddito Netto (€ 22.517,00) - Corrispettivi lordi (€ 25.837,00)
Contributo soggettivo: € 2.927,21
Contributo Integrativo: € 1.033,48
Maternità: € 80,00
- Totale contributi non versati € 7.967,35
- sanzioni : 996,73
Interessi di mora: 1.594,64
L'importo dovuto ammonta a complessivi € 10.558,724.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) accertato l'omesso versamento dei contributi obbligatori ex legge della
Dott.ssa all' sui redditi da libera professione Controparte_1 Pt_1 ritualmente dichiarati per gli anni 2011, 2013 e 2014, per complessivi €
7.967,35 (oltre sanzioni ed interessi, come previsti dal Regolamento di
Previdenza), condanna la stessa a pagare in favore dell'
[...]
il complessivo Parte_3
importo di € 7.967,35 (oltre sanzioni ed interessi, come previsti dal Regolamento
di Previdenza);
2) condanna la resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.865,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Civitavecchia, lì 12.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis